§ 3.1.9 - Legge Regionale 3 marzo 1982, n. 7.
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/03/1982
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 2.  Attribuzioni della unità sanitaria locale.
Art. 3.  Attribuzioni del sindaco.
Art. 4.  Attribuzioni della Regione.
Art. 5.  Attribuzioni del presidente della giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di autorizzazioni.
Art. 6.  Attività ispettiva, di vigilanza e di controllo.
Art. 7.  Laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Art. 8.  Attività nell'interesse dei privati.
Art. 9.  Attività di medicina legale.
Art. 10.  Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati.
Art. 11.  Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario in commissioni, collegi e comitati.
Art. 12.  Commissioni sanitarie per gli invalidi civili.
Art. 13.  Commissioni per l'accertamento dello stato di non vedente.
Art. 14.  Commissione per l'accertamento del sordomutismo.
Art. 15.  Commissioni regionali.
Art. 16.  Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.
Art. 17.  Commissione per i cimiteri.
Art. 18.  Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
Art. 19.  Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.
Art. 20.  Commissione tecnica per i gas tossici.
Art. 21.  Compensi.
Art. 22.  Disposizioni finanziarie.
Art. 23.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 24.  Revisione delle piante organiche.
Art. 25.  Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie.
Art. 26.  Assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.
Art. 27.  Attribuzioni del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.
Art. 28.  Vigilanza sulle farmacie.
Art. 29.  Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice.
Art. 30.  Approvvigionamento dei farmaci negli stabilimenti ospedalieri, nei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.
Art. 31.  Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.
Art. 32.  Approvvigionamento di medicinali e di materiale sanitario in caso di urgenza.
Art. 33.  Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli stabilimenti ospedalieri, dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.
Art. 34.  Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'unità sanitaria locale.
Art. 35.  Disciplina per la consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche.
Art. 36.  Trasferimento dei beni.
Art. 37.  Comitato tecnico-sanitario regionale.
Art. 38.  Rinvio.
Art. 39.  Norma transitoria.
Art. 40.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.9 - Legge Regionale 3 marzo 1982, n. 7.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Titolo I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

 

Capo I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE: ATTRIBUZIONI DEL COMUNE,

DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE E DELLA REGIONE

 

Art. 1. Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

     Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate all'ufficio del medico provinciale e agli ufficiali sanitari, sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso le unità sanitarie locali, a norma della L.R. 24 aprile 1980, n. 24 e della presente legge, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

     Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

     1) la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive, diffusive e parassitarie, la promozione e il coordinamento delle indagini epidemiologiche su base locale;

     2) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica;

     3) la tutela igienico-sanitaria sulla produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

     4) la tutela igienico-sanitaria dei laboratori e stabilimenti di produzione, preparazione e confezione di sostanze alimentari e bevande, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati;

     5) la tutela igienico-sanitaria sui negozi e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e bevande nonché dei piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione e sui mezzi di trasporto utilizzati;

     6) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento con riferimento:

     a) all'inquinamento dell'aria;

     b) all'inquinamento delle acque;

     c) all'inquinamento del suolo;

     d) all'inquinamento da rumore o da onde elettromagnetiche ed altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     7) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all'articolo 20 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

     8) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

     9) la tutela ed il controllo igienico dell'approvvigionamento idrico;

     10) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

     11) gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro correlati alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;

     12) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali con la esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all'articolo 6, lettera z), della L. 23 dicembre 1978, n. 833;

     13) l'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

     14) la polizia mortuaria.

     Restano valide le norme di cui all'art. 5 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24.

     Sono fatte salve le funzioni attribuite ai comuni e alle province dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

 

     Art. 2. Attribuzioni della unità sanitaria locale.

