§ 3.2.33 - Legge Regionale 9 gennaio 1997, n. 2.
Modifica alla Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:09/01/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


§ 3.2.33 - Legge Regionale 9 gennaio 1997, n. 2. [1]

Modifica alla Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".

(B.U. 16 gennaio 1997, n. 5).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 24.

[2] Sostituisce il comma 1, art. 6, della L.R. 12 aprile 1995, n. 46.