§ 6.3.41 – L.R. 11 maggio 1999, n. 7.
Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:11/05/1999
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Determinazione delle autorizzazioni di spese per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
Art. 2.  (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).
Art. 3.  (Conservazione di stanziamenti).
Art. 4.  (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni).
Art. 5.  (Realizzazione del Patto per lo sviluppo).
Art. 6.  (Realizzazione di strumenti di programmazione).
Art. 7.  (Iniziative per la cooperazione allo sviluppo e per interventi umanitari).
Art. 8.  (Integrazioni autorizzazioni di spesa).
Art. 9.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).
Art. 10.  (Interventi per lo sviluppo della pratica sportiva l.r. 47/1997).
Art. 11.  (Rinnovo autorizzazioni).
Art. 12.  (Fondo di rotazione per la progettazione).
Art. 13.  (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).
Art. 14.  (Fondo regionale per la montagna).
Art. 15.  (Norme per l'avvio dell'attività dell'ARPAM).
Art. 16.  (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta).
Art. 17.  (Modifica della l.r. 33/1997).
Art. 18.  (Acquisizione di beni e servizi per la valorizzazione terreni agricoli e forestali).
Art. 19.  (Attuazione della l.r. 20 maggio 1997, n. 31).
Art. 20.  (Anticipazione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).
Art. 21.  (Modificazione del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75).
Art. 22.  (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7).
Art. 23.  (Asili nido).
Art. 24.  (Modifica della l.r. 3 settembre 1979, n. 30).
Art. 25.  (Interventi a favore dei minori a rischio di devianza).
Art. 26.  (Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza).
Art. 27.  (Contributi agli enti locali nelle spese di parte corrente per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali).
Art. 28.  (Interventi straordinari sulle strutture sanitarie minori).
Art. 29.  (Disposizioni in materia sanitaria).
Art. 30.  (Spese per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale).
Art. 31.  (Gestione amministrativa e bilancio dell'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche - ERF - e degli ERSU delle Marche).
Art. 32.  (Variazioni agli stanziamenti dei capitoli relativi all'IRAP).
Art. 33.  (Alienazioni di beni immobili).
Art. 34.  (Rateizzazione recupero crediti).
Art. 35.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 36.  (Ricontrattazione dei mutui).
Art. 37.  (Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale).
Art. 38.  (Addizionale regionale sull'ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica).
Art. 39.  (Modifica l.r. 2 settembre 1997, n. 55).
Art. 40.  (Disposizioni varie).
Art. 41.  (Modificazioni alla l.r. 5 maggio 1997, n. 27).
Art. 42.  (Accelerazione interventi per il terremoto).
Art. 43.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.41 – L.R. 11 maggio 1999, n. 7.

Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999).

(B.U. 21 maggio 1999, n. 53 - suppl. n. 6).

 

Art. 1. (Determinazione delle autorizzazioni di spese per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).

     1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 1999, negli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

     2. Le somme occorrente per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella "A".

 

     Art. 2. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).

     1. L'elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 25/1980 è stabilito in relazione al contenuto dell'allegata tabella "D".

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 76 e 100 della l.r. 25/1980, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivano da assegnazioni statati o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

 

     Art. 3. (Conservazione di stanziamenti).

     1. Le somme disponibili sugli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 inclusi nell'allegata tabella "E", non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 25/1980 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nel corso dell'esercizio 1999.

 

     Art. 4. (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni).

     1. Per l'anno 1999 è consentita l'assunzione di obbligazioni a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa, elencati nell'allegata tabella "F", e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2000.

 

     Art. 5. (Realizzazione del Patto per lo sviluppo).

     1. Al fine di ottenere la massima efficacia di risultato in ordine ai livelli occupazionali ed allo sviluppo, per il periodo 1999 e 2000, la Giunta regionale, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 2 (Conferenza regionale delle autonomie) e all'articolo 13 (Comitato economico e sociale) della l.r. 5 settembre 1992. n. 46 "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale", propone entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Consiglio regionale un documento di programmazione, denominato Patto per lo sviluppo, che indica, in attuazione degli indirizzi del piano regionale di sviluppo, i programmi e i progetti più idonei allo scopo. Il Patto per lo sviluppo è approvato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla sua presentazione.

