§ 6.3.52 - L.R. 7 maggio 2001, n. 11.
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:07/05/2001
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
Art. 2.  (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).
Art. 3.  (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni).
Art. 4.  (Realizzazione di strumenti di programmazione).
Art. 5.  (Iniziative per la cooperazione allo sviluppo).
Art. 6.  (Integrazione all'autorizzazione di spesa).
Art. 7.  (Disposizioni relative al patrimonio regionale).
Art. 8.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali).
Art. 9.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali).
Art. 10.  (Rinnovo autorizzazioni).
Art. 11.  (Termine presentazione programmi di investimento ex articolo 8, della l.r. 46/1992, per l'anno 2001).
Art. 12.  (Fondo di rotazione per la progettazione).
Art. 13.  (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).
Art. 14.  (Opere realizzate dagli Enti locali).
Art. 15.  (Partecipazione alla costituenda Società consortile a r.l. Centro ecologia e climatologia).
Art. 16.  (Riserve naturali di Ripa Bianca e della Sentina).
Art. 17.  (Frana di Ancona).
Art. 18.  (Interventi per l'edilizia scolastica).
Art. 19.  (Modifica l.r. 18 aprile 1979, n. 17).
Art. 20.  (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55).
Art. 21.  (Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).
Art. 22.  (Completamento opere finanziate con fondi FIO).
Art. 23.  (Utilizzazione di fondi per studi e ricerche).
Art. 24.  (Fondo per la montagna).
Art. 25.  (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 56).
Art. 26.  (Fondo per l'istruzione).
Art. 27.  (Fondo per l'occupazione).
Art. 28.  (Interventi volti a favorire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili).
Art. 29.  (Interventi per sostenere le scuole professionali regionali).
Art. 30.  (Modifiche alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33).
Art. 31.  (Contributi a favore di Enti fieristici).
Art. 32.  (Modifiche alla l.r. 18 ottobre 1999, n. 27).
Art. 33.  (Modifica articolo 11 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9).
Art. 34.  (Funzioni amministrative nel settore della pesca).
Art. 35.  (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7).
Art. 36.  (Interventi per l'attuazione del programma "Tetti fotovoltaici").
Art. 37.  (Modifica alla legislazione in materia ambientale).
Art. 38.  (Interpretazione autentica dell'articolo 5 della l.r. 20/2000).
Art. 39.  (Contributi straordinari per la lotta al randagismo).
Art. 40.  (Attività relativa alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).
Art. 41.  (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).
Art. 42.  (Risorse aggiuntive ai servizi prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL).
Art. 43.  (Nomina componente collegio sindacale delle Aziende ospedaliere).
Art. 44.  (Asili nido).
Art. 45.  (Interventi a favore di minori in situazioni familiari multiproblematiche, per gli adolescenti a rischio di devianza e minori stranieri non accompagnati).
Art. 46.  (Modifiche alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e alla l.r. 21 novembre 2000, n. 28).
Art. 47.  (Contributi agli Enti locali nelle spese di parte corrente per l'erogazione di servizi socio-assistenziali).
Art. 48.  (Progetti di protezione sociale).
Art. 49.  (Interventi di assistenza economica penitenziaria e post- penitenziaria).
Art. 50.  (Spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali).
Art. 51.  (Modificazioni alla l.r. 10/1999).
Art. 52.  (Modifiche alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46).
Art. 53.  (Fondo unico regionale per il cofinanziamento delle spese inerenti le funzioni delegate alle Province).
Art. 54.  (Fondo unico regionale per l'attuazione del piano sociale).
Art. 55.  (Spese per l'Osservatorio regionale per le politiche sociali).
Art. 56.  (Cooperazione sociale).
Art. 57.  (Volontariato in campo sociale).
Art. 58.  (Coordinamento delle politiche di assistenza ai soggetti affetti da disturbi mentali).
Art. 59.  (Spese per l'Osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza).
Art. 60.  (Modifiche alla l.r. 20 novembre 1995, n. 63).
Art. 61.  (Fondo unico nazionale per le politiche sociali).
Art. 62.  (Variazioni agli stanziamenti dei capitoli relativi all'IRAP, all'addizionale IRPEF ed alla compartecipazione regionale all'IVA).
Art. 63.  (Attuazione dei programmi comunitari).
Art. 64.  (Attuazione del decentramento amministrativo).
Art. 65.  (Contributi relativi alle funzioni delegate).
Art. 66.  (Rateizzazione recupero crediti).
Art. 67.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 68.  (Copertura spesa sanitaria con oneri a carico della Regione).
Art. 69.  (Misure di contenimento della spesa sanitaria).
Art. 70.  (Emissione Buoni obbligazionari regionali).
Art. 71.  (Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto).
Art. 72.  (Obiettivi di qualità servizi trasporto pubblico locale).
Art. 73.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.52 - L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001).

(B.U. 11 maggio 2001, n. 56 - suppl. n. 13).

 

Art. 1. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).

     1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 2001, negli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella "A".

 

     Art. 2. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).

     1. L'elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 è stabilito in relazione al contenuto dell'allegata tabella "D".

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 76 e 100 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

 

     Art. 3. (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni).

