§ 5.3.11 - Legge Regionale 21 luglio 1992, n. 31.
Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:21/07/1992
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologia dei titoli di viaggio.
Art. 3.  Tariffa minima.
Art. 4.  Biglietti di corsa semplice.
Art. 5.  Abbonamenti settimanali.
Art. 6.  Abbonamenti mensili.
Art. 7.  Arrotondamenti.
Art. 8.  Validità dei biglietti e degli abbonamenti.
Art. 9.  Uso dei biglietti e degli abbonamenti.
Art. 10.  Servizi cumulativi e integrati.
Art. 11.  Titoli di viaggio e tariffe particolari.
Art. 12.  Servizi speciali e relative tariffe E' facoltà della giunta regionale determinare ed imporre alle imprese, nell'esercizio di singoli servizi, di singole corse oppure di singole relazioni, tariffe [...]
Art. 13.  Prenotazione posti.
Art. 14.  Tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi.
Art. 15.  Tipologia dei titoli di viaggio e tariffe.
Art. 16.  Abbonamenti ordinari.
Art. 17.  Rilascio dei titoli di viaggio a bordo.
Art. 18.  Esenzione dei bambini e libera circolazione.
Art. 19.  Bagagli.
Art. 20.  Sistemi meccanizzati.
Art. 21.  Irregolarità di viaggio.
Art. 22.  Rinvio.
Art. 23.  Pagamento delle sanzioni.
Art. 24.  Destinazione dei proventi.
Art. 25.  Accertamento delle violazioni.
Art. 26.  Autorizzazione all' accertamento e contestazione delle violazioni.
Art. 27.  Status del personale incaricato.
Art. 28.  Albo dei soggetti autorizzati.
Art. 29.  Corso di abilitazione.
Art. 30.  Comunicazioni e direttive sull'attività di accertamento.
Art. 31.  Verifiche e accertamenti regionali.
Art. 32.  Abrogazione.


§ 5.3.11 - Legge Regionale 21 luglio 1992, n. 31. [1]

Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale. [2]

(B.U. 27 luglio 1992, n. 65).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione stabilisce le tipologie dei titoli di viaggio e le tariffe del trasporto pubblico regionale e locale con l'obiettivo di favorire l'integrazione tariffaria tra i servizi urbani e quelli extraurbani, nonchè l'impiego generalizzato di sistemi meccanizzati per l'emissione e l'obliterazione dei titoli di viaggio.

     2. La Regione promuove intese con il ministero dei trasporti e l'ente ferrovie dello Stato finalizzate alla istituzione di titoli di viaggio che consentano all'utenza di fruire in modo integrato di tutti i servizi di trasporto di persone disponibili nel territorio regionale.

 

 

CAPO I

Servizi di autotrasporto di competenza della Regione

 

     Art. 2. Tipologia dei titoli di viaggio.

     1. Le imprese che gestiscono servizi di autotrasporto di competenza regionale sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

     a) biglietti di corsa semplice, validi per l'effettuazione di una sola corsa;

     b) abbonamenti settimanali;

     c) abbonamenti mensili;

 

     Art. 3. Tariffa minima.

     1. La giunta regionale fissa, entro il 30 settembre di ogni anno, la tariffa base dei servizi di autotrasporto di competenza della Regione. Detta tariffa non può essere inferiore all' 80 per cento di quella adottata dall'ente ferrovie dello Stato per i biglietti di corsa semplice in seconda classe con riferimento alla prima fascia di percorrenza.

     2. Nella determinazione della tariffa base si tiene conto:

     a) dei costi di produzione del servizio;

     b) delle esigenze di coordinamento con le tariffe degli altri mezzi di trasporto;

     c) del rapporto ricavi-costi da conseguire annualmente.

     3. La tariffa base è costituita da una quota fissa e da una quota chilometro moltiplicata per il coefficiente sei.

 

     Art. 4. Biglietti di corsa semplice.

     1. Per il calcolo del prezzo dei biglietti di corsa semplice sono costituite fasce chilometriche di percorrenza di sei chilometri fino a cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri. Il prezzo del biglietto di corsa semplice di ciascuna relazione è calcolato moltiplicando la quota chilometro della tariffa base di cui all'articolo 3 per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la relazione e aggiungendo la quota fissa.

     2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1 si adottano i seguenti criteri:

     a) i biglietti sono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

     b) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione di eventuali diramazioni;

     c) per le relazioni comunali a più autolinee su percorsi diversi, il prezzo è calcolato sulla media della lunghezza degli stessi;

     d) nel caso in cui in un centro abitato esista una sola  fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica anche a tutte le fermate facoltative comprese nello stesso centro.

