§ 2.1.51 – L.R. 30 giugno 2003, n. 14.
Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/06/2003
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità e criteri organizzativi).
Art. 2.  (Autonomia organizzativa del Consiglio).
Art. 2 bis.  (Spese di funzionamento e per il personale del Consiglio).
Art. 3.  (Competenze dell’Ufficio di Presidenza).
Art. 4.  (Struttura organizzativa).
Art. 5.  (Posizioni dirigenziali non strutturali).
Art. 6.  (Posizioni organizzative non dirigenziali).
Art. 7.  (Direzione).
Art. 8.  (Competenze dei dirigenti).
Art. 9.  (Direttore generale).
Art. 10.  (Dirigenti dei servizi e delle posizioni dirigenziali non strutturali).
Art. 11.  (Comitato di direzione).
Art. 12.  (Rinnovo degli incarichi dirigenziali).
Art. 13.  (Controlli, valutazione dei dirigenti e del personale).
Art. 14.  (Programma annuale e triennale di attività e di gestione).
Art. 15.  (Comitato consiliare per la legislazione ed il controllo).
Art. 16.  (Segreterie particolari).
Art. 17.  (Gabinetto del Presidente).
Art. 18.  (Assistenti consiliari).
Art. 19.  (Relazioni sindacali).
Art. 20.  (Disposizioni finali e transitorie).
Art. 21.  (Abrogazioni).
Art. 22.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.1.51 – L.R. 30 giugno 2003, n. 14.

Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale.

(B.U. 7 luglio 2003, n. 59).

 

Art. 1. (Finalità e criteri organizzativi).

     1. L’organizzazione del Consiglio regionale è ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai principi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La struttura è organizzata secondo i seguenti criteri:

     a) distinzione delle responsabilità e dei poteri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e del suo Presidente, nonché degli altri organismi consiliari, da quelli propri della dirigenza;

     b) flessibilità organizzativa e della gestione delle risorse umane; lavoro per processi volto a superare l’attività legata al mero adempimento.

     3. La struttura è organizzata per il perseguimento dei fini stabiliti dallo Statuto e dal programma di cui all’articolo 14, ed in particolare per:

     a) il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia;

     b) il miglioramento della produzione legislativa e normativa, anche con riferimento alla trasparenza, all’adozione di tecniche redazionali e valutative finalizzate all’efficacia delle norme;

     c) l’efficacia dell’informazione e della comunicazione istituzionale sull’attività del Consiglio;

     d) l’acquisizione tempestiva di conoscenze rilevanti per l’esercizio delle attribuzioni del Consiglio;

     e) la verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;

     f) l’attuazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle specifiche professionalità consiliari.

 

     Art. 2. (Autonomia organizzativa del Consiglio).

     1. La struttura del Consiglio regionale è informata alla piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile.

     2. [Il Consiglio regionale, anche ai fini della gestione della propria struttura, utilizza idonee risorse allocate nel proprio bilancio] [1].

     3. [Le risorse necessarie per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, per la produttività del personale e per quello relativo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, sono individuate annualmente dal Consiglio regionale in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione] [2].

     4. Ferma restando l’applicazione del trattamento economico e dello stato giuridico del personale regionale e delle altre norme previste dai contratti nazionali di lavoro, il personale del Consiglio è inserito in un ruolo distinto da quello della Giunta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 48 dello Statuto regionale [3].

     5. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, spettano all’Ufficio di Presidenza e al Presidente del Consiglio, per il personale del Consiglio stesso, le funzioni che la presente legge e le altre leggi in materia di organizzazione e personale intestano rispettivamente alla Giunta e al suo Presidente.

     6. Previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, può essere disposta la gestione unica di attività ed istituti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale. In tale caso i relativi provvedimenti sono assunti dagli organi e dalle strutture della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.

     7. La Giunta e l’Ufficio di Presidenza possono stabilire intese, anche per il tramite dei rispettivi Presidenti, per l’organizzazione di gestioni uniche di servizi funzionali alle attività di rispettiva competenza, della Giunta e del Consiglio, purché non afferenti alle rispettive funzioni esclusive.

