§ 3.2.10 - Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43.
Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:05/11/1988
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto del riordino.
Art. 3.  Principi degli interventi di assistenza sociale.
Art. 4.  Destinatari.
Art. 5.  Scelta degli utenti.
Art. 6.  Onere delle prestazioni assistenziali.
Art. 7.  Partecipazione e consultazione.
Art. 8.  Consulta regionale sull'assistenza.
Art. 9.  Requisiti organizzativi e funzionali delle strutture residenziali e semiresidenziali ed autorizzazione al funzionamento.
Art. 10.  Competenze e funzioni della Regione.
Art. 11.  Competenze e funzioni delle province.
Art. 12.  Competenze e funzioni dei comuni.
Art. 13.  Competenze e funzioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 14.  Assistenza privata.
Art. 15.  Registro dei soggetti privati.
Art. 16.  Volontariato.
Art. 17.  Registro del volontariato.
Art. 18.  Registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato.
Art. 19.  Effetti dell'iscrizione nei registri locali e regionali.
Art. 20.  Rapporti e convenzioni tra soggetti istituzionali e non istituzionali.
Art. 21.  Criteri preferenziali per le convenzioni.
Art. 22.  Gestione delle funzioni.
Art. 23.  Integrazione delle funzioni sociali e sanitarie.
Art. 24.  Priorità degli interventi.
Art. 25.  Interventi.
Art. 26.  Prevenzione.
Art. 27.  Promozione sociale.
Art. 28.  Informazione e segretariato sociale.
Art. 29.  Attività di assistenza alla maternità e all'infanzia.
Art. 30.  Servizi per il tempo libero.
Art. 31.  Tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri.
Art. 32.  Sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione.
Art. 33.  Promozione, sostegno ed integrazione sociale degli anziani.
Art. 34.  Eliminazione delle barriere architettoniche e di comunicazione.
Art. 35.  Assistenza economica.
Art. 36.  Assistenza domiciliare.
Art. 37.  Soddisfacimento delle esigenze abitative.
Art. 38.  Emergenza e pronto intervento assistenziale.
Art. 39.  Interventi socio-assistenziali a favore di minori.
Art. 40.  Servizio di affidamento familiare.
Art. 41.  Ospitalità nelle strutture residenziali.
Art. 42.  Centri diurni.
Art. 43.  Centri semiresidenziali.
Art. 44.  Servizi di assistenza scolastica.
Art. 45.  Funzioni delegate e subdelegate.
Art. 46.  Esercizio delle funzioni delegate.
Art. 47.  Programmazione regionale e territoriale.
Art. 48.  Istituzione del fondo.
Art. 49.  Finanziamento del fondo.
Art. 50.  Destinazione e modalità di ripartizione del fondo.
Art. 51.  Risoluzione delle controversie in materia di oneri per le spese di soccorso e di assistenza.
Art. 52.  Interventi per la realizzazione di strutture residenziali a favore degli anziani.
Art. 53.  Finalità, condizioni e destinatari dei contributi.
Art. 53 bis.  Precedenza e riserva.
Art. 54.  Procedure per la richiesta dei contributi.
Art. 55.  Riparto dei finanziamenti.
Art. 56.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 57.  Disposizioni finanziarie per la realizzazione di strutture residenziali per anziani.
Art. 58.  Abrogazione di disposizioni vigenti.
Art. 59.  Modifiche della L.R. 21 maggio 1980, n. 35 concernente "Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, settimo comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
Art. 60.  Disposizione transitoria.
Art. 61.      1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1989, fatta esclusione per gli interventi di cui all'art. 52


§ 3.2.10 - Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43.

Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione.

(B.U. 10 novembre 1988, n. 128)

 

Titolo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione nell'ambito della programmazione generale, allo scopo di concorrere alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della personalità dei cittadini, con la presente legge, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 6 dello Statuto regionale, detta norme per il riordino di tutte le funzioni di assistenza sociale, per l'organizzazione, la qualificazione e la gestione dei relativi interventi, coordinandoli con le attività ed i servizi sanitari, scolastici, culturali, nonché sportivi e del tempo libero.

 

     Art. 2. Oggetto del riordino.

     1. Le funzioni assistenziali soggette al riordino di cui alla presente legge concernono:

     a) le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di leggi precedenti al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     b) le funzioni attribuite agli enti locali dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, comprese quelle già svolte dagli enti comunali di assistenza (ECA), dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, dalla Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella B, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, compresa la nota aggiuntiva;

     c) ogni altra funzione assistenziale attribuita ai medesimi enti con leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione.

 

     Art. 3. Principi degli interventi di assistenza sociale.

     1. L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è informato ai seguenti principi:

     a) rispetto della persona e della sua dignità;

     b) rispetto della famiglia anche nelle forme stabili di convivenza di fatto e del suo ruolo;

     c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;

     d) garanzia della permanenza e del reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza o di elezione;

     e) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;

     f) rispondenza degli interventi e dei servizi al bisogno e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, privilegiando quelle che consentano il mantenimento nell'ambiente di appartenenza e superando il concetto di istituzionalizzazione;

     g) superamento della logica di assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno e di interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze;

     h) rispetto delle scelte individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;

     i) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;

     i) fruizione dell'intervento assistenziale preferibilmente nell'ambito territoriale di appartenenza;

     m) coordinamento e integrazione dell'intervento assistenziale con l'attività degli altri organi che svolgono funzioni attinenti alla materia della presente legge ed in particolare con quella offerta dal servizio sanitario nazionale;

     n) sviluppo di forme di coordinamento e associazione tra comuni quando ciò sia richiesto per una migliore efficienza ed efficacia dell'intervento.

     2. Ai fini di un esercizio consapevole delle opzioni e delle facoltà di cui al comma 1, i cittadini sono compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

 

     Art. 4. Destinatari.

     1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai cittadini nonché agli stranieri e agli apolidi residenti, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli accordi internazionali e secondo le modalità di cui alla presente legge.

     2. Le attività e le prestazioni di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio regionale, per il tempo necessario a consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

 

     Art. 5. Scelta degli utenti.

     1. In relazione ai principi di cui al comma 1 dell'art. 3, i destinatari degli interventi assistenziali possono scegliere liberamente di accedere alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati.

     2. Essi possono altresì, previa autorizzazione, accedere a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli enti gestori siano iscritti nei registri previsti dai successivi articoli.

     3. L'autorizzazione è concessa dai soggetti su cui grava l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle risorse pubbliche o convenzionate del territorio.

 

     Art. 6. Onere delle prestazioni assistenziali.

     1. La Regione emana gli indirizzi per la determinazione del reddito ai fini della partecipazione dell'utente al costo del servizio. Alla determinazione del reddito non concorrono le pensioni erogate ai mutilati invalidi di guerra ed ai superstiti di caduti in guerra nonché le rendite INAIL. Concorrono invece le rendite infortunistiche INAIL per inabilità temporanea.

     2. Sulla base di indirizzi emanati dalla Regione, i comuni singoli o associati individuano gli interventi assistenziali, con le relative modalità, per i quali gli assistiti e le persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo delle prestazioni fruite in relazione alle condizioni economiche.

     3. Nel caso di servizio residenziale è garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del sessanta per cento della pensione sociale e comunque non inferiore alla somma di L. 250.000.