     3. La giunta regionale, al fine di agevolare l'uso di sistemi meccanizzati per rilascio e l'obliterazione dei titoli di viaggio, può autorizzare il calcolo dei prezzi dei biglietti per fasce superiori a dieci chilometri in caso di percorrenze superiori a chilometri cento.

 

     Art. 5. Abbonamenti settimanali.

     1. Il prezzo degli abbonamenti settimanali per ciascuna relazione è calcolato moltiplicando il prezzo del biglietto di corsa semplice per il coefficiente dodici e applicando al risultato ottenuto lo sconto del venticinque per cento.

 

     Art. 6. Abbonamenti mensili.

     1. Il prezzo degli abbonamenti mensili per ciascuna relazione è calcolato moltiplicando il prezzo del biglietto di corsa semplice per il coefficiente quarantotto e applicando al risultato ottenuto lo sconto del cinquanta per cento [3].

 

     Art. 7. Arrotondamenti.

     1. I prezzi dei biglietti di corsa semplice e di abbonamento sono arrotondati, con approssimazione per eccesso o per difetto, alle 100 lire, se il risultato del calcolo effettuato con i criteri riportati agli articoli 4, 5 e 6 è inferiore a lire 10 mila e alle 500 lire, se il risultato è maggiore di lire 10 mila.

 

     Art. 8. Validità dei biglietti e degli abbonamenti.

     1. I biglietti e gli abbonamenti hanno validità limitata rispettivamente alla fascia di percorrenza e alla relazione per la quale sono stati rilasciati.

     2. Gli abbonamenti settimanali hanno validità per sette giorni e non sono cedibili.

     3. Gli abbonamenti mensili hanno validità per trenta giorni e non sono cedibili.

     4. Ogni abbonamento deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata a cura delle imprese esercenti, dietro un compenso, a titolo di rimborso spese, pari a sei volte la tariffa base, per ogni tessera. La tessera ha validità triennale e deve indicare la relazione cui l'abbonamento si riferisce.

 

     Art. 9. Uso dei biglietti e degli abbonamenti.

     1. I biglietti e gli abbonamenti rilasciati da una impresa sono utilizzabili soltanto sui servizi gestiti dalla medesima impresa.

     2. I biglietti e gli abbonamenti rilasciati da una impresa possono essere utilizzati anche sui servizi di trasporto gestiti da altre imprese che operano sulla medesima relazione, previa intesa tra le imprese interessate o su disposizione della giunta regionale.

 

     Art. 10. Servizi cumulativi e integrati.

     1. Le imprese che gestiscono pubblici servizi di autotrasporto regionale sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni, da approvarsi dalla giunta regionale, con altre imprese comprese quelle ferroviarie per rilasciare biglietti ed abbonamenti in servizio cumulativo e integrato.

 

     Art. 11. Titoli di viaggio e tariffe particolari.

     1. E' facoltà della giunta regionale autorizzare le imprese che ne facciano richiesta motivata in rapporto ad esigenze o situazioni particolari, a rilasciare titoli di viaggio appartenenti a tipologia diversa da quelle indicate al precedente articolo 2.

     2. Con il provvedimento di autorizzazione la giunta regionale determina anche le modalità di calcolo dei prezzi che debbono trovare applicazione per le singole relazioni e le relative modalità di uso.

     3. E' altresì facoltà della giunta regionale autorizzare, a richiesta delle imprese interessate, tariffe superiori a quelle fissate a norma degli articoli 4, 5 e 6, quando ciò risulti necessario per consentire alle imprese di raggiungere, con i prodotti del traffico, l'aliquota minima determinata annualmente dal ministero dei trasporti, in attuazione della lettera b) del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 12. Servizi speciali e relative tariffe E' facoltà della giunta regionale determinare ed imporre alle imprese, nell'esercizio di singoli servizi, di singole corse oppure di singole relazioni, tariffe più elevate di quelle fissate a norma degli articoli 4, 5 e 6, quando si tratti di servizi rapidi o di servizi speciali di elevato livello e su lunghe percorrenze.

 

     Art. 13. Prenotazione posti.

     1. Le imprese possono istituire il servizio di prenotazione dei posti applicando una maggiorazione del dieci per cento del prezzo del biglietto di corsa semplice, con un minimo di lire 500 per posto prenotato.

 

     Art. 14. Tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi.

     1. Le imprese presentano alla Regione le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la formazione delle tabelle polimetriche delle distanze le frazioni di chilometro sono arrotondate al chilometro superiore.

     2. Le imprese sono tenute a ripresentare le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi tutte le volte che introducano variazioni nei percorsi per effetto di provvedimenti generali o specifici adottati dalla Regione in applicazione della presente legge.

