§ 2.4.25 – L.R. 20 giugno 1997, n. 35.
Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:20/06/1997
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Progetto Appennino).
Art. 3.  (Piccole opere di manutenzione ambientale).
Art. 4.  (Forme di gestione del patrimonio forestale).
Art. 5.  (Programmazione e sostegno alla gestione dei beni).
Art. 6.  (Funzioni delle Comunità montane).
Art. 7.  (Gestione del demanio forestale regionale).
Art. 8.  (Prevenzione degli incendi boschivi).
Art. 9.  (Iniziative socialmente utili).
Art. 10.  (Procedure).
Art. 11.  (Progettazione ed attuazione).
Art. 12.  (Interventi e agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture).
Art. 13.  (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).
Art. 14.  (Produzione lattiero-casearia).
Art. 15.  (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).
Art. 16.  (Individuazione delle località abitate).
Art. 17.  (Trasporti).
Art. 18.  (Informatizzazione).
Art. 19.  (Progetti integrati e progetti pilota).
Art. 20.  (Decentramento di attività e servizi. Conferenza per le aree montane).
Art. 21.  (Cumulabilità delle domande).
Art. 22.  (Fondo regionale per la montagna).
Art. 31.  (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 12/1995).
Art. 32.  (Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 12/1995).
Art. 33.  (Spese di funzionamento delle Comunità montane).
Art. 34.  (Norme transitorie).
Art. 35.  (Rinvio).
Art. 36.  (Limiti massimi degli aiuti).
Art. 37.  (Entrata in vigore).


§ 2.4.25 – L.R. 20 giugno 1997, n. 35. [1]

Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12.

(B.U. 27 giugno 1997, n. 39).

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione).

     1. La Regione persegue l'obiettivo del riequilibrio territoriale e riconosce quali finalità di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo montano e i rapporti tra questo e il restante territorio regionale. Gli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono rivolti alla tutela del territorio, allo sviluppo economico sociale e culturale, al fine di favorire la riqualificazione dell'habitat montano e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane di cui alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, ai territori classificati montani, pur non ricadenti in Comunità montane ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e al territorio della regione compreso nei parchi nazionali di Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga.

     3. Le Comunità montane provvedono, nell'ambito della deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della l.r. 12/1995 così come modificato dall'articolo 29, alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le altre funzioni attribuite e delegate a norma delle disposizioni seguenti; gli interventi medesimi costituiscono interventi speciali per la montagna ai sensi dell'articolo 1 della legge 97/1994.

 

     Art. 2. (Progetto Appennino).

     1. La Regione, d'intesa con le altre regioni territorialmente interessate, concorre alla predisposizione e attuazione di un programma di iniziative denominato "Progetto Appennino", al fine di realizzare interventi coordinati e pluriennali rivolti a migliorare le infrastrutture e l'ambiente fisico e sociale nei territori montani e per eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche e dell'occupazione.

 

CAPO I

Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente

 

     Art. 3. (Piccole opere di manutenzione ambientale).

     1. Le Comunità montane possono concedere contributi per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali quali:

     a) la sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale, la ricostruzione e il rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi;

     b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali;

     c) la realizzazione di sistemi di fitodepurazione;

     d) la sistemazione e il miglioramento dei pascoli;

     e) la sistemazione e il miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;

     f) le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria nel rispetto delle tecniche di lotta integrata.

     2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i coltivatori diretti, i consorzi forestali, e gli enti pubblici e gli enti collettivi e di uso civico, anche associati.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ammissibile a contributo, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti e agli enti collettivi e di uso civico, anche associati; fino ad un massimo del cinquanta per cento agli altri soggetti.

     4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

     a) imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti;

     b) enti collettivi e di uso civico, anche associati;

     c) altri soggetti.

 

     Art. 4. (Forme di gestione del patrimonio forestale).

     1. Le Comunità montane, singole o associate, d'intesa con i comuni e gli altri enti interessati, promuovono la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari; promuovono, altresì, la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata.

