§ 6.1.14 - Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15.
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:20/01/1997
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Determinazione del tributo).
Art. 2 bis.  (Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata).
Art. 3.  (Delega alle Province).
Art. 4.  (Dichiarazione).
Art. 5.  (Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)
Art. 6.  (Sanzioni amministrative).
Art. 7.  (Attribuzione delle entrate).
Art. 8.  (Prescrizione e rimborsi).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Norme transitorie e finali).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.1.14 - Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(B.U. 24 gennaio 1997, n. 8).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al tributo speciale per il deposito di discarica dei rifiuti solidi da questa istituito.

     2. Il tributo speciale si applica ai rifiuti indicati nell'articolo 3, comma 24, della legge 549/1995 ed è dovuto dai soggetti di cui ai commi 26 e 32 del medesimo articolo.

 

     Art. 2. (Determinazione del tributo). [1]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare del tributo è determinato:

a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;

b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi [2].

     2. Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio e riciclaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare di cui al comma 1, lettera f), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale [3].

     3. I rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia sono soggetti al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare di cui alla lettera f) medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) [4].

     4. Gli scarti, i sovvalli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, tramite selezione meccanica, compostaggio e riciclaggio, nonché i fanghi anche palabili, sono soggetti, ai sensi dell’articolo 3, comma 40, della legge 549/1995, al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale [5].

 

          Art. 2 bis. (Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata). [6]

     1. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente [7].

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale - Riduzione del tributo

da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento - 30 per cento

10 per cento - 40 per cento

15 per cento - 50 per cento

20 per cento - 60 per cento

25 per cento - 70 per cento

     2. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune [8].

     3. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAM, quale gestore del catasto regionale rifiuti di cui all’articolo 18 della l.r. 28/1999, definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune e in ogni ATO. La deliberazione, inoltre, individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare [9].

     4. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato dall’ARPAM per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del Comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1 [10].

     5. L’ARPAM provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla struttura regionale competente, che provvede annualmente a stabilire con proprio atto i livelli di RD relativi a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 6 bis [11].

     6. In caso di mancata determinazione del livello di RD per l’anno di riferimento da parte della normativa statale, si considera il livello di RD fissato per l’anno precedente.

     6 bis. Nel caso in cui a livello di ATO non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, viene applicata l’addizionale del 20 per cento con le modalità di cui all’articolo 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [12].

     6 ter. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione dell’addizionale di cui al comma 6 bis, indipendentemente dai risultati raggiunti [13].

     6 quater. L’addizionale di cui al comma 6 bis non si applica nel caso di Comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 205 o registrato nell’anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ATO di appartenenza a seguito dell’attivazione di politiche di prevenzione con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare [14].

 

     Art. 3. (Delega alle Province).

     1. Le funzioni concernenti la riscossione del tributo, l'accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario sono delegate alle Province territorialmente competenti.

     2. Le Province inviano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contiene:

     a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente suddivisi per tipologia dei rifiuti conferiti;

     b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente;

     c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;

     d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.

     3. Il tributo è versato alle Province con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.

     4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 è assegnato a ciascuna Provincia il 5 per cento del gettito del tributo complessivo realizzato sul territorio di competenza.

 

     Art. 4. (Dichiarazione).

     1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 contiene i seguenti dati:

     a) denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta e generalità del legale rappresentante;

     b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, conformemente alle tipologie individuate all’articolo 2 della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell’impianto di incenerimento [15];

     c bis) quantità complessive dei rifiuti conferiti che hanno usufruito della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2 bis della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica [16];

     d) liquidazione del conseguente debito di imposta;

     e) importo del versamento effettuato, specificando l’eventuale applicazione dell’addizionale prevista dal comma 6 bis dell’articolo 2 bis della presente legge [17];

     f) tipi e quantitativi massimi di rifiuti autorizzati al conferimento nella discarica.

     2. La dichiarazione è presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio. In caso di spedizione a mezzo di plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Una copia della dichiarazione deve essere inviata per conoscenza alla Regione.

     3. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Le dichiarazioni prive di sottoscrizione o difformi dallo schema di cui al comma 3, sono da considerarsi omesse.

 

     Art. 5. (Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie) [18]

     1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 redigono apposito processo verbale di constatazione da trasmettere alla Provincia entro trenta giorni dalla sua redazione.

     2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, del tributo evaso, degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative. La contestazione della violazione è notificata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     3. Nel caso in cui dagli atti d’ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l’accertamento e la contestazione sono effettuati d’ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

     4. Qualora l’interessato non definisca la propria violazione come stabilita dall’atto di contestazione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).

 

     Art. 6. (Sanzioni amministrative). [19]

     1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 3, commi 31 e 32, della legge 549/1995 per le violazioni in essi previste, ai soggetti obbligati che ostacolino, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, accertamento e verifica di cui all’articolo 3, comma 33, della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 310,00 ad euro 3.100,00.

     2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

     3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

     4. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.

     5. Le sanzioni amministrative non tributarie si applicano secondo la procedura stabilita dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

     Art. 7. (Attribuzione delle entrate).

     1. Il tributo di spettanza della Regione, al netto di quanto spetta alla Provincia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 3 del presente articolo, e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 2, è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.

     2. Le istanze di rimborso sono presentate alla Provincia competente per territorio, che provvede alla istruttoria formale ed ai relativi adempimenti.

     3. Le somme derivanti dal recupero di imposta sono versate dalle Amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di sua spettanza, come indicata dall'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, entro il mese successivo a quello di riscossione.

     4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto dagli articoli precedenti sono introitate dalle Province a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 8. (Prescrizione e rimborsi).

     1. L'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 4.

     2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione del tributo indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta [20].

     3. In caso di presentazione della richiesta di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria). [21]

     1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo n. 10101010 (UPB 1.01.01) “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.

     2. Una quota del 10 per cento del gettito del tributo è dovuta alle Province ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.

     3. Il 20 per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle Province di cui al comma 2, è destinato per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 e per gli interventi previsti dalla l.r. 28/1999.

     3 bis. Un ulteriore 2 per cento del gettito annuo del tributo, al netto della quota spettante alle Province, è destinato agli interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani [22].

     4. Un ulteriore cinque per cento del gettito annuo del tributo è destinato alle Province per l’esercizio delle funzioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4.

     4 bis. Il gettito dell’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis va ad integrare il capitolo di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 [23].

 

     Art. 10. (Norme transitorie e finali).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 32, della legge 549/1995, sono esenti dalle responsabilità previste dal medesimo comma, qualora provvedano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare alle Province competenti per territorio la relativa denuncia, nella quale deve essere quantificato e certificato, per le discariche abusive, con relazione di un professionista all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono è sufficiente un'autocertificazione dell'interessato che certifichi lo stato di fatto.

     2. In mancanza delle certificazioni richieste al comma 1 si procede alla determinazione del tributo sul quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.

     3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, trasmettono alla Regione gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

     4. Per quanto non disciplinano dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 549/1995.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 1998, n. 29, modificato dall'art. 29 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2, dall'art. 33 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2008, n. 20.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2012, n. 9.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2012, n. 9.

[5] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37, dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2012, n. 9, dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2013, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 15 luglio 2008, n. 20.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2012, n. 9.

[8] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[9] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.

[10] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[11] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[12] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[13] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2013, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 30 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[16] Lettera inserita dall'art. 30 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 30 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[20] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[21] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 1998, n. 29, modificato dall'art. 37 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11 e ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 luglio 2008, n. 20.

[22] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 2013, n. 41.

[23] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.