     4. I soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per gli interventi assistenziali sono identificati con riferimento al comune di residenza dell'utente; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in comune diverso, gli oneri gravano comunque sul comune di residenza restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità.

 

     Art. 7. Partecipazione e consultazione.

     1. I comuni singoli o associati promuovono e garantiscono, individuando le opportune modalità e forme, la più ampia partecipazione democratica della collettività interessata alla determinazione degli obiettivi programmatici, all'organizzazione e gestione degli interventi di assistenza sociale, nonché al controllo ed alla verifica della loro funzionalità e rispondenza alle finalità della presente legge.

 

     Art. 8. Consulta regionale sull'assistenza. [1]

     [1. E' istituita la consulta regionale con compiti di consulenza e di proposta alla giunta regionale in ordine ad iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento degli interventi per il coordinamento e l'integrazione delle attività previste dalla presente legge con quelle di competenza di altre istituzioni attinenti alla materia oggetto del riordino.

     2. E' composta da:

     a) l'assessore responsabile dei servizi sociali il quale assume le funzioni di presidente;

     b) il presidente ed il vicepresidente della competente commissione consiliare;

     c) il presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

     d) il presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

     e) il presidente dell'UNCEM regionale o suo delegato;

     f) un rappresentante delle IPAB regionali, designato dall'UNEBA, federazione regionale Marche;

     g) tre esperti nominati dalla giunta regionale [2];

     h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     3. La consulta nello svolgimento dei suoi compiti si avvale anche della collaborazione di responsabili di enti, organismi e amministrazioni operanti in settori comunque attinenti all'assistenza.

     4. Alle riunioni della consulta partecipano il responsabile del servizio servizi sociali ed un funzionario del servizio stesso designato dalla giunta, che svolge le funzioni di segretario.

     5. La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni; nel caso che un membro cessi dall'incarico si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della consulta medesima.

     6. Ai componenti della consulta estranei alla amministrazione regionale sono corrisposte le indennità previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.]

 

     Art. 9. Requisiti organizzativi e funzionali delle strutture residenziali e semiresidenziali ed autorizzazione al funzionamento.

     1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli indirizzi in ordine ai requisiti funzionali ed organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali gestiti dai comuni singoli o associati, da enti pubblici e privati, al fine dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle stesse.

     2. Le strutture funzionanti, già sottoposte all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e quelle per le quali tale obbligo non era previsto, si adeguano ai requisiti stabiliti dal consiglio regionale entro tre anni dalla definizione degli indirizzi di cui al precedente comma. Accertato l'adeguamento, è rilasciata apposita autorizzazione.

     3. L'autorizzazione è revocata in ogni momento per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti necessari al suo rilascio.

 

Titolo II

SOGGETTI ISTITUZIONALI

 

     Art. 10. Competenze e funzioni della Regione.

     1. La Regione:

     a) partecipa all'elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale; mantiene e coordina i rapporti con gli organi centrali cui

spetta l'attività di indirizzo e coordinamento con le competenti autorità giudiziarie e con gli altri organi che svolgano attività comunque connesse con quelle del sistema dei servizi sociali;

     b) elabora ed approva il piano socio-assistenziale regionale triennale;

     c) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate a fini socio-assistenziali;

     d) ripartisce il fondo socio-assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;

     e) attua, promuove e finanzia iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici e per contribuire alla soluzione di bisogni emergenti con particolare attenzione per i minori e gli anziani;

     f) emana indirizzi generali per il concorso degli utenti e delle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti al costo delle prestazioni;

     g) cura la tenuta del registro dei soggetti privati di cui all'articolo 18 e del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale sul volontariato [3];

     h) emana indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge;

     i) provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali coordinando l'aggiornamento, per le materie connesse, con quello del personale dei servizi sanitari;

     l) promuove e cura la progettazione e lo sviluppo di un sistema informativo specifico quale articolazione di un sistema informativo regionale e come componente del sistema nazionale;

     m) vigila sulle attività e sulle strutture socio-assistenziali del territorio regionale;

     n) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficenza e l'efficacia dei servizi;

     o) favorisce, anche tramite incentivi nella ripartizione dei finanziamenti, l'associazionismo dei comuni per la gestione dei servizi assistenziali con particolare riferimento a quelli che richiedono una base demografica più ampia di quella comunale;

     p) sostiene le associazioni costituite per fini di tutela dei diritti delle persone in corrispondenza alla specifica condizione di ciascuna.

     2. La Regione, cura, altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative relative:

     a) [per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico, al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; alla vigilanza sugli atti concernenti il patrimonio e la pianta organica; all'autorizzazione all'accettazione di eredità legati; alle modifiche istituzionali e statutarie; alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali ed alla vigilanza sul funzionamento delle stesse e dei servizi di assistenza sociale; alle fusioni e all'estinzione] [4];

     b) per quanto riguarda le persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile che operano nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 27 luglio 1977 n. 616 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'art. 25 del codice civile; alla sospensione delle deliberazioni di cui all'art. 23 ultimo comma del codice civile; alle autorizzazioni di cui all'art. 17 del codice civile; al coordinamento delle attività di cui all'art. 26 del codice civile; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali ed alla vigilanza sul funzionamento delle stesse e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione;

     c) alla decisione, in via amministrativa e nelle forma di cui all'art. 51 della presente legge, delle controversie tra comuni singoli o associati o tra comuni ed altri enti pubblici per il rimborso degli oneri sostenuti per spese di soccorso e di assistenza.

 

     Art. 11. Competenze e funzioni delle province.

     1. Le province esercitano le funzioni ad esse intestate, ai sensi degli articoli 2 e 26 del D.P.R. 27 luglio 1977 n. 616, nel rispetto della presente legge, partecipano alla predisposizione del piano socio- assistenziale regionale e, in armonia con gli indirizzi del piano stesso, dei piani zonali; svolgono le funzioni ad esse delegate dalla Regione.

     2. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma per l'assistenza, le province esercitano le funzioni di assistenza sociale di loro competenza per i rispettivi ambiti territoriali anche mediante convenzione con i comuni singoli o associati.

 

     Art. 12. Competenze e funzioni dei comuni.

     1. I comuni, singoli o associati, partecipano alla predisposizione del piano socio-assistenziale regionale triennale.

     2. I comuni associati per bacini ottimali di utenza così come individuati dalla L.R. 12 marzo 1980, n. 10 e successive modificazioni predispongono, in armonia con gli indirizzi del piano socio-assistenziale regionale, i piani zonali.

 

     Art. 13. Competenze e funzioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. [5]

     [1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esercitano le proprie funzioni nel rispetto della presente legge.

     2. Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le attività e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale.]

 

Titolo III

SOGGETTI NON ISTITUZIONALI

 

     Art. 14. Assistenza privata.

     1. La Regione promuove e coordina, d'intesa con gli enti locali, l'azione amministrativa delle associazioni, delle fondazioni e delle istituzioni private anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che svolgano attività assistenziali nell'ambito del territorio regionale e delle finalità della presente legge.

 

     Art. 15. Registro dei soggetti privati.

