§ 3.7.18 - Legge regionale 2 settembre 1996, n. 40.
Iniziative per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:02/09/1996
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Iniziative).
Art. 3.  (Comitato regionale).
Art. 4.  (Modalità di approvazione).
Art. 5.  (Finanziamenti).


§ 3.7.18 - Legge regionale 2 settembre 1996, n. 40. [1]

Iniziative per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione.

(B.U. 12 settembre 1996, n. 63).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Marche per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione, d'intesa con le Province, i Comuni ed altre istituzioni, promuove iniziative culturali e di ricerca storica al fine di riaffermare i principi di libertà, democrazia e giustizia sociale contenuti nella Carta Costituzionale;

     2. La presente legge, in continuità con la l.r. 14 dicembre 1993, n. 30 per la celebrazione del 50% anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, contribuisce a promuovere ed approfondire la conoscenza dei momenti salienti della storia della Repubblica ed i riflessi che questi hanno avuto sul territorio regionale, al fine di diffondere tra i cittadini, ed in particolare tra le nuove generazioni, la conoscenza delle radici storiche della democrazia italiana.

 

     Art. 2. (Iniziative).

     1. Per gli anni 1996/1998 è predisposto un programma di iniziative comprendenti:

     a) promozione ed organizzazione di convegni di studio, pubblicazioni di ricerche e saggi:

     b) iniziative volte a rafforzare nella coscienza dei cittadini i contenuti di libertà, pluralismo e autonomia affermati nella Carta Costituzionale;

     c) promozione di iniziative nell'ambito della scuola dell'obbligo e media superiore al fine della realizzazione di elaborati e ricerche che approfondiscano lo studio del periodo storico dal primo dopoguerra all'entrata in vigore della Costituzione;

     d) promozione, d'intesa con le università. di iniziative volte a realizzare studi e ricerche sulla Costituzione.

 

     Art. 3. (Comitato regionale). [2]

     [1. Per l'attuazione del programma di iniziative di cui alla presente legge è istituito il "Comitato regionale per le attività celebrative delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione".

     2. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed è composto dai seguenti soggetti o loro delegati:

     a) il Presidente del Consiglio con funzioni di Presidente del Comitato;

     b) il Presidente della Giunta regionale;

     c) i Presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle Province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale delle Comunità ed Enti montani (UNCEM), aventi sede nelle Marche;

     d) i Presidenti dei Comitati regionali delle associazioni e federazioni partigiane e combattentistiche;

     e) il Presidente dell'Istituto regionale per il movimento di liberazione nelle Marche;

     f) il Presidente della Commissione pari opportunità tra uomo e donna;

     g) i Rettori delle università marchigiane;

     h) il Sovrintendente scolastico regionale per le Marche;

     i) i Provveditori agli studi delle province marchigiane.

     3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del Comitato.

     4. Il Comitato può eleggere, nel proprio interno, un esecutivo presieduto dal Presidente del Consiglio.

     5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Dirigente del servizio beni e attività culturali.

     6. II Comitato, nella predisposizione del programma, si avvale della consulenza tecnico-scientifica di istituti di storia locale e di personalità altamente qualificate sotto il profilo storico-culturale.]

 

     Art. 4. (Modalità di approvazione).

     1. Il programma delle iniziative è approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

     2. Le spese sono impegnate e liquidate dal Dirigente beni e attività culturali in attuazione della deliberazione di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Finanziamenti).

     1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 sono autorizzate le seguenti spese:

     a) lire 100 milioni per l'anno 1996;

     b) lire 100 milioni per l'anno 1997;

     c) lire 100 milioni per l'anno 1998.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:

     a) per ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante utilizzazione di quota parte delle disponibilità ascritte ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 adottato ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 28 marzo 1995, n. 16 a carico del capitolo 4112105;

     b) per l'anno 1998 mediante utilizzo di quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità di cui all'articolo 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 avente la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese per la celebrazione del 50° anniversario della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione", lire 100 milioni; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.