§ 3.3.9 - Legge Regionale 18 gennaio 1996, n. 2.
Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale
Data:18/01/1996
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Delega).
Art. 2.  (Procedure).
Art. 3.  (Competenze della Regione).
Art. 4.  (Ripartizione delle risorse finanziarie).
Art. 5.  (Attuazione dei progetti).
Art. 6.  (Prove finali).
Art. 7.  (Presidenti dei Comitati e delle Commissioni).
Art. 8.  (Rapporti finanziari con i soggetti proponenti).
Art. 9.  (Compensi dei Comitati e delle Commissioni).
Art. 10.  (Poteri sostitutivi).
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.  (Abrogazione).
Art. 14.  (Entrata in vigore).


§ 3.3.9 - Legge Regionale 18 gennaio 1996, n. 2.

Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea.

(B.U. 25 gennaio 1996, n. 7).

 

Art. 1. (Delega).

     1. Fermo restando quanto previsto dalle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 28 marzo 1990, n. 18 è delegata alle Province, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare, gestire e controllare l'attuazione dei progetti formativi cofinanziati dall'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.

     2. Agli effetti della presente legge le Province sono denominate "Enti delegati".

 

     Art. 2. (Procedure).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/1990, emana le direttive generali approvate dalla competente Commissione consiliare su proposta della Giunta regionale. Le direttive dovranno stabilire per ogni obiettivo, asse e/o misura di intervento [1]:

     a) le quote di spettanza regionale e quelle da assegnare agli Enti delegati, con l'indicazione delle quote destinabili al finanziamento di progetti da realizzare nei territori delle Comunità montane;

     b) le modalità di presentazione e gestione dei progetti, nonchè i requisiti che i medesimi devono possedere;

     c) le modalità di presentazione delle certificazioni finali.

     2. Gli Enti delegati predispongono, sulla base delle decisioni regionali, il programma annuale di intervento suddiviso per ciascun obiettivo e lo trasmettono alla Regione con le modalità e nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990.

 

     Art. 3. (Competenze della Regione).

     1. Sono di competenza della Regione:

     a) l'elaborazione, l'approvazione e la presentazione alle competenti autorità nazionali e comunitarie dei piani pluriennali e relative cadenze annuali di cui alla vigente normativa comunitaria;

     b) i rapporti con gli organi ed uffici dell'amministrazione dello Stato, delle altre Regioni e Province autonome;

     c) la determinazione delle modalità di conseguimento e, per le attività formative di cui all'articolo 4, il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale [2].

     2. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/1990.

 

     Art. 4. (Ripartizione delle risorse finanziarie).

     1. In sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 2 viene determinata la ripartizione delle risorse finanziarie, riservando alla Regione una parte del finanziamento annuale, fino al 50 per cento dello stesso, per l'attuazione di progetti di elevata specializzazione o direttamente incidenti nella programmazione regionale generale o di settore, ovvero coinvolgenti aree comprese nel territorio di più province, o ancora derivanti dall'attuazione di accordi con le parti sociali o protocolli d'intesa con enti a carattere nazionale [3].

     1 bis. La percentuale di cui al comma 1, relativa alla quota di finanziamento annuale riservata alla Regione, può essere superata:

     a) in corso d’anno, in caso di disimpegno delle risorse assegnate alle Province a seguito del loro mancato raggiungimento dell’obiettivo pre-fissato o nel caso in cui, avendo solo alcune Province raggiunto l’obiettivo, le stesse non siano disponibili ad utilizzare le risorse non spese dalle altre;

     b) in fase di programmazione finanziaria annuale, in caso di riduzione delle risorse spettanti ad una o più Province a seguito dei disimpegni di cui alla lettera a) [4].

     1 ter. Nell’ambito della percentuale riservata alla Regione al sensi del comma 1, una quota fino al 5 per cento del POR FSE viene assegnata in gestione alle Province per l’attuazione di interventi concertati in sede di Commissione regionale per il lavoro di cui all’articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) [5].

     2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale indica i progetti o i corsi di cui si riserva la titolarità ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 16/1990.

 

     Art. 5. (Attuazione dei progetti).

     1. Per i progetti formativi non rientranti fra quelli previsti dall'articolo 4, i rapporti tra l'Ente delegato e gli organismi gestori di carattere privato delle attività sono regolati da apposite convenzioni, conformi al modello adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Per ciascuna attività formativa degli organismi gestori, di cui al comma 1, i compiti del Comitato di gestione sono svolti da un dipendente regionale assegnato funzionalmente all'Ente delegato, o da altro dipendente regionale designato dal servizio regionale alla formazione professionale o da un dipendente dell'Ente delegato, di qualifica non inferiore alla sesta, designato con apposito atto dell'Amministrazione provinciale. Detto funzionario fornisce all'Ente delegato la documentazione sui controlli effettuati e sulle attività svolte. Qualora le associazioni di categoria, o l'ordine professionale interessato, o le organizzazioni sindacali dei lavoratori ne facciano esplicita richiesta, l'Ente delegato ha la facoltà di costituire il Comitato di gestione del corso, che viene presieduto dal funzionario nominato dallo stesso Ente [6].