     2. Oggetto del Patto per lo sviluppo, oltre alle indicazioni che saranno definite al fine della programmazione degli obiettivi comunitari per il periodo 2000/2006, saranno le linee di attuazione degli interventi finanziari attraverso le quote di stanziamento di seguito indicate, per il cui utilizzo si procederà comunque con gli atti amministrativi e legislativi previsti dallo Statuto e dall'ordinamento regionale:

     a) fondi globali (capitolo 5100101) per complessive lire 7.950 milioni così ripartiti:

     a1) progetti speciali comunitari, lire 800 milioni;

     a2) azioni sperimentali e di sviluppo per i centri servizi, lire 2.500 milioni;

     a3) politiche di sostegno ai distretti produttivi, lire 2.000 milioni;

     a4) risparmio energetico, lire 1.650 milioni;

     a5) accordo di programma pesca, lire 1.000 milioni;

     b) fondi globali (capitolo 5100201) per complessive lire 9.000 milioni così ripartite:

     b1) capitalizzazione SVIM, lire 3.000 milioni;

     b2) interventi ulteriori legati al Patto per lo sviluppo, lire 5.000 milioni;

     b3) azioni sperimentali e di sviluppo per i centri servizi- investimenti, lire 1.000 milioni;

     c) fondo unico enti locali (capitolo 4234106) per lire 2.000 milioni relativo al progetto anziani per la parte assistenziale da integrare con quella sanitaria;

     d) capitolo 4234203, tabella "F" per lire 3.000 milioni;

     e) interventi occupazionali (l.r. 31/1997) per lire 9.000 milioni;

     f) attività formative FSE per lire 5.000 milioni.

 

     Art. 6. (Realizzazione di strumenti di programmazione).

     1. E' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 1.000 milioni a carico del capitolo 1230109 dello stato di previsione della spesa per l'affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenza per la realizzazione degli strumenti di programmazione.

 

     Art. 7. (Iniziative per la cooperazione allo sviluppo e per interventi umanitari). [1]

     1. Lo stanziamento del capitolo 1120106 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 250 milioni è comprensivo della somma di lire 130 milioni, finalizzata alla realizzazione delle iniziative contenute nel protocollo di gemellaggio con la provincia di Sancti Spiritus della Repubblica di Cuba, della somma di lire 50 milioni per la realizzazione dei progetti di cui capofila è la Regione Piemonte, finalizzata al recupero dei "Bambini di strada" della Romania; lo stanziamento del capitolo 4321101 è integrato dell'importo di lire 500 milioni, finalizzato agli interventi umanitari conseguenti alla crisi dei Balcani.

 

     Art. 8. (Integrazioni autorizzazioni di spesa).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 20 e dalla l.r. 18 gennaio 1999, n. 2 è autorizzata rispettivamente, per l'anno 1999, la spesa di lire 2.200 milioni e di lire 200 milioni. Gli stanziamenti sono iscritti a carico dei capitoli 4112111 e 4212112 dello stato di previsione della spesa.

     2. Lo stanziamento del capitolo 1610102 dello stato di previsione della spesa, stabilito in lire 300 milioni, è comprensivo della somma di lire 100 milioni riservati all'attività convegnistica o a manifestazioni organizzate dalle associazioni di marchigiani operanti, in Italia, fuori del territorio regionale.

     3. L'utilizzazione della partita 1A dell'elenco 1, iscritta a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa e finalizzata a fronteggiare gli interventi per le calamità naturali, è disposta con le modalità di cui all'articolo 15 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito nella legge 30 marzo 1998 n. 61.

     4. E' autorizzata per l'anno 1999, per la ristrutturazione ed il miglioramento del porto di Fano, l'ulteriore spesa di lire 6.900 milioni da imputarsi allo stanziamento di competenza del capitolo 2223203 dello stato di previsione della spesa ed alla assunzione di nuove obbligazioni di cui all'allegata tabella "F" dell'articolo 4, secondo la ripartizione che sarà stabilita dalla Giunta regionale.

     5. L'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione ed il miglioramento del porto di Fano, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 1, della l.r. 3 maggio 1989, n. 9 è rideterminata in lire 26.600 milioni.

     6. Il Comune di Fano è autorizzato a trattenere, per i lavori da eseguire per la ristrutturazione ed il miglioramento del porto, le somme già riscosse e/o da riscuotere per rimborso imposta sul valore aggiunto pagate all'impresa esecutrice dei lavori e non dovuta.

