§ 3.1.22 - Legge Regionale 9 dicembre 1987, n. 38.
Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e malattie del ricambio.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:09/12/1987
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei centri di diabetologia e malattie del ricambio della regione allo scopo di potenziare le attività di prevenzione, diagnosi, [...]
Art. 2.      1. Negli stabilimenti ospedalieri delle unità sanitarie locali nn. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 21, 22 e 24 sono istituiti i centri di diabetologia e malattie del ricambio con funzioni di:
Art. 3.      1. I centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249 sono gestiti dalle unità sanitarie locali come servizi collegati con le strutture dell'area medica, [...]
Art. 4.      1. L'organico dei centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui all'art. 2, comma 1, è costituito da un aiuto corresponsabile ospedaliero, da un assistente medico, da un assistente [...]
Art. 5.      1. La Regione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 10 e tenuto conto degli indirizzi fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della L. 16 marzo 1987, n. 115, determina, nella legge di [...]
Art. 6.      1. Nell'ambito degli interventi fissati dall'art. 5, terzo comma, della L. 16 marzo 1987 n. 115, i centri, per le finalità di cui all'art. 1, provvedono in particolare:
Art. 7.      1. Nell'ambito dell'attività di formazione del personale operante nelle unità sanitarie locali la Regione predispone corsi di formazione ed aggiornamento sul tema del diabete e delle malattie [...]
Art. 8.      1. Le unità sanitarie locali forniscono ai soggetti affetti da diabete mellito una tessera personale secondo il modello prescritto dall'art. 4 della L. 16 marzo 1987 n. 115.
Art. 9.      1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale predispone un apposito programma di interventi per l'attuazione delle finalità stabilite dalla L. 16 marzo [...]
Art. 10.      1. Al fine di coordinare l'attività di assistenza nel settore delle malattie diabetologiche e del ricambio, la giunta regionale si avvale di un apposito comitato regionale, così composto:
Art. 11.      1. Le unità sanitarie locali per realizzare le finalità di cui alla presente legge si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle famiglie dei diabetici e delle associazioni di [...]
Art. 12.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le somme che saranno assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalla L. 16 marzo [...]


§ 3.1.22 - Legge Regionale 9 dicembre 1987, n. 38. [1]

Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e malattie del ricambio.

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei centri di diabetologia e malattie del ricambio della regione allo scopo di potenziare le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tali patologie.

     2. I centri esistenti e quelli da istituire in base alla presente legge sono organizzati secondo principi unitari in materia di determinazione dell'organico, dei metodi di indagine clinica e dei criteri di diagnosi e terapia.

 

     Art. 2.

     1. Negli stabilimenti ospedalieri delle unità sanitarie locali nn. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 21, 22 e 24 sono istituiti i centri di diabetologia e malattie del ricambio con funzioni di:

     a) ospedale diurno;

     b) attività ambulatoriale;

     c) consulenza interna ed esterna;

     d) assistenza domiciliare.

     2. L'attuale struttura ospedaliera dell'Istituto nazionale di ricerca e cura per gli anziani (INRCA) di Ancona costituisce centro di riferimento per tutte le attività svolte in materia nella regione. A questo fine i rapporti intercorrenti tra l'unità sanitaria locale 12 e l'INRCA sono regolati da apposita convenzione.

     3. Nell'ambito dell'unità sanitaria locale n. 12 è individuato altresì un centro regionale di diabetologia pediatrica all'interno della divisione di pediatria.

 

     Art. 3.

     1. I centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249 sono gestiti dalle unità sanitarie locali come servizi collegati con le strutture dell'area medica, laddove non esistano reparti specialistici, dello stabilimento ospedaliero e, su base dipartimentale con le altre strutture sanitarie del territorio.

 

     Art. 4.

     1. L'organico dei centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui all'art. 2, comma 1, è costituito da un aiuto corresponsabile ospedaliero, da un assistente medico, da un assistente sanitario e da un dietista.

     2. Al fine di rendere operativi i centri istituiti con la presente legge, la giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di deroghe previsto dalla normativa vigente, autorizza le unità sanitarie locali previste nell'art. 2 ad assumere il personale necessario.

 

     Art. 5.