     3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, l'Ente delegato assegna un termine di quindici giorni alle associazioni ed organizzazioni sindacali richiedenti per provvedere alle designazioni; trascorso tale termine il Comitato di gestione è validamente costituito con la nomina del funzionario nominato dall'ente delegato [7].

     4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i compiti del Comitato di gestione.

     5. L'Ente delegato può effettuare, oltre a quelli operati, anche, individualmente, dai componenti il Comitato di gestione, controlli sull'attuazione del progetto nel luogo e durante le varie fasi di realizzazione delle attività formative.

     6. Per i corsi di cui all'articolo 4, i compiti del Comitato di gestione sono svolti da un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla sesta, nominato con decreto del dirigente del servizio competente. Detto funzionario fornisce al servizio regionale competente la documentazione sui controlli effettuati e sulle attività svolte [8].

 

     Art. 6. (Prove finali).

     1. Le iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con la prova finale prevista dall'articolo 12 della l.r. 16/1990.

     2. La Commissione d'esame, salvo il caso di cui al comma 3, è quella prevista dal comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 16/1990, intendendosi sostituiti, alle lettere a) e c), rispettivamente un rappresentante della Regione che la presiede e un esperto designato dall'Ente delegato nel caso in cui si tratti dei corsi di cui all'articolo 4.

     3. Qualora si sia in presenza di attività a carattere scolastico o universitario o a corsi di terzo livello o di alta professionalità coinvolgenti disoccupati in possesso di diploma o di laurea o comunque di attività non volte al conseguimento di un attestato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la valutazione dell'allievo potrà essere affidata dall'Ente delegato, o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4, dall'Ente Regione all'Ente gestore su richiesta di quest'ultimo; il funzionario di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 5 concorre alla valutazione, fornendo rispettivamente all'Ente delegato e al servizio regionale competente, una relazione sugli esiti della valutazione per ciascun allievo [9].

 

     Art. 7. (Presidenti dei Comitati e delle Commissioni). [10]

     1. Possono essere nominati Presidenti delle Commissioni d'esame, di cui all'articolo 6, dipendenti dell'Ente delegato e dipendenti regionali assegnati funzionalmente allo stesso e, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione dell'articolo 4, i dipendenti dell'Ente Regione, di qualifica non inferiore alla sesta.

 

     Art. 8. (Rapporti finanziari con i soggetti proponenti).

     1. Ai soggetti gestori delle iniziative ammesse a finanziamento è concessa un'anticipazione la cui misura viene determinata in sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 2. Tale anticipazione non può superare la misura del 90 per cento della spesa autorizzata [11].

     2. Il saldo è corrisposto successivamente all'approvazione da parte dell'Ente delegato o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4, dell'Ente Regione, del rendiconto presentato dall'Ente gestore; l'approvazione del rendiconto deve avvenire entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

     3. L'erogazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'approvazione della legge regionale di bilancio contenente le indicazioni delle risorse di cui all'articolo 11.

 

     Art. 9. (Compensi dei Comitati e delle Commissioni).

     1. I compensi spettanti ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame istituite per le iniziative formative di cui alla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale. [12]

     2. La liquidazione è disposta dall’Ente delegato [13].

 

     Art. 10. (Poteri sostitutivi).

     1. In caso di inadempimento delle funzioni delegate dalla presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nei casi e nelle forme fissate dall'articolo 59 dello Statuto regionale.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le risorse destinate al finanziamento delle iniziative formative da attuare con i contributi della Comunità europea sono determinate annualmente con legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni dei piani pluriennali e di quanto stabilito annualmente in base al comma 1 dell'articolo 2 e secondo quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 16/1990.

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     1. Fino al 30 giugno 1996 restano ferme le competenze della Regione per il completamento del programma annuale in corso.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli Enti delegati e le parti sociali, determina le modalità di presentazione e gestione dei progetti nonchè i requisiti che i medesimi devono possedere, anche al fine di assicurare:

     a) la corretta e tempestiva trasmissione alle autorità nazionali e comunitarie delle certificazioni e documentazioni richieste dalla vigente normativa;

     b) la necessaria uniformità di attuazione degli stessi sul territorio regionale;

     c) la predisposizione di interventi di aggiornamento e riqualificazione del personale degli Enti delegati.

     3. In fase di prima applicazione della presente legge i termini per l'emanazione delle direttive agli Enti delegati e quelli per la predisposizione del programma annuale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, diventano rispettivamente novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il 30 giugno 1996.

 

     Art. 13. (Abrogazione).

     1. Il regolamento regionale 14 febbraio 1992, n. 31 è abrogato.

     2. Al fine di armonizzare la gestione del piano ordinario con le attività cofinanziate dall'Unione europea, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 5 agosto 1992, n. 33 è così modificato: (Omissis).

 

     Art. 14. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Alinea così modificato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[3] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 gennaio 2003, n. 1.

[5] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[6] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[9] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31.

[12] Comma così sostituito dall’art. 36 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[13] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31 e così modificato dall’art. 22 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.