     1. Per l'anno 2001 è consentita l'assunzione di obbligazioni a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa, elencati nella tabella "F", e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2002.

 

     Art. 4. (Realizzazione di strumenti di programmazione).

     1. E' autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 1.055 milioni a carico del capitolo 1230109 dello stato di previsione della spesa per l'affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli strumenti di programmazione.

 

     Art. 5. (Iniziative per la cooperazione allo sviluppo).

     1. Lo stanziamento del capitolo 1120106 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 300 milioni è comprensivo:

     a) della somma di lire 100 milioni, finalizzata alla realizzazione delle iniziative contenute nel protocollo di collaborazione con la provincia di Sancti Spiritus della Repubblica di Cuba;

     b) della somma di lire 100 milioni per le future iniziative di cooperazione che la Regione Marche individua in seguito ad accordi di collaborazione o di cooperazione con la Polonia, l'Eritrea ed i paesi del SEE.

 

     Art. 6. (Integrazione all'autorizzazione di spesa).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 20, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 2.200 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 4112111.

     2. Per l'anno 2001, per le finalità di cui alla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45, articolo 6, comma 1, lettera f) e articolo 23, comma 2, lettera a), per il miglioramento del servizio nel tratto ferroviario a sud di Ancona, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni. La somma occorrente è iscritta a carico di capitolo 2222141 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

     3. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il finanziamento del progetto di comunicazione relativo alla realizzazione della strada Fano-Grosseto. La somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 2222142 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

     4. Per le finalità previste dalla l.r. 5 maggio 1997, n. 27, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 2.500 milioni. La somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 2222105 dello stato di previsione della spesa.

     5. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per la definizione, la stampa e la diffusione dell'orario regionale integrato relativo al servizio di trasporto pubblico su rotaia e gomma; la somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 2222126 dello stato di previsione della spesa.

     6. Lo stanziamento del capitolo 2222140 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 106.480.837.841 è comprensivo dell'importo di lire 300 milioni destinato, nell'ambito del graduale riequilibrio della spesa storica riferito al trasporto pubblico urbano ed extra-urbano di cui alla l.r. 45/1998, a far fronte agli oneri derivanti dalla graduale riduzione, fino ad un massimo del 25 per cento, dell'abbattimento della spesa storica relativa al trasporto urbano nei Comuni compresi nei bacini di traffico della regione Marche.

     7. Per le finalità previste dalla l.r. 31 agosto 1999, n. 25, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 1.326 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 2222203 dello stato di previsione della spesa.

     8. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 440 milioni per far fronte agli oneri per la predisposizione del piano regionale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, per il funzionamento dell'osservatorio per la mobilità, nonché per l'effettuazione degli studi, indagini e ricerche relative, come previsto al comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45. La somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 2222133 dello stato di previsione della spesa.

     9. Per la prosecuzione del rimborso agli Enti locali delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di parcheggi, compresi nel programma decennale definito ai sensi della legge 122/1989, articolo 3, così come riportato nell'allegato 5 del programma regionale del trasporto pubblico locale, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 4.153 milioni. La somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 2222218 dello stato di previsione della spesa.

     10. Per l'anno 2001, per le finalità di cui alla l.r. 24 dicembre 1998 n. 45, articolo 12, lettera b), in particolare per la realizzazione di parcheggi previsti dai piani urbani del traffico, della mobilità e dei piani di bacino, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni. La somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 2222222 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

     11. Per l'anno 2001, per le finalità di cui alla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45, articolo 12, lettera b), in particolare per la realizzazione dei nodi di scambio previsti nel programma regionale del trasporto pubblico locale, allegato 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni. La somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 2222214 dello stato di previsione della spesa.

     12. Per l'anno 2001, per le finalità di cui alla l.r. 2 agosto 1999, n. 22, relativamente al periodo giugno 2001 - settembre 2001, è autorizzata la spesa di L. 500 milioni. La somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 2222116 dello stato di previsione della spesa [1].

 

     Art. 7. (Disposizioni relative al patrimonio regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare dallo Stato, per l'importo di lire 1.000 milioni, il complesso immobiliare denominato "Rocca della Cittadella", sito in Ancona, da destinare a sede di servizi della Giunta regionale o del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e come disposto dal Consiglio regionale con deliberazione 20 marzo 1996, n. 51; le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 1360211 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 8. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali).

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 [7ª e 8ª annualità congiuntamente], programmati dagli Enti locali, loro Consorzi, Aziende ed altri Enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.000 milioni annui con decorrenza dall’anno 2002 al 2022 recante, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 80.000 milioni [2].

     2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. 46/1992, non potrà essere superiore:

     a) al TUS alla data del 1° gennaio 2000 applicato all'importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     1) opere realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente;

     2) opere realizzate da Comunità montane;

     3) opere realizzate da Comuni associati;

     4) opere realizzate da consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non aventi carattere imprenditoriale e non svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi;

     b) al TUS alla data del 1° gennaio 2000 diminuito dello 0,50 per cento applicato all'importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti;

     2) opere realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente;

     c) al TUS alla data del 1° gennaio 2000 diminuito dell'1,50 per cento applicato all'importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     1) opere realizzate da aziende speciali;

     2) opere realizzate da aziende municipalizzate;

     3) opere realizzate da soggetti pubblici di tipo economico ed a carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi.