     8.Tra le strutture del Consiglio e della Giunta è prevista la più ampia mobilità del personale. Essa è attuata dal direttore generale del Consiglio, di concerto con il direttore dipartimentale della Giunta regionale competente in materia di personale, sulla base dei criteri generali adottati dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con la Giunta regionale.

 

          Art. 2 bis. (Spese di funzionamento e per il personale del Consiglio). [4]

     1. Il Consiglio regionale individua annualmente in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione le risorse necessarie al funzionamento complessivo dell’organo, tra le quali la spesa per il proprio personale. Le spese per il personale concorrono, insieme alle altre, a determinare il fabbisogno annuale del Consiglio ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 18 dello Statuto regionale.

     2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla completa copertura della dotazione organica vigente, di cui all’allegata Tabella A, determinata in applicazione del comma 93 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Sono tuttavia fatte salve le sostituzioni temporanee di personale assente dal servizio per periodi superiori ad un mese e per cause diverse dal congedo ordinario.

     3. La dotazione organica del Consiglio può essere rideterminata:

     a) qualora si ravvisi l’esigenza di una diversa articolazione organizzativa nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2;

     b) a seguito dell’attribuzione di nuove funzioni o riduzione di funzioni preesistenti ad opera di leggi regionali che stabiliscono al contempo il nuovo tetto massimo di spesa ammissibile.

     4. Entro i limiti indicati ai commi 2 e 3 i soggetti consiliari competenti sono autorizzati a procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso le modalità previste dall’ordinamento vigente.

     5. Nella dotazione organica del Consiglio sono compresi anche i posti necessari al funzionamento degli organismi istituzionali e di garanzia che hanno sede presso il Consiglio stesso, mentre sono esclusi quelli relativi al Gabinetto del Presidente di cui all’articolo 17, agli assistenti consiliari di cui all’articolo 18, alle segreterie dei gruppi consiliari e dell’Ufficio di Presidenza, che, al pari delle segreterie dei componenti della Giunta, hanno una composizione stabilita da disposizioni di legge di carattere speciale.

     6. Il personale di ruolo del Consiglio regionale che presta servizio in qualità di assistente o presso le segreterie dei gruppi consiliari e dell’Ufficio di Presidenza, alla cessazione dell’incarico, è riassegnato all’area organizzativa di provenienza.

     7. Per le finalità di cui al comma 6, l’Ufficio di Presidenza assicura, nel rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 3, la necessaria disponibilità di posti nell’ambito della dotazione organica del Consiglio.

     8. Della gestione delle spese per il personale e delle altre spese di funzionamento interno, risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale attraverso soggetti competenti, che vi procedono:

     a) entro i limiti stabiliti dal presente articolo e dalle leggi regionali vigenti;

     b) secondo gli obiettivi indicati nel programma annuale e triennale di cui all’articolo 14;

     c) sulla base di criteri che assicurino da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione e riduzione delle spese, e, dall’altro, la fornitura dei beni e servizi indispensabili all’assolvimento delle funzioni primarie del Consiglio.

     9. L’Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 8, stabilisce le modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico dell’UPB del Consiglio. Quest’ultima concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

 

     Art. 3. (Competenze dell’Ufficio di Presidenza).

     1. Sono di competenza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio le funzioni di indirizzo e controllo politico ed amministrativo e le misure organizzative che implichino scelte e valutazioni connesse ai fini, alle risorse da mettere a disposizione e ai risultati da conseguire.

     2. L’Ufficio di Presidenza in particolare:

     a) adotta, su proposta del direttore generale, il programma annuale e triennale di attività e di gestione secondo le modalità di cui all’articolo 14;

     b) istituisce, su proposta del direttore generale, le strutture di cui all’articolo 4 e definisce il numero massimo delle posizioni di cui agli articoli 5 e 6;

     c) approva, su proposta del direttore generale, la dotazione organica ed i profili professionali del personale del Consiglio regionale, sulla base dei principi desumibili dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro;

     d) adotta i criteri generali per la mobilità del personale tra Giunta e Consiglio ed in generale per la mobilità esterna al Consiglio stesso;

     e) cura le relazioni sindacali;

