§ 6.1.8 - Legge Regionale del 30 novembre 1990 n. 55.
Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:30/11/1990
Numero:55


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, in attuazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% dell'ammontare [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


§ 6.1.8 - Legge Regionale del 30 novembre 1990 n. 55.

     Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale.

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, in attuazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.