     3. Il concorso regionale, anche in deroga alle norme vigenti, sarà corrisposto esclusivamente ai soggetti beneficiari senza possibilità alcuna di cessione a favore degli istituti di credito o altri istituti autorizzati dalle leggi dello Stato. Sono fatti salvi i casi in cui il soggetto beneficiario comprovi con apposita e competente autocertificazione l'impossibilità di autonoma garanzia del mutuo. La corresponsione avverrà annualmente, in misura costante, con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei mutui stessi.

     4. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, al fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 9. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali). [3]

 

     Art. 10. (Rinnovo autorizzazioni).

     1. L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni annue, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2002 e termine nell'anno 2021, di cui all'articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28, è rinnovata per l'anno 2001. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 70 del 26 febbraio 1998 [4ª annualità], sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2001, pena la decadenza del contributo stesso. La spesa di lire 4.000 milioni annue, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 2001 [4].

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni annui, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2002 e termine nell'anno 2021, di cui all'articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, integrata di lire 785 milioni di cui al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, è rinnovata per l'anno 2001. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 612 del 17 settembre 1998 (lista di attesa 4ª annualità), sono prorogati al 30 settembre 2001 [5].

     La spesa di lire 4.785 milioni annui, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 2001.

     3. L'autorizzazione di spesa di lire 4.200 milioni annui, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2002 e termine nell'anno 2021, di cui all'articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, integrata di lire 4.000 milioni con l'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 [5ª annualità, lista di attesa 5ª annualità e 6ª annualità], è rinnovata per l'anno 2001. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 855 del 3 agosto 1999 e n. 1451 del 21 dicembre 1999, sono prorogati al 30 settembre 2001. La spesa di lire 8.200 milioni annui, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 2001.

     4. E' rinnovata per l'anno 2001 l'autorizzazione alla concessione del concorso regionale al finanziamento delle opere di rilevanza regionale realizzate dagli enti locali di cui all'articolo 15 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, con decorrenza dall'anno 2002 all'anno 2021. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 780 del 20 luglio 1999, sono prorogati al 30 settembre 2001. La spesa di lire 1.000 milioni annui, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 2001.

 

     Art. 11. (Termine presentazione programmi di investimento ex articolo 8, della l.r. 46/1992, per l'anno 2001).

     1. Per l'anno 2001, il termine per la presentazione dei programmi di investimento degli Enti locali previsto dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, è prorogato al 31 dicembre.

 

     Art. 12. (Fondo di rotazione per la progettazione).

     1. E' istituito, per l'anno 2001, un fondo di rotazione per un importo complessivo di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 2114108 dello stato di previsione della spesa, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, da sostenersi dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal

 

dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno

precedente.

     2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del Comune con minor numero di abitanti.

     3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici.

     4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 3007008 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2001.

     5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

     6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

     7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione Marche entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal Dirigente del servizio su motivata istanza dell'ente beneficiario.

     8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni 1999 e 2000, ancorché i termini siano scaduti.

 

     Art. 13. (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).

     1. L'utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell'ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

     2. L'utilizzo è subordinato all'approvazione da parte dell'ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi.

     3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l'ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all'approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L'atto di approvazione dell'ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla-osta e l'eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.

 

     Art. 14. (Opere realizzate dagli Enti locali).

     1. Il vincolo di destinazione sulle opere realizzate dagli Enti locali con fondi regionali può essere rimosso dalla Giunta regionale, trascorsi dieci anni dalla data di adozione del provvedimento salvo diversa espressa volontà indicata nel provvedimento stesso.

 

     Art. 15. (Partecipazione alla costituenda Società consortile a r.l. Centro ecologia e climatologia).

     1. E' autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 60 milioni per l'acquisizione di quote di partecipazione alla costituenda Società consortile a r.l. Centro di ecologia e climatologia osservatorio geofisico sperimentale di Macerata.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 2192104 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 16. (Riserve naturali di Ripa Bianca e della Sentina).

     1. Al fine di consentire l'avvio delle riserve naturali di Ripa Bianca e della Sentina è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 400 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte per lire 100 milioni a carico del capitolo 2192105 e per lire 300 milioni a carico del capitolo 2132245 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 17. (Frana di Ancona).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 29 agosto 1994, n. 36, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 10.000 milioni.

     2. Gli stanziamenti sono iscritti a carico del capitolo 2227211 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 18. (Interventi per l'edilizia scolastica).

     1. E' autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 200 milioni per interventi urgenti di edilizia scolastica che non possono essere differiti per esigenze di igiene e sicurezza.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 2251202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Modifica l.r. 18 aprile 1979, n. 17).

     1. [6].

     2. [7].

 

     Art. 20. (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55).

     1. In deroga alle norme di cui all'articolo 4 della l.r. 2 settembre 1997, n. 55, i Dirigenti dei servizi potranno, per una sola volta, accordare proroghe dei termini fissati con i provvedimenti di concessione di contributi regionali.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai provvedimenti i cui termini scadranno nell'anno 2001.