     1. La Regione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 10 e tenuto conto degli indirizzi fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della L. 16 marzo 1987, n. 115, determina, nella legge di approvazione del piano sanitario regionale, le misure idonee per la predisposizione da parte delle unità sanitarie locali competenti:

     a) della mappa delle famiglie diabetiche o predisposte al diabete mellito;

     b) di un programma di screening su tutte le donne in stato di gravidanza;

     c) delle iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione.

     2. Per la realizzazione di tali interventi le unità sanitarie locali si avvalgono dei centri di diabetologia e malattie del ricambio, in coordinamento con i servizi territoriali di medicina scolastica e sportiva.

 

     Art. 6.

     1. Nell'ambito degli interventi fissati dall'art. 5, terzo comma, della L. 16 marzo 1987 n. 115, i centri, per le finalità di cui all'art. 1, provvedono in particolare:

     a) alla elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici in campo diabetologico;

     b) al monitoraggio epidemiologico sul territorio regionale;

     c) alla diagnosi precoce della malattia diabetica;

     d) alla cura ed al controllo periodico del diabetico;

     e) alla distribuzione gratuita di specifici presidi diagnostici e terapeutici;

     f) alla educazione alimentare del soggetto diabetico e dismetabolico;

     g) alla elaborazione di proposte in ordine all'aggiornamento ed alla riqualificazione del personale.

     2. Nell'espletamento dei loro compiti i centri privilegiano l'educazione e l'autocontrollo domiciliare del diabetico attraverso l'utilizzo di idonee strutture ambulatoriali.

 

     Art. 7.

     1. Nell'ambito dell'attività di formazione del personale operante nelle unità sanitarie locali la Regione predispone corsi di formazione ed aggiornamento sul tema del diabete e delle malattie del ricambio, utilizzando anche i centri di cui alla presente legge.

 

     Art. 8.

     1. Le unità sanitarie locali forniscono ai soggetti affetti da diabete mellito una tessera personale secondo il modello prescritto dall'art. 4 della L. 16 marzo 1987 n. 115.

     2. Nell'ambito dello stabilimento ospedaliero presso il quale è istituito il centro, i pazienti di diabete e malattie del ricambio trovano ricovero nei reparti dell'area funzionale medica. E' comunque vietata la collocazione dei pazienti stessi in servizi autonomi.

 

     Art. 9.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale predispone un apposito programma di interventi per l'attuazione delle finalità stabilite dalla L. 16 marzo 1987 n. 115.

     2. Il programma di interventi costituisce progetto-obiettivo ai sensi della L. 23 ottobre 1985, n. 595 e, nell'ambito della programmazione regionale per gli interventi operativi e promozionali indicati dagli articoli 1 e 7 della L. 16 marzo 1987 n. 115, nonché per gli orientamenti alle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge 115/1987.

 

     Art. 10.

     1. Al fine di coordinare l'attività di assistenza nel settore delle malattie diabetologiche e del ricambio, la giunta regionale si avvale di un apposito comitato regionale, così composto:

     a) dal responsabile della struttura prevista dall'art. 2, comma 2;

     b) dai responsabili dei centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui all'art. 2, commi 1 e 3;

     c) da un rappresentante dell'università;

     d) da quattro medici di base designati dagli ordini dei medici;

     e) da due rappresentanti delle associazioni per la tutela del diabetico di cui uno designato dalle associazioni di tutela del bambino diabetico [2].

     2. Il comitato, nominato dal presidente della giunta regionale, elegge tra i suoi membri un referente ed un segretario.

     3. Il comitato resta in carica per tre anni ed ha il compito di:

     a) formulare proposte per le attività di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione nel territorio anche in direzione di una ricerca finalizzata;

     b) elaborare proposte in ordine alla formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale medico e paramedico;

     c) proporre iniziative di educazione sanitaria rivolte ai soggetti e finalizzate al raggiungimento dell'autogestione della malattia attraverso la loro collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

 

     Art. 11.

     1. Le unità sanitarie locali per realizzare le finalità di cui alla presente legge si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle famiglie dei diabetici e delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale sul volontariato [3].

 

     Art. 12.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le somme che saranno assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalla L. 16 marzo 1987, n. 115.

     2. Il consiglio regionale nel provvedimento di ripartizione delle quote spettanti alle unità sanitarie locali sul fondo sanitario regionale può stabilire risorse aggiuntive mediante quote vincolate del fondo medesimo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 23 febbraio 2009, n. 1.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 1996, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.