§ 3.2.24 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46.
Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:12/04/1995
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Finalità e principi generali.
Art. 2.  Partecipazione.
Art. 3.  Compiti della Regione.
Art. 4.  Organizzazione regionale.
Art. 5.  Programma triennale degli interventi.
Art. 6.  Attuazione del programma triennale di interventi.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 3.2.24 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46. [1]

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani [2].

(B.U. 27 aprile 1995, n. 29).

 

Art. 1. Finalità e principi generali.

     1. La Regione promuove in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, la realizzazione di iniziative formative, sociali, culturali e ricreative finalizzate a favorire il completo e libero sviluppo della personalità dei giovani e degli adolescenti.

     2. In particolare interviene a favore della piena valorizzazione delle forme associative libere e spontanee promuovendo, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la partecipazione dei giovani e degli adolescenti alla vita della comunità locale.

 

     Art. 2. Partecipazione.

     1. Per favorire tale partecipazione, secondo le linee di indirizzo della "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata il 17 novembre 1990 dalla sottocommissione della gioventù del Consiglio d'Europa, la Regione:

     a) armonizza e coordina i propri interventi con gli obiettivi indicati nel succitato documento, promuovendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli enti locali;

     b) sostiene tutte le iniziative in grado di educare alla dimensione collettiva del vivere civile con particolare riferimento a quelle indirizzate a:

     b1) l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani;

     b2) la valorizzazione del patrimonio di idee ed esperienze presenti all'interno dell'universo giovanile;

     b3) la prevenzione di fenomeni di devianza e di emarginazione sociale nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza [3];

     b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea [4];

     b5) [5];

     b6) gli scambi socioculturali in conformità con la normativa CEE;

     b7) lo sviluppo delle attività rivolte alla gestione del tempo libero e dello sport;

     b8) la promozione di un sistema coordinato di informazione specificatamente rivolto al mondo giovanile.

 

     Art. 3. Compiti della Regione.

     1. La giunta regionale con proprio regolamento, in relazione alle finalità della presente legge, istituisce ed organizza:

     a) [6]:

     b) il coordinamento regionale degli Informagiovani volto a sostenere qualsiasi intervento relativo alle politiche giovanili e adolescenziali ed in particolare teso a promuovere lo sviluppo di centri di servizi informativi e di orientamento su scuola e formazione, lavoro ed imprenditorialità giovanile, in collaborazione con i Centri per l'impiego e le strutture formative del territorio [7].

     2. La giunta regionale riconosce l'istituzione dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani e adolescenziali che fanno capo alle singole amministrazioni provinciali, con le seguenti competenze:

     a) assicurare un coordinamento su base provinciale delle strutture e dei servizi posti in essere dai Comuni in forma singola o associata nell'ambito dei progetti giovani e adolescenziali [8];

     b) sostenere i Comuni in forma singola o associata nella fase di elaborazione del piano territoriale d'ambito, ed i giovani nella fase della progettazione proposta direttamente dagli stessi [9];

     c) elaborare proposte di momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili;

     d) esprimere un parere obbligatorio circa l'aderenza o meno al programma triennale degli interventi di cui al successivo articolo 5 dei singoli progetti giovani ed adolescenziali elaborati dalle amministrazioni comunali in sede di richiesta di contributi.

     3. La giunta regionale adotta un programma triennale di interventi allo scopo di indirizzare e coordinare le iniziative regionali e degli enti locali al mondo giovanile ed adolescenziale.

 

     Art. 4. Organizzazione regionale.

     1. Le attribuzioni del servizio servizi sociali, di cui alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni di cui all'allegato E punto 19, sono integrate dalle competenze di cui alla tabella A allegata ed il servizio è organizzato secondo moduli utili all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. Programma triennale degli interventi.

     1. La giunta regionale predispone il programma triennale degli interventi e, acquisito il parere del coordinamento regionale degli Informagiovani, delle amministrazioni provinciali e dei rispettivi coordinamenti provinciali, lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione [10].