     2. Le Comunità montane adottano appositi piani di gestione del patrimonio forestale rivolti alla tutela paesaggistica e alla salvaguardia del territorio, che ne consentano l'utilizzazione anche a fini produttivi, turistici e ricreativi. A tal fine le Comunità montane provvedono in particolare:

     a) alla manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

     b) al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico-forestale.

     3. Le Comunità montane affidano di norma la realizzazione degli interventi e delle attività di cui al comma 2, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 97/1994, ai coltivatori diretti singoli o associati e alle cooperative agricole e forestali.

 

     Art. 5. (Programmazione e sostegno alla gestione dei beni).

     1. Per agevolare le Comunità montane nell'attivazione delle forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede:

     a) alla redazione dell'inventario dei boschi e della carta forestale regionale [2];

     b) alla determinazione degli indirizzi per la redazione e l'approvazione, ai sensi dell'articolo 130 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, dei piani economici e di assestamento per l'utilizzazione dei boschi appartenenti alla Regione, agli enti pubblici, alle comunanze agrarie, ai privati singoli o consorziati per le estensioni superiori a 1.000 ettari, oppure di minore superficie in presenza di motivate esigenze;

     c) [alla redazione del piano forestale regionale. Il piano individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare, i terreni nudi o dismessi dalle colture agricole suscettibili di rimboschimento, le aree da sottoporre a sistemazione idraulico-forestale e i complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e tutela. Il piano individua altresì la priorità degli investimenti e gli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi, nonché le risorse finanziarie ed organizzative per il perseguimento degli obiettivi del piano medesimo] [3].

     2. [Il piano forestale è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 ed è coordinato con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e con i piani dei parchi previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394] [4].

 

     Art. 6. (Funzioni delle Comunità montane).

     1. Alle Comunità montane spettano tutte le funzioni amministrative oggetto degli interventi per la montagna, escluse quelle che la legge riserva espressamente ad altri enti.

     2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardano tra l'altro:

     a) le cure colturali ai boschi esistenti;

     b) la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili;

     c) la manutenzione delle strade forestali e della viabilità forestale secondaria, quali sentieri e mulattiere;

     d) l'acquisto e l'affitto di terreni allo scopo di costituire, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle comunanze agrarie, idonee entità agro-silvo-pastorali;

     e) il miglioramento e la coltivazione dei prati pascoli;

     f) la rianaturalizzazione di corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscano l'ittiofauna;

     g) gli interventi destinati ad incrementare il popolamento faunistico, attraverso piantagioni di specie arboree e arbustive, costituzione di siepi e progetti di rimboschimento integrati con aree ad uso agricolo-pascolivo;

     h) la redazione dei piani di gestione e di assestamento forestale;

     i) le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici;

     l) l'effettuazione di misure a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate di cui al regolamento CEE 2328/91;

     m) l'incentivazione di attività turistiche, agricole, artigianali, di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione dei beni storici e culturali in circuiti sovra-comunali;

     n) la promozione e lo sviluppo degli interventi produttivi locali inerenti il riutilizzo della materia seconda e la fitodepurazione;

     o) il sostegno all'impianto di coltivazioni specializzate da legno, di piante officinali, di prodotti tipici del bosco e del sottobosco e di tutte le altre produzioni tipiche, agricole ed extragricole nonché il sostegno alla valorizzazione e commercializzazione degli stessi;

     p) il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative all'abbattimento di siepi e specie protette ai sensi della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le attività di cui al comma 2, lettere da a) ad i) possono essere svolte:

     a) dalle Comunità montane mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 97/1994;

     b) da proprietari singoli o associati nelle forme di legge;

     c) dalle strutture di gestione con un'estensione agro-silvo-pastorale non inferiore a 3.000 ettari.

     Per le attività svolte dai soggetti di cui alle lettere b) e c) le Comunità montane concedono contributi entro i limiti previsti dalle norme dell'Unione europea.

     4. La Giunta regionale determina gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di intervento per le attività di cui ai commi 1 e 2 e per la concessione dei contributi.