     7. Il limite d'impegno di lire 4.000 milioni di cui all'articolo 14, comma l, della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, è integrato di lire 785 milioni in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 225 del 13 ottobre 1998 al punto 1) lettera f) del dispositivo.

     8. Per le finalità previste dalla l.r. 5 maggio 1997, n. 27 è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 3.000 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 2222105 dello stato di previsione della spesa.

     9. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72, la quota destinata alle aziende dei comuni capoluogo di provincia che non usufruiscono dei contributi regionali di esercizio, ma sono ammesse al riparto dei fondi della legge 30 maggio 1995, n. 204 è stabilita, per l'esercizio 1999, in lire 3.000 milioni ed è ricompresa nello stanziamento del capitolo 2222128 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 9. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento programmati dagli enti locali, loro consorzi. aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.200 milioni annui con decorrenza dall'anno 2000 al 2019 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 84.000 milioni.

     2. Il limite d'impegno di cui al comma 1 al netto della somma di lire 200 milioni finalizzati agli interventi di cui alla l.r. 27 luglio 1998, n. 26, sarà prioritariamente utilizzato per la concessione del concorso regionale al finanziamento degli interventi giudicati ammissibili nell'anno 1998 con deliberazione della Giunta regionale e che non saranno ammessi al cofinanziamento per esaurimento del limite d'impegno, quinta annualità, autorizzato con l'articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, in attuazione degli indirizzi generali stabiliti con la stessa deliberazione.

     3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992. n. 46, non potrà essere superiore:

     a) al TUS alla data del 1° gennaio 1999 applicato all'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     a1) opere realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato democratico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente;

     a2) opere finalizzate alla realizzazione di interventi attinenti il settore igienico-sanitario, di adeguamento alle norme di sicurezza, di abbattimento di barriere architettoniche e di consolidamento degli abitati;

     a3) opere realizzate da comunità montane;

     a4) opere realizzate da comuni associati;

     a5) opere realizzate da consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non aventi carattere imprenditoriale e non svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi;

     b) al TUS alla data del 10 gennaio 1999 diminuito dello 0,50 per cento applicato all'importo delle spese ammesse cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     b1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti;

     b2) opere realizzate da aziende speciali;

     b3) opere realizzate da aziende municipalizzate;

     b4) opere realizzate da soggetti pubblici di tipo economico ed a carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi;

     b5) opere realizzate da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato democratico Istat, ancorché provvisorio al 31 dicembre dell'anno precedente.

     4. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari o loro cessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei mutui stessi.

     5. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10. (Interventi per lo sviluppo della pratica sportiva l.r. 47/1997).

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 della l.r. 10 agosto 1997, n. 47, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata massima decennale di lire 300 milioni annui con decorrenza dall'anno 1999 e termine nell'anno 2008 recanti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 una spesa di lire 3.000 milioni.

     2. Le somme occorrenti per l'erogazione del contributo sono iscritte a carico del capitolo 4122201 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 11. (Rinnovo autorizzazioni).

     1. L'autorizzazione di spesa, limitatamente a lire 45 milioni annue, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2000 e termine nell'anno 2019, di cui all'articolo 14 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni è rinnovata per l'anno 1999. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con deliberazioni della Giunta regionale nn. 2558/96 e 3931/96, sono ulteriormente prorogati al 30 settembre 1999, pena la decadenza del contributo stesso. Per gli interventi riautorizzati con il presente comma la misura del concorso regionale è stabilita nella nuova misura dei TUS alla data del 10 gennaio 1999 sul costo delle opere ammesse a cofinanziamento regionale. La spesa di lire 130 milioni annue, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200281 del bilancio 1999.

     2. L'autorizzazione di spesa, limitatamente a lire 1.927 milioni annue, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2000 e termine nell'anno 2019, di cui all'articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28, è rinnovata per l'anno 1999. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati, con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 70 del 28 febbraio 1998 sono stabiliti al 30 settembre 1999. La spesa di lire 3.005 milioni annue, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 1999.

     3. L'autorizzazione di spesa, limitatamente a lire 2.618 milioni annue, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2000 e termine nell'anno 2019, di cui all'articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, è rinnovata per l'anno 1999. La spesa di lire 2.618 milioni annue, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 1999.

