§ 4.3.2 - Legge Regionale del 26 ottobre 1983, n. 34.
Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame .


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 flora e fauna
Data:26/10/1983
Numero:34


Sommario
Art. 1.      La Regione Marche disciplina la coltivazione delle piante allogame al fine di:
Art. 2.      I produttori sementieri e i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame porta seme, elencate nell'allegata tabella, debbono [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.     
Art. 5.      La giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, provvede a:
Art. 6.      Chiunque abbia interesse può segnalare ai comuni e, per conoscenza, alla giunta regionale, l'esistenza di colture o piante inquinanti che possano essere di danno ai programmi di coltivazione di [...]
Art. 7.      La mancata presentazione del programma di cui all'art. 2 della presente legge nei termini indicati dalla allegata tabella, da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori in [...]
Art. 8.      Il numero massimo delle sedute annue della commissione di cui all'art. 3 non può essere superiore a cinque.
Art. 9.      La L.R. 20 giugno 1979, n. 23, è abrogata.


§ 4.3.2 - Legge Regionale del 26 ottobre 1983, n. 34.

     Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame [1].

 

Art. 1.

     La Regione Marche disciplina la coltivazione delle piante allogame al fine di:

     1) favorire l'espansione di tali colture per la produzione delle sementi;

     2) prevenire i danni derivanti da un insufficiente isolamento spaziale delle suddette coltivazioni attraverso il rispetto delle distanze minime ai sensi delle norme comunitarie e nazionali e tenendo conto delle eventuali prescrizioni contrattuali.

 

     Art. 2.

     I produttori sementieri e i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame porta seme, elencate nell'allegata tabella, debbono presentare alla giunta regionale un programma di coltivazione nei termini fissati nella stessa tabella.

     Si intendono per coltivatori moltiplicatori in proprio coloro che non sono legati da contratti con ditte sementiere.

     Chiunque mandi a seme o lascia andare a seme piante inquinanti, anche se spontanee, ha l'obbligo di eliminarle qualora possano essere di danno ai programmi di moltiplicazione presentati.

 

     Art. 3. [2]

     [Il presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce una commissione per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, presieduta dall'assessore all'agricoltura e così composta:

     - un rappresentante dell'ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette);

     - tre rappresentanti dei produttori sementieri di cui alla L. 25 novembre 1971, n. 1096, che operano nella Regione;

     - uno sperimentatore esperto nel settore della moltiplicazione delle sementi;

     - il coordinatore del servizio agricoltura.

     I rappresentanti decadono dal loro incarico qualora si assentino per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

     Svolge funzioni di segretario della commissione un funzionario del servizio agricoltura e foreste esperto in materia.

     La commissione resta in carica cinque anni e deve essere convocata entro trenta giorni dalla sua costituzione.]

 

     Art. 4.

     [I compiti della commissione di cui all'art. 3 sono i seguenti:

     - proporre l'aggiornamento della tabella allegata alla presente legge;

     - proporre l'istituzione a tempo determinato di zone chiuse in cui possano essere coltivate esclusivamente colture da seme di una determinata varietà, di un determinato gruppo di varietà o di una determinata sottospecie;

     - proporre l'istituzione a tempo determinato di aree di preuso a favore di determinati gruppi di varietà, varietà o sottospecie] [3].

     I programmi di coltivazione presentati alla giunta regionale diventano esecutivi una volta che siano approvati dalla stessa, sentita la commissione di cui all'art. 3. Tali programmi, qualora sia stato raggiunto l'accordo sull'isolamento delle colture fra i produttori e i coltivatori moltiplicatori in proprio operanti nella stessa zona, devono essere corredati da copia del protocollo di accordo.

     La commissione propone la priorità alle colture di prevalente interesse per ciascuna zona di coltivazione escluse le zone regolamentate.

     Sono da considerarsi di prevalente interesse quelle colture della stessa varietà, dello stesso gruppo di varietà e della stessa sottospecie che offrono nella globalità un maggior reddito.

     [La commissione è anche strumento tecnico-consultivo della giunta regionale in materia di disciplina dell'attività cementiera] [4].

 

     Art. 5.

     La giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, provvede a:

     a) aggiornare l'allegata tabella;

     b) istituire le aree di preuso;

     c) istituire le zone chiuse;

     d) approvare i programmi di coltivazione di cui all'art. 4;

     e) comunicare ai produttori e ai coltivatori moltiplicatori in proprio, nonché ai comuni interessati, l'elenco dei programmi di coltivazione pervenuti, entro i termini dell'allegata tabella specificando, per ogni singolo comune, i nominativi dei produttori sementieri e coltivatori in proprio interessati.

     I provvedimenti della giunta regionale sono pubblicati negli albi dei comuni interessati.

 

     Art. 6.

     Chiunque abbia interesse può segnalare ai comuni e, per conoscenza, alla giunta regionale, l'esistenza di colture o piante inquinanti che possano essere di danno ai programmi di coltivazione di cui alla presente legge.

     I comuni sono tenuti a disporre gli accertamenti del caso, previa comunicazione agli interessati della data, dell'ora e del luogo in cui gli accertamenti stessi verranno effettuati.

     Qualora le segnalazioni risultino fondate in base agli accertamenti svolti, i comuni dovranno comunicare ai contravventori l'obbligo di eliminare, entro dieci giorni, o eventualmente prima, se esiste pericolo immediato di diffusione di polline, le colture e le piante inquinanti.

     Il presidente della giunta regionale emana le direttive generali ai sensi e secondo le procedure dell'art. 59 dello Statuto Regionale.

 

     Art. 7.

     La mancata presentazione del programma di cui all'art. 2 della presente legge nei termini indicati dalla allegata tabella, da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori in proprio che coltivano nell'ambito del territorio regionale le piante allogame, comporta una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

     La violazione dell'obbligo di eliminare le piante inquinanti che possono essere di danno ai programmi di moltiplicazione presentati ai sensi dell'art. 2, comporta una sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 4.000.000 comminata per ogni singola trasgressione compiuta.

     La inosservanza delle deliberazioni della giunta regionale che istituiscono zone chiuse comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000 comminata per ogni singola trasgressione compiuta.

     I comuni sono delegati ad accertare la violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi e comminare le relative sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 5 luglio 1983, n. 16, e successive modificazioni, dandone comunicazione alla giunta regionale.

 

     Art. 8.

     Il numero massimo delle sedute annue della commissione di cui all'art. 3 non può essere superiore a cinque.

     Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 1.000.000; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente fanno carico, per l'anno 1983, al capitolo n. 1340113 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

     Alla copertura degli oneri recati dalla presente legge si provvede, per gli anni 1984 e seguenti, mediante impiego di una quota delle assegnazioni dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comuni di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 9.

     La L.R. 20 giugno 1979, n. 23, è abrogata.

 

 

Tabella

__________________________________________________________________

ELENCO DELLE SPECIE ALLOGAME ALLEGATO ALLA PRESENTE LEGGE

__________________________________________________________________

                               TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE

SPECIE                         DEL PROGRAMMA ANNUALE DI

                               COLTIVAZIONE DI SPECIE ALLOGAME

__________________________________________________________________

 

CAVOLO                                      15 luglio

 

BIETOLA                                     31 agosto

__________________________________________________________________

 

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 20 agosto 1984 n. 2. Pubblicata nella G.U. n. 320 del 1983.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[3] Comma abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[4] Comma abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.