§ 3.3.3 - Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 16.
Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale
Data:26/03/1990
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Principi.
Art. 3.  Sistema regionale di formazione professionale.
Art. 4.  Piano triennale.
Art. 5.  Funzioni delegate.
Art. 6.  Indirizzo e vigilanza sulle funzioni delegate.
Art. 7.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 8.  Programmazione degli enti delegati e attuazione conseguente.
Art. 9.  Iniziative formative programmate.
Art. 10.  Iniziative formative libere.
Art. 11.  Proposte delle iniziative formative da finanziare o autorizzare.
Art. 12.  (Conclusione delle attività formative)
Art. 13.  Controlli.
Art. 14.  Sistema formativo e impresa.
Art. 15.  Raccordi con il sistema scolastico.
Art. 16.  Attività di progettazione formativa.
Art. 17.  Attuazione delle attività di progettazione formativa.
Art. 18.  Attività diretta a soggetti portatori di handicap.
Art. 19.  Rapporti con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
Art. 20.  Attività di orientamento professionale.
Art. 21.  Attuazione delle attività di orientamento professionale.
Art. 22.  Attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale.
Art. 23.  (Attuazione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale).
Art. 24.  Comitato tecnico per le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale.
Art. 25.  (Scuole regionali).
Art. 26.  Centri di formazione professionale.
Art. 27.  Controllo sociale della gestione dei centri.
Art. 28.  Personale.
Art. 29.  Nuove esigenze di personale.
Art. 30.  Mobilità.
Art. 31.  Edifici e beni delle scuole regionali.
Art. 32.  Fondo unico per la formazione professionale.
Art. 33.  Erogazioni di finanziamenti.
Art. 34.  Rendicontazione.
Art. 35.  Sanzioni.
Art. 36.  Norma transitoria.
Art. 37.  Norme finali.


§ 3.3.3 - Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 16.

Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale. [1]

(B.U. 30 marzo 1990, n. 43)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, 38, 117 e 118 della Costituzione, degli articoli 4, 5 e 6 dello statuto regionale, degli articoli 35 e seguenti del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della L. 21 dicembre 1978, n. 845, la Regione disciplina con la presente legge lo svolgimento della formazione professionale al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro, secondo la libera scelta di ciascuno, e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una adeguata preparazione professionale.

     2. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire lo sviluppo dell'occupazione e della produzione e il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

 

     Art. 2. Principi.

     1. La disciplina della formazione professionale di cui alla presente legge si informa, in particolare, ai seguenti principi:

     a) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e locale, sulla base di sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative effettuate in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

     b) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;

     c) assicurare la partecipazione, alla programmazione regionale e locale, delle iniziative di formazione professionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, dei consigli scolastici distrettuali, delle forze sociali organizzate e delle altre amministrazioni ed enti interessati;

     d) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali;

     e) dare piena attuazione all'articolo 1 della L. 9 dicembre 1977, n. 903, impedendo qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di attività formativa ed i contenuti delle attività stesse

     f) assicurare a favore degli utenti un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano la possibilità di scelta e di partecipazione alle attività;

     g) assicurare a favore dei soggetti affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, interventi che tendono alla loro deistituzionalizzazione, anche con il supporto di servizi di assistenza psicopedagogica tecnica e sanitaria, al fine di raggiungere il proficuo espletamento dell'attività formativa e di favorirne l'inserimento lavorativo;

     h) assicurare il coordinato svolgimento delle attività formative con le attività del sistema scolastico, mediante opportuni accordi con le competenti autorità scolastiche, con particolare riguardo alle attività di orientamento scolastico e professionale rivolte agli studenti.

 

     Art. 3. Sistema regionale di formazione professionale.

     1. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi per la diffusione delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie a svolgere ruoli professionali specificamente finalizzati al primo inserimento alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

     2. Le iniziative formative sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico, o ne siano esentati, e possono concernere ogni settore produttivo ed ogni attività di lavoro subordinato, autonomo e associato.

     3. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, soggiornanti nella regione per motivi di lavoro e di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

     4. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

 

     Art. 4. Piano triennale.

     1. Allo scopo di indirizzare le iniziative di formazione professionale all'attuazione dei principi della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, la Regione adotta ogni tre anni un piano della formazione professionale con il quale:

     a) raccorda alle indicazioni del programma regionale di sviluppo e dei piani di settore, di cui agli articoli 9 e seguenti della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, gli obiettivi di governo del mercato del lavoro;

     b) determina gli obiettivi che intende perseguire mediante la formazione professionale per ciascun settore organico e materia di intervento, tenendo particolare conto delle esigenze di riequilibrio dei territori montani;

     c) determina le risorse finanziarie da mettere a disposizione del sistema formativo per ciascuno degli anni del triennio;

     d) determina i criteri in base ai quali le risorse disponibili vanno ripartite tra la Regione e gli enti delegati e tra le varie attività che concorrono al funzionamento del sistema formativo regionale.

     2. Nel determinare le somme assegnate agli enti delegati, il piano tiene conto anche del numero e delle dimensioni delle scuole regionali di formazione professionale operanti nel territorio di ciascun ente delegato, nonché della esigenza di pervenire ad una equilibrata distribuzione sul territorio delle scuole regionali in rapporto alle necessità dello sviluppo economico.

     3. Il piano triennale della formazione professionale è predisposto dalla giunta regionale previa consultazione con gli enti delegati, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, sentito il parere della commissione regionale per l'impiego, dell'agenzia per l'impiego e della commissione regionale per le pari opportunità ed è approvato con deliberazione del consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio di validità del piano stesso.

 

     Art. 5. Funzioni delegate.