     1. Presso i comuni singoli o associati è istituito il registro dei soggetti di cui al precedente articolo operanti nel rispettivo territorio di competenza. In tale registro sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) legale rappresentanza nel territorio regionale;

     b) corrispondenza ai principi della presente legge della loro attività, esercitata ad adeguati livelli di prestazione e servizi, di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa ed operativa;

     c) rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme imperative e contrattuali in materia di lavoro, fatta eccezione quanto alle norme contrattuali per i casi in cui si tratta di prestazioni volontarie.

     2. I comuni singoli o associati, accertata l'esistenza dei requisiti, dispongono l'iscrizione nel registro.

     3. I comuni singoli o associati dispongono la cancellazione dal registro qualora venga a mancare anche uno soltanto dei requisiti obbligatori o vi sia stata grave violazione delle norme previste dalla presente legge, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e assegnazione di un congruo termine per ripristinare le condizioni in base alle quali è stata concessa l'iscrizione stessa.

     4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni singoli o associati trasmettono alla Regione copia dei registri di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti.

 

     Art. 16. Volontariato. [6]

 

     Art. 17. Registro del volontariato. [7]

 

     Art. 18. Registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato.

     1. I soggetti di cui all'articolo 14 a rilevanza regionale sono altresì iscritti, a richiesta, in appositi registri regionali [8].

 

     Art. 19. Effetti dell'iscrizione nei registri locali e regionali.

     1. I soggetti di cui all'articolo 15, iscritti negli appositi registri locali, sono informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggior rilievo inerenti l'attività assistenziale locale; tali soggetti hanno altresì titolo:

     a) alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento svolti e promossi dalla Regione;

     b) a proporre programmi e iniziative locali in materia assistenziale;

     c) a richiedere il convenzionamento di cui all'articolo 20 [9].

     2. I soggetti iscritti nei registri regionali di cui all'art. 18 sono informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggiore rilievo attinenti l'assistenza sociale dell'amministrazione regionale e hanno facoltà di proporre programmi e iniziative di interesse regionale.

 

     Art. 20. Rapporti e convenzioni tra soggetti istituzionali e non istituzionali.

     1. I comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza sociale, convenzioni con le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché con i soggetti privati di cui all'articolo 15 e con le organizzazioni di volontariato di cui al registro istituito dalla legge regionale sul volontariato [10].

     2. Le convenzioni prevedono in ogni caso:

     a) livelli di prestazioni e di servizi conformi alle norme vigenti in materia e, a decorrere dalla data che sarà stabilita dal piano socio- assistenziale regionale, ai parametri dallo stesso definiti;

     b) copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e, per la responsabilità civile, verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività convenzionate;

     c) durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.

     3. [11].

     4. [12].

     5. Le convenzioni prevedono la facoltà da parte dei comuni o delle loro associazioni di verificare in ogni momento la regolare attuazione degli adempimenti oggetto delle convenzioni medesime.

     6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione determina con regolamento i criteri per la predisposizione delle convenzioni di cui al presente articolo. Tale regolamento indicherà, in particolare, i requisiti di professionalità delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento degli operatori privati con quelli pubblici, gli impegni e gli oneri finanziari, anche per l'ipotesi di risoluzione a carico delle parti contraenti, l'impegno dei soggetti convenzionati a rispettare le finalità della presente legge.

 

     Art. 21. Criteri preferenziali per le convenzioni.

     1. I comuni di norma stipulano convenzioni con i soggetti istituzionali, possono altresì stipulare convenzioni con i soggetti privati non aventi fini di lucro.

     2. Qualora la necessità di interventi e di servizi socio-assistenziali non possa essere adeguatamente soddisfatta dai comuni e dalle associazioni dei comuni direttamente o mediante le convenzioni di cui al precedente comma, tali rapporti convenzionali possono essere instaurati in via eccezionale con altri soggetti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

 

Titolo IV

GESTIONE DELLE FUNZIONI DELL'ASSISTENZA SOCIALE

 

     Art. 22. Gestione delle funzioni.

     1. I comuni esercitano le funzioni di assistenza sociale di loro competenza in forma singola o associata.

     2. Le associazioni dei comuni, di cui alla L.R. 12 marzo 1980, n. 10, esercitano attraverso gli organi delle unità sanitarie locali le funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ove i comuni ne decidano l'affidamento alle stesse. Nel caso di affidamento delle funzioni amministrative di assistenza e beneficenza si applicano le procedure di cui alla L.R. 12 marzo 1980, n. 10 e alla L.R. 24 aprile 1980, n. 24.

     3. Le attività consultoriali sono esercitate dall'unità sanitaria locale ai sensi della L.R. 16 gennaio 1985, n. 2.

 

     Art. 23. Integrazione delle funzioni sociali e sanitarie.

     1. I comuni singoli o associati, nel determinare gli indirizzi anche procedurali della propria attività coordinano gli interventi di assistenza sociale con quelli di assistenza sanitaria.

     2. Il coordinamento ha l'obiettivo dell'integrazione delle prestazioni di assistenza sociale e sanitaria per i soggetti le cui condizioni richiedono entrambe le prestazioni. L'integrazione si realizza con protocolli d'intesa, convenzioni e con accordo tra le parti.

     3. Le prestazioni sanitarie all'interno dei servizi e delle strutture di assistenza sociale sono garantite dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.

     4. Le unità sanitarie locali assicurano l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei presidi residenziali di assistenza della zona, indipendentemente dalla loro residenza mediante personale qualificato e mezzi strumentali idonei.

     5. Ove l'intervento socio-assistenziale e quello sanitario si realizzino in modo unitario e continuativo, l'onere è forfettariamente posto a carico degli enti tenuti all'assistenza sociale e del fondo sanitario nazionale in proporzione rispettivamente all'incidenza della tutela sociale e della tutela sanitaria; il riparto è effettuato dal comune e dall'unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento statali e regionali in materia.

 

Titolo V

FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

     Art. 24. Priorità degli interventi.

     1. La presenza di situazioni di handicaps fisici o psichici o sensoriali comporta priorità nelle prestazioni assistenziali a parità di altre condizioni, a garanzia dell'obiettivo di consentire ad ogni persona la permanenza nella propria famiglia e nel proprio ambiente e lo sviluppo della propria personalità.

 

     Art. 25. Interventi.

     1. L'assistenza sociale si articola nei sottoelencati interventi:

     a) prevenzione;

     b) promozione sociale;

     c) informazione e segretariato sociale;

     d) assistenza alla maternità e all'infanzia;

     e) servizi per il tempo libero;

     f) tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri;

     g) sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione;

     h) promozione, sostegno ed integrazione sociale degli anziani;

     i) eliminazione delle barriere architettoniche e di comunicazione;

     l) assistenza economica;

     m) assistenza domiciliare;

     n) soddisfacimento delle esigenze abitative;

     o) emergenza e pronto intervento;

     p) intervento socio-assistenziale a favore dei minori;

     q) servizio di affidamento familiare;

     r) ospitalità nelle strutture residenziali;

     s) centri diurni;

     t) servizi semiresidenziali;

     u) servizi di assistenza scolastica;

     v) ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno.

 

     Art. 26. Prevenzione.

     1. Gli interventi di prevenzione sono volti ad individuare ed eliminare le situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno e di emarginazione.

