§ 3.2.113 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 24.
Norme in materia di politiche giovanili.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:05/12/2011
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Soggetti destinatari e attuatori della legge)
Art. 3.  (Strumenti della programmazione)
Art. 4.  (Piano regionale per le politiche giovanili)
Art. 5.  (Programma annuale degli interventi)
Art. 6.  (Intese ed Accordi )
Art. 7.  (Progetti di iniziativa regionale e locale)
Art. 8.  (Tavolo di concertazione)
Art. 9.  (Consulta regionale dei giovani)
Art. 10.  (Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani)
Art. 11.  (Portale giovani Marche)
Art. 12.  (Interventi per l'autonomia abitativa)
Art. 13.  (Politiche attive del lavoro)
Art. 14.  (Interventi per l'imprenditoria)
Art. 15.  (Interventi in materia culturale)
Art. 16.  (Partecipazione politica dei giovani)
Art. 17.  (Giornata regionale giovani Marche)
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 19.  (Norme transitorie e abrogazioni)
Art. 20.  (Clausola valutativa)


§ 3.2.113 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 24.

Norme in materia di politiche giovanili.

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 112)

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.

2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività.

3. La Regione promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e valorizza le loro potenzialità anche sostenendo la cultura del merito. In particolare la Regione:

a) analizza e approfondisce le tematiche relative alla condizione giovanile;

b) favorisce l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;

c) crea maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso in questi settori;

d) fa crescere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione;

e) accompagna i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;

f) sostiene le associazioni e gli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;

g) concorre con gli enti locali all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;

h) promuove e dà impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero.

 

     Art. 2. (Soggetti destinatari e attuatori della legge)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i sedici e i trentacinque anni, anche non cittadini italiani, residenti o aventi dimora nella Regione.

2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con gli Enti locali utilizzando le forme e gli strumenti della democrazia partecipativa.

 

CAPO II

Funzioni programmatorie e amministrative

 

     Art. 3. (Strumenti della programmazione)

1. Sono strumenti della programmazione nel settore:

a) il piano regionale indicato all'articolo 4;

b) il programma annuale indicato all'articolo 5;

c) le Intese e gli Accordi con soggetti pubblici o privati indicati all'articolo 6.

2. I piani e i programmi generali e settoriali regionali diversi da quelli previsti dalla presente legge individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della legge stessa.

3. Gli Enti locali attuano, nell'ambito della propria autonomia, per quanto di competenza, le disposizioni della presente legge attraverso gli strumenti di programmazione previsti dai rispettivi ordinamenti. Detti strumenti specificano, integrano e realizzano quanto disposto dalla pianificazione di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 4. (Piano regionale per le politiche giovanili)

1. Il piano regionale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore.

2. Il piano contiene in particolare:

a) il quadro conoscitivo con l'analisi dei fabbisogni, i punti di forza e le eventuali criticità del settore;

b) le linee di intervento e gli obiettivi generali da perseguire;

c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli Enti locali in materia;

d) l'individuazione della tipologia dei progetti degli Enti locali e dei progetti regionali nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7;

e) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa.

3. Gli indirizzi di cui alla lettera c) del comma 2 promuovono, in particolare, la collaborazione e l'associazionismo tra gli Enti locali.

4. La Giunta regionale presenta il piano all'Assemblea legislativa regionale entro 120 giorni dalla prima seduta dell'Assemblea medesima.

5. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità previste dalla legge di programmazione regionale e ha validità pari a quella della legislatura.

6. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, laddove si renda necessario raccordarne i contenuti alle mutate esigenze del settore.

 

     Art. 5. (Programma annuale degli interventi)

1. Il piano regionale di cui all'articolo 4 è attuato mediante il programma annuale degli interventi.

2. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

3. Il programma individua:

a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale, tenuto conto della pianificazione nei diversi settori regionali e degli eventuali Accordi in materia di politiche giovanili;

b) il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali e quelle da destinare ai progetti regionali;

c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti.