     4. Il concorso regionale sarà assicurato, oltreché agli interventi realizzati con ricorso alle accensioni dei mutui, anche a quelli che utilizzano altri mezzi di operazioni creditizie.

     5. E' rinnovata per l'anno 1999 l'autorizzazione alla concessione del concorso regionale al finanziamento delle opere di rilevanza regionale realizzate dagli enti locali di cui all'articolo 15 della l.r. 12/1998 con decorrenza dall'anno 2000 all'anno 2019.

     6. Il concorso regionale, di cui al comma 5, sarà corrisposto sulla base di criteri approvati dal Consiglio regionale, con deliberazione amministrativa del 26 gennaio 1999, n. 243.

 

     Art. 12. (Fondo di rotazione per la progettazione).

     1. E' istituito per l'anno 1999 un fondo di rotazione per un importo complessivo di lite 2.000 milioni a carico del capitolo 2114108 dello stato di previsione della spesa, per fronteggiare le spese per elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato democratico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

     3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici.

     4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 3007008 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1999.

     5. I comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

     6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

     7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione. formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione Marche entro un anno dalla data del provvedimento stesso.

 

     Art. 13. (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 come modificato dall'articolo 13 della l.r. 2 settembre 1997, n. 58 è aggiunto il seguente:

     "4. Qualora in sede di realizzazione delle opere assistite da concorso o contributo regionale si verifichino economie di spesa, la Regione, previa approvazione del relativo progetto da parte dell'ente interessato, può confermare l'entità totale del contributo o concorso assentito, sempreché il progetto attenga al completamente della stessa iniziativa. L'ente beneficiario, in caso di conferma del contributo, trattiene le quote eventualmente già riscosse in conto di quanto dovuto, per effetto di compensazione amministrativa, ferma restando la decorrenza e la durata del contributo concesso".

 

     Art. 14. (Fondo regionale per la montagna).

     1. E' istituito, per l'anno 1999, il fondo regionale per la montagna alimentato:

     a) dalla quota, spettante alla Regione, del fondo nazionale per la montagna per il 1999 e ammontante a lire 6.976.800.000;

     b) dallo stanziamento disposto a carico del capitolo 2241204 dello stato di previsione della spesa e ammontante a lire 2.000.000.000;

     c) da lire 2.000 milioni di autorizzazione alla assunzione di obbligazioni a carico del capitolo 2241204 dello stato di previsione della spesa di cui alla tabella "F" annessa all'articolo 4;

     d) da quota parte delle risorse stanziate a carico dei capitoli di finanziamento delle iniziative concernenti l'attuazione del piano forestale nazionale e la gestione del demanio forestale regionale che saranno definite dalla Regione attraverso le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alle Comunità montane;

     e) da quota parte delle risorse stanziate a carico dei capitoli di finanziamento delle opere e dei lavori idraulici così come definite dalla Regione nel programma annuale delle opere pubbliche.

     2. Delle risorse recate dal fondo di cui al comma 1 sono riservate alla Regione:

     a) lire 30 milioni quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCEM per le spese di funzionamento;

     b) lire 100 milioni quale contributo alla Comunità montana zona "D/2" per spese di funzionamento;

     c) lire 1.000 milioni di autorizzazione alla assunzione di obbligazioni a carico del capitolo 2241204 dello stato di previsione della spesa, per il finanziamento delle iniziative volte al consolidamento e allo sviluppo dell'occupazione di cui al capo II della l.r. 20 giugno 1997, n. 35;

     d) lire 170 milioni quale contributo alle Comunità montane per le finalità previste dall'articolo 6, comma 8, della l.r. 35/1997;

     e) lire 200 milioni per il finanziamento dei progetti presentati dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 35/1997.

     3. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti assegnati a valere sul capitolo 2241204 dello stato di previsione della spesa, ivi inclusi gli stanziamenti di cui alla tabella F annessa all'articolo 4, per avviare le procedure per le azioni previste dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalla l.r. 35/1997.

     4. I fondi di investimento regionale di cui al comma 2, lettera c) costituiscono cofinanziamento al 50 per cento dei fondi di investimento statali previsti per l'esercizio 1999.

 

     Art. 15. (Norme per l'avvio dell'attività dell'ARPAM).

     1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 2 settembre 1997, n. 60. la Giunta regionale, con deliberazione da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, è autorizzata a modificare lo stato di previsione della spesa riducendo gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti a carico del capitolo 4221184, per l'importo determinato sulla base degli adempimene attivati dal Commissario straordinario, ed iscrivendo le medesime somme in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2132111.