     2. A tal fine i comuni singoli o associati attuano studi e ricerche per identificare le cause degli stati di bisogno ed emarginazione in atto, nonché le situazioni collettive di rischio e promuovono la più ampia informazione della collettività predisponendo progetti di intervento.

 

     Art. 27. Promozione sociale.

     1. I comuni singoli o associati promuovono e favoriscono lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, sia di quelli esistenti e di riconosciuta utilità, sia di quelli previsti dalla presente legge, rivolti alla generalità dei cittadini ed ai soggetti esposti a rischi di emarginazione sociale e finalizzati alla promozione della persona, alla valorizzazione della famiglia ed al miglioramento della qualità della vita.

     2. La Regione a tal fine promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale del settore socio- assistenziale, ivi compreso quello volontario.

     3. Tali attività sono impostate con carattere pluridisciplinare ed atto a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondenti agli effettivi bisogni degli utenti.

 

     Art. 28. Informazione e segretariato sociale.

     1. Le attività di segretariato sociale sono volte a fornire ai cittadini informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza ed a tutti gli altri nei quali si esplica la vita sociale organizzata e consentirne un corretto ed adeguato utilizzo.

 

     Art. 29. Attività di assistenza alla maternità e all'infanzia.

     1. Le attività di assistenza alla maternità e all'infanzia comprendono:

     a) assistenza sociale e psicopedagogica per la preparazione alla maternità e paternità responsabile e per la soluzione di problemi attinenti la personalità del singolo ed i rapporti interni alla coppia e alla famiglia, compresa quella adottiva e affidataria, con particolare riferimento ai rapporti con i minori;

     b) promozione di iniziative di educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità da attuare d'intesa con istituzioni, associazioni e forze sociali interessate a tali problematiche;

     c) iniziative di educazione sociale dirette alla divulgazione delle informazioni necessarie alla conoscenza dei problemi connessi alla procreazione responsabile, alla individuazione di eventuali rischi di natura genetica, all'igiene della gravidanza e alla protezione dell'infanzia;

     d) tutela psico-fisica della donna e del concepito con riguardo alla prevenzione prenatale, alla gravidanza e alla maternità, comprese le attività dirette a prevenire l'interruzione volontaria della gravidanza mediante il sostegno morale e materiale alle madri in difficoltà;

     e) assistenza nei casi di interruzione della gravidanza con particolare riferimento ai casi in cui è previsto l'intervento del giudice;

     f) sostegno della donna nel corso dell'espletamento del parto o dell'interruzione della gravidanza, assicurando l'accesso e la permanenza di persona di fiducia della donna, a richiesta della stessa, dal momento del ricovero a quello della dimissione;

     g) assistenza e tutela della prima infanzia, assicurando la permanenza del neonato accanto alla madre durante la degenza in ospedale;

     h) preparazione e sostegno nei confronti del minore che chiede al tribunale dei minorenni l'autorizzazione a contrarre matrimonio, fornendo ogni documentazione utile per la decisione;

     i) azione di chiarimento, di conciliazione, di consulenza anche giuridica per le coppie in disaccordo e per quelle che si orientano verso la separazione;

     l) azione di chiarimento, di consulenza anche giuridica, di sostegno per gli affidamenti della prole ad uno dei genitori in caso di rottura del nucleo familiare a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio;

     m) interventi di chiarimento e di consulenza anche giuridica in caso di conflitto in ordine all'esercizio della potestà genitoriale e in caso di comportamento pregiudizievole per i figli;

     n) inchieste e interventi richiesti dai giudici nel settore del diritto di famiglia con particolare riferimento ai figli minori.

 

     Art. 30. Servizi per il tempo libero.

     1. Nell'ambito dell'attività di aggregazione sociale e di qualificazione del tempo libero, i comuni singoli o associati per favorire i processi di socializzazione delle persone soggette ai rischi di emarginazione, promuovono, anche in collaborazione con le famiglie dei soggetti interessati e collegandosi ove possibile con i servizi del tempo libero, la realizzazione di soggiorni di vacanza e di altre attività sociali, culturali, ricreative.

     2. I comuni singoli o associati assicurano che le attività socio- ricreative estive rivolte ai minori, in quanto attività integrative del processo educativo, siano svolte nel quadro di una programmazione unitaria ed interdisciplinare degli interventi coinvolgendo in particolare gli organi della scuola.

     3. Per la realizzazione di tali attività sono utilizzate tutte le strutture idonee esistenti sul territorio regionale od anche fuori di esso, mediante apposite convenzioni con gli enti competenti.

 

     Art. 31. Tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri.

     1. I comuni singoli o associati, al fine di garantire l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva dei minori da 0 a 12 anni ricoverati nei presidi ospedalieri, assicurano l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro fiducia, nei reparti pediatrici nell'intero arco delle ventiquattro ore.

     2. A tale scopo deve essere adottato ogni accorgimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad assicurare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.

     3. I medici del reparto sono tenuti a fornire ai genitori, oltre alle normali informazioni sulla natura e sul decorso della malattia, ogni altro elemento sulle prestazioni mediche cui sarà sottoposto il minore e sui relativi tempi di attuazione.

     4. I genitori, o persone di loro fiducia, hanno facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, durante le indagini diagnostiche e le medicazioni, nonché durante le fasi preventive di preparazione a quelle di risveglio successive agli interventi operatori ed ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie, debitamente motivate. I genitori collaborano altresì all'organizzazione dei tempi e delle modalità dei pasti, del gioco e del riposo.

     5. I comuni singoli o associati, attraverso opportune intese anche a carattere convenzionale con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con le associazioni del volontariato disponibili e iscritte nel registro istituito dalla legge regionale sul volontariato, assicurano la presenza di personale educativo e/o di animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a disposizione secondo un programma di attività ludico-espressive con essi concordato [13].

     6. Ove il soggetto ricoverato presenti handicaps, il limite di età suindicato può essere superato.

 

     Art. 32. Sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione.

     1. Il sostegno e l'integrazione sociale dei cittadini soggetti ai rischi dell'emarginazione si realizzano promuovendo ed attuando, in applicazione e ad integrazione della normativa nazionale e regionale, gli interventi volti fra l'altro:

     a) a promuovere i rapporti con l'autorità giudiziaria per l'esercizio e la tutela dei minori, degli interdetti e degli inabilitati;

     b) a favorire la partecipazione ai corsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione professionale ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti in situazioni di difficoltà o di disadattamento;

     c) a favorire l'inserimento dei soggetti di cui al punto precedente attraverso il concorso del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura del cento per cento o l'istituzione di borse lavoro;

     d) a favorire l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature del posto lavoro destinate all'attività lavorativa dei soggetti portatori di handicaps;

     e) a favorire l'adeguamento o l'acquisto di mezzi di locomozione ad uso dei soggetti portatori di handicaps fisici;

     f) a favorire l'adeguamento delle abitazioni alle esigenze degli handicappati fisici;

     g) a facilitare l'istituzione e lo sviluppo di imprese artigiane, commerciali, agricole, singole o associate e delle cooperative in cui almeno il quindici per cento dei soci o dei dipendenti siano handicappati o in cui siano stati inseriti tossicodipendenti o altri disadattati nella misura di un decimo, mediante prioritario accesso ai finanziamenti previsti dalle leggi regionali;

     h) ad agevolare, ai fini del reinserimento degli emigrati e dei familiari nel tessuto sociale ed economico della regione, la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado e l'aggiornamento nella lingua italiana;

     i) ad agevolare la permanenza degli stranieri, dei nomadi e degli apolidi;

     l) a rendere concreto l'abbattimento delle barriere architettoniche in osservanza della L. 30 marzo 1971, n. 118 e del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;

     m) a favorire l'abbattimento della barriere di comunicazione per i soggetti non udenti e non vedenti che trovano difficoltà di comprensione della parola verbale, dell'interlocutore o dei mass-media sonori e della scrittura.