     5. Le Comunità montane possono essere delegate dagli enti locali a gestire le proprietà forestali ed agro-silvo-pastorali degli enti locali stessi. Possono altresì sottoscrivere convenzioni con proprietari privati e con organizzazioni montane per prendere in affidamento la gestione di boschi e di terreni con vocazione forestale.

     6. In attesa del riordino della disciplina delle organizzazioni montane di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 97/1994, le Comunità montane possono prevedere interventi agro-silvo-pastorali sui territori delle organizzazioni montane fatto salvo il riconoscimento dei diritti gravanti sugli stessi.

     7. Per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali propri o ad esse affidati le Comunità montane possono avvalersi, tramite concessioni in uso o convenzioni, di cooperative agricolo-forestali, consorzi forestali, aziende speciali o altre associazioni costituite ai sensi della presente legge.

     8. Allo scopo di consentire l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è concesso alle Comunità montane un contributo annuo per l'utilizzazione di giovani laureati in scienze agrarie e forestali e di tecnici con qualifica e competenza adeguate; i contributi sono concessi prioritariamente alle Comunità montane con più alto tasso di disoccupazione o che si associano per il conferimento degli incarichi. Il contributo è determinato dalla Giunta regionale tenendo conto dell'ampiezza del territorio agro-silvo-pastorale o della particolarità dell'incarico e del personale in dotazione a ciascuna Comunità montana.

     9. L'erogazione dei contributi di cui al comma 8 è subordinata alla mancata assegnazione di personale da parte della Regione.

 

     Art. 7. (Gestione del demanio forestale regionale).

     1. La gestione del demanio forestale regionale è delegata alle Comunità montane.

     2. La Giunta regionale provvederà all'attuazione del comma 1 entro sei mesi d'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Prevenzione degli incendi boschivi).

     1. Le Comunità montane partecipano all'attuazione del piano annuale di interventi per la lotta agli incendi boschivi con il coordinamento del centro operativo presso il corpo forestale dello Stato.

     2. Le azioni delle Comunità montane possono riguardare:

     a) la realizzazione di adeguati lavori forestali, la formazione, l'addestramento e l'equipaggiamento di operai forestali volontari, la predisposizione di punti fissi e mobili di avvistamento con il relativo equipaggiamento, la costruzione di laghetti antincendio, la fornitura di attrezzatura per il pronto intervento, la formazione di squadre minime reperibili di pronto intervento, da svolgersi con le strutture di gestione dei beni agro-silvo-pastorali, le cooperative e le altre imprese forestali operanti nel territorio;

     b) la messa a disposizione di attrezzature per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, ivi comprese radio ricetrasmittenti per una profonda reperibilità, a favore delle cooperative che partecipano all'intervento di estinzione degli incendi, fermo restando il diritto delle cooperative alla retribuzione del servizio effettivamente prestato.

     3. Per il personale delle cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 è richiesto il possesso di un'adeguata preparazione tecnico- professionale, acquisita anche attraverso corsi di formazione professionale relativi alle tecniche di intervento per lo spegnimento di incendi boschivi, da svolgersi in collaborazione con il corpo forestale dello Stato e con i vigili del fuoco.

     4. I beni messi a disposizione restano di proprietà della Regione, mentre tutte le relative spese di funzionamento, manutenzione e riparazione fanno carico alle cooperative assegnatarie.

     5. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo la Regione si avvale anche delle eventuali assegnazioni disposte da provvedimenti dello Stato e dell'Unione europea.

     6. I rapporti tra le Comunità montane e i soggetti di cui al comma 2 sono regolati da apposite convenzioni.

 

CAPO II

    Iniziative per il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione nei

territori delle Comunità montane

 

     Art. 9. (Iniziative socialmente utili).

     1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di riequilibrio territoriale, sociale ed economico e di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree montane, sostiene le iniziative delle Comunità Montane che favoriscono il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione e l'imprenditorialità [5].