 

     Art. 16. (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta).

     1. E' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 700 milioni per interventi di cui alla l.r. 29 aprile 1996, n. 16 per contributi ai comuni per la progettazione e realizzazione di piste ciclabili.

     2. Lo stanziamento è posto a carico del capitolo 2132212 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 17. (Modifica della l.r. 33/1997).

     [1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 è così sostituito:

     "1. Il programma di cui all'articolo 20 contiene distintamente:

     a) gli interventi di promozione commerciale, di cui alle lettere b) e c) dei comma 2 dell'articolo 20, che la Regione organizza direttamente o congiuntamente ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 20;

     b) gli interventi di promozione economica di cui alla lettera a), la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale e la partecipazione a missioni esplorative di cui alla lettera d) nonché le lettere e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2, che la Regione organizza direttamente o congiuntamente ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 20."] [2].

     2. L'autorizzazione di spesa, per l'anno 1999, prevista dalla l.r. 33/1997 è stabilita in lire 23.545 milioni.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 è comprensiva della somma di lire 365 milioni, iscritta in aumento del capitolo 3223206 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 18. (Acquisizione di beni e servizi per la valorizzazione terreni agricoli e forestali).

     1. E' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 150 milioni per l'acquisizione di beni e servizi per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali da impiegare nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento regionale del 15 ottobre 1996, n. 44.

     2. Lo stanziamento è posto a carico del capitolo 3122110 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Attuazione della l.r. 20 maggio 1997, n. 31). [3]

     1. Il fondo previsto dall'articolo 15 della l.r. 20 maggio 1997. n. 31 è determinato in lire 10.500 milioni comprensivi di lire 1.500 milioni di autorizzazione all'assunzione di obbligazioni a carico del capitolo 3211203 dello stato di previsione della spesa di cui alla tabella "F" annessa all'articolo 4.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare gli importi di cui al comma 1 con risorse del fondo sociale europeo di cui agli obiettivi 2,3 e 5b fino alla concorrenza complessiva di lire 7.000 milioni per gli interventi e per i territori eleggibili. Tali risorse saranno prioritariamente utilizzate per il finanziamento dei progetti ammissibili presentati per l'anno 1998 a valere sulle provvidenze di cui all'articolo 7 della medesima l.r. 31/1997.

     3. L'elenco degli interventi da attuarsi nell'anno 1999, ad esclusione di quelli concernenti:

     a) l'attività dell'osservatorio per il mercato del lavoro, con il finanziamento di lire 550 milioni iscritti a carico del capitolo 3211101 dello stato di previsione della spesa;

     b) gli interventi straordinari nelle aree che presentano gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro, per lire 450 milioni iscritti a carico del capitolo 3211109 dello stato di previsione della spesa;

     c) la realizzazione dei servizi integrati per l'impiego, pari a lire 400 milioni iscritti a carico del capitolo 3211122 dello stato di previsione della spesa; saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione conciliare competente.

     4. La scadenza per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 6 della l.r. 31/1997 è determinata nel 30 settembre 1999. Le imprese che si sono costituite successivamente al 31 agosto 1998 possono presentare domanda di ammissione ai benefici di legge entro la scadenza determinata.

 

     Art. 20. (Anticipazione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).

     1. E' concessa per l'anno 1999 un'anticipazione sul contributo dello Stato, per un importo complessivo di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 3114109, alle Associazioni provinciali allevatori (APA) per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico.

     2. Il rimborso dell'anticipazione concessa è introitato al capitolo 5004006 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1999.

     3. Per le attività connesse alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese sostenute negli anni 1996/1997 fino alla concorrenza del massimale degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria. Al relativo onere si farà fronte per l'anno 1999 con le disponibilità di cui al capitolo 3114117.

 

     Art. 21. (Modificazione del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75).

     1. Per l'anno 1999 le domande dei soggetti privati e pubblici, diversi dagli enti locali, per ottenere il finanziamento, redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 75/1997 sono presentate al Comune, territorialmente competente, entro il 31 marzo 1999.

 

     Art. 22. (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7).

     1. [4].

     2. [5].

 

     Art. 23. (Asili nido).