     3. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non coinvolgere l'operato dell'Ente beneficiario.

 

     Art. 21. (Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

     1. Per le finalità dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 300 milioni.

     2. La somma è iscritta a carico del capitolo 2311102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 22. (Completamento opere finanziate con fondi FIO).

     1. Per la realizzazione delle opere di completamento degli interventi finanziati con fondi FIO, è concesso al Comune di Macerata un contributo costante annuo per venti anni nella misura del 3 per cento della spesa massima di lire 5.500 milioni, a decorrere dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento del mutuo contratto dal Comune per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento del mutuo stesso.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un limite di impegno di lire 165 milioni di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2002 e termine nell'anno 2021 recante ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 25/1980 una spesa complessiva di lire 3.300 milioni.

     3. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale nel finanziamento delle opere, sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 23. (Utilizzazione di fondi per studi e ricerche).

     1. E' autorizzata, per l'acquisizione di attrezzature e programmi per studi e ricerche sulla difesa del suolo, l'utilizzazione delle somme

 

iscritte in bilancio per studi e ricerche ai sensi della legge 183/1989 e

successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 24. (Fondo per la montagna).

     1. E' istituito, per l'anno 2001, il fondo regionale per la montagna, nel quale confluiscono:

     a) le quote di competenza della Regione del fondo nazionale per il 2000 e per il 2001, rispettivamente pari a lire 3.307.044.913 e a lire 3.531.000.000;

     b) lo stanziamento disposto a carico del capitolo 2241204 dello stato di previsione della spesa, pari a lire 3.130.000.000.

     2. Alla Regione è riservata una quota del fondo per un ammontare pari a:

     a) lire 30 milioni, quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCEM;

     b) lire 100 milioni, quale contributo alla Comunità montana zona D/2;

     c) lire 1.000 milioni, per il finanziamento della terza annualità dei programmi triennali volti allo sviluppo dell'occupazione, di cui al capo II della l.r. 20 giugno 1997, n. 35.

     3. Le Comunità montane sono autorizzate ad impegnare gli stanziamenti del fondo per la montagna 2001, di cui alla lettera a) del comma 1, secondo i criteri di cui alla l.r. 35/1997.

 

     Art. 25. (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 56). [8]

 

     Art. 26. (Fondo per l'istruzione).

     1. E' istituito, per l'anno 2001, il "Fondo per l'istruzione" per un importo complessivo di lire 1.600 milioni, finalizzato all'attivazione dei progetti della Regione a sostegno dell'autonomia scolastica e della politica di integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 3211131 dello stato di previsione della spesa.

     3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo.

 

     Art. 27. (Fondo per l'occupazione).

     1. E' istituito, per l'anno 2001, il "Fondo per l'occupazione" per un importo complessivo di lire 7.780 milioni.

     2. La dotazione finanziaria è finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 16 gennaio 1990, n. 2, 26 marzo 1990, n. 16, 20 maggio 1997, n. 31, 9 novembre 1998, n. 38 e 3 aprile 2000, n. 24; agli interventi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino regionale; alle misure di sostegno al reddito ed ai servizi per le donne disoccupate di lunga durata; agli interventi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo; ai tirocini di orientamento e formazione; agli stages aziendali per laureati finalizzati all'assunzione; alle spese di funzionamento delle attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro e all'apporto regionale al fondo sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/1999.

     3. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 3211132 dello stato di previsione della spesa.

     4. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere integrato dalle risorse provenienti dal FSE di cui all'obiettivo 3 per gli interventi ammissibili e dalle risorse nazionali.

     5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 28. (Interventi volti a favorire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili).

 

     1. Al fine di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), la Regione concede, agli Enti utilizzatori, un contributo pari a lire 9.000.000 per ogni lavoratore LSU assunto a tempo indeterminato.

     2. All'onere di cui al presente articolo si farà fronte con la dotazione del capitolo 3324104 dell'anno 2001, per un importo massimo di lire 800.000.000.

 

     Art. 29. (Interventi per sostenere le scuole professionali regionali).

     1. Al fine di consentire il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi delle scuole professionali regionali, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 4.400 milioni.

     2. La somma è iscritta a carico del capitolo 3211133 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 30. (Modifiche alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33).

     1. L'Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare la somma di lire 229.292.500, erogata alla stessa per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 33/1997, per le domande pervenute nel corso del 1999 di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della l.r. 33/1997 e non finanziate per mancanza di fondi.

     2. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti previsti per un tipo di intervento compreso tra quelli indicati dalla suddetta legge, la Giunta regionale è autorizzata a variare corrispondentemente in aumento i finanziamenti destinati a uno o più dei restanti tipi di intervento.

     3. Lo stanziamento di lire 900 milioni di cui al capitolo 3222249 per interventi previsti dall'articolo 46 della l.r. 33/1997 è finalizzato nella misura di lire 307.764.000 al finanziamento delle domande approvate con d.d.s. del 9 luglio 1997, n. 426.

     [4. All'articolo 28, comma 1, della l.r. 33/1997, rifinanziata e modificata dalla l.r. 14/2000, il termine "entro il 30 novembre" è sostituito da "entro il 30 giugno"] [9].