     1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 7, le funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale sono delegate alle province, che le esercitano secondo le disposizioni della presente legge.

     2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma organica con le altre funzioni proprie e delegate e garantiscono il coordinamento unitario degli interventi per l'attuazione dei principi e degli obiettivi di cui ai precedenti articoli, con l'osservanza delle direttive generali impartite ai sensi dell'articolo 6.

     3. Le funzioni delegate alle province sono esercitate prevedendo e garantendo la partecipazione, nella predisposizione degli atti di programmazione, dei rappresentanti dei comuni, singoli e associati e delle comunità montane, delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e del Ministero della Pubblica Istruzione, dei consigli scolastici distrettuali e degli enti operanti nel settore, ed inoltre assicurando il controllo sociale sulla gestione delle attività attraverso la partecipazione, negli appositi organi, di rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro, degli allievi e del personale docente e non docente.

 

     Art. 6. Indirizzo e vigilanza sulle funzioni delegate.

     1. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 59 dello Statuto il presidente della giunta regionale emana, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le direttive generali, approvate dalla competente commissione consiliare su proposta della giunta regionale, cui debbono attenersi gli enti delegati per l'anno formativo successivo.

     2. Tali direttive, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge contengono:

     a) la specificazione delle indicazioni del piano triennale in ordine agli obiettivi generali e specifici che debbono essere perseguiti nell'anno di riferimento;

     b) la specificazione delle risorse disponibili per l'anno, sulla base delle indicazioni del piano triennale e degli stanziamenti del bilancio di previsione regionale, nonchè la loro ripartizione tra la Regione e gli enti delegati e tra le varie attività che concorrono al sistema formativo regionale;

     c) gli indirizzi e le disposizioni necessarie ad assicurare il coordinamento tecnico e amministrativo nell'esercizio delle funzioni delegate.

     3. Spetta alla giunta regionale la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate.

     4. Qualora gli enti non adempiano alle funzioni loro delegate, omettendo atti dovuti o non rispettando termini perentori, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere, propone al consiglio regionale l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi.

 

     Art. 7. Funzioni riservate alla Regione.

     1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni delegate e di tutte le attività che concorrono al sistema regionale di formazione professionale, oltre a quanto previsto dal precedente art. 4, spetta alla Regione:

     a) determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, la disciplina amministrativa e contabile cui debbono attenersi gli enti delegati ed i soggetti che concorrono all'attuazione delle iniziative formative e delle altre attività che concorrono al funzionamento del sistema regionale di formazione professionale, definendo in particolare le modalità di controllo degli enti delegati sulle attività svolte da altri soggetti e gli obblighi di rendiconto a carico di questi;

     b) adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni-tipo che, ai sensi del secondo e quarto comma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, regolano i rapporti tra ente delegato ed enti, imprese e loro consorzi in ordine alla realizzazione delle attività formative;

     c) adottare, anche sulla base delle proposte degli enti delegati, e presentare alle competenti autorità nazionali e comunitarie, i programmi di attività da realizzare con il contributo del fondo sociale europeo;

     d) coordinare le attività di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti;

     e) coordinare le attività di orientamento professionale di cui ai successivi articoli 20 e seguenti;

     f) coordinare e gestire le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto al sistema regionale di formazione professionale;

     g) [2];

     h) prestare assistenza tecnica agli enti delegati;

     i) curare l'effettuazione di studi e ricerche per migliorare la disciplina e l'organizzazione del sistema regionale di formazione professionale, anche in collaborazione con gli enti delegati;

     l) attuare direttamente iniziative formative di particolare rilievo regionale, avvalendosi, mediante convenzioni, di strutture pubbliche e private, privilegiando i programmi di lavoro da realizzare in collaborazione con università, scuole medie superiori, enti locali e loro consorzi.

 

     Art. 8. Programmazione degli enti delegati e attuazione conseguente.

     1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale della formazione professionale e nelle direttive generali annuali, l'ente delegato adotta un programma annuale quale atto di indirizzo politico- programmatico che specifica i criteri e gli indirizzi cui l'ente intende attenersi nell'esame e nell'approvazione delle proposte dei soggetti pubblici e privati che intendono realizzare attività formative finanziate ai sensi della presente legge.

     2. Ai fini della formazione del piano annuale, le comunità montane avanzano agli enti delegati, entro il mese di febbraio di ogni anno, le loro proposte in ordine agli indirizzi ed alle attività di formazione professionale da privilegiare nell'ambito del territorio comunitario. Gli enti delegati tengono conto delle proposte delle comunità montane nella formulazione del piano annuale e richiedono il parere della comunità montana competente per i progetti da finanziare o autorizzare che si attuano nel territorio comunitario.

     3. Il programma annuale si articola per aree territoriali e per settori o comparti economici d'intervento. Esso determina indirizzi e criteri specifici rispettivamente per le attività di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti, per le attività formative da realizzare a cura delle scuole regionali di formazione, degli istituti di emanazione di organizzazioni professionali dei centri di formazione o nell'ambito dei contratti di formazione e lavoro di cui alla L. 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni, per le attività di orientamento professionale di cui ai successivi articoli 20 e seguenti e per ogni altra attività che concorre al funzionamento del sistema provinciale di formazione professionale.

     4. Il programma annuale indica altresì l'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione, distinte in base alla loro provenienza e alla loro destinazione, ai diversi tipi di attività di cui al comma 3, ai settori o comparti economici ed alle aree territoriali.

     5. Il programma annuale è adottato entro il mese di maggio precedente l'anno formativo cui si riferisce ed è trasmesso alla giunta regionale.

     6. L'ente delegato provvede all'adozione degli atti e alla stipula delle convenzioni di propria spettanza in conformità alle indicazioni del programma annuale.