     2. A tal fine la Regione favorisce iniziative socialmente utili e di pubblica utilità, finalizzate:

     a) al recupero, ripristino e alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;

     b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;

     c) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri, di aree di sosta;

     d) alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;

     e) alla conservazione di beni rientrati nel patrimonio ambientale, artistico e storico culturale;

     f) alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni;

     g) alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.

     3. La Regione, al fine di migliorare la qualità delle iniziative di cui al comma 2, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei e secondo le indicazioni dell'articolo 7 della legge 394/1991.

     4. Le leggi e i piani regionali di settore riservano adeguate risorse agli interventi finalizzati a favorire l'occupazione, l'insediamento di attività produttive e a garantire la tutela del territorio montano.

     5. Per le finalità di cui al presente capo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali ai sensi del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di occupazione.

 

     Art. 10. (Procedure).

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, le Comunità montane inviano alla Giunta regionale programmi triennali per l'occupazione per le finalità di cui all'articolo 9, articolati per stralci annuali.

     2. La Giunta regionale provvede con le procedure di cui all'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 alla concessione dei finanziamenti con le disponibilità di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e) comprensive delle quote parte dei finanziamenti destinati ad interventi di settore, tenendo conto del numero e della qualità degli occupati coinvolti nelle iniziative di cui all'articolo 9 con priorità alle Comunità montane che presentano il più alto squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.

 

     Art. 11. (Progettazione ed attuazione).

     1. Le Comunità montane, per la realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9 che vedono il concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/1990.

     2. Per l'attuazione delle medesime iniziative le Comunità montane stipulano apposite convenzioni e accordi con cooperative e loro consorzi.

 

CAPO III

Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura in montagna

 

     Art. 12. (Interventi e agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture).

     1. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità montane possono concedere contributi fino a:

     a) cinquanta per cento, per interventi riguardanti

l'approvvigionamento idrico e la viabilità poderale;

     b) cinquanta per cento, per interventi riguardanti il potenziamento delle linee elettriche e gli allacci telefonici;

     c) settantacinque per cento per l'installazione di piccoli generatori elettrici idraulici, solari, eolici o a metano biologico con potenza non superiore a 30 kw.

 

     Art. 13. (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).

     1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni agri operatori che non possono beneficiare delle provvidenze di cui al regolamento CEE 2079/92.

     2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice, istituita con d.lgs 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto di terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

     a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri corredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquistare alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;

     c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali ci sia almeno il 50 per cento dei soci di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti nei comuni montani.

 

     Art. 14. (Produzione lattiero-casearia).

     1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e di consentire agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro cooperative, ivi operanti, la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce con priorità le zone medesime tra le zone omogenee per l'acquisizione delle quote di latte, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

 

CAPO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 15. (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).

     1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri urbani abitati montani, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto di ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che:

     a) trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani 1 a comuni montani con meno di cinquemila abitanti individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

     b) pur già residenti in comune montano, individuato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, vi trasferiscano la propria attività economica da un comune non montano.

     2. I contributi sono concessi a condizione che i richiedenti si impegnino a non modificare la propria residenza e attività economica per un periodo di almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo ricevuto aumentato degli interessi legali maturati. I contributi sono concessi, in ordine di priorità, in base alle nuove unità lavorative attivate.

     3. Al fine di agevolare il trasferimento di attività produttive nelle zone montane, la Regione attiva interventi di credito agevolato. Con legge regionale di bilancio è costituito allo scopo uno specifico fondo presso la Finanziaria regionale Marche SpA.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere protocolli d'intesa e convenzioni quadro con istituti di credito allo scopo di assicurare alle attività economiche svolte nelle zone montane migliori condizioni di finanziamento e di servizi.

 

     Art. 16. (Individuazione delle località abitate).

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i nuclei abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi nei comuni montani con più di mille abitanti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 97/1994 e, sentite le Comunità montane, i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 15.

     2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica e aggiornamento almeno quinquennale.

 

     Art. 17. (Trasporti).

     1. Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti, nonché per i nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti compresi nei Comuni montani aventi più di cinquemila abitanti, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, i Comuni o le Comunità montane, se da questi delegate, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, anche in deroga alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'articolo 23 della legge 97/1994 e ricercando l'integrazione non i servizi di linea già istituiti.

