§ 5.2.7 - Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17.
Legge dei lavori pubblici della Regione Marche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:18/04/1979
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Limiti di applicazione della legge.
Art. 2.  Progettazione ed esecuzione delle opere a totale o parziale carico della Regione.
Art. 3.  Programmi.
Art. 4. 
Art. 5.  Approvazione dei progetti.
Art. 6.  Programmazione.
Art. 7.  Progettazione.
Art. 8.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 9.  Delega in materia di esproprio.
Art. 10.  Appalto.
Art. 11.  Concessioni.
Art. 12.  Aggiudicazione in aumento.
Art. 13.  Progetti di variante.
Art. 14.  Revisione prezzi.
Art. 15.  Termini per l'esecuzione delle opere.
Art. 16.  Collaudo.
Art. 17.  Albo regionale dei collaudatori.
Art. 18.  Potere sostitutivo.
Art. 19.  Proprietà delle opere.
Art. 20.  Verifica di attuazione dei programmi regionali.
Art. 21.  Dati statistici.
Art. 22.  Direttive.
Art. 23.  Norme di rinvio.
Art. 24.  Efficacia, abrogazione e modifiche di leggi regionali precedenti.


§ 5.2.7 - Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17.

Legge dei lavori pubblici della Regione Marche.

(B.U. 19 aprile 1979, n. 22)

 

Art. 1. Limiti di applicazione della legge.

     Le norme della presente legge si applicano ai lavori pubblici che si eseguono nel territorio regionale, con o senza l'intervento finanziario della Regione, ad esclusione di quelli di competenza dello Stato.

 

     Art. 2. Progettazione ed esecuzione delle opere a totale o parziale carico della Regione.

     I lavori pubblici da realizzarsi a totale o parziale carico della Regione sono progettati ed eseguiti dai comuni singoli o associati, dalle comunità montane e dalle province, che vi provvedono secondo le disposizioni della presente legge.

     Le opere pubbliche di interesse regionale, da individuarsi nel programma annuale di cui al successivo art. 3 e che siano a totale carico della Regione o finanziate con il concorso di amministrazioni diverse da quelle degli enti locali territoriali, possono essere progettate dalla Regione stessa.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. Programmi.

     1. Il programma delle opere pubbliche è predisposto dalla giunta regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

     2. Il programma definisce, nei limiti degli stanziamenti da iscrivere nel bilancio:

     a) la tipologia degli interventi da realizzare;

     b) i criteri per la loro localizzazione;

     c) i criteri di priorità per la concessione dei contributi regionali;

     d) le categorie degli enti responsabili della loro attuazione;

     e) la connessione con altri interventi della Comunità Economica Europea, dello Stato e della Regione.

     3. Il programma è approvato dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione [2].

     4. Il finanziamento della Regione comprende anche le spese per eventuali espropriazioni, ivi comprese quelle per l'acquisizione di qualsiasi immobile necessario per l'esecuzione dei lavori, rilievi idrogeologici e geognostici, oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità, collaudo e I.V.A. [3].

     5. Gli stanziamenti sono commisurati all'importo dei lavori da eseguire e maggiorati di una quota percentuale per la copertura di maggiori oneri derivanti dagli appalti in aumento, dalle revisioni dei prezzi contrattuali e dai progetti di variante che comportino aumenti di spesa.

     6. Il provvedimento di concessione del finanziamento regionale stabilisce i termini per l'approvazione del progetto esecutivo e per l'inizio dei lavori il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal finanziamento medesimo [4].

     6 bis. I dirigenti delle strutture regionali possono accordare una sola proroga, per un periodo non superiore ad un anno, ai termini fissati con i provvedimenti di concessione [5].

     6 ter. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non essere imputabili a responsabilità dell’ente beneficiario [6].

 

     Art. 4. [7]

     1. L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

     a) in conto capitale;

     b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

     2. La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita annualmente con apposita disposizione da inserirsi nella legge finanziaria regionale.

     3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il dirigente della struttura organizzativa regionale competente su richiesta del legale rappresentante dell’ente beneficiario, da presentare entro il 30 settembre con allegata l’attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa [8].

     4. Il Dirigente del servizio competente provvede alla liquidazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti beneficiari, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui a condizione che siano iniziati i relativi lavori.

     5. La liquidazione delle annualità successive alla prima è subordinata all'andamento dei lavori in conformità con gli strumenti di programmazione di cui al titolo III, capo I, ed all'articolo 45, comma 10, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.