 

     Art. 33. Promozione, sostegno ed integrazione sociale degli anziani.

     1. I comuni singoli o associati promuovono interventi che contribuiscano a favorire il mantenimento o il reinserimento delle persone anziane nel loro nucleo familiare e nel loro ambiente di vita, garantendo sufficienti risorse economiche, stimolando e sostenendo la loro partecipazione attiva alla vita familiare e sociale ed in particolare alla gestione degli interventi loro destinati.

     2. Le attività di promozione, sostegno ed integrazione sociale concernono tra l'altro:

     a) il sostegno a favore delle persone anziane con particolare riguardo a quelle sole e/o handicappate attraverso l'assistenza economica e quella domiciliare di cui ai successivi articoli 35 e 36 o l'ospitalità in gruppi autogestiti;

     b) il sostegno e l'integrazione alle famiglie che ospitano anziani o ai gruppi autogestiti di anziani attraverso l'assistenza domiciliare di cui al successivo art. 36;

     c) la promozione e l'integrazione sociale degli anziani attraverso tutte le iniziative volte a stimolare e sostenere la loro attività e partecipazione, favorendo, qualora lo desiderino, il loro impegno in occupazioni socialmente utili;

     d) l'istituzione di servizi per il ristoro e la cura delle persone anziane;

     e) la promozione di intese o convenzioni per facilitare l'accesso a pubblici spettacoli, nonché l'uso di trasporti pubblici;

     f) la promozione, al fine di evitare ricoveri in istituto, di iniziative rivolte a favorire l'affidamento familiare anche a domicilio delle persone anziane.

 

     Art. 34. Eliminazione delle barriere architettoniche e di comunicazione.

     1. Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicaps, i comuni singoli o associati promuovono i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le strutture prescolastiche, scolastiche e ricreative e comunque di interesse sociale siano costruite, modificate o ricostruite in conformità del D.M. 18 dicembre 1975, dell'art. 27 della L. 10 marzo 1971, n. 118 e del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e in generale delle disposizioni regolamentari concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

     2. Le amministrazioni pubbliche interessate apportano le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati o in via di edificazione.

     3. I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono modificati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. I comuni singoli o associati promuovono altresì interventi atti a rimuovere le barriere di comunicazione con riferimento alle persone portatrici di handicaps relativi alla comunicabilità visiva, al linguaggio ed alla comunicabilità sonora per assicurare alle stesse la partecipazione alla vita di relazione.

 

     Art. 35. Assistenza economica.

     1. Gli interventi di assistenza economica hanno lo scopo di consentire al singolo e/o al nucleo familiare o parentale che si trovano in situazioni di difficoltà di continuare a svolgere il proprio ruolo nel normale ambiente di vita e di lavoro, concorrendo al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

     2. Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene delle persone, all'abitazione e al riscaldamento, all'istruzione di base obbligatoria.

     3. Gli interventi economici possono essere eccezionali o straordinari, ovvero a carattere continuativo per il permanere della situazione di bisogno.

     4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina i parametri unitari di reddito o bisogno cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica da parte dei comuni.

     5. I parametri di cui al comma precedente sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice del costo della vita.

     6. Gli interventi economici possono essere adottati oltre che per attuare le finalità delle vigenti leggi statali e regionali anche per le seguenti iniziative:

     a) l'erogazione di somme per le spese personali in favore delle persone ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati alle famiglie;

     b) la concessione di documenti di viaggio sui mezzi di trasporto urbano ed extraurbano;

     c) la concessione di facilitazioni per l'accesso a manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, ricreativo, sportivo.

 

     Art. 36. Assistenza domiciliare.

     1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei familiari che per esigenze, anche temporanee, hanno necessità di aiuto e sostegno educativo-formativo e di un aiuto domestico per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa e alla cura delle persone.

 

     Art. 37. Soddisfacimento delle esigenze abitative.

     1. Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, sia per prevenire situazioni di emarginazione e segregazione di individui o disgregazioni di nuclei familiari, che per favorire la deistituzionalizzazione dei soggetti ricoverati ed evitarne il ricovero, i comuni singoli o associati intervengono mediante:

     a) l'individuazione degli immobili di proprietà degli enti locali da destinare ad alloggi, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'art. 27 e seguenti della L. 5 agosto 1978, n. 457; gli alloggi di cui sopra, da assegnare anche a condizioni di canone privilegiato, sono individuati in modo da favorire l'integrazione sociale evitando concentrazioni di tali alloggi in determinate zone;

     b) il collocamento d'ufficio nelle graduatorie speciali delle categorie sociali indicate nell'art. 8 della L.R. 30 novembre 1983, n. 38, ai fini dell'assegnazione degli alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione della giunta regionale;

     c) il miglioramento di condizioni abitative attraverso interventi diretti o di manutenzione e adeguamento degli alloggi o concessione di contributi per l'installazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici e telefonici;

     d) l'integrazione parziale o totale del canone di locazione in attuazione della L. 27 luglio 1978, n. 392.

 

     Art. 38. Emergenza e pronto intervento assistenziale.

     1. Gli interventi di emergenza e pronto intervento assistenziale hanno lo scopo di fornire, per un tempo limitato, ai cittadini che per qualsiasi motivo ne siano sprovvisti, i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

     2. In particolare tali interventi concernono:

     a) l'ospitalità temporanea, con o senza pernottamento, a favore di minori o adulti;

     b) l'erogazione immediata di sussidi di assistenza straordinaria e non ricorrenti;

     c) la contestuale attuazione degli interventi di assistenza sociale idonei a sanare la situazione di emergenza verificatasi.

 

     Art. 39. Interventi socio-assistenziali a favore di minori.

     1. I comuni attuano ogni forma di servizio e di prestazione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantiscono sul territorio il funzionamento degli asili nido, ai sensi della L.R. 3 settembre 1979, n. 30 e della L.R. 27 agosto 1973, n. 23, delle scuole materne e dei servizi integrativi della scuola dell'obbligo.

