§ 6.1.2 - Legge Regionale 16 dicembre 1971, n. 3.
Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:16/12/1971
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'imposta.
Art. 2.  Oggetto dell'imposta.
Art. 3.  (Determinazione dell’imposta)
Art. 4.  Debitore dell'imposta.
Art. 4 bis.  (Accertamento e interessi)
Art. 5.  Sanzioni.
Art. 6.  Ricorso amministrativo.
Art. 7.  (Riscossione coattiva)
Art. 7 bis.  (Rimborsi e contenzioso)
Art. 8.  Entrata in vigore della legge.


§ 6.1.2 - Legge Regionale 16 dicembre 1971, n. 3.

Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

(B.U. 16 dicembre 1971, n. 5)

 

Art. 1. Istituzione dell'imposta.

     E' istituita, con effetto dal 1 gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, situati nel territorio della regione marche.

 

     Art. 2. Oggetto dell'imposta.

     L'imposta si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, ad eccezione delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche [1].

 

     Art. 3. (Determinazione dell’imposta) [2]

     1. L’imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi su terraferma è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.

     2. L’imposta sulle concessioni del demanio marittimo è determinata nella misura del 10 per cento del canone.

 

     Art. 4. Debitore dell'imposta.

     In conformità al disposto dell'art. 2, comma 3, della L. 16 maggio 1970, n. 281, l'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è corrisposta direttamente dallo stesso mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche [3].

     Qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

 

     Art. 4 bis. (Accertamento e interessi) [4]

     1. All’accertamento dell’imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti provvede la struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.

     2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

     3. Sulle somme dovute a titolo d’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).

     4. La Giunta regionale determina, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i criteri e le modalità per la rateizzazione delle somme dovute.

 

     Art. 5. Sanzioni. [5]

     1. Il ritardato od omesso versamento dell’imposta o di una frazione di essa comporta, oltre al pagamento dell’imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

     2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

     3. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.

 

     Art. 6. Ricorso amministrativo. [6]

     [Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta è decisa dal presidente della giunta regionale.

     Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dall'interessato o da un suo delegato.

     Il ricorso, indirizzato al presidente della giunta regionale, è presentato all'amministrazione regionale personalmente dall'interessato - o da un suo incaricato - al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì, inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Almeno quindici giorni prima della decisione del ricorso il presidente della giunta regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni.

     Il presidente della giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal consiglio regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della commissione consultiva tributaria.

     La decisione dev'essere comunicata all'Ufficio impositore per la esecuzione e notificata all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

     Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il presidente della giunta regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.

     Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.

     La decisione del presidente della giunta regionale è definitiva.

     Può però l'interessato presentare, entro trenta giorni dalla notificazione dalla decisione, nuovo ricorso al presidente della giunta regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di trenta giorni dalla data del ricupero. Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa.]

 

     Art. 7. (Riscossione coattiva) [7]

     1. Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).

 

     Art. 7 bis. (Rimborsi e contenzioso) [8]

     1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, alla Regione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.

     2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori di cui al comma 3 dell’articolo 4 bis.

     3. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

 

     Art. 8. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1 gennaio 1972.


[1] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[3] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[4] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[8] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.