     [5. All'articolo 29 della l.r. 33/1997, rifinanziata e modificata dalla l.r. 14/2000, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Il termine per la presentazione dei progetti è previsto per il 30 settembre e quello per la loro valutazione è previsto per il 30 novembre."] [10].

     6. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 33/1997, rifinanziata e modificata dalla l.r. 14/2000, è istituito il capitolo 3222250 con disponibilità di lire 50 milioni.

     [7. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 33/1997, rifinanziata e modificata dalla l.r. 14/2000, è sostituito dal seguente:

     "1. Il termine per l'approvazione della graduatoria delle domande con relativa concessione dei contributi e il termine per la presentazione delle domande vengono decisi annualmente con l'approvazione del quadro attuativo. Per l'anno 2001 i termini sono fissati rispettivamente nel 31 luglio e nel 30 aprile."] [11].

 

     Art. 31. (Contributi a favore di Enti fieristici).

     1. Per l'allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie per la manutenzione straordinaria, è concesso, per l'anno 2001, all'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche un contributo di lire 100 milioni.

     2. Per il concorso nelle spese di investimento, è concesso, per l'anno 2001, alla Società Fiere di Pesaro SpA un contributo di lire 100 milioni.

     3. Le somme occorrenti sono stanziate rispettivamente a carico dei capitoli 3212201 e 3212202 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 32. (Modifiche alla l.r. 18 ottobre 1999, n. 27).

     1. All'articolo 25 della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

     "2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modificazioni, che determina i requisiti richiesti agli operatori, i requisiti funzionali delle strutture, gli adempimenti amministrativi, la vigilanza ed i controlli riferiti all'esercizio delle attività sopra indicate.".

     2. Sono abrogati il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 23; l'articolo 26; l'inciso "in possesso dei requisiti richiesti dalla l.r. 31/1994" del comma 1 dell'articolo 27; il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 27/1999.

     3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 27/1999, sono soppresse le seguenti parole "sino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità assegnate".

 

     Art. 33. (Modifica articolo 11 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9).

     1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 9/1997 dopo le parole "possesso di diploma di laurea in scienze agrarie" sono aggiunte le parole, "in scienze e tecnologie alimentari, in biotecnologie agroindustriali, in scienze forestali o equipollenti".

 

     Art. 34. (Funzioni amministrative nel settore della pesca).

     1. La Giunta regionale determina modalità e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dal Ministero per le politiche agricole e forestali, direzione generale della pesca ed acquacoltura, con il sesto piano triennale nazionale della pesca in attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e precisamente:

     a) fondo centrale credito peschereccio;

     b) campagne di promozione;

     c) credito peschereccio;

     d) polizze assicurative acquacoltura;

     e) accordi di programma;

     f) ristrutturazione aziendale e ricapitalizzazione cooperative.

     2. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Giunta regionale fa fronte con le risorse statali previste dalla deliberazione CIPE 25 maggio 2000.

 

     Art. 35. (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7).

     1. [12].

     2. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, sono soppresse le parole "e nessun compenso è dovuto ai componenti il comitato".

     3. [13].

 

     Art. 36. (Interventi per l'attuazione del programma "Tetti fotovoltaici").

     1. Per l'attuazione del programma "Tetti fotovoltaici" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, n. 99, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 300 milioni, quale quota di cofinanziamento regionale.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 2132243 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 

     Art. 37. (Modifica alla legislazione in materia ambientale).

     1. E' abrogata la l.r. 20 maggio 1997, n. 32, concernente "Interventi in materia di smaltimento dei rifiuti e risanamento ambientale".

     2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 3 agosto 1998, n. 29, dopo le parole "disposto con delibera della Giunta regionale" sono aggiunte le parole "che può modificare le percentuali previste alle lettere b) e c) del comma 2 entro una soglia massima del 20 per cento".

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 15/1997, così come modificato dall'articolo 2 della l.r. 29/1998, è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. Il finanziamento relativo all'attuazione degli obiettivi stabiliti dal piano regionale di gestione del ciclo dei rifiuti, con le modalità previste dalla presente legge, è quantificato con legge di approvazione dei relativi bilanci.".

 

     Art. 38. (Interpretazione autentica dell'articolo 5 della l.r. 20/2000). [14]

     [1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 deve intendersi nel senso che sono soggetti ad autorizzazione esclusivamente gli studi professionali individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della medesima l.r. 20/2000.]

 

     Art. 39. (Contributi straordinari per la lotta al randagismo).

     1. Al fine di sostenere la lotta al randagismo, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 150 milioni per la concessione di contributi straordinari a favore delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che gestiscono canili e/o rifugi ove sono mantenuti e custoditi cani randagi.

     2. La somma è iscritta a carico del capitolo 4222108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 40. (Attività relativa alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).

     1. E' concesso, per l'anno 2001, un contributo straordinario per un importo complessivo di lire 475 milioni alle Associazioni provinciali allevatori per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico svolte nel corso dell'anno 2000.

     2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 3114107 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 41. (Riordino in materia di diritto allo studio universitario). [15]

 

     Art. 42. (Risorse aggiuntive ai servizi prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL).

     1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono introitate dalle Aziende USL territorialmente competenti.