     7. Le deliberazioni di cui al comma 5 sono adottate previo parere di un comitato tecnico consultivo composto da:

     a) l'assessore provinciale delegato per la formazione professionale, che lo presiede o un suo delegato;

     b) due rappresentanti delle comunità montane designati dall'UNCEM;

     c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

     d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative;

     e) tre rappresentanti delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative;

     f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;

     g) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o un suo delegato;

     h) il provveditore agli studi o un suo delegato;

     i) una rappresentante della commissione provinciale delle pari opportunità, ove esista, altrimenti una rappresentante della commissione regionale;

     l) due rappresentanti designati dalle associazioni regionali di portatori di handicap e loro famiglie.

     Partecipa alle sedute del comitato il responsabile del servizio competente per la formazione professionale dell'ente delegato.

     8. La costituzione e il funzionamento del comitato sono disciplinati con regolamento dell'ente delegato. Il regolamento deve prevedere la pubblicità delle sedute e la corresponsione ai componenti, non appartenenti all'amministrazione provinciale, di un gettone di presenza, commisurato al doppio dell'indennità prevista per i membri delle commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 12, e del rimborso delle spese di viaggio, alle stesse condizioni e nella stessa misura di quanto previsto per i membri delle commissioni esaminatrici stesse.

     9. L'ente delegato, entro il 30 novembre successivo alla chiusura dell'anno formativo trasmette alla Regione una relazione sulle attività realizzate in esecuzione del programma annuale.

     10. Entro lo stesso termine l'ente delegato trasmette alla Regione indicazioni e proposte al fine dell'emanazione delle direttive generali annuali di cui all'art. 6.

 

TITOLO II

Iniziative formative e altre attività del sistema regionale di formazione professionale

 

     Art. 9. Iniziative formative programmate.

     1. L'attuazione delle iniziative formative programmate è realizzata, salvo quanto previsto dall'art. 7, lettera I):

     a) direttamente dagli enti delegati mediate le proprie strutture, che devono essere interamente utilizzate, anche mediante il necessario adeguamento strutturale e funzionale;

     b) sulla base di convenzione, dalle strutture di enti che siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, di associazioni con finalità formative e sociali, del movimento cooperativo, di imprese e loro consorzi;

     c) sulla base di convenzioni, da imprese o loro consorzi.

     2. Ai fini del convenzionamento, gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

     a) avere come fine la formazione professionale;

     b) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

     c) non perseguire scopi di lucro;

     d) garantire il controllo sociale dell'attività;

     e) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria e la legislazione regionale vigente per gli operatori della formazione professionale;

     f) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

     g) sottoporsi al controllo della Regione o dell'ente delegato, che può effettuarsi anche mediante ispezione sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

     3. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, ai fini del convenzionamento, debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

     b) sottoporsi al controllo della Regione o dell'ente delegato, che può effettuarsi anche mediante ispezione sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

     4. Gli enti delegati, sulla base delle disposizioni impartite dal ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della lettera I), primo comma, dell'art. 18, della L. 21 dicembre 1978, n. 845, e sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dalla giunta regionale, accertano il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi per i soggetti che attuano le iniziative formative in regime convenzionale, e ne danno atto nella deliberazione con cui stipulano la convenzione.

 

     Art. 10. Iniziative formative libere.

     1. Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale senza finanziamenti pubblici, lo comunica preventivamente all'ente delegato competente per territorio.

     2. Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale volte al rilascio di attestati di qualifica validi ai finì del collocamento, può richiederne autorizzazione all'ente delegato competente per territorio.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente:

     a) disponibilità di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

     b) utilizzazione di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale;

     c) ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attività finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento;

     d) svolgimento delle prove d'esame in conformità alla normativa vigente per le attività formative programmate dalla Regione;

     e) sottoposizione al controllo dell'ente delegato, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell'accertamento della esistenza delle predette condizioni.

 

     Art. 11. Proposte delle iniziative formative da finanziare o autorizzare.

     1. Le proposte di iniziative formative da ammettere a finanziamento pubblico o da autorizzare, debbono essere presentate, da chi intende attivare, agli enti delegati in forma di progetto di formazione che, sulla base anche del materiale prodotto dagli uffici di progettazione di cui al successivo art. 17, contenga:

     a) come presupposti:

a1) un'analisi generale del settore o comparto economico a cui si riferisce e delle caratteristiche di tale settore o comparto nell'area territoriale in cui si interviene, mettendo in evidenza il peso che tale settore o comparto ha nell'area;

a2) un'analisi delle dinamiche evolutive che interessano il settore o comparto, in generale e nell'area di intervento;

a3) un'analisi degli effetti di tali dinamiche sulla situazione occupazionale, ed in particolare sulla professionalità dei lavoratori; a4) un'analisi degli indirizzi programmatici dello Stato e della Regione nei confronti del settore o comparto dell'area d'intervento; a5) l'illustrazione di come l'intervento proposto si raccorda con le dinamiche settoriali o di comparto e di area, con gli orientamenti sindacali, con gli indirizzi programmatici pubblici;

     b) come destinatari:

b1) l'individuazione della figura professionale che si intende produrre con l'intervento, della sua collocazione nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, nella contrattazione collettiva, nella vigente disciplina amministrativa;

b2) l'individuazione dei contenuti professionali specifici della figura professionale individuata, delle competenze da far acquisire, delle conoscenze necessarie per produrre tali competenze;

b3) il numero e le caratteristiche dei destinatari dell'intervento, le modalità di ammissione;

b4) la durata dell'intervento;

b5) una valutazione documentata degli sbocchi professionali previsti per i destinatari;

     c) come caratteristiche didattiche:

c1) il programma didattico, articolato per moduli, per unità didattiche, per materie, per ore, con ogni specificazione necessaria a caratterizzarlo e a consentirne la valutazione;

c2) il personale docente e non docente necessario alla realizzazione del progetto, specificando le competenze che deve possedere, nonché le modalità attraverso le quali si intende acquisirne la disponibilità; c3) le attrezzature, i locali, il materiale didattico e di esercitazione necessari, e le modalità attraverso le quali si intende acquisirne la disponibilità;

c4) la determinazione delle forme e delle modalità delle prove finali di accertamento dei risultati dell'attività formativa;

     d) il preventivo di spesa analitico per voci di costo;

     e) una scheda sintetica delle informazioni essenziali per identificare le caratteristiche del progetto.