     6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati [9].

 

     Art. 5. Approvazione dei progetti.

     Per i progetti dei lavori pubblici redatti dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane e dalle province, con o senza l'intervento finanziario della Regione, non si richiede alcun parere tecnico da parte di organi o uffici della Regione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo e dell'art. 6.

     E' altresì soppressa ogni approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui al comma precedente da parte degli organi della Regione, ove prevista da disposizioni statali o regionali.

     I progetti di lavori pubblici di cui alla presente legge sono approvati dagli organi degli enti locali competenti ad eseguirli; le relative deliberazioni sono soggette al solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59, della L. 10 febbraio 1953, n. 62.

     Sui progetti di opere igienico-sanitarie, va acquisito il preventivo parere dell'ufficiale sanitario del comune ove è ubicata l'opera.

     Restano fermi i pareri, i controlli, le autorizzazioni e i nullaosta sui lavori pubblici previsti dalle leggi statali e regionali vigenti relativi a:

     a) costruzione ed esercizio di impianti elettrici e di linee filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo;

     b) tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche ed architettoniche;

     c) opere di pronto intervento di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, la cui progettazione ed esecuzione è affidata agli enti locali;

     d) inquinamento, derivazioni e captazioni delle acque; opere di bonifica ed idrauliche previste dal D.P.R. 15 febbraio 1972, n. 8 e dall'art. 89 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     e) fonti energetiche;

     f) il consolidamento degli abitati;

     g) opere portuali e marittime di competenza regionale.

 

     Art. 6. Programmazione.

     I comuni singoli o associati, le comunità montane e le province che intendano eseguire opere pubbliche, anche senza l'intervento finanziario regionale, il cui interesse ecceda la rispettiva competenza territoriale, debbono rispettare i piani o programmi generali e settoriali approvati dalla Regione.

     In via transitoria e fino all'approvazione di detti piani, gli enti locali di cui al comma precedente, per opere finalizzate all'utilizzazione delle risorse idriche o delle fonti energetiche, che superino l'importo di L. 5 miliardi, sempreché eccedano la rispettiva competenza territoriale, chiedono preventivamente il parere alla Regione in ordine alla compatibilità di dette opere con gli indirizzi della programmazione regionale; la richiesta di parere è corredata dagli elementi necessari ad accertare la fattibilità dell'opera ai sensi dell'art. 7 secondo comma della presente legge, escluso il punto c).

     La giunta regionale si esprime sulle richieste entro trenta giorni dalla data di ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

 

     Art. 7. Progettazione.

     Prima di procedere alla progettazione delle opere gli enti competenti ad eseguirle ne accettano la fattibilità.

     L'accertamento della fattibilità delle opere comprende:

     a) la verifica all'inquadramento urbanistico e dei vincoli pubblicistici;

     b) la verifica o la proposta della migliore collocazione;

     c) le indagini geognostiche, geotecniche e i rilievi topografici;

     d) la previsione di massima della spesa;

     e) la relazione conclusiva.

     Il progetto esecutivo è composto da tutti gli elaborati occorrenti, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, alla esecuzione dei lavori di costruzione dell'opera completa di impianti e alla determinazione del costo.

 

     Art. 8. Dichiarazione di pubblica utilità.

     L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte degli organi degli enti locali competenti ad eseguirle comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere stesse.

 

     Art. 9. Delega in materia di esproprio.

     Le aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche anche se non ammesse al finanziamento regionale, vanno acquisite mediante esproprio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia.

     I comuni, oltre a esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti a opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono altresì delegati ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza e i relativi atti preparatori, la determinazione della misura delle indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da eseguire nei rispettivi territori, comprese quelle da realizzare nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi, ad eccezione delle opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di spettanza dello Stato.

 

          Art. 10. Appalto.

     (Omissis) [10]

     (Omissis) [11].

 

     Art. 11. Concessioni.

     Gli enti attuatori possono affidare l'esecuzione delle opere, di cui alla presente legge, in concessione ad enti, consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi sulla base di apposite convenzioni.

 

     Art. 12. Aggiudicazione in aumento. [12]

 

     Art. 13. Progetti di variante.

     Per le opere di cui alla presente legge, i progetti di variante sono approvati dagli enti con le stesse modalità previste dall'art. 5.