     2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad aumentare il budget economico finanziario assegnato al servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL) del dipartimento di prevenzione di ogni Azienda USL e sono finalizzate alla formazione ed aggiornamento degli operatori della vigilanza ed ispezione del predetto servizio, all'adeguamento e all'acquisto di attrezzature del medesimo servizio, nonché a progetti obiettivo e al raggiungimento delle finalità del servizio stesso.

 

     Art. 43. (Nomina componente collegio sindacale delle Aziende ospedaliere).

     1. Ai fini di cui all'articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e in attesa della legge regionale di riordino degli organismi di rappresentanza degli enti locali, alla designazione del componente del collegio sindacale delle Aziende ospedaliere provvede la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 3 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

 

          Art. 44. (Asili nido).

     1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 9.600 milioni per la concessione di contributi, previsti all'articolo 13 della stessa legge, ai Comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Lo stanziamento è comprensivo delle risorse per la sperimentazione e la gestione in forma aggregata dei Comuni, che saranno assegnate secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.

     2. Il contributo dei Comuni è stabilito nella misura massima di:

     a) lire 3.000.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente; detto importo viene raddoppiato in caso di gestione in forma aggregata;

     b) lire 2.900.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     c) lire 2.700.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente.

     3. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 45. (Interventi a favore di minori in situazioni familiari multiproblematiche, per gli adolescenti a rischio di devianza e minori stranieri non accompagnati).

     1. Per la concessione di contributi di cui all'articolo 40, comma 5, della l.r. 22 giugno 1994, n. 21, da erogarsi a favore dei Comuni che sostengono spese per l'affido familiare e l'accoglienza in strutture residenziali di minori in situazioni familiari multiproblematiche e degli adolescenti a rischio di devianza nonché dei minori stranieri non accompagnati, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 3.500 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234102 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 46. (Modifiche alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e alla l.r. 21 novembre 2000, n. 28).

     1. I termini previsti all'articolo 26, comma 1, della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, per la definizione dei criteri e delle modalità dell'attuazione della legge per l'anno 2002 sono posticipati nel modo seguente: "30 aprile" in "30 settembre 2001" e "30 giugno" in "30 novembre 2001".

     2. Il termine previsto all'articolo 26, comma 2, della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, per la presentazione dei piani di intervento, per l'anno 2002, è posticipato dal "30 novembre dell'anno successivo", al "31 gennaio 2002".

     3. All'articolo 26, comma 2, della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "30 novembre dell'anno successivo" sono sostituite con le parole: "30 novembre per l'anno successivo".

     4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 21 novembre 2000, n. 28, le parole "entro novanta giorni dall'approvazione dei criteri di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 maggio 2001".

 

     Art. 47. (Contributi agli Enti locali nelle spese di parte corrente per l'erogazione di servizi socio-assistenziali).

     1. Il fondo di cui all'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n 43, è stabilito in lire 24.220 milioni ed è comprensivo del finanziamento delle rette, già a carico delle Amministrazioni provinciali, di disabili gravi psicosensoriali ricoverati in istituti educativo-assistenziali, che sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234106 dello stato di previsione della spesa.

     3. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 50 della l.r. 43/1988.

     4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio atto i criteri per il riparto dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 48. (Progetti di protezione sociale).

     1. Per il cofinanziamento di progetti di protezione sociale a favore delle persone vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 200 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234145 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 49. (Interventi di assistenza economica penitenziaria e post- penitenziaria).

     1. Per il finanziamento di progetti finalizzati all'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 100 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234146 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 50. (Spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali).

     1. E' abrogata la l.r. 1 agosto 1997, n. 49, recante: "Interventi straordinari per incentivare gli investimenti socio-assistenziali" e successive modificazioni.

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio atto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale per la riqualificazione della rete delle strutture socio-assistenziali di cui al capitolo 4234203 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 51. (Modificazioni alla l.r. 10/1999).

     1. [16].

     2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 10/1999 è abrogata.

     3. [17].

 

     Art. 52. (Modifiche alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46). [18]

     1. [19].

     2. [20].

     3. Sono soppressi gli ultimi due periodi della tabella A, allegata alla l.r. 46/1995 ai sensi dell'articolo 4 della stessa.

     4. [21].

 

     Art. 53. (Fondo unico regionale per il cofinanziamento delle spese inerenti le funzioni delegate alle Province).

     1. Per il cofinanziamento delle spese inerenti le funzioni delegate alle Province dal piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002, di supporto, coordinamento e osservatorio nei confronti dei Comuni associati in ambiti territoriali, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 200 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234150 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 54. (Fondo unico regionale per l'attuazione del piano sociale).

     1. Per il cofinanziamento delle spese relative alla pianificazione e gestione della rete degli interventi e servizi sociali dei Comuni associati in ambiti territoriali, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3.000 milioni.

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo.

     3. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234151 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 55. (Spese per l'Osservatorio regionale per le politiche sociali).

     1. Per l'avvio dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali, finalizzato alla progettazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, previsto dal piano sociale regionale e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 200 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234152 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 56. (Cooperazione sociale).

     1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.

     3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 del presente articolo.

     4. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234124 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 57. (Volontariato in campo sociale). [22]

     [1. [23].