     Le funzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dall'unità sanitaria locale attraverso i servizi sanitari istituiti a norma dell'art. 14 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24, in relazione alle rispettive competenze e secondo le modalità disciplinate dal regolamento sull'organizzazione e funzionamento dei servizi approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

     I responsabili dei servizi, in particolare:

     a) propongono, nei casi di urgenza, al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3 ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico- professionale;

     b) si avvalgono, per i compiti d'istituto, del personale medico del ruolo sanitario regionale, residente nei vari comuni che fanno parte della unità sanitaria locale, personale che è tenuto a prestare la sua opera in relazione alla propria specifica professionalità;

     c) possono avvalersi, in caso di comprovata necessità, dell'opera dei medici convenzionati nell'ambito della relativa convenzione.

 

     Art. 3. Attribuzioni del sindaco.

     In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del T.U. della legge comunale e provinciale.

     Il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale o, per i casi di urgenza e di comprovata necessità, di operatori del servizio sanitario ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24.

 

     Art. 4. Attribuzioni della Regione.

     Restano di competenza della Regione:

     a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale ai fini di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;

     b) la formulazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica e nel settore del farmaco e dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 59, quinto comma, dello Statuto regionale;

     c) la classificazione, con decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi della L. 2 maggio 1977, n. 192, delle zone acquee marine destinate alla molluschicoltura o sede di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi;

     d) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge statale e regionale e non delegate ai comuni per l'esercizio attraverso le unità sanitarie locali.

     La giunta regionale, nell'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di cui al presente articolo, può avvalersi della collaborazione dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali, previa intesa con i rispettivi comitati di gestione.

 

     Art. 5. Attribuzioni del presidente della giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di autorizzazioni.

     Spetta al presidente della Regione l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni.

     Il presidente della giunta regionale ha competenza altresì al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti per indagini radiodiagnostiche e radio-terapiche, nonché laboratori di analisi chimico- cliniche e microbiologiche, ai sensi dell'art. 43 ultimo comma della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale.

     La domanda di autorizzazione è inoltrata in carta legale al presidente della giunta regionale tramite l'unità sanitaria locale.

     Il presidente della unità sanitaria locale entro trenta giorni dal ricevimento invia la domanda alla giunta regionale, corredata del parere espresso sulla medesima dal comitato di gestione.

     La giunta regionale, nell'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di cui al presente articolo, può avvalersi della collaborazione dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali, dandone immediata comunicazione ai rispettivi comitati di gestione.

 

     Art. 6. Attività ispettiva, di vigilanza e di controllo.

     Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, individua nell'ambito del competente servizio per l'igiene e sanità pubblica di cui all'art. 14 della L.R. del 24 aprile 1980, n. 24, il personale da adibire alle attività ispettive, di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica.

     L'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo è diretta dal responsabile del servizio competente per l'igiene e sanità pubblica che si avvale di personale posto alle sue dipendenze o può chiedere al comitato di gestione di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

     Le persone indicate nei commi precedenti, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 7. Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

     In attesa della individuazione dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini di utenza da parte del piano sanitario regionale nonché dell'emanazione delle norme per la loro organizzazione interna, i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono gestiti dalla unità sanitaria locale competente per territorio secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24.

 

     Art. 8. Attività nell'interesse dei privati.

     I tariffari per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati a favore dei privati dai servizi, presidi ed uffici della unità sanitaria locale sono stabiliti dalla giunta regionale e aggiornati all'inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

 

Capo II

ATTIVITA' MEDICO-LEGALI

 

     Art. 9. Attività di medicina legale.

     Le attività di medicina legale comprendono in particolare:

     a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti;

     b) accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300, degli articoli 5 e 30 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché dell'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33;

     c) altri accertamenti di invalidità temporanea e permanente previsti da leggi e regolamenti;

     d) attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;

     e) attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

     f) il servizio necroscopico;

     g) il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'art. 100 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

     Spetta al competente servizio per l'igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 14 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24, e ai presidi multizonali l'esercizio delle attività medico-legali di cui al precedente comma, ivi comprese quelle già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario.

     Al medico provinciale e all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del servizio o, per sua delega, un altro medico del servizio.

 

     Art. 10. Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati.