     f) definisce, su proposta del direttore generale, sentiti il Difensore civico, i Presidenti del Corecom e della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, la dotazione di personale e mezzi da assegnare alle predette strutture nell’osservanza della normativa istitutiva;

     g) stabilisce il piano del fabbisogno del personale e il programma delle assunzioni a seguito del quale sono indette le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica del Consiglio, ferma restando in ogni caso la possibilità di esperire procedure uniche di assunzione tra Giunta e Consiglio;

     h) nomina le commissioni giudicatrici di concorsi per le assunzioni e le commissioni per le selezioni e gare per l’aggiudicazione di contratti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente;

     i) nomina la delegazione per la contrattazione, stabilisce i criteri e le direttive cui devono conformarsi i rapporti con le organizzazioni sindacali ed autorizza la sottoscrizione degli accordi decentrati, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e dall’articolo 19 della presente legge;

     j) definisce le forme di cooperazione con le strutture organizzative della Giunta regionale;

     k) approva, sentito il direttore generale e il Comitato di direzione di cui all’articolo 11, ed avvalendosi dell’organismo di cui all’articolo 13, la metodologia per l’esercizio dei controlli interni e la valutazione dei dirigenti e del personale.

     3. Gli atti di competenza dell’Ufficio di Presidenza sono predisposti dai responsabili del relativo procedimento individuati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, i quali si esprimono in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica. Il dirigente del servizio, dell’area organizzativa complessa, della posizione dirigenziale sovraordinata al responsabile del procedimento, risponde della direzione ed esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica in merito all’eventuale atto conclusivo di sua competenza o alla proposta per l’Ufficio di Presidenza. La ragioneria del Consiglio si esprime sulla regolarità contabile, esclusa ogni valutazione di merito.

     4. L’Ufficio di Presidenza delibera sulle proposte dei dirigenti competenti, come definite ai sensi del comma 3. Esso può modificare le proposte o deliberare in assenza di proposte; le determinazioni assunte in tale modo sono inviate alla struttura competente per la redazione delle relative deliberazioni secondo le modalità di cui allo stesso comma 3.

 

     Art. 4. (Struttura organizzativa).

     1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata in un unico dipartimento cui è preposto un direttore generale.

     2. Il dipartimento è articolato in servizi e in aree organizzative complesse ai quali sono preposti i dirigenti [5].

     3. Il servizio è la struttura organizzativa preposta all’assolvimento, in modo coordinato e continuativo, di competenze individuate per omogeneità di materie o di funzioni, funzionali agli obiettivi prefissati.

     4. Per il miglior conseguimento degli obiettivi stabiliti nel programma di cui all’articolo 14, l’Ufficio di Presidenza può istituire, in numero non superiore a tre, aree organizzative complesse per assicurare la direzione unitaria di attività relative a materie o funzioni anche non omogenee, ma strettamente interdipendenti [6].

     5. All’interno dei servizi o delle aree organizzative complesse possono essere individuate strutture alle quali sono preposti dirigenti.

     6. Le strutture di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono istituite, su proposta del direttore generale, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla presente legge e con riferimento agli obiettivi programmatici dell’attività consiliare.

 

     Art. 5. (Posizioni dirigenziali non strutturali).

     1. Per lo svolgimento di particolari funzioni, l’elaborazione o la realizzazione di progetti specifici previsti nel programma di cui all’articolo 14, possono essere istituite alle dirette dipendenze del direttore generale o nell’ambito dei servizi o delle aree organizzative complesse posizioni di lavoro temporanee, di progetto o di funzione, alle quali preporre personale di qualifica dirigenziale.

     2. L’Ufficio di Presidenza, in occasione dell’approvazione del programma di cui all’articolo 14, individua i criteri per stabilire il numero, le funzioni, le competenze e le modalità di istituzione delle posizioni di cui al comma 1.

     2 bis. Nel rispetto del vincolo numerico della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione di cui al comma 1 possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 ter, per la copertura dei posti vacanti della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità stabiliti dall’Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione consiliare, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell’incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio [7].

     2 ter. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 bis è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica;

     b) una specializzazione professionale altamente qualificata desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate presso pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, della durata di almeno tre anni [8].

