§ 3.5.12 - Legge Regionale 4 settembre 1992, n. 43.
Promozione dell'immagine Marche e qualificazione dell'attività turistico- culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:04/09/1992
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Finalità e strumenti.
Art. 2.  Itinerari turistico-culturali.
Art. 3.  Promozione dell'immagine delle Marche.
Art. 4.  Ricerca e progettazione.
Art. 5.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 6.  Accordi di programma e convenzioni.
Art. 7.  Mezzi e strumenti per la promozione.
Art. 8.  Diffusione della conoscenza del patrimonio storico-artistico.
Art. 9.  Programmi.
Art. 10.  Tempi e modalità di approvazione dei programmi.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.5.12 - Legge Regionale 4 settembre 1992, n. 43. [1]

Promozione dell'immagine Marche e qualificazione dell'attività turistico- culturale.

(B.U. 16 settembre 1992, n. 78).

 

Art. 1. Finalità e strumenti.

     1. La Regione promuove e tutela l'immagine delle Marche attraverso una azione coordinata di interventi atti a valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico, i beni culturali e il sistema museale, i centri storici e il loro arredo, i beni naturali e il paesaggio, il termalismo, le tipicità agroalimentari ed enogastronomiche e i siti relativi.

     2. Gli interventi di cui alla presente legge sono definiti con programmi triennali, armonizzati e integrati con quelli settoriali e specifici previsti da altre leggi regionali, di itinerari turistico- culturali, di iniziative e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, di ricerche e progetti per la conoscenza e la pubblicizzazione dell'immagine delle Marche.

 

     Art. 2. Itinerari turistico-culturali.

     1. Ai fini della diffusione della conoscenza e della fruizione collettiva di rilevanti aree ad alto valore storico, antropologico e paesaggistico, il programma triennale concernente la realizzazione di itinerari turistico-culturali contiene i seguenti elementi:

     a) individuazione delle più rilevanti aree ad alto valore storico, antropologico e paesaggistico presenti nella regione;

     b) individuazione di interventi integrativi e complementari sulle infrastrutture per la fruizione dei beni, di interventi rivolti al recupero museale, alla attrezzature di parchi archeologici e naturali, alla valorizzazione di strutture ricettive di tradizione, di posti di ristoro e degustazione di prodotti tipici, di punti di vendita di prodotti dell'artigianato regionale;

     c) individuazione di nuovi percorsi turistici a carattere naturalistico e culturale e dei relativi sistemi di fruizione e promozione sul territorio.

 

     Art. 3. Promozione dell'immagine delle Marche.

     1. Per la promozione dell'immagine delle Marche, dei valori umani e della tradizione, delle peculiarità del lavoro, delle produzioni tipiche e dello sviluppo che hanno contraddistinto la storia regionale e ne costituiscono patrimonio caratteristico e irripetibile, la Regione adotta un programma triennale di iniziative e manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale.

     2. Il programma si attua attraverso progetti annuali, anche integrati e plurisettoriali, concernenti attività promozionali, pubblicazioni, films, audiovisivi e manifestazioni culturali.

     3. I progetti di cui al comma 2 sono redatti tenendo conto delle iniziative promozionali di settore finanziate sulla base di altre disposizioni regionali e con esse armonizzate.

 

     Art. 4. Ricerca e progettazione.

     1. Per razionalizzare e coordinare le iniziative di conoscenza e valorizzazione delle proprie risorse e la comunicazione istituzionale, la Regione, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 3, promuove:

     a) ricerche capaci di quantificare e qualificare i giudizi e la percezione che delle Marche si hanno a livello nazionale ed in aree specifiche di altri paesi e di proporre linee d'intervento;

     b) progetti per la definizione e la pubblicizzazione [2] della sua immagine, anche attraverso il contributo di professionalità altamente qualificate o specializzate.

 

     Art. 5. Comitato tecnico-scientifico. [3]

     [1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, è costituito un comitato tecnico-scientifico con compiti di studio, consulenza e proposta in merito agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

     2. Il comitato è composto da:

     a) il direttore del centro per i beni culturali, che lo presiede;

     b) il dirigente del servizio attività e beni culturali;

     c) il dirigente del servizio turismo e attività ricettive;

     d) quattro esperti di cui due designati dall'UPI e due dalla giunta regionale, scelti tra persone di documentata esperienza accademica o scientifica nei settori di intervento della legge.

     3. Ai componenti del comitato estranei all'amministrazione regionale sono corrisposte le competenze economiche previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

     Art. 6. Accordi di programma e convenzioni.

     1. La Regione può stipulare accordi di programma e convenzioni con soggetti pubblici e privati ai fini della elaborazione e realizzazione dei programmi di cui alla presente legge.

 

     Art. 7. Mezzi e strumenti per la promozione.

     1. Nei programmi triennali e nei progetti annuali sono individuati i mezzi e i materiali promozionali illustranti gli itinerari, le manifestazioni culturali, ricreative e sportive, le risorse ambientali, artistiche e produttive di rilevante interesse turistico.