     I sanitari dipendenti dall'unità sanitaria locale addetti alle attività medico-legali sono competenti ad erogare prestazioni medico-legali a richiesta dei privati.

     Le tariffe relative sono fissate all'inizio di ogni anno dalla giunta regionale e sono soggette a revisione sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

     Per la riscossione delle somme versate si applicano le norme di cui alla L.R. 24 ottobre 1981, n. 31.

 

Capo III

COMMISSIONI SANITARIE, COLLEGI E COMITATI

 

     Art. 11. Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario in commissioni, collegi e comitati.

     Tutte le commissioni, i comitati e i collegi operanti a livello provinciale, già titolari delle competenze di cui al precedente art. 10 e all'art. 14, lettera q) della L. 23 dicembre 1978, n. 833, operano a livello di unità sanitaria locale.

     Nelle commissioni, collegi e comitati, di cui al comma precedente, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio competente per materia dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata o, per sua delega, da altro medico del servizio stesso.

     Nelle commissioni di cui al primo comma, i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti con corrispondente personale delle unità sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Le designazioni del personale delle unità sanitarie locali negli organi collegiali di cui al presente articolo sono effettuate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale competente.

     Nelle commissioni regionali il medico provinciale è sostituito da un funzionario medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale nominato dalla giunta regionale.

     Ogni altro partecipante a commissioni, collegi e comitati o altri organismi, quale rappresentante di interessi igienico-sanitari nelle materie trasferite ai comuni ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai dipendenti dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito hanno sede gli organi suddetti, nominati dal comitato di gestione.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle commissioni previste dai successivi articoli.

 

     Art. 12. Commissioni sanitarie per gli invalidi civili.

     E' costituita presso ciascuna unità sanitaria locale la commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche.

     Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:

     a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto a tale servizio designato dal comitato di gestione che la presiede;

     b) da un medico esperto in medicina del lavoro dipendente dall'unità sanitaria locale ovvero da un medico specialista in medicina legale, designati dal comitato di gestione;

     c) da un medico generico o da un medico specialista scelto dal comitato di gestione su una terna indicata dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

     Qualora entro venti giorni dalla richiesta le associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative non abbiano provveduto, il comitato di gestione sceglie autonomamente.

     Le funzioni di segretario della commissione di cui al primo comma sono affidate dallo stesso comitato di gestione a un dipendente dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 13. Commissioni per l'accertamento dello stato di non vedente.

     La commissione sanitaria per l'accertamento dello stato di non vedente, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382, opera a livello di più ambiti territoriali ed è costituita presso le unità sanitarie locali nn. 3

- 12 - 15 - 24.

     La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 3 è competente anche per le unità sanitarie locali nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7.

     La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 12 è competente anche per le unità sanitarie locali nn. 8 - 9 - 10 - 11 - 13.

     La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 15 è competente anche per le unità sanitarie locali nn. 14 - 16 - 18 - 19 - 20.

     La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 24 è competente anche per le unità sanitarie locali nn. 17 - 21 - 22 - 23.

     Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui sono costituite e risultano così composte:

     a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto a tale servizio designato dal comitato di gestione, che le presiede;

     b) da un oculista dipendente dall'unità sanitaria locale ovvero da altro oculista designati dal comitato di gestione;

     c) da un oculista scelto dal comitato di gestione su una terna indicata dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

     Qualora entro venti giorni dalla richiesta le associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative non abbiano provveduto, il comitato di gestione sceglie autonomamente.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale presso cui le suddette commissioni sono costituite.

 

     Art. 14. Commissione per l'accertamento del sordomutismo.

     La commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381 è costituita presso le unità sanitarie locali nn. 3 - 12 - 15 - 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo, i livelli di competenza fissati, rispettivamente al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

     Tale commissione è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui è costituita ed è composta:

     a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto a tale servizio designato dal comitato di gestione, che la presiede;

     b) da un otorinolaringoiatra, designato dal comitato di gestione;

     c) da un otorinolaringoiatra scelto dal comitato di gestione su una terna indicata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

     Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.