     2. Le attività a favore di minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di educazione comprendono gli interventi seguenti:

     a) segnalazione all'autorità giudiziale minorile delle situazioni di abbandono materiale e morale dei minori a norma della L. 4 maggio 1983, n. 184, nonché di quelle situazioni per le quali, a norma delle leggi vigenti, è previsto l'intervento del tribunale per i minorenni e/o del giudice tutelare;

     b) interventi di chiarificazione e di sostegno con proposta anche di soluzioni alternative per le famiglie dei minori, rivolti a superare le situazioni di abbandono e ogni altra situazione comunque pregiudizievole ai minori, comprese quelle che hanno provocato forme di disadattamento del minore: tali interventi saranno di norma concordati con il tribunale per i minorenni e con il giudice tutelare;

     c) indagini relative alle situazioni di cui al precedente punto a), anche al fine di fornire elementi di giudizio al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare;

     d) iniziative rivolte a reperire coppie o persone disponibili per l'adozione ovvero per l'affidamento familiare, privilegiando nel secondo caso coppie e persone che risiedono nella stessa comunità di origine del minore, in modo da poter favorire la permanenza di rapporti tra minori e parenti naturali: per le coppie e le persone suindicate dovrà essere effettuata una valutazione della loro specifica capacità e disponibilità;

     e) iniziative rivolte alla maturazione delle coppie e persone aspiranti all'adozione o disponibili per effettuare affidamenti familiari, nonché attività di vigilanza e di sostegno alle coppie durante il periodo di affidamento preadottivo anche provvisorio o alle coppie e persone affidatarie durante il periodo di affidamento familiare;

     f) iniziative di riabilitazione, di assistenza anche in forme semiresidenziali, di appoggio scolastico in favore di minori disabili, di minori che vivono in ambiente sociale e familiare per loro pregiudizievole e di minori disadattati, anche mediante sussidi didattici speciali, personale scolastico e parascolastico idoneo; in tali iniziative sono compresi gli interventi rivolti all'inserimento lavorativo di cui all'art. 32;

     g) attuazione dei provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni nell'ambito della competenza civile e amministrativa di cui all'art. 23 lettera c) del D.P.R. n. 616/1977 sia nelle forme dell'affidamento familiare a comunità educativo-assistenziali, a gruppi appartamento e simili;

     h) attività per la prevenzione delle tossicodipendenze tra la popolazione giovanile.

 

     Art. 40. Servizio di affidamento familiare.

     1. L'affidamento familiare è un servizio rivolto ai minori per i quali si rende opportuno temporaneamente un ambiente sostitutivo della propria famiglia.

     2. L'affidamento è attuato in applicazione della legislazione statale in materia.

 

     Art. 41. Ospitalità nelle strutture residenziali.

     1. E' attuata l'ospitalità con carattere di integrazione e complementarietà rispetto ad altre prestazioni di cui alla presente legge nei casi:

     a) di verificata impraticabilità degli altri interventi di assistenza sociale di cui alla presente legge o di assoluta carenza delle condizioni oggettive necessarie alla loro realizzazione;

     b) di una loro non rispondenza alle esigenze degli utenti;

     c) di un necessario temporaneo allontanamento della persona, per situazioni eccezionali, dal proprio ambiente sociale per evitarne l'esposizione a particolari fattori di rischio.

     2. Tale ospitalità si realizza:

     a) in casa albergo che si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi e persone sole autosufficienti. E' provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed è, di norma, ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali. Gli alloggi della casa albergo possono essere messi a disposizione anche di persone anziane prive di nucleo familiare o di altre possibilità di alloggio, nonché di ragazze madri che non intendano permanere nell'ambiente familiare;

     b) in gruppo appartamento che si caratterizza comunità destinata a minori ed adulti con particolari problemi personali e sociali ed è inserito in normali case di abitazione situate in zone residenziali; accoglie un numero limitato di persone tra le quali sia possibile la convivenza e si struttura come comunità autogestita o gestita con la partecipazione della popolazione locale e con la presenza stabile di operatori sociali e di volontari;

     c) in comunità educativo-assistenziale destinata ad accogliere minori per i quali non sia stato possibile provvedere diversamente e sia necessario un particolare sostegno educativo diretto ad evitare o a riparare un eventuale disadattamento ed a favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali, salvaguardando la convivenza di minori legati da vincoli di parentela. In essa è prevista la presenza stabile di un numero sufficiente di operatori appositamente qualificati;

     d) in comunità finalizzata in particolare a trattamenti di recupero sociale di soggetti adulti portatori di disturbi di natura psichica o fisica anche in conseguenza di uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcoliche;

     e) in casa di riposo destinata agli anziani ancora autosufficienti che per senilità avanzata, per solitudine o per altro motivo, richiedono garanzia di protezione nell'intero arco della giornata. La casa di riposo è ubicata nel luogo di residenza dell'anziano, preferibilmente nel centro abitato, per garantire la continuità dei rapporti di parentela e di amicizia; è di piccole dimensioni ed ha un'organizzazione che consente agli ospiti il senso di appartenenza alla propria comunità e che limita al massimo condizionamenti alla loro autonomia;

     f) in casa protetta destinata alle persone non autosufficienti a causa di elevate limitazioni fisiche o psichiche. La casa protetta è un servizio, di norma, a livello di unità sanitaria locale, localizzata in centri urbani già costituiti o nelle aree urbane in sviluppo, che si caratterizza per la continuità delle prestazioni di tipo assistenziale e sanitario, per la specificità della strutturazione logistica, delle attrezzature, degli arredi e del complesso dei servizi.

     3. Allo scopo di garantire la continuità dei rapporti interfamiliari, l'organizzazione delle strutture residenziali deve favorire il coinvolgimento dei familiari nella vita dell'utente all'interno delle strutture stesse e promuovere e favorire i rientri dell'utente nel nucleo familiare e parentela.

     4. Le strutture sono organizzate in modo da consentire l'ospitalità temporanea.

 

     Art. 42. Centri diurni.

     1. I centri diurni sono strutture aperte alla comunità locale per svolgere funzioni di sostegno e socializzazione mediante iniziative e momenti di contatto sociale, culturale, ricreativo. Possono organizzarsi per erogare prestazioni di integrazione e di sostegno alla vita quotidiana. Sono rivolte alla generalità dei cittadini con particolare riguardo ai soggetti a rischio di isolamento e di emarginazione.

 

     Art. 43. Centri semiresidenziali.

     1. I servizi semiresidenziali hanno lo scopo di integrare l'azione dei genitori nell'assolvimento dei compiti connessi al diritto dovere dell'educazione dei figli, quando gli stessi si trovano in condizioni che ne limitano le capacità e le possibilità personali, e di fornire un aiuto alla famiglia in presenza di soggetti con particolari difficoltà.

 

     Art. 44. Servizi di assistenza scolastica.

     1. I comuni singoli o associati, per l'attuazione del diritto allo studio nella scuola materna e dell'obbligo e per garantire agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi, realizzano interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico ed a favorire la qualificazione dello stesso.

 

Titolo VI

DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

 

     Art. 45. Funzioni delegate e subdelegate.

     1. Nell'ambito delle funzioni amministrazioni regionali di cui all'art. 10 sono delegati ai comuni:

     a) [il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)] [14];

     b) [l'autorizzazione alle IPAB per atti concernenti il patrimonio e la pianta organica] [15];

     c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione previste dagli artt. 23, ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonché le funzioni relative all'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 del codice civile;

     d) [la nomina e la designazione di amministratori delle IPAB di competenza della Regione] [16].

     2. La vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale è delegata alle province.

     3. La Regione emana direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 46. Esercizio delle funzioni delegate.

     1. Le funzioni delegate di cui all'art. 45 comma 1 lettere a) b) c) e d), sono esercitate dai comuni nel cui territorio ha sede legale la persona giuridica privata o l'IPAB.