 

CAPO II

Servizi di autotrasporto di competenza dei comuni

 

     Art. 15. Tipologia dei titoli di viaggio e tariffe.

     1. Le imprese che gestiscono autoservizi di autotrasporto dei comuni sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

     a) biglietti di corsa semplice validi per effettuare un solo viaggio su una qualsiasi linea della rete urbana previa obliterazione con i sistemi adottati dalla Regione;

     b) biglietti a validità oraria validi per effettuare più corse nella rete urbana nel limite della fascia oraria prestabilita;

     c) abbonamenti settimanali validi per sette giorni e incedibili;

     d) abbonamenti mensili validi per trenta giorni e incedibili.

     2. La giunta regionale stabilisce, annualmente, d'intesa con gli enti locali interessati, il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice - sulla base di tale prezzo minimo, il prezzo effettivo di ciascuna tipologia dei titoli di viaggio viene fissato dal consiglio comunale utilizzando per gli abbonamenti i criteri di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

     3. E' facoltà dei comuni autorizzare le imprese che gestiscono autoservizi di propria competenza a rilasciare titoli di viaggio diversi da quelli sopra indicati per tenere conto delle particolari esigenze dell'utenza, a condizione che il loro prezzo sia adeguato almeno a quello minimo.

     4. E' facoltà dei comuni deliberare facilitazioni tariffarie in favore di determinate categorie di cittadini a condizione che, con i relativi atti, i comuni competenti determinino contestualmente anche le risorse finanziarie necessarie per coprire i minori introiti delle imprese interessate, i quali restano comunque a carico del comune che ha adottato il provvedimento.

     5. In sede di determinazione dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono consentiti arrotondamenti alle 100 lire superiori per i primi e alle 500 superiori per i secondi.

 

CAPO III

Norme comuni

 

     Art. 16. Abbonamenti ordinari.

     1. Gli abbonamenti ordinari di cui agli articoli 5, 6 e 15 non rientrano tra le facilitazioni tariffarie previste al comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1989, n. 160.

 

     Art. 17. Rilascio dei titoli di viaggio a bordo.

     1. A richiesta delle imprese interessate l'ente concedente può autorizzare il rilascio a bordo di titoli di viaggio da parte del conducente dell'automezzo per particolari esigenze dell'utenza, con prezzi maggiorati rispetto a quelli minimi stabiliti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 18. Esenzione dei bambini e libera circolazione.

     1. I bambini di età inferiore a 6 anni accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posto a sedere sono trasportati gratuitamente.

     2. Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di pubblico trasporto esclusivamente coloro che esplicano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione delle imprese, nonchè i dipendenti regionali del servizio trasporti che svolgono compiti di controllo e di vigilanza.

     3. La libera circolazione compete altresì alle categorie previste dalle leggi regionali con le modalità nelle stesse fissate.

     4. Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui ai commi precedenti, alle imprese di autotrasporto pubblico regionale e locale è fatto divieto assoluto di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o con prezzo ridotto sulle linee da esse gestite.

 

     Art. 19. Bagagli.

     1. Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 chilogrammi, di dimensioni non superiori a centimetri 75 x 50 x 25.

     2. I bagagli che superino per numero o per dimensioni quelli di cui al comma 1 sono tassati in misura pari al prezzo del biglietto di corsa semplice per la relazione utilizzata dal viaggiatore interessato e per un numero massimo di due bagagli tassabili per ogni viaggiatore munito di biglietto.

 

     Art. 20. Sistemi meccanizzati.

     1. La giunta regionale ha facoltà di stabilire modelli unificati dei titoli di viaggio e adottare disposizioni per il rilevamento meccanizzato o elettronico del traffico.

 

CAPO IV

Sanzioni

 

     Art. 21. Irregolarità di viaggio.

     1. Gli utenti dei servizi di autotrasporto pubblico di cui alla presente legge sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, o obliterarlo e conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta, ai soggetti indicati nell'articolo 25.

     2. Le imprese che effettuano il trasporto sono obbligate a dare ampia pubblicità alle tariffe applicate ed alle modalità di acquisto dei titoli di viaggio.

     3. I viaggiatori che all'atto dei controlli risultino sprovvisti del titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del biglietto di corsa semplice, anche al pagamento di una sanzione amministrativa da 50 e 200 volte il prezzo minimo del biglietto riferito al primo scaglione chilometrico.

     4. All'utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento se entro le 48 ore successive all'accertamento presenta il titolo di viaggio ai competenti uffici dell'impresa di trasporto pubblico. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto si applica la sanzione di cui al comma 3.

 

     Art. 22. Rinvio.