     2. Il programma triennale degli interventi regionali contiene:

     a) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;

     b) l'individuazione della tipologia dei progetti giovani ed adolescenti degli enti locali in materia;

     c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

     d) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti e agli incentivi;

     e) la determinazione delle procedure di erogazione dei benefici e della eventuale rendicontazione;

     f) l'individuazione dei dati e delle informazioni da acquisire ai fini della valutazione e dei risultati dell'intervento regionale.

     3. Tra le iniziative da finanziare o incentivare il programma deve prevedere:

     a) l'allestimento di locali attrezzati, ad opera dei comuni, per le attività delle associazioni giovanili o comunque destinate a favorire momenti di aggregazione e di incontro tra i giovani [11];

     b) le spese di gestione delle iniziative riferite agli strumenti ed al personale necessari alla completa realizzazione dei progetti;

     c) i progetti rivolti alla realizzazione di scambi socioculturali in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quelli realizzati con i paesi della comunità europea.

     4. Il programma triennale di interventi è approvato dal consiglio regionale.

 

     Art. 6. Attuazione del programma triennale di interventi.

     1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale; in esso sono contenuti i criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti destinati alle finalità previste dalla legge e dal relativo programma triennale [12].

     2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale [13].

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 400 milioni.

     2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     3. Le spese di cui al comma 1 sono così ripartite:

     a) per la costituzione dell'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile ed adolescenziale è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995;

     b) per il coordinamento degli informagiovani è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995;

     c) per la concessione dei finanziamenti e degli incentivi previsti dal programma di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.

     4. Alla copertura della somma di lire 400 milioni, autorizzata per effetto del comma 1 relativa all'anno 1995, si provvede mediante utilizzo della somma iscritta al capitolo 5100101 del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 14 elenco 1.

     5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

     a) "Spese per il coordinamento degli informagiovani", lire 50 milioni;

     b) "Spese per l'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile", lire 50 milioni;

     c) "Spese per l'attuazione del programma triennale relativo alla condizione giovanile", lire 300 milioni.

     Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1995 sono ridotti di lire 400 milioni.

 

TABELLA A [14]

     Promuove coordina e attua periodiche iniziative di indagine sulla condizione giovanile e adolescenziale, in particolare nell'ambito regionale.

     Elabora orientamenti ed indirizzi da proporre all'amministrazione regionale ed alle amministrazioni locali in ordine alle iniziative da intraprendere a favore del mondo giovanile e a quello degli adolescenti.

     Realizza e gestisce servizi informativi e di banca-dati sulla condizione e sulla politica per i giovani utilizzando i dati provenienti da tutti i comuni della regione, da altre strutture regionali o centri esistenti, dagli informagiovani, da strutture operanti presso altre regioni o a livello nazionale.

     Organizza momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili acquisendo proposte provenienti dai coordinamenti provinciali dei progetti giovani ed adolescenti e dal coordinamento regionale degli informagiovani.

     Coordina gli interventi nelle materie di competenza regionale che possono concorrere all'attuazione delle finalità della presente legge, proponendo alla giunta ed ai coordinatori di area le misure idonee a sviluppare, nei piani e nei programmi generali, gli interventi e le iniziative a favore dei giovani e degli adolescenti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 24.

[2] Nel testo della presente legge le parole "e degli adolescenti"; "ed adolescenziale"; "e adolescenziali"; "ed adolescenziali"; "ed adolescenti"; "e adolescenziale"; "e a quello degli adolescenti" sono soppresse per effetto dell’art. 21 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

[3] Lettera così modificata dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

[5] Lettera abrogata dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

[6] Lettera abrogata dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

[7] Lettera sostituita dall'art. 52 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11 e così modificata dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 52 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 52 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[10] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

[11] Lettera così modificata dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

[12] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 1997, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 52 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[13] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

[14] Tabella pubblicata nel B.U. 18 maggio 1995, n. 35 e così modificata dall'art. 52 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.