     1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo previsto dall'articolo 13 della stessa legge, nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, è stabilita, per l'anno 1999, nella misura massima di:

     a) lire 2.900.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     b) lire 2.800.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     c) lire 2.600.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Per l'anno 1999, è stabilito in 3.150 il numero massimo dei posti bambino autorizzabili [6].

     3. Nella ripartizione dei fondi iscritti a carico del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa per lire 8.615 milioni, la somma di lire 200 milioni è riservata per contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata o comunque convenzionata e la somma di lire 100 milioni è utilizzata per il finanziamento di progetti di sperimentazione di nido-famiglia [7].

     4. Le somme non utilizzate per il finanziamento dei progetti di sperimentazione di nido-famiglia possono essere utilizzate a favore dei Comuni per le spese di gestione degli asili nido [8].

 

     Art. 24. (Modifica della l.r. 3 settembre 1979, n. 30).

     1. Il terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 3 settembre 1979, n. 30 è sostituito dai seguenti:

     "La domanda del contributo di gestione per il primo anno di avvio delle attività. deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno corredata da:

     a) delibera del Consiglio comunale o dell'organo competente dell'associazione dei comuni avente per oggetto l'assunzione della gestione dell'asilo nido con l'indicazione della ricettività e dell'organico del personale,

     b) bilancio di previsione;

     c) regolamento dell'asilo nido, approvato dal Consiglio comunale o dall'organo competente dell'associazione dei comuni;

     Negli anni successivi al primo, la domanda del contributo di gestione deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e deve contenere esclusivamente i dati relativi a:

     a) utenza;

     b) personale;

     c) struttura.".

     2. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 13 della l.r. 30/1979 sono soppressi.

 

     Art. 25. (Interventi a favore dei minori a rischio di devianza).

     1. Per la concessione di contributi di cui all'articolo 40, comma 5, della l.r. 22 giugno 1994, n. 21, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 2.000 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234102 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 26. (Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza).

     1. Per avviare l'attività dell'Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 300 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 4234129 dello stato di previsione della spesa.

     3. Il contributo corrisposto dallo Stato alla Regione, per la medesima finalità, ai sensi della legge 451/1997, è introitato al capitolo 2003177 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 27. (Contributi agli enti locali nelle spese di parte corrente per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali).

     1. Il fondo di cui all'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43. stabilito in lire 39.000 milioni, è comprensivo:

     a) della somma di lire 1.000 milioni finalizzata al finanziamento delle rette di disabili gravi psicosensoriali in situazioni di abbandono e/o indigenza; la ripartizione della predetta somma avviene sulla base di apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     b) della somma di lire 2.000 milioni riservata alla realizzazione di progetti in favore degli anziani che saranno svolti dai Comuni, preferibilmente in forma associata, secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale previa concertazione con le forze sociali interessate sulla base degli indirizzi contenuti nel progetto anziani;

     c) di una quota pari all'uno per mille del fondo predetto finalizzata al finanziamento degli interventi progressi dei Comuni a favore delle famiglie.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234106 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 28. (Interventi straordinari sulle strutture sanitarie minori).

     1. I finanziamenti per gli interventi stabiliti con la deliberazione amministrativa 154/97 a valere sulla l.r. 3 marzo 1997, n. 21, sono erogati in "unica soluzione" contestualmente all'approvazione dei singoli progetti.

 

     Art. 29. (Disposizioni in materia sanitaria).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare annualmente per conto delle Aziende sanitarie la compensazione dei saldi della mobilità sanitaria di cui all'articolo 35, comma 6, della l.r. 17 luglio 1996, n. 26.

     2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a trattenere dall'assegnazione alle Aziende sanitarie nell'anno di riferimento gli importi a saldo dei valori a debito relativi alle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie di altre Regioni.

     3. Gli importi trattenuti di cui al comma 2 sono destinati alla copertura delle somme che saranno ricuperate da parte dello Stato, anche negli esercizi successivi, una volta definite a consuntivo le partite della mobilità sanitaria tra le Regioni.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Aziende sanitarie della Regione, a titolo di acconto le somme stanziate per progetti speciali e per obiettivi di carattere prioritario, predisponendo indicatori e parametri di risultato per obiettivi intermedi e finali, il cui mancato raggiungimento determina il recupero totale o parziale delle somme stesse in sede di riparto delle disponibilità nell'anno successivo.