 

     Art. 6. (Posizioni organizzative non dirigenziali).

     1. Alle dirette dipendenze del direttore generale o nell’ambito dei servizi o delle aree organizzative complesse possono essere istituite posizioni organizzative non dirigenziali, caratterizzate dalla particolare complessità, specializzazione ed autonomia delle competenze e dei processi attribuiti, sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e degli obiettivi assegnati alle strutture del Consiglio.

     2. Alla individuazione delle posizioni organizzative di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 5.

 

     Art. 7. (Direzione).

     1. Il Presidente del Consiglio nomina, sentito l’Ufficio di Presidenza, un direttore generale per la definizione degli obiettivi di gestione, per la loro attuazione e per la conseguente direzione del dipartimento del Consiglio regionale.

     2. Si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 15 ottobre 2001, n. 20, limitatamente alla disciplina del contratto, al trattamento economico e agli altri criteri per il conferimento dell’incarico di direttore generale.

     3. Al direttore generale, per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, rispondono i dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e, per il loro tramite, i rispettivi dirigenti.

     4. Il direttore generale non è incardinato nel ruolo dei dirigenti della Regione.

     5. Gli incarichi di dirigente di servizio o di area organizzativa complessa sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale. Essi possono essere attribuiti anche a persone estranee all’amministrazione regionale nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale vigente.

     6. Spetta altresì all’Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale, conferire funzioni dirigenziali al personale secondo le modalità indicate al comma 5 e nel rispetto della normativa vigente.

     7. L’Ufficio di Presidenza, in base alle previsioni del programma di cui all’articolo 14, su proposta del direttore generale, assegna i dirigenti ai servizi o alle aree organizzative complesse.

     8. Spetta ai dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse, al fine del raggiungimento dei risultati previsti nel programma di cui all’articolo 14 e di quelli loro assegnati dal direttore generale, preporre dirigenti e funzionari alle posizioni previste dagli articoli 5 e 6, nel rispetto dei criteri ivi previsti, e alle strutture di cui al comma 5 dell’articolo 4, dandone comunicazione al direttore generale ed all’Ufficio di Presidenza.

     9. Nella definizione del trattamento economico dei dirigenti delle aree di cui all’articolo 4, comma 4, si dovrà tenere in debito conto della complessità dei settori e dei programmi affidati e dei risultati conseguiti.

     10. L’Ufficio di Presidenza può affidare non più di due incarichi di direzione di un’area organizzativa complessa mediante contratti di diritto privato a soggetti esterni secondo le modalità previste dall’articolo 27 della l.r. 20/2001.

     11. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per un periodo non superiore a cinque anni e sono rinnovabili; essi conservano in ogni caso validità fino alla scadenza del termine per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 12 [9].

 

     Art. 8. (Competenze dei dirigenti).

     1. Spettano ai dirigenti del Consiglio le competenze stabilite dalle leggi vigenti, dal regolamento interno del Consiglio, dal programma di cui all’articolo 14 e dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro.

     2. I dirigenti sono in particolare responsabili in via esclusiva dell’organizzazione delle rispettive strutture, della direzione, valutazione e controllo del personale assegnato, della direzione della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell’attività di competenza e dei risultati conseguiti. A tale scopo si avvalgono del sistema dei controlli interni in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 13.

 

     Art. 9. (Direttore generale).

     1. Il direttore generale, in particolare:

     a) assiste alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, esprimendo il proprio parere sugli atti esaminati; partecipa ove richiesto alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e del Consiglio con funzioni di consulenza;

     b) assegna il personale, i mezzi e le risorse ai servizi o alle aree organizzative complesse e alle altre articolazioni consiliari, in relazione agli obiettivi fissati nel programma di cui all’articolo 14 e alle determinazioni dell’Ufficio di Presidenza di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c);

     c) dispone la mobilità del personale tra i servizi, tra le aree organizzative complesse e tra le diverse articolazioni del Consiglio sentiti i responsabili delle rispettive strutture;

     d) stabilisce i criteri generali per l’organizzazione dei servizi o delle aree organizzative complesse e la gestione del personale al fine di assicurarne l’omogeneità di trattamento;