4. Il programma annuale elenca gli interventi previsti dai diversi settori regionali in materia di politiche giovanili.

5. Tutti gli interventi previsti dal programma, compresi quelli di cui al comma 4, debbono essere pubblicati mediante inserimento nel Portale giovani Marche.

 

     Art. 6. (Intese ed Accordi )

1. La Giunta regionale può stipulare Intese o Accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione indicata agli articoli 4 e 5.

2. Dell'avvio delle procedure relative agli Accordi di Programma Quadro e Intese interistituzionali, è data tempestiva comunicazione all'Assemblea legislativa regionale, se non attuative delle disposizioni del piano regionale per le politiche giovanili e del programma annuale degli interventi.

 

     Art. 7. (Progetti di iniziativa regionale e locale)

1. I progetti di iniziativa regionale sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:

a) il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali o soggetti sociali o esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;

b) carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;

c) la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.

2. I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli Enti locali.

 

CAPO III

Partecipazione e concertazione

 

     Art. 8. (Tavolo di concertazione)

1. Al fine di attivare forme di raccordo e concertazione, è istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento composto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta medesima. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia. Il presidente convoca le riunioni che devono avere cadenza almeno annuale. I componenti e il presidente individuano i soggetti incaricati a sostituirli in caso di assenza o impedimento.

2. Il coordinamento ha il compito di:

a) individuare le esigenze del territorio ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 5;

b) raccordare gli interventi previsti nei programmi regionali, europei e statali.

3. Al fine di acquisire informazioni dettagliate e analitiche su argomenti specifici, l'Assessore regionale può invitare, anche su richiesta degli altri componenti, i dirigenti regionali competenti ovvero esperti per singole materie.

4. Per lo svolgimento della propria attività, il coordinamento di cui al comma 1 si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro, la cui composizione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale dedica, periodicamente, una seduta dei propri lavori al coordinamento degli interventi inerenti le politiche giovanili per garantirne l'intersettorialità e la trasversalità delle azioni.

 

     Art. 9. (Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato;

b) da tre rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3;

c) da quattro rappresentanti degli studenti universitari, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;

d) da cinque rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori designati dalle consulte provinciali degli studenti;

e) da tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle organizzazioni medesime;

f) da quattro rappresentanti dei giovani imprenditori designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;

g) da cinque rappresentanti delle formazioni giovanili dei partiti politici designati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;

h) da cinque rappresentanti dei giovani amministratori comunali designati dall'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI Marche);

i) da un rappresentante dei giovani amministratori provinciali designato dall'Unione regionale delle province marchigiane (UPI Marche).

3. E' istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili, a cui sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nella regione. Si considerano organizzazioni giovanili, ai fini della presente legge, le organizzazioni composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i sedici ed i trentacinque anni. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

4. La Consulta svolge funzioni propositive sulle politiche regionali a favore dei giovani. In particolare la Consulta esprime parere alla Giunta regionale sui piani di cui agli articoli 4 e 5. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale gli organi competenti all'adozione degli atti possono prescindere dallo stesso.

5. La Consulta dura in carica quanto la legislatura.

6. La Consulta è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale garantendo la parità di genere. Ai fini della costituzione della Consulta i soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2, inviano le proprie designazioni entro trenta giorni dalla richiesta da parte degli organi regionali competenti. Decorso tale termine, la Consulta è costituita in presenza della maggioranza dei componenti, salvo integrazioni.

7. La Consulta delibera validamente sulla base della maggioranza dei presenti.

 

CAPO IV

Strumenti di informazione ed orientamento

 

     Art. 10. (Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani)

1. La Giunta regionale istituisce e organizza il coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani, volto a sostenere gli interventi relativi alle politiche giovanili e, in particolare, teso a promuovere:

a) lo sviluppo di centri informativi plurisettoriali e di comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;

b) percorsi d'incontro, di comunicazione e di partecipazione attiva tra i giovani;

c) servizi a favore delle esigenze informative e formative dei giovani.