     2. La delega di cui all'articolo precedente comma 2 si attiva quando siano stati precisati i requisiti di cui all'art. 9.

     3. In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

 

Titolo VII

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 47. Programmazione regionale e territoriale.

     1. La Regione definisce, mediante la predisposizione del piano socio- assistenziale coordinato ed integrato con il piano sanitario, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità di cui alla presente legge.

     2. Il piano socio-assistenziale, da redigere con la partecipazione delle province, dei comuni, delle IPAB, definisce:

     a) gli obiettivi principali da perseguire;

     b) la tipologia dei servizi e degli interventi;

     c) i parametri di funzionalità ed organizzazione dei servizi e dei presidi ove i medesimi siano identificabili.

     3. Il piano socio-assistenziale regionale è periodicamente aggiornato ai sensi della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

     4. La Regione garantisce, a norma dell'articolo 4 dello Statuto regionale, la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza sociale, assicurando in particolare la consultazione dei soggetti di cui all'articolo 14 iscritti nel registro regionale [17].

     5. Sulla base del piano socio-assistenziale regionale, i comuni singoli o associati predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali corrispondenti, promuovono il concorso delle IPAB, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 15 [18].

     6. I piani individuano tra l'altro:

     a) le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;

     b) le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse, anche in relazione alla disponibilità al convenzionamento dei soggetti pubblici e privati interessati;

     c) il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;

     d) la priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi presidi e servizi.

     7. La giunta regionale emana direttive per la predisposizione dei piani.

     8. I comuni singoli o associati predispongono annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei rispettivi piani.

     9. I piani e le relazioni annuali costituiscono punto di riferimento per i programmi attuativi regionali e locali.

 

Titolo VIII

FONDO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

     Art. 48. Istituzione del fondo.

     1. Per il conseguimento delle finalità indicate negli articoli precedenti è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per interventi socio-assistenziali".

     2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è così costituito:

     a) da una quota fissa pari a lire 39.650.000, così come stabilito dall'art. 63 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17, incrementata annualmente della stessa percentuale del fondo comune per l'anno di riferimento rispetto all'anno precedente;

     b) da una ulteriore quota pari all'ammontare degli stanziamenti iscritti, per l'anno 1988, a carico dei capitoli relativi alle leggi regionali abrogate per effetto del successivo art. 58.

 

     Art. 49. Finanziamento del fondo.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui all'art. 48 si fa fronte:

     a) per gli anni 1988 e 1989, con le somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1988/1990, a carico dei capitoli relativi alle leggi regionali indicate nell'art. 58 della presente legge e resesi disponibili per effetto dell'abrogazione delle leggi medesime;

     b) per gli anni successivi, mediante impiego delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali ivi compreso il fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.L. 18 agosto 1978, n. 481 convertito nella L. 24 ottobre 1978, n. 641, e dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 50. Destinazione e modalità di ripartizione del fondo.

     1. Il fondo regionale di cui all'art. 48 è destinato:

     a) alle attività di competenza della Regione di cui all'art. 10;

     b) al finanziamento delle spese di parte corrente dei servizi socio- assistenziali in concorso con le somme stanziate dai comuni e dalle province;

     c) al finanziamento delle spese di investimento per strutture socio- assistenziali.

     2. Con la legge di bilancio è determinata l'aliquota del fondo, non inferiore al due per cento e non superiore al quattro per cento, da destinare all'espletamento delle attività di cui al punto a) del comma 1.

     3. La giunta regionale determina annualmente il programma delle attività da svolgere e l'entità del fondo da destinare per ciascuna di esse.

     3 bis. La Giunta regionale individua altresì le iniziative da finanziare ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e) [19].

     4. [20].

     5. La quota ad essi spettante è erogata in un'unica rata entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento [21].

     6. I comuni finalizzano almeno il venti per cento della somma assegnata dalla Regione per la promozione ed alla realizzazione di iniziative a favore degli anziani non autosufficienti.

     7. I Comuni inviano, entro il 28 febbraio di ogni anno, al servizio servizi sociali della Regione, le informazioni statistiche richieste sulla base di apposita modulistica predisposta dal servizio stesso, con riferimento ai bisogni soddisfatti ed ai servizi resi nell'anno precedente [22].

     8. La quota del fondo da destinare alle attività consultoriali determinato con la legge di bilancio è assegnata alle unità sanitarie locali ed è ripartita in base alla L.R. 16 gennaio 1985, n. 2.

     9. Il fondo di cui al punto c) del comma 1 è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per la costruzione o il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari e per l'arredo delle stesse, allo scopo di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali atte a recuperare gli obiettivi previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuate sulla base dei piani territoriali di cui al precedente art. 47.

     10. Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva annualmente il piano di ripartizione del fondo, determinato con legge di bilancio.

     11. Le disponibilità del fondo sono iscritte a carico di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa aventi le seguenti denominazioni:

     a) "Spese per interventi socio-assistenziali di competenza regionale";

     b) "Contributi agli enti locali per interventi socio-assistenziali";

     c) "Contributi per spese di investimento sulle strutture socio- assistenziali".

 

Titolo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 51. Risoluzione delle controversie in materia di oneri per le spese di soccorso e di assistenza. [23]

     [1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato, decide in via amministrativa sulle controversie per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza di cui all'art. 3 della L. 26 aprile 1954, n. 251 e sul riparto di cui all'art. 23, comma 5, della presente legge, su parere espresso da apposita commissione.

     2. Tale commissione, istituita presso il servizio "servizi sociali" della giunta regionale che provvede alla segreteria, è nominata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta dal responsabile del servizio "servizi sociali" della giunta regionale che la presiede, da un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'ANCI, da un rappresentante designato dall'UPI e da un dipendente del comitato regionale di controllo con la qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

     3. Qualora sia chiamata ad esprimere parere sul riparto di cui all'art. 23, comma 5, la commissione è integrata con la partecipazione del responsabile del servizio sanità.

     Ai componenti della commissione, estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte, con onere a carico della Regione, le competenze previste dall'art. 12 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

     Art. 52. Interventi per la realizzazione di strutture residenziali a favore degli anziani. [24]

     1. La Regione, per il triennio 1988/1990, concorre alla realizzazione, adeguamento, ammodernamento e completamento delle seguenti strutture immobiliari per anziani:

     a) case protette;

     b) comunità alloggio;

     c) case di riposo;

     d) strutture per servizi semiresidenziali.

 

     Art. 53. Finalità, condizioni e destinatari dei contributi.

     1. I contributi sono concessi in conto capitale per la ristrutturazione, il completamento, la sistemazione, l'ampliamento di strutture preesistenti, nonché per l'acquisto o la costruzione di nuovi edifici nel caso in cui vi sia carenza di strutture e/o la riconversione o la ristrutturazione siano particolarmente onerose ovvero non siano possibili in base agli strumenti urbanistici vigenti.

     2. I contributi possono essere altresì concessi per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature destinate al funzionamento delle strutture oggetto delle opere di cui al comma 1.

     3. I destinatari dei contributi sono:

     a) i comuni;

     b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     c) i soggetti non istituzionali di cui all'articolo 15 e le organizzazioni di volontariato che si convenzionano, rispettivamente a norma dell'articolo 20 della legge regionale sul volontariato, per la utilizzazione delle loro strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi stessi, con i comuni o le associazioni dei comuni territoriali competenti [25].