 

     Art. 15. Commissioni regionali.

     Le commissioni sanitarie regionali previste, rispettivamente dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381 sono nominate dalla giunta regionale e sono così composte:

     1) per la commissione di cui all'art. 9 della L. 30 marzo 1971, n. 118 dai seguenti componenti, designati dalla giunta regionale:

     a) un funzionario medico della Regione ovvero un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale che la presiede;

     b) un docente universitario di medicina o un medico che svolga funzioni di primario o aiuto corresponsabile, preferibilmente residente in un comune della Regione;

     c) un medico esperto in medicina del lavoro iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero un altro medico specialista in medicina legale;

     d) un medico specialista in discipline neuropsichiatriche;

     2) per la commissione di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381 dai seguenti componenti designati dalla giunta regionale, ad eccezione del componente di cui alla seguente lettera c):

     a) un funzionario medico della Regione ovvero un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, che la presiede;

     b) un medico esperto in medicina del lavoro iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero un altro medico specialista in medicina legale;

     c) un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;

     d) un medico preferibilmente specializzato in foniatria;

     3) per la commissione di cui all'art. 12 della L. 27 maggio 1970, n. 382 dai seguenti componenti, designati dalla giunta regionale:

     a) un funzionario medico della Regione ovvero un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, che la presiede;

     b) il primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione.

     Di ogni commissione di cui al presente articolo fa parte altresì, rispettivamente, un medico o specialista in oculistica o

otorinolaringoiatria scelto dalla giunta regionale su terne indicate dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative della rispettiva categoria.

     Non possono far parte delle commissioni sanitarie regionali i componenti delle commissioni sanitarie di cui agli articoli precedenti.

     Esercita le funzioni di segretario delle commissioni sanitarie regionali un funzionario regionale.

     La giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi pervenuti, può istituire più sezioni delle commissioni di cui al presente articolo, determinandone la sede e l'ambito di competenza territoriale coincidente con quella di più unità sanitarie locali.

     Le commissioni regionali si riuniscono presso gli uffici regionali o presso strutture delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 16. Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

     Il collegio medico previsto dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è costituito presso ciascuna unità sanitaria locale.

     Esso è nominato dal comitato di gestione ed è composto:

     a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio, che lo presiede;

     b) da un medico esperto in medicina del lavoro ovvero da un medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale designato dal comitato di gestione;

     c) da un medico designato dalle associazioni dei datori di lavoro;

     d) da un medico designato dalle associazioni, opere o enti, di cui all'art. 15 della L. 2 aprile 1968, n. 482 maggiormente rappresentative.

     Il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

     Qualora, entro venti giorni dalla richiesta, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative non abbiano provveduto, il comitato di gestione sceglie autonomamente.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale presso cui il collegio è costituito, nominato dal comitato di gestione.

 

     Art. 17. Commissione per i cimiteri.

     La commissione per i cimiteri prevista dall'art. 53 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 è costituita presso ciascuna unità sanitaria locale.

     Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:

     a) dal presidente del comitato di gestione o suo delegato, che la presiede;

     b) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio;

     c) da un medico del servizio stesso;

     d) da un ingegnere del ruolo del personale regionale, designato dalla giunta regionale;

     e) da un geologo;

     f) dal sindaco del comune dove il cimitero dovrà essere ubicato o da un suo delegato.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale presso cui la commissione è costituita, nominato dal comitato di gestione.

 

     Art. 18. Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

     La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, è costituita presso le unità sanitarie locali nn. 3 - 12 - 15

- 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza

fissati, rispettivamente, al secondo, terzo, quarto e quinto comma del

precedente art. 13.

     Essa è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui è costituita ed è composta:

     a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale, che la presiede;

     b) da un laureato in medicina, specialista in radiologia;

     c) da un laureato in fisica, dipendente dall'unità sanitaria locale;

     d) da un esperto qualificato, scelto nell'elenco di cui al n. 3 dell'art. 90 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

     e) da un medico del lavoro, iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

     I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono designati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui la commissione è costituita.

     Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 13.

 

     Art. 19. Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.

     La commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano di cui all'art. 3 della L. 14 luglio 1967, n. 592, è costituita presso le unità sanitarie locali nn. 3 - 12 - 15 - 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza fisssati, rispettivamente al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 13.

     Essa è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui è costituita ed è composta:

     a) da due componenti del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale scelti nel proprio interno, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

     c) da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

     d) da un dipendente addetto al reparto medico-micrografico di pubblico laboratorio;

     e) dal responsabile del servizio di assistenza sanitaria;

     f) da un rappresentante della sanità militare designato dalla direzione della sanità militare del comando militare territoriale;

     g) dal rappresentante dell'ordine dei medici;

     h) da un rappresentante dell'associazione volontari del sangue (AVIS) se regolarmente costituita nell'ambito dell'unità sanitaria locale;

     i) da un rappresentante di ognuna delle altre associazioni di donatori eventualmente esistenti e regolarmente costituite nell'ambito della unità sanitaria locale, alle condizioni di cui al n. 8 dell'art. 3 della citata L. 14 luglio 1967, n. 592;

     l) da un dirigente del centro trasfusionale di cui all'art. 6 della succitata legge 14 luglio 1967, n. 592.

     Della commissione di cui al presente articolo non fanno più parte l'assessore provinciale all'igiene e sanità e il rappresentante della C.R.I.

     Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 13.

 

     Art. 20. Commissione tecnica per i gas tossici.

     La commissione tecnica per i gas tossici, di cui all'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, è costituita presso le unità sanitarie locali nn. 3

- 12 - 15 - 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di

competenza fissati, rispettivamente, al secondo, terzo, quarto e quinto

comma del precedente art. 13.

     Essa è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui è costituita ed è composta:

     a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica, o da altro medico addetto al servizio, che la presiede;

     b) dal coordinatore del servizio regionale decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della provincia su cui insiste la Unità sanitaria locale o la maggior parte del territorio della stessa;

     c) dal questore e dal comandante dei vigili del fuoco della provincia su cui insiste la unità sanitaria locale o la maggior parte del territorio della stessa;

     d) da un laureato in chimica dipendente dall'unità sanitaria locale, designato dal comitato di gestione.

     Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 13.

 

     Art. 21. Compensi. [1]

     [Ai componenti medici non dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto inoltre un compenso di L. 4.000 per ogni soggetto sottoposto a visita.

     Per le visite a domicilio il compenso previsto dal comma precedente è elevato a L. 10.000.

     Alla liquidazione e pagamento dei compensi provvede il comitato di gestione della unità sanitaria locale].

 

     Art. 22. Disposizioni finanziarie.

     [Per la corresponsione delle maggiorazioni delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni previste agli artt. 12, 13 e 14 della presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 300.000.000; per ciascuno dei successivi anni l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci] [2].

     [Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte per l'anno 1982 a carico del capitolo 1340125 da istituirsi nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Spese per la maggiorazione delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, dello stato di non vedente e del sordomutismo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 300.000.000; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti] [3].

     [L'integrazione dei compensi è corrisposta dalle unità sanitarie locali. La giunta regionale provvede al rimborso a scadenza trimestrale, delle somme erogate dietro presentazione di idonea e regolare documentazione] [4].

     [L'integrazione di cui al comma precedente resta a carico del bilancio regionale fermo restando che l'ammontare delle competenze già previste dalla normativa nazionale è a carico delle unità sanitarie locali] [5].

     Per la corresponsione delle maggiorazioni delle competenze ai componenti della commissione prevista dall'art. 15 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 50.000.000; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte per l'anno 1982 a carico del capitolo 1340126 da istituirsi nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Spese per la maggiorazione delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni sanitarie regionali per l'accertamento dell'invalidità civile, dello stato di non vedente e del sordomutismo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

     a) per l'anno 1982 mediante impiego, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, delle disponibilità del capitolo 5100101 del bilancio 1981, elenco n. 2 - partita n. 9 - parte - per L. 350.000.000;

     b) per gli anni successivi con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

 

     Art. 23. Soppressione di organi collegiali.