     2. Il regolamento di cui alla lettera a) dell'articolo 7, determina, sulla base delle disposizioni del presente articolo, le modalità di redazione dei progetti di formazione allo scopo di assicurare omogeneità di disciplina nell'ambito della Regione.

     3. Gli enti delegati disciplinano le procedure per la presentazione dei progetti formativi da parte dei soggetti interessati ai fini del rilascio dei pareri nei casi previsti dalla legislazione vigente, nonché del rilascio della autorizzazioni e della concessione dei finanziamenti.

     4. [3].

 

     Art. 12. (Conclusione delle attività formative) [4]

1. Le iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con una prova finale, diretta ad accertare il grado di preparazione professionale e l’idoneità degli allievi. Le prove di esame sono quelle specificate nel progetto formativo finanziato o autorizzato.

2. Per l’effettuazione della prova finale dei corsi realizzati dalla Regione e dalle Province, i dirigenti delle rispettive strutture competenti in materia di formazione professionale nominano una commissione esaminatrice, composta da:

a) un membro con funzioni di presidente, individuato nell’atto di nomina;

b) due docenti del corso, designati dall’organismo gestore.

3. I compensi e i rimborsi spese eventualmente spettanti ai componenti le commissioni, nonché le necessarie disposizioni organizzative sono stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La Regione e la Provincia, per i rispettivi corsi, rilasciano a coloro che hanno superato le prove finali con esito positivo un attestato di qualifica o di specializzazione.

5. A coloro che hanno frequentato corsi che non prevedono l’effettuazione di una prova finale viene rilasciato un certificato di frequenza da parte dell’organismo gestore.

6. Per l’ammissione alle prove finali di cui al comma 1 e per il rilascio dell’attestato di frequenza di cui al comma 5, gli allievi devono aver frequentato la percentuale minima delle ore di corso stabilita dalla Giunta regionale.

7. Restano salve le disposizioni sulle commissioni esaminatrici dei corsi disciplinati da norme statali vincolanti per la Regione.

 

     Art. 13. Controlli.

     1. L'ente delegato, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera a) dell'art. 7, provvede ad esercitare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che attuano le iniziative formative al fine di accertare:

     a) il possesso dei requisiti richiesti ed in particolare l'idoneità delle strutture e delle attrezzature;

     b) il regolare svolgimento delle attività condotte in convenzione;

     c) la regolarità delle scritture e della documentazione contabile riferita ai progetti e alle attività finanziate.

     2. Sulla base delle risultanze dell'attività di controllo, sentiti i soggetti di cui al comma 1, l'ente delegato adotta i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 14. Sistema formativo e impresa.

     1. I soggetti che attuano le iniziative formative programmate possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.

     2. Le direttive generali di cui all'articolo 6 determinano quali oneri siano a carico dei suddetti soggetti per le predette attività formative. In ogni caso sarà assicurata la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio, e le attività formative nelle imprese saranno finalizzate esclusivamente all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

 

     Art. 15. Raccordi con il sistema scolastico.

     1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti delegati, per la realizzazione delle attività di formazione professionale, possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi inclusi gli istituti professionali di Stato e le attrezzature di cui sono dotati, secondo le norme previste dall'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Gli enti delegati, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore le attrezzature ed il personale disponibili, idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

     3. Gli enti delegati promuovono la più ampia collaborazione con i distretti scolastici anche ai fini della programmazione in materia di orientamento professionale e dell'attuazione di iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

     4. Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, la Regione adotta provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione e le istituzioni di istruzioni secondaria e superiore.

 

     Art. 16. Attività di progettazione formativa.

     1. Le attività di progettazione consistono:

     a) nell'analisi delle dinamiche evolutive e dei processi di trasformazione che riguardano:

a1) specifiche situazioni aziendali;

a2) qualifiche, livelli, fasce di qualificazione e ruoli previsti dai contratti di lavoro;

a3) segmenti di mercato del lavoro in particolari aree territoriali; a4) segmenti di mercato del lavoro in particolari comparti o settori economici;

a5) professioni e ruoli professionali già codificati dalle vigenti disposizioni amministrative;

     b) nella individuazione e nell'analisi dei ruoli professionali, e del loro contenuto, richiesti dal mercato del lavoro o che si prevede saranno necessari per l'evoluzione di specifici segmenti del mercato del lavoro;

     c) nella progettazione dei curricula formativi finalizzati all'acquisizione della professionalità che costituisce il contenuto delle figure professionali individuate.