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta disposizioni per disciplinare:

     a) le forme e le modalità di collaborazione dei Comuni e delle Comunità montane con i concessionari di autolinee extraurbane e le prescrizioni a carico degli stessi;

     b) gli accordi con le altre imprese di trasporto per l'integrazione dei servizi.

 

     Art. 18. (Informatizzazione).

     1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane della distanza dei centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico, ai sensi dell'articolo 24 della legge 97/1994, in collaborazione con la Regione, le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica. L'informatizzazione è rivolta anche alla completa conoscenza delle proprietà e degli utenti, anche al fine della gestione associata di servizi ed interventi.

     2. La Giunta regionale organizza il sistema informativo regionale per avviare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la progettazione ed il finanziamento del sistema di cui al comma 1.

 

     Art. 19. (Progetti integrati e progetti pilota).

     1. La Regione concorre al finanziamento:

     a) di progetti presentati dalle Comunità montane, volti all'esercizio associato di funzioni e di servizi pubblici;

     b) di progetti pilota, presentati dalle Comunità montane. contenenti azioni sperimentali e dal carattere di trasferibilità nelle materie ad esse attribuite o delegate;

     c) di progetti integrati presentati dalle Comunità montane, per le funzioni ad esse attribuite e delegate, che prevedono il concorso finanziario di privati.

     2. La Giunta regionale provvede alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 5 della l.r. 44/1994.

 

     Art. 20. (Decentramento di attività e servizi. Conferenza per le aree montane).

     1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attività e servizi ai sensi della legge 97/1994.

     2. I Comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province, perseguono un equilibrato sviluppo dei servizi scolastici, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 97/1994, dei servizi sociali e sanitari mediante accordi di programma attuati a livello provinciale.

     3. Agli accordi di programma di cui al comma 2 si applicano in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990.

     4. Al fine di raccogliere le indicazioni necessarie per la predisposizione degli indirizzi, di stimolare la collaborazione tra soggetti istituzionali e di verificare le problematiche esistenti nell'attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e agli articoli 8, 12, 14, 15, 16 e 18 della presente legge nonché all'articolo 22 della legge 97/1994, la Giunta regionale promuove annualmente la Conferenza per le aree montane. Alla conferenza partecipano i Presidenti delle Comunità montane, le pubbliche amministrazioni interessate e le società concessionarie di pubblici servizi con un proprio rappresentante e i componenti del Consiglio delle autonomie locali [6].

 

     Art. 21. (Cumulabilità delle domande).

     1. Le domande per ottenere contributi e aiuti finanziari comunque previsti a favore dei soggetti operanti nei territori montani e relativi a unità culturali di superficie superiore a quella dei singoli proprietari o conduttori di fondi ed altro titolo, possono essere presentate da uno degli interessati, previa sottoscrizione di apposita convenzione con i restanti soggetti.

 

     Art. 22. (Fondo regionale per la montagna).

     1. E' istituito nel bilancio regionale il fondo regionale per la montagna, alimentato a decorrere dall'anno 1998:

     a) dalle quote di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;

     b) dalle quote proprie determinate a carico del bilancio regionale;

     c) dalle risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea;

     d) dalle quote di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni spettanti alle Comunità montane di cui agli articoli 6 e 7;

     e) dalle risorse disposte con la legge di bilancio per le iniziative volte al consolidamento e allo sviluppo di occupazione di cui al capo II della presente legge.

     2. Una quota delle risorse recate dal fondo, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio, sentite l'UNICEM e la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, è riservata alla Regione per interventi relativi alle iniziative di cui alla lettera e) del comma 1 e per quelle di cui agli articoli 6 comma 8, 18 e 19.

     3. In sede di approvazione del bilancio, la Regione determina le somme aggiuntive al fondo di cui al comma 1 per il finanziamento degli interventi relativi al "Progetto Appennino" di cui all'articolo 2.