     Sono soppressi:

     a) il consiglio provinciale di sanità previsto dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257. Le funzioni consultive e tecniche, già demandate al predetto consiglio dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, sono attribuite ai servizi dell'unità sanitaria locale competenti per materia;

     b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del R.D. 8 maggio 1927, n. 798. Le relative funzioni sono attribuite ai servizi dell'unità sanitaria locale competenti per materia;

     c) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della L. 14 febbraio 1904, n. 249;

     d) la commissione di cui all'art. 8 della L. 4 aprile 1968, n. 475; le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati nel successivo art. 24.

 

Titolo II [6]

SERVIZIO E ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

Capo I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

 

     Art. 24. Revisione delle piante organiche.

     Nel quadro delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, la revisione della pianta organica delle farmacie viene effettuata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     La giunta regionale adotta i provvedimenti relativi, sentiti i comuni, le unità sanitarie locali interessate, nonché gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

     A tal fine entro il termine fissato dalla giunta regionale i comuni adottano le delibere relative, da trasmettersi entro trenta giorni al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e all'ordine provinciale dei farmacisti, ai fini della formulazione del relativo parere entro il termine di venti giorni dal loro ricevimento.

     Trascorso inutilmente il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il parere si intende favorevole.

 

     Art. 25. Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie.

     I comitati di gestione delle unità sanitarie locali adottano i provvedimenti in tema di:

     a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica, sia di nuova istituzione che già esistenti;

     b) gestione dei dispensari farmaceutici istituiti ai sensi della L. 8 marzo 1968, n. 221;

     c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

     d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

     e) indennità di avviamento e di rilevamento degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

     f) erogazione dell'indennità di residenza e di incentivazione ai farmacisti rurali, ai sensi della L. 8 marzo 1968, n. 221;

     g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali di intesa con le unità sanitarie locali confinanti, ove possibile.

     Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g) sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica di cui all'art. 14 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24 da un funzionario dell'unità sanitaria locale di livello non inferiore a collaboratore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

     Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

 

     Art. 26. Assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.

     L'unità sanitaria locale nell'ambito del servizio assistenza e vigilanza farmaceutica persegue la realizzazione di programmi di informazione scientifica e di educazione sanitaria sul farmaco attraverso la collaborazione degli altri servizi sanitari e con le rappresentanze professionali, sociali e territoriali e nel rispetto delle direttive emanate dallo Stato o dalla Regione.

     Inoltre costituisce obiettivo primario della Unità sanitaria locale la realizzazione di una rigorosa politica gestionale nel settore del farmaco e della assistenza farmaceutica intesa alla prevenzione dei rischi iatrogeni e al contenimento della spesa pubblica mediante la eliminazione di sprechi e l'acquisto di farmaci, materiale sanitario e diagnostico direttamente alla produzione.

 

     Art. 27. Attribuzioni del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.

     Nell'ambito dei programmi ed obiettivi indicati nell'art. precedente, il servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica esplica, in particolare, le seguenti attività:

     a) informazione scientifica dei medici, farmacisti, veterinari ed altri operatori sanitari;

     b) studio e documentazione del farmaco in tutti i suoi aspetti, in collegamento con il centro di farmaco-vigilanza ITA-OMS e con le altre strutture esistenti nel territorio nazionale;

     c) valutazione dei rilevamenti statistici;

     d) coordinamento delle farmacie ospedaliere e degli armadi farmaceutici esistenti nelle strutture extra-ospedaliere in ordine agli approvvigionamenti, anche per quanto riguarda la promozione ed attuazione di nuove metodiche di distribuzione ed amministrazione;

     e) attività istruttoria nelle materie di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi;

     f) rilevazione delle quantità di medicinali e del rimanente materiale sanitario utilizzato da stabilimenti ospedalieri, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale;

     g) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizioni del ministero della sanità o del servizio sanità della Regione;