     2. L'attività di progettazione tiene conto in particolare:

     a) della disciplina legislativa e amministrativa in vigore in relazione ai rapporti di lavoro ed ai contenuti dei ruoli professionali;

     b) della regolamentazione contenuta nei contratti di lavoro;

     c) delle indicazioni che emergono dai contratti o accordi collettivi e dai contratti individuali di lavoro, specie quelli di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

     d) degli orientamenti della programmazione economica, generali e settoriali, e degli indirizzi di governo del mercato del lavoro dello Stato e della Regione;

     e) dell'esigenza di:

e1) eliminare gli ostacoli all'accesso delle donne alle attività formative; e2) avviare attività di progettazione che consentano alle donne di accedere ad attività nelle quali sono sotto rappresentate;

e3) sviluppare particolarmente progetti di formazione di 2 livello tali da consentire alle donne l'avviamento ad attività che implicano livelli di qualificazione medio-alti.

 

     Art. 17. Attuazione delle attività di progettazione formativa.

     1. Gli enti delegati provvedono, anche mediante la costituzione di appositi uffici di progettazione formativa, alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 16, avvalendosi altresì del personale regionale messo a disposizione ai sensi della presente legge.

     2. Le attività di progettazione formativa degli enti delegati possono essere svolte anche a favore di imprese, consorzi di imprese, enti che ne facciano richiesta, secondo modalità definite con regolamento dall'ente delegato.

     3. Le spese per la progettazione formativa realizzata dagli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, sono riconosciute e finanziate solo in caso di approvazione dei relativi progetti.

     4. Presso il servizio regionale per la formazione professionale è costituito un ufficio di progettazione formativa con il compito di:

     a) coordinare le attività di progettazione formativa, curando i rapporti con le strutture appositamente individuate dagli enti delegati e promuovendo il raccordo con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 19;

     b) fornire assistenza tecnica agli enti delegati e agli enti di cui al comma 3;

     c) svolgere attività di progettazione formativa in settori o comparti economici di particolare rilievo per la programmazione economica regionale, ovvero ad integrazione delle attività degli enti delegati;

     d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati, anche avvalendosi di idonei supporti informatici, dei piani e dei programmi di progettazione formativa, dei materiali prodotti dagli enti che svolgono attività di cui ai precedenti commi, dei progetti formativi presentati agli enti delegati dai soggetti interessati alla loro attuazione, dei materiali prodotti in materia di progettazione formativa dalle altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il più agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta [5].

 

     Art. 18. Attività diretta a soggetti portatori di handicap.

     1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap la Regione attuerà iniziative formative rivolte:

     a) all'integrazione dei soggetti portatori di handicap nei progetti formativi;

     b) alla predisposizione di progetti specifici differenziati in base ai tipi di handicap con la previsione, laddove necessario ed in relazione alla gravità dell'handicap, di appositi corsi propedeutici.

     2. Le direttive di cui all'art. 6 della presente legge specificano la strumentazione didattica e metodologica, nonché gli indispensabili adattamenti dei criteri di valutazione alla casistica in oggetto, attraverso la quale conseguire i fini di cui al presente articolo.

     3. I soggetti portatori di handicap non potranno comunque permanere nel sistema formativo per un arco di tempo superiore a quattro anni.

 

     Art. 19. Rapporti con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

     1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di coordinamento delle attività di progettazione formativa, per la parte concernente le analisi di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 16, l'ufficio regionale di progettazione opera in stretta collaborazione con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla legge L.R. 26 aprile 1982, n. 13 e successive modifiche.

     2. La collaborazione con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è finalizzata soprattutto:

     a) allo scambio di dati, di informazioni e di elaborazioni;

     b) alla consulenza dell'osservatorio in ordine alla definizione dei piani e dei programmi dell'attività di progettazione formativa;

     c) agli eventuali compiti di coordinamento dell'osservatorio in ordine alle attività che rientrano nei suoi programmi di lavoro;

     d) alla possibilità che i osservatorio si avvalga per le sue attività del personale addetto alla progettazione formativa, mediante convenzioni con gli enti delegati e con gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 9.

     3. Forme e modalità di tale collaborazione sono definite in apposito allegato al programma di attività dell'osservatorio approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 aprile 1982, n. 13.

     4. Il terzo comma dell'art. 3 della L.R. 26 aprile 1982, n. 13 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Attività di orientamento professionale.

     1. Le attività di orientamento professionale sono finalizzate a determinare le migliori condizioni affinché i cittadini siano in grado di compiere scelte formative e professionali autonome e consapevoli.

     2. Le attività di orientamento professionale sono dirette agli studenti di ogni ordine di scuola, con particolare riferimento a quelli che stanno per terminare gli studi o che devono compiere scelte di indirizzo scolastico, alle persone che devono scegliere la partecipazione ad una attività di formazione professionale o che stanno per terminarla, alle persone in cerca del loro primo impiego, ai disoccupati ed ai lavoratori in mobilità, nonché ai lavoratori che intendono cambiare lavoro.

     3. La programmazione e la realizzazione delle attività di orientamento professionale dirette agli studenti delle scuole avvengono in stretto raccordo con gli organi collegiali della scuola e con i distretti scolastici ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     4. Le attività di orientamento professionale comprendono tra l'altro:

     a) la realizzazione di attività di ricerca sulla situazione e sulle prospettive del mercato del lavoro, in stretto collegamento con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e con i soggetti che svolgono attività di progettazione formativa;

     b) la raccolta sistematica delle informazioni utili ai fini dell'attività di orientamento;

     c) la diffusione delle informazioni nelle scuole, attraverso intese con gli organi collega, e negli ambienti di lavoro, attraverso intese con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con i datori di lavoro;

     d) la diffusione delle informazioni, anche attraverso apposite pubblicazioni e la produzione di materiale informativo multimediale;

     e) la consulenza e l'assistenza a favore degli insegnanti delle scuole statali e non statali e dei centri di formazione professionale, anche attraverso la messa a disposizione di materiale di documentazione e di informazione.

