§ 2.4.24 - Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 66.
Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità Montane di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 12.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:28/12/1995
Numero:66


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Per la concessione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 284.000.000.
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


§ 2.4.24 - Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 66. [1]

Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità Montane di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 12.

(B.U. 4 gennaio 1996, n. 1).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     1. Per la concessione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 284.000.000.

     2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 del presente articolo saranno iscritte a carico del capitolo 2241102, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione: "Finanziamento straordinario per le spese di primo impianto e funzionamento della Comunità montana zona D/2" di cui all'articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 284.000.000.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 1 luglio 2008, n. 18.

[2] Integra gli artt. 25 e 26 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 12.