     h) predisposizione della relazione annuale, da sottoporre all'approvazione del comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli stabilimenti ospedalieri, i presidi ed i servizi della unità sanitaria locale e sulla quantificazione della spesa con conseguenti proposte per la sua eventuale riduzione;

     i) gestione tecnico culturale del prontuario terapeutico regionale;

     l) verifica delle spedizioni e tariffazione ricette ed esame della prescrizione, con particolare riferimento a valutazioni di costo/efficacia ed alla prevenzione di rischi iatrogeni;

     m) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze mensili alle farmacie per l'erogazione gratuita dei farmaci agli assistiti in regime di assistenza diretta;

     n) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale.

     Il servizio predispone gli atti per l'approvvigionamento dei vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonché dei sieri ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24.

 

     Art. 28. Vigilanza sulle farmacie.

     Fatte salve le competenze della commissione di cui all'art. 15 del D.P.R. 15 settembre 1979 per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e i privati è esercitata dal servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica della unità sanitaria locale, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile del servizio stesso.

     In relazione all'art. 127 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e costituita:

     - dal responsabile del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale o da un suo delegato;

     - da un farmacista del ruolo nominativo regionale;

     - da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia;

     - da un dipendente dell'unità sanitaria locale, con funzioni di segretario.

     Nelle unità sanitarie locali di cui all'art. 14, settimo comma, della L.R. 24 aprile 1980, n. 24 il responsabile del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica è sostituito, nella commissione di cui al comma precedente, da un farmacista iscritto nel ruolo unico nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale, designato dal comitato di gestione.

     La predetta commissione può compiere anche delle ispezioni straordinarie.

     Il verbale dell'ispezione è inviato al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

     Copia dello stesso verbale è inviata altresì al sindaco del comune in cui ha sede l'esercizio farmaceutico e alla Regione.

 

     Art. 29. Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice.

     I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla giunta regionale.

     I concorsi si svolgono per l'assegnazione, di sedi vacanti in più unità sanitarie locali, raggruppando le unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale della stessa provincia.

     La commissione giudicatrice è presieduta da un funzionario della Regione con qualifica di dirigente ed è composta:

     - da un professore universitario di ruolo della facoltà di farmacia;

     - da due farmacisti esercenti in farmacia aventi una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su due terne proposte dall'ordine dei farmacisti;

     - da un medico o chimico o farmacista, con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, designato dalla Regione.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Regione.

     La giunta regionale nomina la commissione giudicatrice del concorso, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori.

     L'elenco dei vincitori è trasmesso al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza e al sindaco del comune ove ha sede l'esercizio farmaceutico.

 

Capo II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

     Art. 30. Approvvigionamento dei farmaci negli stabilimenti ospedalieri, nei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

     L'unità sanitaria locale disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri stabilimenti ospedalieri, presidi e servizi, secondo criteri di efficacia, qualità ed economicità in conformità alle regole dettate dalla legge regionale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

     In particolare l'unià sanitaria locale può adottare, sulla base di un elenco tipo predisposto dalla giunta regionale, un elenco di specialità medicinali, prodotti galenici e presidi medico-chirurgici derivato dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i presidi e servizi.

 

     Art. 31. Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

     L'unità sanitaria locale può acquistare i medicinali indicati nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo precedente e il restante materiale sanitario da destinare ai propri presidi e servizi direttamente dalle imprese produttrici.

     Le unità sanitarie locali possono stipulare intese tra di loro e concordare procedure comuni per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.

     Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla vigente normativa.

 

     Art. 32. Approvvigionamento di medicinali e di materiale sanitario in caso di urgenza.

     In caso di comprovata necessità ed urgenza l'unità sanitaria locale può acquistare medicinali e materiale sanitario, occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture, presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

     Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio dell'unità sanitaria locale effettuare l'acquisto secondo le norme contenute nel regolamento approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 33. Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli stabilimenti ospedalieri, dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

     La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta dai responsabili delle farmacie degli stabilimenti ospedalieri, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario di buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della sanità.

