§ 3.2.4 - Legge Regionale 21 maggio 1980, n. 35.
Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, settimo comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:21/05/1980
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Nella prima attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 2 luglio 1977, n. 616, sono soppresse e poste in liquidazione le seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nella [...]
Art. 2.      I consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza costituiti in commissioni di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, [...]
Art. 3.      La commissione di liquidazione o i commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza effettuano, entro sessanta giorni dalla notificazione di cui all'art. 1, ultimo comma, [...]
Art. 4.      I beni mobiliari ed immobiliari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse, compresi il numerario e i titoli di credito, sono assegnati in proprietà ai comuni ove le [...]
Art. 5.      Il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di ruolo o in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1978, è trasferito ai comuni [...]
Art. 6.      La giunta regionale, sentiti i comuni interessati e la commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, dichiara l'estinzione dell'ente [...]
Art. 7.      Tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 1, lett. a) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento, sono [...]
Art. 8.      Su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 9.      In carenza di legislazione nazionale in materia, valgono le seguenti norme di salvaguardia


§ 3.2.4 - Legge Regionale 21 maggio 1980, n. 35. [1]

Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, settimo comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [2].

(B.U. 26 maggio 1980, n. 48)

 

Art. 1.

     Nella prima attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 2 luglio 1977, n. 616, sono soppresse e poste in liquidazione le seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nella Regione:

     - le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza amministrate dai comuni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14 giugno 1978, n. 14;

     - le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione di nomina dei comuni, delle province, della Regione o di altri enti pubblici, salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, un ministro del culto o un rappresentante di istituti religiosi o un rappresentante di autorità religiosa;

     - le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

     Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre-scolare e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.

     Sono altresì soppresse e poste in liquidazione le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le cui attività consistono nella gestione di convitti, istituti di ricovero, orfanotrofi, anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono attività di istruzione professionale. Anche in questi casi valgono le disposizioni di cui al primo comma.

     Sono comunque escluse dal trasferimento ai comuni le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute dagli organi dello Stato come svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo- religiosa, ai sensi dell'art. 25 commi sesto e settimo del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     La giunta regionale, sentiti il comune dove ha sede legale la istituzione e la commissione consiliare competente, propone al consiglio regionale l'individuazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo e al terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le deliberazioni del consiglio regionale sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e notificate nelle forme di legge alle istituzioni interessate.

 

     Art. 2.

     I consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza costituiti in commissioni di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione. A tal fine essi provvedono esclusivamente:

     1) agli adempimenti di cui al successivo articolo;

     2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente al trasferimento e alla redazione del relativo rendiconto;

     3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.

     Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione alle disposizioni previste dal comma precedente.

     Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il comune nomina un commissario con i compiti di cui al precedente comma.

 

     Art. 3.

     La commissione di liquidazione o i commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza effettuano, entro sessanta giorni dalla notificazione di cui all'art. 1, ultimo comma, l'inventario dei beni e compilano l'elenco del personale alle dipendenze di ciascuna istituzione. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del comune.

     Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia adempiuto il comune vi provvede mediante un proprio commissario.

 

     Art. 4.

     I beni mobiliari ed immobiliari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse, compresi il numerario e i titoli di credito, sono assegnati in proprietà ai comuni ove le stesse hanno sede legale nell'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità vigenti.

     Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi socio-assistenziali siano ubicate in più comuni o in comune diverso dalla sede legale, si provvede all'attribuzione di detti beni anche in difformità a quanto stabilito dal comma precedente, sentite le amministrazioni interessate.

     Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 5.

     Il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di ruolo o in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1978, è trasferito ai comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati all'erogazione dei servizi e allo svolgimento delle funzioni a norma del precedente articolo.

     Con le stesse modalità i comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quella indicata al comma precedente.

     I comuni provvedono a inquadrare nei propri ruoli il personale a essi assegnato ai sensi del primo comma, sulla base dei criteri e con le modalità stabilite da apposita legge regionale e tenuto conto della posizione giuridica ed economica dallo stesso acquisita alla data dell'assegnazione.

     Fino all'inserimento nei ruoli comunali al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico vigenti presso l'ente di provenienza.

     Dalla data di trasferimento ai comuni tale personale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. ed all'I.N.A.D.E.L.

 

     Art. 6.

     La giunta regionale, sentiti i comuni interessati e la commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, dichiara l'estinzione dell'ente e stabilisce a quali comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.

     Il presidente della Regione emette apposito decreto per ciascuna istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai comuni interessati.

 

     Art. 7.

     Tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 1, lett. a) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzione.

     In particolare sono delegate le funzioni concernenti le nomine e le designazioni di amministratori già demandate ad organi centrali e periferici dello Stato da disposizioni legislative o statutarie, lo scioglimento delle amministrazioni e la nomina di commissari [3].

 

     Art. 8.

     Su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui si attengono i comuni nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma del precedente articolo.

     [La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale] [4].

     [Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene agli atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati] [5].

 

     Art. 9.

     In carenza di legislazione nazionale in materia, valgono le seguenti norme di salvaguardia.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nella regione non possono adottare, senza autorizzazione del comune territorialmente competente, deliberazioni concernenti la pianta organica. L'autorizzazione è concessa entro sessanta giorni al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale tenuto presente il disposto dell'art. 31, secondo comma, della L. 17 luglio 1980, n. 697.

     Il comune territorialmente competente può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di dotazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

     Il presente articolo non si applica alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza comprese negli elenchi approvati con D.P.C.M. emanati ai sensi dell'art. 25, settimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 5.

[2] Modificata dalla L.R. 5 novembre 1988 n. 43.

[3] La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 aprile 1992, n. 195 (G.U. 6 maggio 1992, n. 19 - 1ª serie speciale) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, limitatamente alle parole «o statutarie».

[4] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 13.

[5] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 13.