§ 6.1.1 - Legge Regionale 16 dicembre 1971 n. 2.
Istituzione delle tasse regionali di circolazione .


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:16/12/1971
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Istituzione della tassa.
Art. 2.  Oggetto della tassa.
Art. 3.  Determinazione della tassa.
Art. 4.  Applicazione della tassa.
Art. 5.  Sanzioni.
Art. 6.  Ricorso amministrativo.
Art. 7.  Rinvio alle leggi dello Stato.
Art. 8.  Entrata in vigore della legge.


§ 6.1.1 - Legge Regionale 16 dicembre 1971 n. 2.

     Istituzione delle tasse regionali di circolazione [1].

 

Art. 1. Istituzione della tassa.

     Sono istituite, con effetto dal 1 gennaio 1972, le tasse regionali di circolazione.

 

     Art. 2. Oggetto della tassa.

     Le tasse si applicano ai veicoli ed autoscafi soggetti alle tasse erariali di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella regione.

     In conformità al disposto dell'art. 4, comma 5, della L. 16 maggio 1970, n. 281, la rinnovazione della immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della regione Marche di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una provincia di altra regione non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa stessa sia stata già riscossa dalla regione di provenienza.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per il veicolo o l'autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione e che appartenga a persona che trasferisce la residenza da altra regione alla regione Marche.

 

     Art. 3. Determinazione della tassa.

     A decorrere dal 1 gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973 la tassa regionale è commisurata ad un terzo dell'ammontare della corrispondente tassa erariale di circolazione - dovuta per ciascuno dei veicoli indicati nel D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni - quale risulta a seguito della riduzione effettuata a norma dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 14, comma 4, della L. 16 maggio 1970, n. 281.

     A decorrere dal 1° gennaio 1991, in attuazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato.

 

     Art. 4. Applicazione della tassa.

     In conformità al disposto dell'art. 4, comma 4, della L. 16 maggio 1970, n. 281, le tasse sono applicate contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione delle tasse erariali di circolazione di cui al testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Sanzioni.

     Ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della L. 16 maggio 1970, n. 281, per le infrazioni alle norme relative alle tasse regionali di circolazione il presidente della giunta regionale applica, con provvedimento motivato, le sanzioni amministrative previste dalla tabella allegato n. 2 di cui al T.U. delle leggi sulle tasse erariali di circolazione approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Ricorso amministrativo. [2]

     [Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione dell'imposta è deciso dal presidente della giunta regionale.

     Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dall'interessato o da un suo delegato.

     Il ricorso, indirizzato al presidente della giunta regionale, è presentato all'amministrazione regionale personalmente dall'interessato - o da un suo incaricato - al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì, inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Almeno quindici giorni prima della decisione del ricorso il presidente della giunta regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni.

     Il presidente della giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal consiglio regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della commissione consultiva tributaria.

     La decisione dev'essere comunicata all'ufficio impositore per la esecuzione e notificata all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

     Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il presidente della giunta Regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.

     Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.

     La decisione del presidente della giunta regionale è definitiva.

     Può però l'interessato presentare, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, nuovo ricorso al presidente della giunta regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di trenta giorni dalla data del ricupero. Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa.]

 

     Art. 7. Rinvio alle leggi dello Stato.

     Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano, qualora compatibili, le norme che disciplinano le tasse erariali di circolazione di cui al D.P.R. 9 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1 gennaio 1972.

 

 


[1] Vedi la L.R. 20 ottobre 1983 n. 32. Modificata dalla L.R. 30 novembre 1990, n. 55 riportata al § 6.1.8. Pubblicata nel B.U. n. 5 del 16.12.1971 e nella G.U. n. 169/1972.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.