 

     Art. 21. Attuazione delle attività di orientamento professionale.

     1. Gli enti delegati provvedono, anche mediante la costituzione di appositi uffici di orientamento professionale, alla realizzazione delle attività di cui all'art. 20, avvalendosi anche del personale regionale messo a disposizione ai sensi della presente legge. Gli enti delegati disciplinano altresì con regolamento forme e modalità di programmazione e di realizzazione delle attività attenendosi agli indirizzi e alle disposizioni impartite dalla Regione con le direttive generali annuali di cui all'art. 6.

     2. Presso il servizio regionale per la formazione professionale è costituito l'ufficio per l'orientamento professionale, con il compito di:

     a) coordinare le attività programmate e realizzate dagli enti delegati;

     b) fornire assistenza tecnica agli enti delegati;

     c) svolgere attività di studio e di ricerca, in raccordo con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, con i soggetti che svolgono attività di progettazione formativa e di

orientamento professionale;

     d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati anche avvalendosi di idonei supporti informatici, del materiale di documentazione e di informazione prodotto nella Regione, prodotto da altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il più agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta

 

     Art. 22. Attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale.

     1. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto al sistema regionale di formazione professionale, sono finalizzate a promuovere il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali degli operatori in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi delle attività che concorrono al servizio pubblico di formazione professionale.

     2. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono altresì a favorire e sostenere la mobilità degli operatori all'interno del sistema regionale di formazione professionale.

     3. Il personale che opera nell'ambito delle attività del sistema regionale di formazione professionale finanziate dalla Regione è tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento e di riqualificazione promosse dalla Regione stessa.

 

     Art. 23. (Attuazione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale). [6]

     1. Nell'ambito del servizio regionale per la formazione professionale, l'ufficio progettazione formativa - FSE svolge, anche in raccordo con la scuola di formazione professionale del personale regionale, le funzioni inerenti l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alle attività del sistema regionale di formazione professionale.

     2. L'ufficio svolge altresì le funzioni inerenti il controllo di efficacia, efficienza sulle attività formative.

     3. Al personale regionale che abbia partecipato ai corsi di riqualificazione professionale con esito positivo, viene assegnato il nuovo profilo professionale acquisito ferma restando la qualifica posseduta.

 

     Art. 24. Comitato tecnico per le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale. [7]

     [1. Il programma delle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale è approvato annualmente dalla giunta regionale previo parere di un comitato tecnico composto da:

     a) l'assessore regionale delegato per la formazione professionale, che lo presiede;

     b) il responsabile del servizio regionale per la formazione professionale;

     c) quattro esperti designati dagli enti delegati;

     d) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti;

     e) [8].

     2. Il comitato tecnico viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale; resta in carica per tre anni e può essere rinnovato.

     3. [9].

     4. L'assessore regionale delegato per la formazione professionale può richiedere il parere del comitato tecnico anche in ordine all'attuazione del programma di cui al comma 1.

     5. L'assessore regionale delegato per la formazione professionale in ogni caso è tenuto a convocare il comitato tecnico quando la metà più uno dei componenti ne faccia richiesta scritta per l'esame di questioni relative alla programmazione delle attività o alla loro attuazione.]

 

TITOLO III

Strutture e personale della formazione professionale

 

     Art. 25. (Scuole regionali). [10]

     [1. Sono scuole regionali di formazione professionale quelle riportate nell'elenco allegato alla presente legge, nonché quelle che siano dichiarate tali con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Le scuole sono dotate di autonomia amministrativa e costituiscono unità operative denominate "sezioni".

     3. Spetta alla Giunta regionale, sentiti gli enti delegati, la soppressione o la diversa dislocazione territoriale delle scuole regionali di formazione professionale.

     4. Sono organi di governo della scuola:

     a) il direttore;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il consiglio dei docenti della scuola;

     d) il collegio dei docenti di corso.

     5. Il complesso delle attività amministrativo-contabili, di progettazione, orientamento, monitoraggio, verifica e controllo, esercitate dal personale regionale assegnato funzionalmente a ciascuna Provincia, ed utilizzato direttamente dalle stesse per la gestione delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, costituisce unità operativa organica denominata "sezione".

     6. I direttori delle scuole e i responsabili delle sezioni di cui al comma 5, sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ente delegato competente nell'ambito del personale del ruolo unico regionale.

     7. Il direttore presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le delibere.

     8. Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante della scuola ed è composto:

     a) dal direttore della scuola;

     b) da un rappresentante designato dall'Ente delegato;

     c) da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti;

     d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi;

     e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

     f) da un rappresentante dei portatori di handicaps o delle loro famiglie scelto dall'Ente delegato tra i designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     g) da un rappresentante designato dal personale docente della scuola;

     h) da un rappresentante designato dal personale non docente della scuola;

     i) da un rappresentante degli studenti.

     9. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'Ente delegato per un triennio e possono essere riconfermati per un altro triennio salvo perdita dei requisiti.

     10. L'Ente delegato esercita le funzioni di vigilanza sulle scuole. A tal fine le scuole trasmettono all'Ente delegato copia degli atti deliberativi del consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla loro adozione. I bilanci delle scuole sono approvati dall'Ente secondo le procedure definite dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7.

     11. Il regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 disciplina altresì, in conformità alla presente legge, i rapporti fra gli enti delegati e le scuole, nonché il restante aspetto degli organi delle stesse.

     12. L'organizzazione ed il funzionamento della scuola sono disciplinati da un regolamento interno, adottato dal consiglio di amministrazione, che deve essere ispirato a principi di democrazia e partecipazione.]

 

     Art. 26. Centri di formazione professionale.