     5. Agli oneri derivanti dal canone di leasing, contratto dall'Azienda sanitaria locale 9 di Macerata, per far fronte alla spesa relativa all'esecuzione dei lavori e all'acquisizione delle apparecchiatura per garantire il servizio di radioterapia presso il presidio ospedaliero provinciale di Macerata previsti dall'articolo 8 della l.r. 2 settembre 1997, n. 61, si provvede con specifico finanziamento a carico del fondo sanitario di parte corrente per l'intera durata del contratto di leasing.

     6. L'accreditamento delle strutture pubbliche e private della Regione Marche che possono operare nell'ambito del servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 4 e 7 dell'articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è effettuato con le modalità che saranno determinate con legge regionale in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997. Fino all'accreditamento definitivo restano in atto i rapporti esistenti alla data del 1° gennaio 1994 o quelli instaurati successivamente dalle Aziende USL allo scopo di assicurare il rispetto dei livelli assistenziali.

 

     Art. 30. (Spese per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale). [9]

 

     Art. 31. (Gestione amministrativa e bilancio dell'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche - ERF - e degli ERSU delle Marche).

     1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 141 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche, gli ERSU delle Marche e gli Istituti autonomi per le case popolari adottano una contabilità economica informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio. Le modalità sono disciplinate da apposito regolamento.

 

     Art. 32. (Variazioni agli stanziamenti dei capitoli relativi all'IRAP).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel B.U.R. entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli degli stati di previsione del bilancio per l'anno 1999 relativi al gettito dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF.

 

     Art. 33. (Alienazioni di beni immobili).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere per l'alienazione dell'immobile ubicato in Ancona, Via Martiri della Resistenza, non utilizzato per lo svolgimento diretto di attività istituzionali.

 

     Art. 34. (Rateizzazione recupero crediti).

     1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l'invio dell'ultima denuncia dei redditi.

     2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di cinquanta rate mensili.

     3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

     4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

     5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

     6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

 

     Art. 35. (Semplificazioni procedurali).

     1. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, con proprio decreto, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, a modificare, in conformità alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, gli stanziamenti del bilancio preordinati all'attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853 sempreché non comportano aggravio della spesa complessiva.

     2. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nella struttura del bilancio sono effettuate con decreto del Dirigente del servizio bilancio da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettersi al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, a variare compensativamente, gli stanziamenti di competenza e di cassa preordinati al pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi.

 

     Art. 36. (Ricontrattazione dei mutui).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure per la rinegoziazione del concorso regionale per la realizzazione degli interventi attivati attraverso concessione di contributi per la provvista di capitale sul mercato del credito.

     2. Le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui stipulati per interventi in agricoltura sono utilizzate per il finanziamento delle azioni previste dalle l.r. 3 gennaio 1995, n. 5, 13 aprile 1995, n. 51; 2 settembre 1997, n. 56; 29 dicembre 1997, n. 76; 27 luglio 1998, n. 23; 3 novembre 1998, n. 37. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti per riflettere la gestione finanziaria.

 

     Art. 37. (Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale).

     1. L'articolo 4 della l.r. 26 aprile 1990, n. 33 è così sostituito:

     "Art. 4.

     1. Per gli interventi di recupero edilizio previsti dalla presente legge sono concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non oltre l'importo massimo di lire 50 milioni per ogni edificio rurale compresi i relativi annessi."

 

     Art. 38. (Addizionale regionale sull'ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica).

     1. L'addizionale regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 è stabilita nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica.

     2. I titolari delle concessioni di utenze di acqua pubblica per uso irrigazione dei terreni sono esonerati dal pagamento dell'addizionale regionale di cui al comma 1.

 

     Art. 39. (Modifica l.r. 2 settembre 1997, n. 55).

     1. In deroga alle norme di cui all'articolo 4 della l.r. 2 settembre 1997. n. 55, i Dirigenti dei servizi potranno accordare proroghe dei termini fissati con i provvedimenti di concessione di contributi regionali.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai provvedimenti i cui termini sono scaduti o scadranno nell'anno 1998 e 1999.

     3. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non coinvolgere l'operato dell'ente beneficiario.

 

     Art. 40. (Disposizioni varie).

     1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13 aprite 1995, n. .50 è sostituito dal seguente:

     "2. Le cooperative sociali iscritte all'albo regionale presentano domanda alla Giunta regionale, corredata dei relativi progetti. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione.".