     1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie per mancanza od irregolarità del titolo di viaggio si applicano le norme di cui alla L.R. 5 luglio 1983, n. 16, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

     2. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21 spettano ai comuni, per le violazioni avvenute sui mezzi di concessione comunale, e sono delegate alle province per tutti gli altri casi.

 

     Art. 23. Pagamento delle sanzioni.

     1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o, entro le 48 ore successive, presso la sede dell'impresa esercente il servizio, nella misura minima come determinata ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della presente legge.

     2. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui al comma 1 è ammesso il pagamento ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 16/1983.

 

     Art. 24. Destinazione dei proventi.

     1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.

     2. Qualora si pervenga al pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 16/1983, il 40 per cento della somma introitata è trattenuto dall'ente competente o delegato quale rimborso delle spese per l'esercizio della funzione.

Il restante 60 per cento è versato dall'ente delegato all'impresa di trasporto pubblico sul cui automezzo è stata rilevata l'infrazione.

 

     Art. 25. Accertamento delle violazioni.

     1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della L.r. 5 luglio 1983, n. 16, provvedono le guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e prioritariamente il personale dipendente dell'impresa appositamente incaricato dall'impresa esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal Presidente della Provincia competente per territorio [4].

     2. I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa pecuniaria, delle disposizioni in materia di autotrasporto pubblico regionale e locale.

 

     Art. 26. Autorizzazione all' accertamento e contestazione delle violazioni.

     1.Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 25 è subordinato alla:

     a) presentazione da parte dell'impresa della certificazione attestante il godimento dei diritti civili e politici e del certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il personale dipendente incaricato non ha subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non è stato sottoposto a misura di prevenzione;

     b) frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato, del corso di idoneità di cui all'articolo 29.

     2. Per il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolge funzioni di controllo dei titoli di viaggio sugli automezzi di trasporto pubblico regionale e locale, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sola condizione di cui alla lettera a) del comma.

 

     Art. 27. Status del personale incaricato.

     1. Con l'autorizzazione di cui agli articoli 25 e 26, le persone incaricate dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa.

 

     Art. 28. Albo dei soggetti autorizzati.

     1. E' istituto presso la Regione l'elenco regionale dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25 ad accertare e contestare le violazioni per irregolarità dei titoli di viaggio.

     2. Le eventuali variazioni all'elenco sono disposte dal presidente della giunta regionale.

 

     Art. 29. Corso di abilitazione.

     1. La Regione organizza di norma ogni anno un corso per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di servizio di autotrasporto pubblico regionale e locale.

     2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa sulle sanzioni amministrative, nonchè, di mozioni di diritto e procedura penale.

     3. Il corso si conclude con prove d'esame dirette all'accertamento dell'idoneità.

     4. L'attestato d'idoneità è rilasciato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

     5. Per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami finali la Regione si avvale di un'apposita commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da:

     a) l'assessore incaricato o un suo delegato che la presiede;

     b) due funzionari regionali appartenenti, l'uno al servizio trasporti e l'altro al servizio legislativo e affari istituzionali;

     c) due esperti nelle materie oggetto del corso.

     6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio trasporti.

     7. Ai componenti della commissione spettano le indennità ed il rimborso delle spese nella misura prevista per le commissioni giudicatrici nei concorsi regionali per le qualifiche non dirigenziali.

     8. La trasmissione dei certificati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26, vale come richiesta di ammissione al corso.

 

     Art. 30. Comunicazioni e direttive sull'attività di accertamento.

     1. Le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico trasmettono alla Regione le risultanze degli accertamenti compiuti nell'anno precedente, nonchè il rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli effettuati sugli automezzi di trasporto e i chilometri effettivamente percorsi.

     2. Le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico forniscono ai competenti uffici regionali, provinciali e comunali tutte le altre informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio per le linee di rispettiva competenza.

     3. La giunta regionale può impartire direttive sulle modalità di svolgimento delle funzioni di accertamento.

 

     Art. 31. Verifiche e accertamenti regionali.

     1. I dipendenti del competente servizio regionale, a ciò incaricati dal dirigente del servizio, sono autorizzati ad accedere liberamente ai mezzi e agli impianti delle imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico di cui alla presente legge per le attività di verifica e di controllo necessarie per l'espletamento dei compiti spettanti alle Regione.

 

CAPO V

Norma finale

 

     Art. 32. Abrogazione.

     1. E' abrogata la L.R. 23 maggio 1977, n. 17.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

[2] Gli articoli da 1 a 20 della presente legge cessano di avere applicazione alla data del conferimento delle funzioni di cui all'art. 28 della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 luglio 1992 n. 32.

[4] Comma così sostituito dall'art. 32, comma 5, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.