     4. Le strutture socio-assistenziali di cui al comma 1, devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale, nonché dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

     5. Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le nuove costruzioni devono risultare di proprietà dei richiedenti l'ammissione al contributo alla data di presentazione della relativa domanda.

     6. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni alla destinazione socio-assistenziale. L'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso la conservatoria dei registri immobiliari.

 

     Art. 53 bis. Precedenza e riserva. [26]

     1. I contributi sono concessi con precedenza per gli interventi sulle strutture esistenti che presentino progetti finalizzati a:

     a) il completamento;

     b) l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento dei servizi tecnici alle norme di sicurezza;

     c) la ristrutturazione degli ambienti, l'installazione e l'adeguamento dei servizi igienico sanitari;

     d) l'adeguamento agli standards strutturali di cui all'articolo 9 della L.R. 43/1988.

     2. Almeno il 10% dell'intero stanziamento annuale è riservato alle finalità di cui all'articolo 53, comma 2.

     3. Qualora il totale dei contributi concessi per le finalità di cui al comma 2 non raggiunga la disponibilità della riserva, le somme non impegnate sono utilizzate per la concessione dei contributi relativi alle strutture di cui all'articolo 52.

 

     Art. 54. Procedure per la richiesta dei contributi.

     1. Le domande di ammissione ai contributi sono presentate, dai soggetti pubblici e privati indicati all'art. 53 comma 3, alla Regione entro il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per il primo anno, ed entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni successivi.

     2. Le domande sono corredate da:

     a) una relazione sull'intervento che si intende realizzare contenente la descrizione dello stato degli immobili da ristrutturare, il progetto edilizio di massima, l'indicazione analitica dei lavori da eseguire per il completamento, l'ampliamento, la ristrutturazione o altre migliorie agli immobili con particolare riferimento al rispetto delle vigenti disposizioni sulla eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero una relazione relativa alla necessità dell'acquisto o della costruzione di un nuovo edificio derivante dalla onerosità della ristrutturazione o riconversione di edifici preesistenti;

     b) la deliberazione dell'ente interessato con cui viene quantificata la spesa relativa ad ogni singolo intervento e viene assunto l'impegno a fronteggiare i maggiori oneri eccedenti il contributo richiesto;

     c) il piano di finanziamento delle opere da eseguire con l'indicazione analitica delle risorse già disponibili o da reperire anche mediante trasformazioni patrimoniali;

     d) il parere del comune competente per territorio, ove la domanda di contributo riguardi le strutture di cui all'art. 52, lettere b) e c) e venga presentata dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 53, lettere b) e c);

     e) il parere dell'associazione dei comuni competente per territorio, ove la domanda di contributo riguardi le strutture di cui all'art. 52, lettera a).

     3. I pareri di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 tengono conto:

     a) della consistenza della popolazione anziana esistente sul territorio;

     b) della rete delle strutture esistenti pubbliche e private in rapporto al loro stato di funzionalità e/o delle concrete possibilità di ristrutturazione o riconversione;

     c) delle iniziative realizzate o da realizzare completamente con mezzi finanziari propri degli enti richiedenti;

     d) del bacino dell'utenza per ogni singola struttura tenendo conto della razionalizzazione di quanto esistente;

     e) della disponibilità delle risorse occorrenti sia in termini finanziari sia di personale.

 

     Art. 55. Riparto dei finanziamenti.

     1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano di riparto dei finanziamenti, tenendo conto, in riferimento all'ambito territoriale del comune o

dell'associazione dei comuni:

     a) dell'indice di invecchiamento della popolazione residente;

     b) della percentuale della popolazione anziana non autosufficiente rispetto all'indice di invecchiamento;

     c) delle iniziative di riconversione di strutture esistenti nel territorio cui si provvede attraverso altri finanziamenti della Regione;

     d) delle iniziative esistenti e da realizzare comprese quelle che vengono attuate con fondi propri degli enti interessati.

     2. Il consiglio regionale, nell'approvare il piano di riparto di cui al precedente comma 1, fissa i termini per l'approvazione dei progetti esecutivi da parte degli enti inclusi nel piano stesso.

 

     Art. 56. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. I contributi assegnati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità:

     a) il cinquanta per cento sulla base dell'attestazione di inizio dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune competente per territorio;

     b) il quaranta per cento sulla base dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune competente per territorio;

     c) il dieci per cento sulla base della domanda di saldo redatta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario e da certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico del comune competente per territorio attestante la intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore.

 

     Art. 57. Disposizioni finanziarie per la realizzazione di strutture residenziali per anziani.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 53 è autorizzata, per il triennio 1988-1990 la spesa di lire 15.000.000.000, di cui L. 5.000.000.000 per l'anno 1988, lire 5.000.000.000 per l'anno 1989 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1990.

     2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte del fondo globale per le spese di investimento attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo, iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1988/1990, a carico del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti "Contributi in capitale per la realizzazione di strutture ricettive per anziani", partita n. 3 dell'elenco 4.

     3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi sono iscritte, per l'anno 1988, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del detto anno con la denominazione "Contributi nelle spese per la ristrutturazione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento di strutture residenziali per anziani, nonché per l'acquisto o la costruzione di nuovi edifici destinati alle stesse finalità per gli anni successivi, a carico del capitolo corrispondente.

 

     Art. 58. Abrogazione di disposizioni vigenti.

     1. Sono abrogati:

     •la L.R. 3 gennaio 1979, n. 3;

     •la L.R. 12 maggio 1980, n. 26;

     •le lettere c) e d) dell'art. 2 della L.R. 23 aprile 1981, n. 10;

     •gli articoli 9, 10, 11 della L.R. 6 agosto 1982, n. 30;

     •la L.R. 22 agosto 1982, n. 31.

     2. Restano in vigore, ove non in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge, le parti delle leggi regionali concernenti i criteri di indirizzo e di organizzazione dei servizi.

 

     Art. 59. Modifiche della L.R. 21 maggio 1980, n. 35 concernente "Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, settimo comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

     1. All'art. 7, comma 2, della L.R. 21 maggio 1980, n. 35, sono soppresse la parole "e le modifiche statutarie".

     2. L'art. 9 della L.R. 21 maggio 1980 n. 35 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 60. Disposizione transitoria.

     1. Per l'istituzione dei registri di cui agli artt. 15 e 17 da parte dei comuni interessati è concesso un termine di trenta giorni a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'art. 9 da parte del consiglio regionale, gli organi deliberanti i finanziamenti previsti dalla presente legge valutano discrezionalmente, ai fini della concessione e dell'entità dei contributi erogabili, i requisiti posseduti e documentati dai soggetti richiedenti.

 

     Art. 61.

     1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1989, fatta esclusione per gli interventi di cui all'art. 52.


[1] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 14 marzo 1994, n. 9.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[4] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 5.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[7] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[8] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[9] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[10] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[11] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[12] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[13] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[14] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 5.

[15] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 5.

[16] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 5.

[17] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[18] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[19] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[20] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 1997, n. 37.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 giugno 1997, n. 37.

[23] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1992, n. 37.

[25] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 1 settembre 1992, n. 37.