     2. La programmazione è anche finalizzata alla pubblicazione e diffusione di un calendario annuale delle manifestazioni d'immagine promosse dai comuni e da altri enti e associazioni della regione.

 

     Art. 8. Diffusione della conoscenza del patrimonio storico-artistico.

     1. Al fine di assicurare l'approfondimento della conoscenza del patrimonio storico-artistico e la sua valorizzazione, i programmi triennali prevedono la realizzazione e la diffusione, in Italia e all'estero, di collane di pubblicazioni, di incisioni fonografiche e di audiovisivi.

 

     Art. 9. Programmi.

     1. Alla elaborazione dei programmi concorrono con proposte e progetti di massima soggetti pubblici e privati.

     2. I programmi di cui alla presente legge indicano:

     a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

     b) la loro connessione con gli altri interventi della Regione, dello Stato, della Comunità Economica Europea e degli Enti locali;

     c) i modi e i tempi per la realizzazione degli interventi e i criteri per la loro localizzazione;

     d) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

     e) i criteri per l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e il ruolo delle unità organizzative regionali che concorrono alla realizzazione del programma;

     f) le modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi, di valutazione dell'efficienza ed efficacia degli stessi anche in corso di realizzazione;

     g) i criteri per la conclusione, di eventuali accordi di programma e convenzioni;

     h) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione per tipo d'intervento, di costo e di durata.

 

     Art. 10. Tempi e modalità di approvazione dei programmi.

     1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esaminate le proposte pervenute, sentiti il comitato tecnico-scientifico e la conferenza regionale delle autonome o, fino alla sua costituzione, i presidenti delle province, propone i programmi al consiglio regionale, che li approva entro i successivi trenta giorni.

     2. La giunta regionale approva i progetti annuali e i provvedimenti adeguativi dei programmi, previa comunicazione dei provvedimenti medesimi alle commissioni consiliari, competenti, al fine della verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal consiglio regionale.

     Trascorsi venti giorni dalla comunicazione senza determinazioni contrarie della commissione, la giunta regionale può adottare i provvedimenti in via definitiva.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1992 - 1994 la spesa di lire i 1.825 milioni così suddivisa:

     a) per le finalità di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2, lire 2.100 milioni delle quali lire 1.000 milioni nell'anno 1993 e lire 1.100 milioni nell'anno 1994;

     b) per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 2, lire 5.900 milioni, delle quali lire 1.500 milioni per l'anno 1992, lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.400 milioni per l'anno 1994;

     c) per le finalità di cui all'articolo 3, lire 3.180 milioni delle quali lire 1.340 milioni nell'anno 1993 e lire 1.840 milioni nell'anno 1994;

     d) per le finalità di cui all'articolo 4, lire 620 milioni per l'anno 1992;

     e) per le spese previste dall'articolo 5 lire 25 milioni delle quali lire 5 milioni per l'anno 1992, lire 10 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

     2. Per la copertura degli oneri recati dalla presente legge si provvede nel modo che segue:

     a) per gli oneri relativi all'anno 1992, pari a lire 2.125 milioni:

     a1) quanto a lire 275 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 1 dell'elenco 1;

     a2) quanto a lire 350 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 5100101 del medesimo stato di previsione all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 7 dello stesso elenco 1;

     a3) quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 5100201 del medesimo stato di previsione all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2;

     b) per gli oneri relativi agli anni 1993 e 1994 pari rispettivamente a lire 4.350 milioni e lire 5.350 milioni: quanto a lire 1.350 milioni, 1.000 milioni e lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e quanto a lire 1.850 milioni, lire 1.100 milioni e lire 2.400 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico degli stessi capitoli 5100101 e 5100201 all'uopo utilizzando le proiezioni per i detti anni dei medesimi accantonamenti.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

     a) per l'anno 1992 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno aventi le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

 

Programma 4.1.2.5

     Promozione dell'immagine Marche e qualificazione dell'attività turistico-culturale capitolo 4125101 "Spese per la promozione dell'immagine Marche", articolo 3, lire p.m.;

 

Programma 4.1.2.6

     Itinerari culturali e turistici capitolo 4126101 "Spese per ricerche e progettazioni per promozione immagine Marche ed itinerari turistico culturali", articolo 4, lire 620 milioni;

     capitolo 4126102 "Spese per la realizzazione di itinerari culturali e turistici articolo 2, lettere a) e c), lire p. m.;

     capitolo 4126103 "Spese per il comitato tecnico - scientifico per l'immagine Marche ed itinerari turistici articolo 5, lire 5 milioni;

     capitolo 4126201 "Spese per la realizzazione di itinerari turistici", articolo 2, lettera b), lire 1.500 milioni;

     b) per gli anni 1993 e 1994 a carico dei capitoli corrispondenti.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 sono ridotti rispettivamente di lire 625.000.000 e di lire 1.500 milioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Vedi errata corrige in B.U. n. 95 del 5 novembre 1992.

[3] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.