     e) predispone piani e progetti attuativi del programma annuale e pluriennale necessari al migliore conseguimento dei risultati, fissando gli obiettivi specifici che devono essere conseguiti dalla struttura;

     f) dirige, coordina, controlla e valuta l’attività dei dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e delle posizioni non strutturali ad esso assegnati, anche con poteri sostitutivi in caso d’inerzia o con riserva di competenza di alcuni poteri per motivate esigenze di funzionalità;

     g) risolve i conflitti positivi e negativi di competenza tra i servizi o tra le aree organizzative complesse e le posizioni dirigenziali non strutturali;

     h) svolge le ulteriori funzioni indicate dal programma annuale e triennale di attività e gestione di cui all’articolo 14.

     2. Il direttore generale, al fine di assicurare il coordinamento organizzativo e funzionale delle attività svolte dalle diverse strutture, convoca, con cadenza almeno annuale, conferenze di organizzazione alle quali partecipano i dirigenti consiliari ed altri funzionari di cui si renda necessaria la presenza.

     3. Ferme restando le responsabilità dirette di gestione dei dirigenti, il direttore generale risponde del conseguimento degli obiettivi assegnati al dipartimento ed in generale del funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai poteri ad esso assegnati dalla presente legge e dal programma di cui all’articolo 14.

 

     Art. 10. (Dirigenti dei servizi e delle posizioni dirigenziali non strutturali).

     1. I dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse nell’ambito delle materie di rispettiva competenza attuano il programma annuale e triennale di attività e gestione attenendosi ai criteri e alle direttive stabiliti dall’Ufficio di Presidenza e dal direttore generale.

     2. I dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse in particolare:

     a) curano la predisposizione delle proposte di competenza dell’Ufficio di Presidenza e del Presidente, esprimendo il parere di legittimità e di regolarità tecnica come indicato all’articolo 3, comma 3;

     b) emanano gli atti di competenza, compresi i contratti, le convenzioni e tutti gli altri atti il cui contenuto sia tassativamente regolato da leggi, regolamenti, contratti e convenzioni o da deliberazioni del Consiglio o dell’Ufficio di Presidenza, curandone l’attuazione;

     c) organizzano l’attività del servizio o dell’area organizzativa complessa, e gestiscono le risorse finanziarie, tecniche e strumentali assegnate;

     d) dirigono, coordinano, valutano e controllano il personale assegnato, compresi i dirigenti, anche con poteri sostitutivi in caso d’inerzia.

     3. Nel programma annuale e triennale di attività e di gestione di cui all’articolo 14, sono definite le funzioni e le responsabilità connesse a ciascuna posizione dirigenziale non strutturale.

     4. I dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e, per il loro tramite, gli altri dirigenti assegnati alle rispettive strutture rispondono in ogni caso dei risultati conseguiti nell’ambito delle risorse assegnate e dei criteri e delle direttive impartite.

 

     Art. 11. (Comitato di direzione).

     1. È istituito il Comitato di direzione composto dai dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e presieduto dal direttore generale.

     2. Il Comitato contribuisce ad assicurare l’adozione di criteri omogenei nell’attività consiliare, l’integrazione funzionale delle strutture ed a tal fine è organo di consultazione del direttore generale nelle seguenti materie:

     a) predisposizione del programma di cui all’articolo 14 nonché degli obiettivi, delle direttive e dei piani attuativi di competenza del direttore generale;

     b) assegnazione del personale, dei mezzi e delle risorse ai servizi o alle aree organizzative complesse e alle altre articolazioni consiliari;

     c) criteri per l’istituzione delle posizioni di cui agli articoli 5 e 6;

     d) criteri per la definizione dei profili professionali del personale consiliare;

     e) materie di competenza delle diverse strutture;

     f) costituzione di gruppi di lavoro tra i servizi o tra le aree organizzative complesse;

     g) relazioni sindacali ed istituti contrattuali;

     h) altre materie di competenza del direttore generale sulle quali egli o l’Ufficio di Presidenza richieda il parere di tale Comitato.