     4. Alla determinazione delle quote di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede utilizzando, a partire dal 1998, una quota non inferiore al 13 per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano dell'anno precedente.

     5. Le Comunità montane in caso di insufficienza dei trasferimenti statali e regionali per spese di funzionamento possono utilizzare il fondo di cui al comma 1, fino alla concorrenza degli importi di cui alla lettera b), per il finanziamento delle spese eccedenti.

     6. Una quota del fondo pari a lire 30 milioni è assegnata alla delegazione regionale delle Marche dell'Unicem, quale contributo alle spese di funzionamento, studi ed iniziative a sostegno degli enti locali della montagna. Una quota del fondo pari ad euro 75.000 è assegnata annualmente alla Comunità montana D/2 con sede a Pergola per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 33. [7]

     7. Le risorse risultanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane, senza vincolo alcuno, per la realizzazione degli interventi della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

     a) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana;

     b) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano quale risultante dai dati annuali Istat e, nei Comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni;

     c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano, in base ai dati ufficiali Istat;

     d) per 3/10 in proporzione al territorio determinato ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 12/1995 e, in assenza della determinazione delle fasce territoriali di cui alla l.r. 12/1995, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 66/1995.

     8. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono ripartite in relazione alla superficie agro-silvo pastorale, determinata convenzionalmente in quella risultante dal territorio compreso nelle fasce altimetriche superiori a 400 mt s.l.m.

     9. Limitatamente all'anno 1997 il fondo regionale per la montagna è costituito dallo stanziamento previsto a carico del capitolo 2241204 e dalle somme derivanti dall'assegnazione statale a valere sulla legge 97/1994 relative all'anno 1996.

     10. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte sui capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire negli stati di previsione del bilancio.

 

CAPO V

Modificazioni alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12

 

     Artt. 23. - 30. [8]

 

     Art. 31. (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 12/1995).

     1. [9].

     2. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione le Comunità montane, per il finanziamento dei servizi aventi carattere di continuità, possono approvare un primo stralcio del programma annuale operativo fino alla concorrenza del 70 per cento delle somme assegnate l'anno precedente e riferite alle quote di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

 

     Art. 32. (Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 12/1995).

     1. L'articolo 21 (Progetto di interventi speciali) della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, è abrogato.

 

     Art. 33. (Spese di funzionamento delle Comunità montane).

     1. La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento delle Comunità montane con importi stabiliti annualmente con legge di bilancio.

     2. La Giunta regionale ripartisce i fondi di cui al comma 1:

     a) per 5/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità;

     b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunità, quale risulta dai dati annuali Istat, e nei comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli comuni stessi;

     c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna comunità, in base ai dati ufficiali Istat.

     3. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 il criterio di ripartizione stabilito dalla lettera a) del comma 2 opera per 4/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità e per 1/10 in proporzione diretta alla superficie ricadente all'interno dei parchi.

     4. Gli articoli 25 e 26 della l.r. 12/1995 sono abrogati.

 

CAPO VI

Norme transitorie e rinvio

 

     Art. 34. (Norme transitorie).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 si applicano a partire dal primo rinnovo dei consigli delle Comunità montane successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Resta di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 6 già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 35. (Rinvio).

     1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme contenute nella legge 97/1994.

 

     Art. 36. (Limiti massimi degli aiuti).

     1. L'entità degli aiuti concessi ai sensi della presente legge non può eccedere, in alcun caso, i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia.

 

     Art. 37. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. Il regime d'aiuto regionale decorrerà dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato C.E. ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 1 luglio 2008, n. 18.

[2] Come da errata corrige pubblicato nel B.U. 7 agosto 1997, n. 51.

[3] Lettera abrogata dall'art. 36 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6.

[4] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6.

[5] Come da errata corrige pubblicato nel B.U. 7 agosto 1997, n. 51.

[6] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 10 aprile 2007, n. 4, con la limitazione ivi prevista.

[7] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24, con effetto dalla data ivi indicata.

[8] Modificano ed integrano la L.R. 16 gennaio 1995, n. 12.

[9] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 12.