2. La Regione, nell'ambito del coordinamento regionale, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli sportelli Informagiovani a livello territoriale nonché della collaborazione dei Centri per l'impiego, delle strutture formative e informative del territorio e degli sportelli Informadonna.

3. La Giunta regionale definisce i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli sportelli Informagiovani che possono aderire al coordinamento regionale e accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 11. (Portale giovani Marche)

1. La Regione cura, in collaborazione con gli Enti locali, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica denominata "Portale giovani Marche". Il Portale costituisce il sistema di comunicazione informatica in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani.

2. Il Portale contiene, in particolare, le informazioni sulle politiche in favore dei giovani poste in essere nel territorio regionale.

 

CAPO V

Politiche settoriali prioritarie

 

     Art. 12. (Interventi per l'autonomia abitativa)

1. La Regione, nel piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), promuove l'autonomia abitativa dei giovani anche attraverso:

a) la previsione negli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata di una riserva di alloggi da destinare ai soggetti di età compresa tra i diciotto e trentacinque anni;

b) la realizzazione di progetti di coabitazione tra giovani o tra le diverse generazioni;

c) il sostegno ai progetti di autocostruzione di abitazione da parte delle giovani generazioni.

 

     Art. 13. (Politiche attive del lavoro)

1. La Regione individua nel piano regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005 n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le specifiche misure di politica attiva del lavoro dirette ad incentivare l'occupazione dei giovani, a superare le condizioni di precariato nonché a sostenere un'occupazione stabile e di qualità.

2. La Regione sostiene progetti di Enti pubblici e soggetti privati destinati al rientro dall'estero di giovani talenti marchigiani che si sono distinti nei settori di competenza.

3. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi per scambi di esperienze professionali da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali all'estero.

 

     Art. 14. (Interventi per l'imprenditoria)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile in tutti i settori quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio, mediante l'approvazione di un bando volto a finanziare le migliori idee imprenditoriali innovative presenti sul territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche attraverso la pianificazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione):

a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani;

b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;

c) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese.

 

     Art. 15. (Interventi in materia culturale)

1. La Regione valorizza i talenti giovanili , attraverso iniziative ed eventi che pongono in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazioni, anche attraverso la pianificazione di cui alle leggi regionali 31 marzo 2009 n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), legge regionale 3 aprile 2009 n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e legge regionale 9 febbraio 2010 n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali).

 

     Art. 16. (Partecipazione politica dei giovani)

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e internazionale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, sostiene progetti volti alla formazione politica dei giovani amministratori locali e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee tra i giovani e le istituzioni anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale di cui all'articolo 11.

 

     Art. 17. (Giornata regionale giovani Marche)

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale giovani Marche" volta a valorizzare le capacità creative, artistiche e imprenditoriali nonché il pluralismo di espressione dei giovani residenti ed il loro incontro con i giovani artisti ed imprenditori italiani ed europei.

 

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

 

     Art. 19. (Norme transitorie e abrogazioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8, ai commi 3 e 6 dell'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 10.

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano di cui all'articolo 4 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano comunque ad applicarsi le disposizioni contenute nelle norme abrogate ai sensi del comma 5.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani);

b) articolo 21 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");

c) legge regionale 9 gennaio 1997, n. 2 (Modifica alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti);

d) articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001).

 

     Art. 20. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziate nella regione per le politiche giovanili;

b) il numero dei giovani che hanno beneficiato degli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata;

c) il numero degli accessi al Portale dei giovani;

d) l'andamento dell'occupazione giovanile e gli effetti delle politiche incentivanti adottate dalla Regione, calcolati secondo la metodologia controfattuale;

e) la presenza giovanile nelle amministrazioni locali e gli effetti delle politiche incentivanti calcolati secondo la metodologia controfattuale.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati e le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 9, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.

3. L'Assemblea legislativa regionale, attraverso il Portale dei giovani, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.