§ 5.3.31 - Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 25.
Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci e la ristrutturazione dell'autotrasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:31/08/1999
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Interventi).
Art. 4.  (Destinatari dei contributi).
Art. 5.  (Misura dei contributi).
Art. 6.  (Domanda di finanziamento).
Art. 7.  (Concessione dei contributi).
Art. 8.  (Norme transitorie).
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 10.  (Abrogazione l.r. 8/1997).


§ 5.3.31 - Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 25.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci e la ristrutturazione dell'autotrasporto.

(B.U. 9 settembre 1999, n. 88).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, promuove interventi nel settore del trasporto delle merci con le seguenti finalità:

     a) realizzare e ammodernare le infrastrutture e i servizi sul territorio regionale per aumentare la produttività e l'efficienza delle attività di trasporto delle merci;

     b) riequilibrare il sistema di trasporto merci sviluppando il trasporto combinato;

     c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Per trasporto combinato delle merci, così come definito dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, s'intende quello per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, via navigabile o per mare, a condizione che il percorso complessivo su strada non superi i 100 km in linea d'aria.

 

     Art. 3. (Interventi).

     1. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione concede contributi per:

     a) realizzare aree di sosta attrezzata nell'area portuale di Ancona se e in quanto non finanziate da altre leggi vigenti;

     b) realizzare aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;

     c) realizzare terminal per il trasporto combinato, acquisire parti di terminal già esistenti o realizzare depositi e tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico.

     2. I contributi per le opere di cui al comma 1, comprensivi degli oneri di progettazione, sono concessi ai soggetti che assicurino un accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Tali contributi sono inoltre concessi a condizione che non pregiudichino la concorrenza nel mercato del trasporto. Nessun aiuto è concesso nel caso di distorsione tra terminal della stessa area.

     3. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b), la Regione concede contributi per:

     a) impiantare, potenziare e integrare sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato;

     b) acquisire beni strumentali, purché dotati di dispositivi per il trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci.

     4. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera c), la Regione concede contributi per l'acquisto di nuovi trattori stradali al solo fine di compensare eventuali maggiori costi derivanti dalla conformazione di detti veicoli a norme tecniche in materia di emissioni e di sicurezza più rigorose di quelle in vigore nell'ordinamento nazionale o comunitario.

 

     Art. 4. (Destinatari dei contributi).

     1. Sono destinatari dei contributi:

     a) soggetti pubblici, imprese individuali e società, singole o associate, che operano nel settore della movimentazione e

dell'autotrasporto delle merci;

     b) consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e iscritti alla sezione speciale dell'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Misura dei contributi).

     1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono concessi ai soggetti pubblici e alle società con maggioranza di capitale pubblico nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e per l'acquisto di beni strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) sono concessi ai soggetti privati fino alla misura massima del 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. I contributi per l'acquisto di nuovi trattori stradali di cui all'articolo 3, comma 4, sono concessi nella misura massima del 30 per cento del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, elevabile al 40 per cento nel caso delle piccole medie imprese. Gli investimenti si considerano al lordo delle imposte.

 

     Art. 6. (Domanda di finanziamento).

     1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, i soggetti interessati devono presentare domanda, corredata dalla relazione descrittiva dell'iniziativa che indichi:

     a) le modalità di intervento e la previsione della spesa;

     b) i benefici attesi dalla realizzazione dell'intervento;

     c) le fonti di finanziamento, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista.

 

     Art. 7. (Concessione dei contributi).

     1. Le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento sono stabiliti dalla Giunta regionale.

     2. I criteri per la valutazione delle domande e le modalità di riparto dei finanziamenti sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

     3. Le domande devono riguardare iniziative che, oltre ad essere ricomprese negli obiettivi e nelle finalità della presente legge, siano coerenti con la programmazione e la pianificazione regionale.

 

     Art. 8. (Norme transitorie).

     1. Restano valide le domande di finanziamento presentate in base al punto 1.3 della deliberazione del Consiglio regionale n. 151 del 24 giugno 1997, le quali possono essere eventualmente integrate sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel BUR della relativa deliberazione.

     2. La Giunta regionale fissa i tempi di presentazione delle nuove domande e le modalità di riparto dei finanziamenti, così come previsto all'articolo 7, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Per la prima annualità vengono finanziate prioritariamente le domande di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 9 gennaio 1997, n. 8, iscritte a carico del capitolo 2222203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999.

     3. E' consentita per l'anno 1999 l'assunzione di obbligazioni a carico del medesimo capitolo 2222203 per l'importo di lire 1.000 milioni sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2000.

 

     Art. 10. (Abrogazione l.r. 8/1997).

     1. La l.r. 9 gennaio 1997, n. 8 è abrogata.

     2. Restano valide le autorizzazioni di spesa recate dalla legge indicata nel comma 1.