 

     Art. 12. (Rinnovo degli incarichi dirigenziali).

     1. All’inizio di ciascuna legislatura il Presidente, entro novanta giorni dalla sua elezione, conferisce l’incarico di direttore generale.

     2. Entro i successivi novanta giorni l’Ufficio di Presidenza procede alla definizione degli assetti strutturali e al conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

     3. Analogamente si procede a seguito del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza nel corso della legislatura, ai sensi delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno, essendo in questo caso i termini di cui ai commi 1 e 2 ridotti alla metà.

     4. Gli incarichi dei dirigenti consiliari cessano in ogni caso a seguito della scadenza dei termini previsti per il loro rinnovo.

 

     Art. 13. (Controlli, valutazione dei dirigenti e del personale). [10]

     1. Il sistema dei controlli interni e la metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del personale regionale sono approvati dall’Ufficio di Presidenza.

     2. L’Ufficio di Presidenza per l’elaborazione degli atti di cui al comma 1 si avvale della consulenza di un Comitato formato da non più di n. 3 esperti esterni in tecniche di controllo e di valutazione.

     3. Il Comitato, oltre alle funzioni di cui al comma 2, svolge attività di:

     a) supporto all’Ufficio di Presidenza nella valutazione del Direttore generale;

     b) supporto al Direttore generale nella valutazione delle prestazioni dei dirigenti delle aree o dei servizi e delle posizioni non strutturali ad esso assegnati;

     c) supporto ai dirigenti delle aree o dei servizi nella valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e del restante personale;

     d) consulenza al Consiglio in ordine alla valutazione e controllo strategico di cui all’articolo 6 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con riferimento alle attività poste in essere dalla Regione.

     4. Gli esperti sono nominati dall’Ufficio di Presidenza e durano in carica per un periodo non superiore a quello dell’Ufficio di Presidenza stesso; essi operano in totale autonomia e trasmettono almeno annualmente all’Ufficio di Presidenza una relazione sull’attività svolta.

 

     Art. 14. (Programma annuale e triennale di attività e di gestione).

     1. L’Ufficio di Presidenza propone al Consiglio, che lo approva annualmente in occasione dell’approvazione del bilancio del Consiglio regionale, il programma annuale e triennale di attività e di gestione.

     2. Tale programma contiene l’indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel periodo di riferimento, individuando gli obiettivi, le direttive, i criteri cui le strutture consiliari devono attenersi. Esso precisa, altresì, le risorse, le strutture ed i poteri, che vengono conferiti ai dirigenti per la realizzazione del programma di attività.

     3. Il programma di attività e di gestione è predisposto dal direttore generale che acquisisce a tale scopo il parere e le proposte del Comitato di direzione di cui all’articolo 11.

     4. Sulla proposta di programma l’Ufficio di Presidenza acquisisce il parere della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari integrata dai Presidenti delle Commissioni.

 

          Art. 15. (Comitato consiliare per la legislazione ed il controllo).

     1. L’Ufficio di Presidenza, al fine di dotare il Consiglio regionale delle competenze necessarie al più efficace esercizio delle proprie funzioni, istituisce un Comitato scientifico composto da tre esperti esterni all’amministrazione regionale, in possesso di elevata esperienza e competenza nelle discipline giuridiche, nelle tecniche di redazione normativa, nella valutazione e controllo degli effetti della legislazione e nei diversi settori di competenza regionale.

     2. Gli incarichi sono conferiti secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale, hanno la durata di un anno, sono rinnovabili e scadono comunque al termine della legislatura.

     3. L’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, individua la struttura consiliare nell’ambito della quale opera il Comitato e le modalità di funzionamento dello stesso.

 

     Art. 16. (Segreterie particolari). [11]

     1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.

     2. La dotazione organica delle segreterie dei Vicepresidenti del Consiglio non può superare le due unità.

     3. Alle predette segreterie possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo previsto per il Presidente della Giunta per la segreteria di cui al comma 1, e nel limite massimo di una unità ove non venga richiesta l’assegnazione di personale esterno ai sensi del comma 4, per ciascuna segreteria di cui al comma 2

     4. Una unità di ciascuna segreteria particolare del Presidente e dei Vicepresidenti può essere rappresentata da personale esterno il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

     5. L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all’assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dal presente articolo.