     La richiesta è inviata alle ditte dal servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.

     La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 39 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile del servizio assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.

     I medici direttori di presidi e di servizi sanitari dell'unità sanitaria locale, nonché i direttori sanitari di ospedali, qualora manchi la farmacia interna, si riforniscono presso le farmacie pubbliche e private operanti nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale delle preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui al citato art. 12 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, e secondo le disposizioni contenute nell'art. 42 della stessa legge.

     Copia della richiesta di acquisto è trasmessa al servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.

     Il responsabile del suddetto servizio invia mensilmente al servizio sanità della Regione un riepilogo delle richieste.

 

     Art. 34. Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'unità sanitaria locale.

     L'unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

 

     Art. 35. Disciplina per la consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche.

     E' fatto divieto agli stabilimenti ospedalieri, ai presidi e ai servizi dell'unità sanitaria locale di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali, fatte salve le eccezioni previste per legge.

 

     Art. 36. Trasferimento dei beni.

     I diritti ed obblighi inerenti gli immobili sede degli uffici dei medici provinciali - fermo restando quanto previsto all'art. 66 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 - nonché i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature sarà fatta constatare con appositi verbali.

     Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici stessi sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio con elenchi descrittivi.

     La Regione può trattenere o ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.

     Ai beni mobili ed immobili e alle attrezzature degli uffici sanitari comunali e consortili si applicano le disposizioni dell'art. 66 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Sono altresì trasferite ai comuni competenti per territorio le farmacie esterne già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri.

 

     Art. 37. Comitato tecnico-sanitario regionale. [7]

     [E' istituito il comitato tecnico-sanitario regionale con funzioni consultive della Regione, delle unità sanitarie locali e degli altri enti che esercitano le funzioni sanitarie.

     Il comitato tecnico-sanitario regionale:

     1) esprime parere in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di legge;

     2) fornisce la consulenza tecnica espressamente richiesta;

     3) esprime pareri non vincolanti su richiesta delle unità sanitarie locali e degli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario regionale.

     Il comitato tecnico-sanitario regionale è costituito con decreto del presidente della Regione ed è composto da:

     - il presidente della Regione o assessore da lui delegato, che lo presiede;

     - otto responsabili dei servizi o presidi sanitari delle unità sanitarie locali, di cui almeno due responsabili di servizi o presidi multizonali deputati ad accertamenti inerenti la prevenzione, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a sei;

     - dieci esperti nelle sottoelencate materie, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a sette:

     a) igiene pubblica;

     b) veterinaria;

     c) materno-infantile e dell'età evolutiva;

     d) medicina di base e specialistica;

     e) salute mentale;

     f) ospedaliera;

     g) assistenza sociale;

     h) farmaceutica;

     i) metereologica;

     l) riabilitazione;

     - un rappresentante della sanità militare designato dal ministero della difesa.

     La durata in carica del comitato tecnico-sanitario regionale è fissata negli stessi termini di durata in carica del consiglio regionale e comunque esercita le proprie funzioni fino al suo rinnovo.

     Il comitato tecnico-sanitario regionale può articolarsi in sezioni per la trattazione di tematiche tecniche accorpabili per gruppi omogenei.

     Le funzioni di segreteria del comitato tecnico-sanitario regionale sono svolte da funzionari nominati dalla giunta regionale.

     Ai componenti del comitato tecnico sanitario regionale competono le indennità stabilite al precedente art. 21.]

 

     Art. 38. Rinvio.

     Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 39. Norma transitoria.

     La giunta regionale e i componenti comitati di gestione delle unità sanitarie locali provvedono alla sostituzione dei funzionari ed alla nomina degli organismi collegiali di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Sino alla nomina degli organismi suindicati continuano ad operare, nell'attuale composizione, le commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa vigente a tale data.

 

     Art. 40. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino della Regione Marche.


[1] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[2] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[3] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[4] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[5] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[6] Titolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.