     2. Per l'anno 1999 i termini per tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 5 della l.r. 10 agosto 1997, n. 49 sono prorogati per mesi otto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti assegnatari dei contributi per l'anno 1997. Per gli anni successivi i termini di cui all'articolo 5 della l.r. 49/1997 sono aumentati di mesi otto.

     3. Il termine di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della L.r. 10 agosto 1998, n. 30, è differito, per l'anno 1999, alla data del 31 maggio 1999.

     4. I termini di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 3 della l.r. 30/1998, sono differiti, per l'anno 1999, rispettivamente alle date del 31 luglio 1999 e del 30 giugno 1999.

     5. La validità del programma triennale degli interventi predisposto ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 12 aprile 1995, n. 46 e approvato con deliberazione amministrativa del 3 dicembre 1996, n. 103 è prorogata per l'anno 1999; per il medesimo anno la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 maggio.

     6. I termini di cui alla deliberazione 10 novembre 1998, n. 233 previsti alla lettera F, relativi alla rendicontazione dei contributi assegnati per l'anno 1998 da presentare al servizio servizi sociali sono prorogati alla data del 30 giugno 1999.

     7. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 è sostituito dal seguente:

     "2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono ammessi i residenti in Italia o in altro stato membro deIl'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81".

     8. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18 aprite 1994. n. 14 è sostituita dalla seguente: "m) studio di fattibilità per l'istituzione del parco marino del piceno, già indicativamente previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, da realizzare da parte degli enti locali o degli istituti di ricerca sulla pesca marittima.".

     [9. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, già prorogati di mesi sei per effetto dell'articolo 1, comma 1, della l.r. 23 novembre 1998, n. 41 sono prorogati alla data del 31 dicembre 1999.] [10]

     10. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, limitatamente allo svolgimento dei corsi di formazione professionale realizzati a valere sugli obiettivi 3 e 4, è autorizzata l'attivazione di ulteriori programmi fino ad un massimo del 15 per cento dell'annualità 1999. A tal fine è autorizzata l'anticipazione delle correlative spese da recuperarsi sulle successive assegnazioni di cofinanziamento. I riflessi a bilancio sono rispettivamente rappresentati negli stanziamenti dei capitoli 3007060 e 3322130 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa.

 

     Art. 41. (Modificazioni alla l.r. 5 maggio 1997, n. 27).

     1. [11].

     2. [12].

 

     Art. 42. (Accelerazione interventi per il terremoto).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere ad anticipazione di cassa ai Comuni per le spese da sostenere nell'esercizio del potere sostitutivo previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e della delega prevista dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947 del 24 febbraio 1999.

     2. All'anticipazione di cassa si provvede con i fondi di cui alla contabilità speciale n. 1923 accesa presso la Banca d'Italia sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Ancona.

     3. Ai soli fini della predisposizione del piano finanziario di cui all'articolo 8 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono equiparati ai beni culturali pubblici i beni culturali degli enti ecclesiastici e quelli dei privati ad uso pubblico in particolare gli archivi, le biblioteche ed i musei.

     4. Il direttore del Centro per i beni culturale stipula con i soggetti proprietari apposite convenzioni al fine di assicurare e regolare la fruibilità pubblica degli edifici e dei servizi di cui al comma 3.

     5. Limitatamente ai Comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i termini per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 25, comma 2, lettera b) della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 sono prorogati di un anno.

 

     Art. 43. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 1999, n. 8.

[2] Comma abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[3] Per un differimento del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 18 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

[4] Aggiunge il comma 1 quater all'art. 16 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7.

[5] Modifica il comma 8, art. 15 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7.

[6] Gli originari commi 2 e 3 sono stati sostituito dagli attuali commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 34 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

[7] Gli originari commi 2 e 3 sono stati sostituito dagli attuali commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 34 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

[8] Gli originari commi 2 e 3 sono stati sostituito dagli attuali commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 34 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

[9] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

[10] Comma abrogato dall’art. 48 della L.R. 9 giugno 2006, n. 5.

[11] Sostituisce le lettere e) ed f), comma 1, art. 2 della L.R. 5 maggio 1997, n. 27.

[12] Aggiunge le lettere g), h) ed i) al comma 1, art. 2 della L.R. 5 maggio 1997, n. 27.