§ 3.1.41 - Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 28.
Piano sangue e plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:28/03/1995
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Istituzione del servizio trasfusionale regionale.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Il volontario e le forze armate.
Art. 4.  Competenze della giunta regionale.
Art. 5.  Organizzazione territoriale.
Art. 6.  Centri regionali di coordinamento.
Art. 7.  Comitato tecnico regionale.
Art. 8.  Norme finanziarie.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.41 - Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 28.

Piano sangue e plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione.

(B.U. 3 aprile 1995, n. 24).

 

Art. 1. Istituzione del servizio trasfusionale regionale.

     1. La presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle strutture operative del servizio trasfusionale regionale secondo i principi determinati dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, dai decreti ministeriali di attuazione, dal D.P.R. 7 aprile 1994 concernente "Approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996" e sulla base della L.R. 28 giugno 1994, n. 22, relativa alla ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle USL.

     2. II servizio trasfusionale regionale si articola in:

     a) servizi di immunoematologia e trasfusione;

     b) centri trasfusionali;

     c) unità di raccolta, fisse o mobili.

     I presidi ospedalieri che non dispongono del servizio o del centro sono forniti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 107/1990, di frigoemoteca collegata con il servizio di immunoematologia e trasfusione o con il centro trasfusionale territorialmente competente.

     3. L'attività trasfusionale in ambito provinciale è organizzata in senso dipartimentale ed il servizio di immunoematologia e trasfusionale la coordina funzionalmente coadiuvato dai centri trasfusionali presenti sul territorio. Collaborano altresì le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.

     4. La donazione di sangue e di emocomponenti è un atto esclusivamente volontario, anonimo e gratuito. Il sangue umano ed i suoi derivati non possono essere fonte di lucro; pertanto la loro distribuzione al ricevente è gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali. La cessione fra strutture sanitarie avviene secondo le disposizioni all'uopo emanate dal Ministero della sanità.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Il piano sangue regionale, in armonia con le indicazioni e le previsioni del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996, persegue le seguenti finalità:

     a) promuovere la donazione e la raccolta del sangue totale e delle emocomponenti con le procedure tecnico-aferetiche sottrattive-prelevative più attuali fino al raggiungimento almeno della autosufficienza regionale, assicurando la totale e capillare raccolta della donazione emergente nell'ambito regionale;

     b) promuovere, con il concorso delle associazioni dei donatori, una corretta informazione circa il significato della donazione di sangue, plasma, cellule, midollo osseo e tessuti;

     c) realizzare corsi sulle finalità e gli obiettivi della presente legge per gli operatori del servizio sanitario regionale nell'ambito dell'aggiornamento professionale obbligatorio;

     d) promuovere le terapie autotrasfusionali in tutte le situazioni nelle quali queste procedure possano essere attuate;

     e) tutelare la salute dei donatori volontari periodici e quella dei pazienti trasfusi, con adeguati e periodici follow-up, al fine di escludere ovvero limitare le malattie trasmesse con la trasfusione;

     f) aumentare la raccolta del plasma da avviare alla produzione di plasmaderivati fino a raggiungere almeno la condizione di autosufficienza regionale per tali prodotti;

     g) assicurare la migliore efficienza tecnico-organizzativa ed informatica delle strutture trasfusionali regionali, mediante il razionale impiego delle risorse umane, scientifiche, professionali ed associative, così da realizzare un integrato servizio trasfusionale regionale che consenta di fronteggiare al meglio necessità programmate, urgenze ed emergenze cliniche nonché eventi calamitosi;

     h) educare la popolazione sulle problematiche inerenti la donazione- trasfusione e la prevenzione delle malattie trasmesse con il sangue.

 

     Art. 3. Il volontario e le forze armate.

     1. La Regione riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici insiti nel ruolo fondamentale ed insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni dei donatori e dei pazienti emopatici.

     2. La Regione, anche con l'apporto delle associazioni di volontariato, promuove, con le istituzioni militari territorialmente competenti, una stretta collaborazione per favorire fra i militari la donazione volontaria e periodica del sangue o sue frazioni. La Regione altresì si adopera per sensibilizzare gli stessi alla donazione volontaria di midollo e per fornire informazioni sulla prevenzione dell'epatite virale, dell'infezione da HIV e delle altre malattie trasmissibili con il sangue.

     3. La giunta regionale cura gli aspetti tecnico-amministrativi che intercorrono con le associazioni, le istituzioni militari e le aziende convenzionate per la produzione di plasmaderivati.

 

     Art. 4. Competenze della giunta regionale.

     1. Alla costituzione, alla dotazione di personale e di attrezzature delle singole strutture, con il relativo finanziamento, provvede la giunta regionale, previo parere del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 7 e della commissione consiliare competente. La determinazione del personale deve avvenire sulla scorta degli effettivi e documentati carichi di lavoro.

 

     Art. 5. Organizzazione territoriale.

     1. In attesa della programmazione regionale sanitaria attuativa del D.P.R. 1 marzo 1994 concernente "Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996", nonché del piano relativo alla ristrutturazione ospedaliera e sulla base della individuazione delle USL ed aziende ospedaliere, di cui alla L.R. 23 giugno 1994, n. 22, nei presidi ospedalieri di Pesaro, Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno sono istituiti i servizi di immunoematologia e trasfusione, mediante trasformazione dei rispettivi centri trasfusionali.

     2. Nei presidi ospedalieri di Urbino, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Fermo e S. Benedetto del Tronto si istituiscono i centri trasfusionali.