     1. Sono centri di formazione professionale le unità organizzative di base costituite con carattere di stabilità e di continuità per lo svolgimento delle attività formative di cui alla presente legge.

     2. Per quanto non disposto dalla presente legge, gli organi di governo del centro sono:

     a) il direttore, responsabile della gestione del centro;

     b) il consiglio degli operatori del centro;

     c) il collegio dei docenti di corso.

     3. L'ente delegato esercita le funzioni di vigilanza sui centri di formazione professionale. A tal fine i centri inviano all'ente delegato, entro dieci giorni dall'adozione, copia degli atti previsti dal comma 4 dell'art. 27, nonché degli altri atti deliberativi espressamente richiesti dall'ente stesso.

     4. L'organizzazione e il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno, adottato dal consiglio degli operatori del centro, che deve essere ispirato ai principi di democrazia e partecipazione.

     5. Il regolamento interno disciplina in particolare il diritto degli allievi di riunirsi in assemblea e di esercitare libere attività culturali, sociali e sportive.

 

     Art. 27. Controllo sociale della gestione dei centri.

     1. Per il controllo sociale della gestione dei centri di formazione professionale e istituito in ciascun centro un comitato nominato dall'ente delegato, composto da:

     a) un rappresentante designato dall'ente delegato;

     b) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

     c) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative;

     d) un rappresentante designato dalle organizzazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative;

     e) un rappresentante designato dal consiglio degli operatori del centro;

     f) due rappresentanti designati dall'assemblea degli allievi dei corsi.

     2. Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il segretario, ed adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

     3. Il direttore del centro partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

     4. Il direttore del centro sottopone al parere del comitato per il controllo sociale:

     a) i bilanci preventivi e consuntivi del centro;

     b) le proposte di attività da inoltrare all'ente delegato;

     c) i programmi didattici adottati dagli organi dei docenti e le verifiche periodiche e finali relative agli stessi programmi; d) i piani di utilizzazione del personale docente e non docente predisposti dal direttore.

     5. Il personale in servizio presso il centro e gli allievi sono tenuti a partecipare alle sedute del comitato, qualora invitati dal presidente a fornire informazioni e chiarimenti in ordine agli argomenti all'esame del comitato.

 

     Art. 28. Personale.

     1. A decorrere dal 1 ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo della Regione, già assegnato nell'anno formativo precedente alle comunità montane e alle province per le funzioni delegate ai sensi della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, è assegnato funzionalmente agli enti delegati di cui alla presente legge.

     2. Le relative spese sono a carico della Regione.

     3. [11].

     4. [12].

 

     Art. 29. Nuove esigenze di personale.

     [1. Eventuali nuove esigenze di personale per l'attuazione delle iniziative formative svolte direttamente nelle strutture proprie dell'ente delegato, saranno coperte dagli enti delegati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia [13].]

     2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, per le esigenze di personale connesse all'attuazione delle iniziative formative, si uniformano alle disposizioni delle vigenti leggi regionali.

 

     Art. 30. Mobilità. [14]

     [1. [15].

     2. Gli enti delegati disciplinano ed attuano la mobilità del personale all'interno del territorio di propria competenza e tra le diverse attività che concorrono al sistema provinciale di formazione professionale, sulla base delle vigenti norme regionali e sentite le organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

     3. [16].

     4. La mobilità del personale tra gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 e, all'interno di ciascun ente, tra le diverse attività, si attua secondo le norme risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.]

 

     Art. 31. Edifici e beni delle scuole regionali. [17]

     [1. Gli edifici delle scuole regionali di proprietà della Regione e gli altri beni regionali, ivi comprese le strutture alberghiere, di pertinenza delle scuole professionali, sono ceduti in comodato agli enti delegati nel cui territorio essi si trovano. Tali beni conservano il vincolo di destinazione alla formazione professionale.

     2. Gli enti già delegati ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, provvedono alla consegna degli edifici e degli altri beni regionali, di cui sono in possesso per effetto del disposto dell'art. 17 della stessa, agli enti delegati di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

     3. In ogni caso, anche mediante intese fra gli enti di cui al comma 2, deve essere assicurato il normale inizio ed il regolare svolgimento delle attività formative.

     4. I fondi stanziati nel bilancio regionale per la formazione professionale comprendono anche il finanziamento agli enti delegati per la eventuale costruzione di nuovi edifici, per l'acquisto di nuove attrezzature, per la manutenzione ordinaria degli edifici e dei beni trasferiti. il regolamento di cui alla lettera a) del precedente art. 7 determina le modalità di utilizzazione di tali finanziamenti.

     5. Gli edifici costruiti e le attrezzature acquistate con il finanziamento regionale mantengono in ogni caso il vincolo di destinazione.]

 

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e rendicontazione

 

     Art. 32. Fondo unico per la formazione professionale.

     1. I finanziamenti regionali per il sistema regionale di formazione professionale e i contributi dello Stato e di ogni altra provenienza confluiscono in un fondo per la formazione professionale, articolato in capitoli in relazione alla provenienza ed alla destinazione delle risorse finanziarie, il cui ammontare è stabilito annualmente con la legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni del piano regionale triennale della formazione professionale.

     2. La legge di bilancio stabilisce altresì la quantità di risorse finanziarie destinate:

     a) alle attività di spettanza regionale, distinguendo i finanziamenti rispettivamente per le attività di progettazione formativa gestite nell'ufficio regionale apposito, per le attività convenzionate con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, per le attività di progettazione formativa degli enti di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 9, per le attività di orientamento professionale, per le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale e per le attività gestite direttamente dalla Regione;

     b) alle attività di spettanza degli enti delegati, distinguendo per ente delegato i finanziamenti per il personale regionale trasferito, per le attività di progettazione formativa, per le attività di orientamento professionale, per l'attuazione delle iniziative formative, per la realizzazione di nuove strutture, per la loro manutenzione e di quelle trasferite, per l'ammodernamento delle attrezzature.

