§ 3.2.6 - Legge Regionale del 16 gennaio 1985 n. 2.
Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:16/01/1985
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10, esercitano le funzioni [...]
Art. 2.      L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'art. 21 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24 e il personale, in possesso dei requisiti prescritti, è iscritto nei ruoli [...]
Art. 3.      L'art. 10 della L.R. 31 marzo 1977, n. 11 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Sono abrogate le norme della L.R. 31 marzo 1977, n. 11 in contrasto con la presente legge.


§ 3.2.6 - Legge Regionale del 16 gennaio 1985 n. 2.

     Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari.

 

Art. 1.

     Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10, esercitano le funzioni attribuite ai comuni in materia di consultori familiari, di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 e L.R. 31 marzo 1977, n. 11, mediante le unità sanitarie locali.

 

     Art. 2.

     L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'art. 21 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24 e il personale, in possesso dei requisiti prescritti, è iscritto nei ruoli nominativi regionali ai sensi della L.R. 10 marzo 1981, n. 6.

     Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, è affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature già destinati dai comuni ai consultori familiari.

 

     Art. 3.

     L'art. 10 della L.R. 31 marzo 1977, n. 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 4.

     Sono abrogate le norme della L.R. 31 marzo 1977, n. 11 in contrasto con la presente legge.