     3. Le unità di raccolta fisse o mobili, autorizzate dalla giunta regionale in base all'articolo 7 della legge 107/1990, sono localizzate presso le varie strutture sanitarie del territorio regionale.

     4. La giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 autorizza prioritariamente la trasformazione in unità di raccolta fisse delle sezioni trasfusionali di cui alla tabella 3.4.01 della L.R. 5 novembre 1982, n. 37, fatta eccezione di quella sezione trasformata, con la presente legge, in centro trasfusionale.

     5. L'attività trasfusionale dei presidi ospedalieri forniti di frigoemoteca è disciplinata da quanto specificamente disposto alla lettera B) del punto 4 del piano sangue nazionale 1994-1996.

     6. La gestione delle suddette strutture è di competenza della USL o dell'azienda ospedaliera.

     7. Il personale in servizio nelle attuali sezioni trasfusionali è trasferito al servizio di immunoematologia e trasfusione o al centro trasfusionale di riferimento che devono garantire la capillare raccolta delle donazioni nelle unità di raccolta presenti sul territorio, nonché le attività finalizzate alla tutela della salute del donatore. A tale funzione potranno altresì concorrere le unità di raccolta autorizzate e gestite direttamente dalle associazioni o federazioni di donatori volontari di sangue presenti sul territorio con proprio personale medico e non medico in regime di convenzione.

     8. Il servizio di Macerata continuerà a svolgere anche il ruolo di centro di diagnosi e trattamento dell'emofilia e delle malattie dell'emostasi e della trombosi fino alla emanazione del piano ospedaliero.

 

     Art. 6. Centri regionali di coordinamento.

     1. Il centro regionale di coordinamento e compensazione è individuato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 107/1990, nel servizio di immunoematologia e trasfusione del presidio ospedaliero di Ancona.

     2. Il centro regionale di coordinamento per la plasma-produzione è individuato presso un ufficio del servizio sanità a cui affidare le attività amministrativa, burocratica, organizzativa e tecnico-sanitaria. A tale centro sono preposti due referenti nominati dalla giunta regionale, uno tecnico-sanitario ed uno tecnico-amministrativo. Il referente sanitario deve appartenere ad uno dei servizi o ad uno dei centri con la qualifica di primario, mentre quello amministrativo deve appartenere al servizio sanità della Regione con la qualifica di dirigente dell'ufficio. I referenti rispondono dell'attività svolta nel centro alla giunta, tramite l'assessore alla sanità.

 

     Art. 7. Comitato tecnico regionale.

     1. Presso il servizio sanità è istituito il comitato tecnico regionale in materia trasfusionale.

     2. Il comitato è composto da:

     a) l'assessore regionale alla sanità o suo delegato, che lo presiede;

     b) due consiglieri regionali appartenenti alla commissione consiliare competente e da questa designati;

     c) i referenti del centro di coordinamento per la plasma-produzione di cui al precedente articolo;

     d) i quattro responsabili dei servizi di immunoematologia e trasfusione o loro delegati scelti tra i responsabili di ruolo apicale dei centri trasfusionali territorialmente afferenti;

     e) un responsabile del servizio igienico-organizzativo ospedaliero o suo delegato, scelto dalla giunta regionale;

     f) il rappresentante regionale o suo delegato delle associazioni di donatori volontari del sangue riconosciute e presenti sul territorio regionale;

     g) i quattro rappresentanti o loro delegati, ciascuno per provincia, delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

     h) il delegato regionale della società italiana di immunoematologia e della trasfusione del sangue - associazione italiana dei centri trasfusionali;

     i) un rappresentante del personale non medico appartenente ai servizi o centri, scelto dalla giunta regionale;

     l) un rappresentante delle associazioni dei pazienti emopatici e/o politrasfusi.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale del servizio sanità.

     3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     4. Ai componenti del comitato sono corrisposti i rimborsi spese e le indennità previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Il comitato è organo consultivo della giunta regionale per gli atti di indirizzo e di programmazione in materia. Deve essere in particolare acquisito il parere del comitato sugli atti di programmazione regionale dei servizi, dei centri e delle unità di raccolta, della loro organizzazione, dei finanziamenti per le relative apparecchiature tecnico sanitarie e per le deroghe necessarie per la copertura dei posti in organico.

 

     Art. 8. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed in genere a tutti quelli attinenti al servizio trasfusionale regionale, si provvede con le quote del fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.

     2. Agli oneri relativi all'acquisto o alla sostituzione di apparecchiature tecnico-scientifiche obsolete per l'intero servizio trasfusionale regionale, si provvede con le rispettive quote del fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale.

     3. Le amministrazioni interessate alla utilizzazione dei fondi, di cui al comma 2, sono tenute all'inizio di ogni triennio a presentare alla giunta regionale regolare e dettagliata richiesta di finanziamento relativa agli acquisti, alle spese di installazione o d'impianto ed alla sostituzione delle apparecchiature tecnico-sanitarie obsolete, con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di quanto stabilito dal D.M. del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 1982, in ordine alle modalità di finanziamento in conto capitale, nonché dalla L.R. 24 ottobre 1981, n. 31, riguardante le norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione delle USL della Regione.

     4. In sede di formazione del piano di finanziamento, in conformità alla L.R. 31/1981, sarà individuata l'entità delle risorse da assegnarsi alle singole USL per l'attuazione degli interventi della presente legge anche in considerazione del recupero graduale della spesa farmaceutica per l'acquisto di plasmaderivati configurabile in un risparmio annuale del 30 per cento come auspicato dal piano sangue e plasma nazionale 1994-1996.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     1. La L.R. 21 maggio 1976, n. 12 è abrogata

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

Tabella

(Omissis)