 

     Art. 33. Erogazioni di finanziamenti.

     1. Le somme assegnate agli enti delegati dalla legge di bilancio, sono erogate in quattro trimestralità, delle quali:

a) la prima, entro venti giorni dall'esecutività dei programmi annuali degli enti delegati;

     b) le successive, entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

     2. Le somme destinate dalla legge di bilancio al finanziamento dell'attività di progettazione formativa degli enti di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 9, sono erogate agli stessi secondo modalità determinate con provvedimento della giunta regionale tenendo conto, oltre che delle spese di personale, anche delle spese per le attrezzature e per il funzionamento dei relativi uffici.

     3. Gli enti delegati determinano con propri provvedimenti le modalità di erogazione delle somme destinate alla realizzazione dei progetti formativi ammessi a finanziamento. Nei casi di progetti formativi finanziati integralmente o parzialmente, l'erogazione deve assicurare la copertura anticipata delle spese preventivate dal progetto, salvo il recupero, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, da parte dell'ente delegato, delle somme erogate e non utilizzate o legittimamente utilizzate da parte del beneficiario.

     4. Le somme destinate alla realizzazione dei progetti formativi ammessi a finanziamento devono essere erogate dagli enti delegati ai soggetti convenzionati non oltre il decimo giorno dall'avvenuto accredito da parte della Regione agli stessi enti delegati.

 

     Art. 34. Rendicontazione.

     1. Gli enti delegati, ai sensi dell'art. 118 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, entro il 31 maggio di ogni anno presentano alla giunta regionale un rapporto sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'ultimo anno formativo concluso in relazione agli obiettivi del piano regionale triennale della formazione professionale. La mancata presentazione del rapporto sospende l'erogazione dei fondi regionali assegnati.

     2. Gli enti delegati provvedono altresì alle certificazioni previste dall'art. 116 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

     3. Le somme rimaste inutilizzate alla chiusura di ciascun anno formativo sono restituite alla Regione anche attraverso il conguaglio a valere sui finanziamenti regionali dell'anno successivo.

     4. Le risultanze del rapporto di cui al comma 1 sono comunicate al consiglio regionale.

     5. I soggetti che attuano le iniziative formative ammesse a finanziamento dall'ente delegato, sono tenuti alla presentazione del rendiconto, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui alla lettera a) dell'art. 7, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dall'ente delegato, entro centoventi giorni dalla conclusione delle attività previste dal progetto formativo approvato.

     6. La presentazione ritardata del rendiconto è soggetta a sanzione amministrativa se il ritardo non eccede i trenta giorni. Oltre tale termine l'ente delegato procede al recupero delle somme erogate e dispone l'esclusione del soggetto obbligato al rendiconto da successivi finanziamenti per l'attuazione di iniziative formative.

     7. Contestualmente alla presentazione del rendiconto, il soggetto obbligato restituisce all'ente delegato le somme ricevute e non utilizzate.

     8. L'ente delegato approva entro sei mesi dal ricevimento i rendiconti presentati e procede all'eventuale recupero delle somme erogate ed legittimamente utilizzate dal beneficiario.

 

     Art. 35. Sanzioni.

     1. A chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 10, è irrogata la sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000.

     2. A chiunque violi la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 10, è irrogata la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000.

     3. La sanzione amministrativa per la ritardata presentazione del rendiconto, di cui al comma 6 dell'art. 34, è determinata tra un minimo di lire 2.000.000 ed un massimo di lire 10.000.000.

     4. Le sanzioni sono irrogate dall'ente delegato sulla base delle disposizioni della L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 36. Norma transitoria.

     1. Fino all'espletamento delle procedure per il trasferimento del personale regionale agli enti delegati le procedure di presentazione e di attuazione dei piani formativi, comprese le modalità di utilizzo del relativo personale, rimangono quelle previste dalla normativa regionale preesistente.

     In tale caso la Regione può continuare ad utilizzare, per un anno, le graduatorie di cui all'art. 1 della L.R. 10 novembre 1981, n. 34, in vigore per l'anno formativo 1989/1990.

 

          Art. 37. Norme finali.

     1. La formazione professionale e permanente, nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario sono disciplinati da apposita legge regionale.

     2. Le LL.RR. 23 agosto 1976, n. 24 e 3 settembre 1978, n. 17 sono abrogate.

     3. (p.m.) [18]

     4. (p.m.) [19]

 

 

 

allegato (articolo 25)

 

Elenco scuole regionali di formazione professionale [20]

 

 

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 26.4.1990, n. 30.

[2] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[5] Vedi il disposto del punto 21 All. A della L.R. 26.4.1990, n. 30.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[7] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[8] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[9] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31, e successivamente abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 34.

[11] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31 e dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38.

[12] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31 e dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38.

[13] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, a decorrere dal trasferimento del personale e dei beni di cui agli artt. 30 e 31 della stessa L.R. n. 38/1998.

[14] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, a decorrere dal trasferimento del personale e dei beni di cui agli artt. 30 e 31 della stessa L.R. n. 38/1998.

[15] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[16] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[17] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, a decorrere dal trasferimento del personale e dei beni di cui agli artt. 30 e 31 della stessa L.R. n. 38/1998.

[18] Si fa riferimento alla L.R. 50/1980 abrogata dalla L.R. 30/90.

[19] Si fa riferimento alla L.R. 50/1980 abrogata dalla L.R. 30/90.

[20] Abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38.