     2. [24].

     3. [25].

     4. [26].

     5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 48/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 48/1995, articolo 10, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 300 milioni.

     7. La Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 6 del presente articolo.

     8. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234125 dello stato di previsione della spesa.]

 

     Art. 58. (Coordinamento delle politiche di assistenza ai soggetti affetti da disturbi mentali).

     1. Per il concorso al finanziamento di progetti attivati dai Comuni, in accordo con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende USL, per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 2.000 milioni.

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

     3. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234141 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 59. (Spese per l'Osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza).

     1. Per la prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 400 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234144 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 60. (Modifiche alla l.r. 20 novembre 1995, n. 63).

     1. [27].

     2. [28].

     3. All'articolo 3 della l.r. 63/1995, sono abrogati i commi 5, 6 e 7.

     4. [29].

     5. L'articolo 5 della l.r. 63/1995 è abrogato.

     6. All'articolo 6, comma 1, della l.r. 63/1995 sono soppresse le parole "di cui all'articolo 5"; al comma 2 del medesimo articolo 6 sono soppresse le parole "d'intesa con la Sovrintendenza scolastica regionale".

     7. [30].

 

     Art. 61. (Fondo unico nazionale per le politiche sociali).

     1. E' costituito il fondo unico nazionale per le politiche sociali di cui alle leggi 8 novembre 2000, n. 328, articolo 20; 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 80, commi 13, 17; ed alle leggi 18 febbraio 1999, n. 45; 5 febbraio 1992, n. 104; 21 maggio 1998, n. 162; 28 agosto 1997, n. 284; 28 agosto 1997, n. 285; 23 dicembre 1997, n. 451, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

     2. Le somme sono iscritte a carico del capitolo 4234153 correlato al corrispondente capitolo di entrata 2003331.

     3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 62. (Variazioni agli stanziamenti dei capitoli relativi all'IRAP, all'addizionale IRPEF ed alla compartecipazione regionale all'IVA).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel B.U.R. entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli degli stati di previsione del bilancio per l'anno 2001 relativi al gettito dell'IRAP, dell'addizionale IRPEF e della compartecipazione all'IVA.

 

     Art. 63. (Attuazione dei programmi comunitari).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l'attuazione dei programmi comunitari, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa fino alla concorrenza delle disponibilità delle partite previste per far fronte ai cofinanziamenti UE.

 

     Art. 64. (Attuazione del decentramento amministrativo).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

 

     Art. 65. (Contributi relativi alle funzioni delegate).

     1. I criteri per l'assegnazione dei contributi relativi alle funzioni delegate dalla Regione alle Province e ai Comuni devono essere adottati e resi noti almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda.

 

     Art. 66. (Rateizzazione recupero crediti).

     1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l'invio dell'ultima denuncia dei redditi.

     2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.

     3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

     4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

     5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

     6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

 

     Art. 67. (Semplificazioni procedurali).

     1. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, con proprio decreto, da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, a modificare, in conformità alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, gli stanziamenti del bilancio preordinati all'attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853 sempreché non comportino aggravio della spesa complessiva.

     2. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nella struttura del bilancio sono effettuate con decreto del Dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, a variare compensativamente, gli stanziamenti di competenza e di cassa preordinati al pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi.

 

     Art. 68. (Copertura spesa sanitaria con oneri a carico della Regione).

     1. Per fronteggiare quota del disavanzo sanitario fino al 31 dicembre 1999 è autorizzata la contrazione di un mutuo o di un prestito obbligazionario fino alla concorrenza di lire 250.000 milioni con oneri di ammortamento a carico della Regione.

     2. Le modalità e le condizioni per la contrazione sono quelle stabilite dalla presente legge e dalla legge di approvazione del bilancio per l'anno 2001.

 

     Art. 69. (Misure di contenimento della spesa sanitaria). [31]

     1. E’ fatto divieto alle aziende USL e ospedaliere di procedere all’acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni sanitarie di importo superiore ad euro 200.000,00, in assenza di autorizzazione regionale alla spesa [32].

     2. E' fatto divieto alle Aziende sanitarie di conferire nuovi incarichi di consulenza tecnica, sanitaria e amministrativa nonché di rinnovare quelli esistenti in assenza di esplicita previsione normativa o di specifica direttiva della Giunta regionale circa la necessità, l'essenzialità e l'inderogabilità per il funzionamento dei servizi e comunque previa verifica della possibilità di utilizzazione dei dipendenti o dei servizi del servizio sanitario regionale.

     3. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato adempimento da parte del Direttore generale di quanto prescritto da leggi o direttive ed atti di indirizzo della Regione, per l'anno 2001, determina la decadenza del medesimo a norma dell'articolo 3 bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. A norma del comma 2 dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 229/1999 la mancata sottoscrizione da parte dei soggetti interessati degli accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali in riferimento alle intese regionali stipulate con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, determina la sospensione dell'esercizio di attività sanitaria con oneri a carico del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 70. (Emissione Buoni obbligazionari regionali).

     1. Per l'anno 2001 ed in attuazione dell'articolo 67 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i programmi relativi a spese di investimento, in tutto o parzialmente, mediante emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) ovvero con il ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale.

