§ 2.1.33 - Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 16.
Riconoscimento agli effetti economici dell'anzianità di servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni, nei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/02/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.1.33 - Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 16.

Riconoscimento agli effetti economici dell'anzianità di servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi.

(B.U. 28 febbraio 1994, n. 17).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso, è riconosciuto il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni.

     2. Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e che verranno previste nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.