     6. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell’attività dei componenti dell’Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell’Ufficio di Presidenza.

     7. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è determinato dall’Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 22 della l.r. 20/2001.

     8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 22 bis della l.r. 20/2001 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta, ai componenti della Giunta e alla Giunta stessa, rispettivamente il Presidente del Consiglio, i componenti dell’Ufficio di Presidenza e l’Ufficio di Presidenza..

 

     Art. 17. (Gabinetto del Presidente).

     1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita una apposita struttura, denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da esperti in materie giuridiche, economiche, dell’informazione o in altri settori d’interesse, per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.

     2. L’incarico di capo di Gabinetto è conferito dal Presidente, anche a persone estranee all’amministrazione regionale. Allo stesso compete un compenso omnicomprensivo non superiore a quello massimo spettante ad un dirigente del Consiglio regionale con incarico di posizione non strutturale.

     3. Il capo di Gabinetto agisce quale portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio e cura i rapporti politico-istituzionali del Presidente con gli organi, le strutture ed i soggetti interni ed esterni all’amministrazione regionale.

     4. Gli addetti al Gabinetto sono nominati, in numero massimo di tre, dal Presidente tra persone estranee all’amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Agli stessi compete un compenso annuo omnicomprensivo pari allo stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale incrementato dell’indennità integrativa speciale.

     5. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio, oltre a svolgere gli specifici compiti assegnati alla Presidenza, svolge le seguenti attività:

     a) proposta e consulenza in ordine alle funzioni della Presidenza del Consiglio;

     b) trattazione degli affari della Presidenza.

     6. Il Presidente del Consiglio può conferire incarichi di addetto al Gabinetto in numero maggiore od inferiore a quello previsto dal comma 4; in tal caso la somma dei compensi del capo di Gabinetto e dei singoli addetti non può superare la somma delle retribuzioni stabilite ai commi 2 e 4.

     7. La durata degli incarichi di capo e di addetto al Gabinetto non può superare quella del Presidente.

 

     Art. 18. (Assistenti consiliari). [12]

     [1. Ciascun consigliere, che non faccia parte della Giunta o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può richiedere di essere assistito, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, da un dipendente di categoria non superiore alla D.

     2. Alle funzioni di cui al comma 1 è adibito personale regionale.

     3. L’Ufficio di Presidenza provvede al conferimento degli incarichi di assistente consiliare su richiesta nominativa del consigliere interessato. Il predetto personale è assegnato alla segreteria della Commissione consiliare di cui il consigliere sia componente ordinario.]

 

     Art. 19. (Relazioni sindacali).

     1. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono definiti dai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi.

     2. Con appositi protocolli d’intesa sono definite le procedure e le modalità di svolgimento della partecipazione sindacale.

 

     Art. 20. (Disposizioni finali e transitorie).

     1. Per quanto non diversamente disposto si applica la legislazione vigente in tema di organizzazione e personale della Giunta regionale, in quanto compatibile con le norme della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione la nomina del direttore generale è effettuata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. Entro i successivi novanta giorni si procede alla definizione degli assetti strutturali ed al conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

     4. Gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 2 e 3 durano fino al termine della legislatura e comunque fino al rinnovo da effettuare ai sensi dell’articolo 12.

     5. Gli incarichi dirigenziali di coordinatore da una parte, e di dirigente di servizio, di unità speciale e di funzione dall’altra, in atto all’entrata in vigore della presente legge, conservano validità, rispettivamente, fino al conferimento degli incarichi di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 21. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) la l.r. 14 marzo 1989, n. 4;

     b) il regolamento 6 febbraio 1990, n. 26.

 

     Art. 22. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2008, n. 26.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2008, n. 26.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2008, n. 26.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2008, n. 26.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2010, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2010, n. 11.

[7] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2008, n. 27.

[8] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2008, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall’art. 30 della L.R. 1 agosto 2005, n. 19.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 13 maggio 2004, n. 10.

[11] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 6 della L.R. 8 ottobre 2015, n. 24.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2008, n. 27.