     2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:

     a) tasso parametrato o riparametrabile all'EURIBOR;

     b) durata massima trentennale;

     c) possibilità del rimborso differito.

     3. Il pagamento degli oneri derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

     4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito, anche mediante allungamento della durata, novazione ed operazioni di gestione attiva dell'indebitamento.

     6. La Giunta regionale è altresì autorizzata, nel rispetto delle leggi dello Stato, a cedere o cartolarizzare crediti di qualsiasi natura da essa vantati, al fine di abbassare il costo del debito.

 

     Art. 71. (Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto).

     1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 12 maggio 1999, n. 9 si applicano anche agli altri enti indicati alla lettera e), comma 3, dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1998, n. 61, limitatamente agli interventi ivi previsti.

     2. Tra i beni culturali degli enti ecclesiastici, equiparati ai beni culturali degli enti pubblici ai sensi del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, sono ricompresi i conventi ed i monasteri individuati nel piano di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 1998, n. 61, anche se a parziale uso pubblico.

     3. I beni immobili della Regione localizzati nei Comuni per i quali le abitazioni inagibili totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, rappresentano oltre il 14 per cento del totale delle abitazioni e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione regionale possono essere trasferiti dalla Giunta regionale in proprietà a titolo gratuito ai Comuni e alle Comunità montane che ne hanno richiesto il trasferimento per destinarli alle esigenze della ricostruzione o alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali.

     4. In attuazione dell'articolo 6 ter del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, la Regione e gli Enti locali, previo accordo di programma, possono indire concorsi unici riservati.

     5. L'accordo di programma di cui al comma 4 può essere sottoscritto anche da altri Enti locali e da altri Enti dagli stessi derivati o partecipati per la copertura di posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche.

     6. L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ricostruzione o di recupero degli immobili di proprietà privata, di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 30 marzo 1998, n. 61, di importo pari o superiore a 150.000 Euro, deve essere in possesso della qualificazione di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero essere iscritto nell'elenco di imprese qualificate predisposto dalla Regione per scaglioni di importo.

     7. I beneficiari dei contributi affidano i lavori di ricostruzione o di recupero degli immobili di importo pari o superiore a 150.000 Euro ad imprese qualificate ai sensi del comma 6 e danno comunicazione al Comune dei dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori; i beneficiari stessi possono richiedere alla Regione di qualificare l'impresa prescelta non iscritta nell'elenco di cui al comma 6 ai soli fini degli interventi privati di ricostruzione [33].

     8. I contributi non possono essere erogati ai soggetti privati che non hanno osservato la disposizione di cui al comma 7.

     9. Le disposizioni di cui ai commi, 6, 7 e 8 non si applicano ai soggetti privati ai quali, alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'elenco di imprese qualificate predisposto dalla Regione, sono state comunicate le concessioni contributive.

 

     Art. 72. (Obiettivi di qualità servizi trasporto pubblico locale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, nella revisione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad integrare gli obiettivi di qualità dei servizi con l'obiettivo di conversione dei mezzi dai carburanti tradizionali a metano, GPL o biodiesel.

 

     Art. 73. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2001, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 28 novembre 2001, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 28 novembre 2001, n. 30.

[4] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 14 della L.R. 28 novembre 2001, n. 30.

[5] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 14 della L.R. 28 novembre 2001, n. 30.

[6] Modifica il comma 4, art. 3 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.

[7] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.

[8] Sostituisce la lettera b), comma 1, art. 2 della L.R. 2 settembre 1997, n. 56.

[9] Comma abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[10] Comma abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[11] Comma abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[12] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7.

[13] Comma corretto con errata corrige pubblicato in B.U. 14 giugno 2001, n. 66. Sostituisce la lettera e), comma 3, art. 30 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7.

[14] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25. L'art. 38, L.R. 25/2008, è stato abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.

[15] Aggiunge l'art. 45 bis alla L.R. 2 settembre 1996, n. 38.

[16] Inserisce l'art. 66 bis nella L.R. 17 maggio 1999, n. 10.

[17] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 77 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10.

[18] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 24.

[19] Sostituisce la lettera b), comma 1, art. 3 della L.R. 12 aprile 1995, n. 46.

[20] Sostituisce le lettera a) e b), comma 2, art. 3 della L.R. 12 aprile 1995, n. 46.

[21] Sostituisce il comma 1, art. 6 della L.R. 12 aprile 1995, n. 46.

[22] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 30 maggio 2012, n. 15.

[23] Sostituisce il comma 3, art. 7 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[24] Sostituisce il comma 6, art. 7 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[25] Sostituisce il comma 11, art. 8 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[26] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 10 della L.R. 13 aprile 1995, n. 48.

[27] Sostituisce il comma 1, art. 2 della L.R. 20 novembre 1995, n. 63.

[28] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 2 della L.R. 20 novembre 1995, n. 63.

[29] Modifica il comma 7, art. 4 della L.R. 20 novembre 1995, n. 63.

[30] Modifica il comma 3, art. 7 della L.R. 20 novembre 1995, n. 63.

[31] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 novembre 2013, n. 36.

[32] Comma così sostituito dall’art. 25 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[33] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 2001, n. 14.