§ 4.2.2 - Legge Regionale 16 maggio 1977, n. 16.
Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 concernente "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 zootecnia
Data:16/05/1977
Numero:16


Sommario
Artt. 1. - 14. 
Art. 15.      Ai fini della determinazione del prezzo base alla stalla del latte di provenienza bovina a qualsiasi uso destinato, lo standard merceologico, valevole per l'intero territorio regionale e a [...]
Art. 16.      Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte bovino a qualsiasi uso destinato, sono fissate nelle seguenti misure:
Art. 17.      Per la definizione delle caratteristiche del latte sono ritenuti idonei i seguenti metodi di analisi:
Art. 18.      Per la valutazione dei controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame, si devono osservare le seguenti norme:
Art. 19.      Le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte possono essere eseguite, previo accordo tra le parti, dai seguenti laboratori:


§ 4.2.2 - Legge Regionale 16 maggio 1977, n. 16. [1]

     Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 concernente "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione" [2].

 

     Artt. 1. - 14. [3]

     (p.m.)

 

          Art. 15.

     Ai fini della determinazione del prezzo base alla stalla del latte di provenienza bovina a qualsiasi uso destinato, lo standard merceologico, valevole per l'intero territorio regionale e a partire dall'annata lattiero-casearia 1977, con inizio dal 1 gennaio, viene fissato, secondo la procedura di cui agli artt. 8 e 9 della l. 8 luglio 1975, n. 306, nel seguente modo:

     1) contenuto in grasso: 3,20 per cento;

     2) contenuto in proteine: 3 per cento;

     3) densità e residuo secco magro: secondo le norme e le disposizioni legislative vigenti;

     4) valore batteriologico:

     - con il metodo bleu di metilene: latti che decolorano completamente in un tempo superiore ad un'ora e mezza;

     - con metodo della "resazurina": latti che presentano un numero Lovibond inferiore a quattro nel tempo di un'ora;

     - con il metodo della "numerazione": conto totale numero di germi inferiore a 4 milioni per ml.;

     5) indice citologico inferiore a 500.000 per ml.

     Per il latte ovino si terrà conto delle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione, come previsto dalla vigente legislazione.

 

     Art. 16.

     Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte bovino a qualsiasi uso destinato, sono fissate nelle seguenti misure:

     1) per ogni linea decimale di grasso oltre il 3,3 per cento, cioè a partire dal 3,4 per cento, aumento dello 0,5 per cento;

     2) per ogni linea decimale di proteine oltre il 3 per cento, cioè a partire dal 3,10 per cento, aumento dell'1 per cento;

     3) aumento del 2 per cento per latte con carica microbica totale, accertata con il metodo della numerazione, compresa da 500.000 a 1 milione di germi per ml.; aumento dell'1 per cento per una carica microbica compresa da 1 milione a 2 milioni; aumento dello 0,5 per cento per carica microbica compresa da 2 milioni a 3 milioni di germi per ml.;

     4) aumento di L. 4 per latte refrigerato alla stalla a 4° C.;

     5) aumento dello 0,5 per cento per latte proveniente da allevamenti che attuano piani di lotta contro le mastiti e che sono indenni da TBC e brucellosi.

 

     Art. 17.

     Per la definizione delle caratteristiche del latte sono ritenuti idonei i seguenti metodi di analisi:

     - il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con il sistema Infra Red Milk Analyser e altri metodi ufficiali;

     - il contenuto di proteine può essere determinato con il metodo colorimetrico e con il sistema Infra Red Milk Analyser e altri metodi ufficiali;

     - il valore batteriologico viene determinato: con metodi indiretti per la definizione dello standard merceologico minimo; con conteggio batterico e con verifica dell'assenza di sostanze inibenti ai fini delle maggiorazioni;

     - l'indice citologico può essere determinato mediante conteggio cellulare elettronico o altri strumenti idonei;

     - le condizioni sanitarie degli allevamenti sono accertate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio.

 

     Art. 18.

     Per la valutazione dei controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame, si devono osservare le seguenti norme:

     a) per ogni semestre in cui si divide l'annata lattiero-casearia devono essere eseguite almeno sei analisi del latte per la determinazione del grasso, delle proteine, della carica batterica e del numero delle cellule somatiche se attuato il piano di lotta contro le mastiti;

     b) le maggiorazioni sul prezzo base del latte sono valutate in relazione alla media ponderale dei dati delle analisi compiute nel semestre precedente;

     c) i campioni sono prelevati da personale idoneo e incaricato dal laboratorio che eseguirà le analisi;

     d) il campionamento viene fatto per la metà dei campioni semestrali sul latte munto alla sera e per l'altra metà sul latte munto al mattino;

     e) il calendario dei prelevamenti viene stabilito dal laboratorio preposto al controllo.

 

     Art. 19.

     Le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte possono essere eseguite, previo accordo tra le parti, dai seguenti laboratori:

     - i laboratori provinciali d'igiene e profilassi della Regione;

     - i laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Marche e dell'Umbria;

     - i laboratori attrezzati delle associazioni provinciali allevatori della Regione;

     - i laboratori attrezzati delle università delle Marche e degli istituti tecnici agrari.

     La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti di cui sopra allo scopo di definire le modalità, i costi e ogni altro elemento utile per l'effettuazione delle analisi.

     In caso di contestazione le analisi per le valutazioni definitive vengono effettuate dai laboratori provinciali d'igiene e profilassi o dai laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 11 della L.R. 4 dicembre 2004, n. 26.

[2] Pubblicata nel B.U. n. 29 del 20 maggio 1977.

[3] V. L.R. 19 dicembre 1981 n. 42. Articolo 10 abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.