     I progetti di variante che comportino aumenti di spesa per i quali si chiede il concorso regionale, con le stesse modalità del progetto originario sono trasmessi alla giunta regionale che, entro quaranta giorni, decide sul finanziamento della maggiore spesa con le disponibilità di cui all'art. 3 sesto comma.

 

     Art. 14. Revisione prezzi.

     Le determinazioni in materia di revisione dei prezzi contrattuali adottate dagli enti locali per i lavori di propria competenza ed eseguiti a loro totale carico, ovvero con il concorso della Regione, purché la maggiore spesa sia assunta a loro totale carico, sono definitive.

     Se la revisione dei prezzi contrattuali comporti aumenti di spesa per i quali si chiede il concorso regionale, i nuovi prezzi sono approvati dalla giunta regionale che decide anche sul finanziamento della maggiore spesa con le disponibilità di cui all'art. 3 sesto comma.

 

     Art. 15. Termini per l'esecuzione delle opere.

     Le opere debbono essere iniziate ed eseguite nei termini fissati nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

     Il mancato rispetto dei termini da parte degli enti attuatori comporta l'assunzione dei conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura a carico degli stessi, sempreché non sia determinato da forza maggiore o caso fortuito.

     Per l'esecuzione delle opere non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso d'opera periodi di proroga al termine fissato per l'esecuzione dei lavori che non siano giustificati da calamità o forza maggiore.

     I pagamenti relativi alle opere che si eseguono in base alla presente legge, sono effettuati dagli enti competenti ad eseguire l'opera, su certificazione del direttore dei lavori, approvata dagli stessi.

 

     Art. 16. Collaudo.

     I collaudatori sono nominati dagli enti locali competenti a realizzare le opere e sono scelti tra gli iscritti all'albo istituito con la presente legge.

     Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori è approvato dagli enti competenti a realizzare le opere.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 17. Albo regionale dei collaudatori.

     E' istituito l'albo regionale dei collaudatori distinto per sezioni di lavori.

     Nell'albo e nelle rispettive sezioni possono essere iscritti:

     a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;

     b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, liberi professionisti che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni.

     La formazione dell'albo e l'iscrizione a ciascuna sezione è deliberata dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande pervenute al Presidente della Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

     L'aggiornamento dell'albo è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base delle richieste di iscrizione pervenute nell'anno di riferimento.

 

     Art. 18. Potere sostitutivo.

     In caso di inosservanza dei termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine ai procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da altri enti pubblici, la giunta regionale, comunque ne venga a conoscenza, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza di cui all'art. 22 della presente legge, provvede a diffidare formalmente gli enti inadempienti al compimento dell'atto entro un termine non superiore a trenta giorni. Scaduto inutilmente tale termine la giunta si sostituisce all'organo o ufficio inadempiente ovvero provvede alla nomina di un commissario per il compimento dell'atto.

 

     Art. 19. Proprietà delle opere.

     Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge appartengono al patrimonio degli enti esecutori con i conseguenti oneri di manutenzione e gestione.

     Le opere eseguite dalla Regione possono essere trasferite al patrimonio del Comune ove sono ubicate che ne assume i conseguenti oneri di manutenzione e gestione.

     Per la manutenzione e la gestione delle opere che interessano più comuni, le relative spese sono ripartite tra i comuni stessi che possono provvedervi anche d'intesa.

 

     Art. 20. Verifica di attuazione dei programmi regionali.

     Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della L.R. 30 novembre 1972, n. 9, sono abrogati. La giunta regionale organizza i propri uffici al fine di esprimere i pareri tecnici sugli atti di competenza della Regione previsti dalla presente legge e per la verifica dell'attuazione dei programmi finanziati dalla Regione.

 

     Art. 21. Dati statistici.

     Ai fini della programmazione del settore, gli enti competenti ad eseguire le opere trasmettono alla regione informazioni statistiche relative alle fasi delle procedure per l'esecuzione delle opere stesse ed alla contabilità dei lavori.

     La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i modelli ed i termini per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente.

     La giunta regionale assicura agli enti locali la piena disponibilità delle informazioni statistiche e la loro utilizzazione per una relazione annuale al consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi nel settore.

 

     Art. 22. Direttive.

     Sulla base delle norme contenute nella presente legge e su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui si attengono gli enti locali.

     La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.

     Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

 

     Art. 23. Norme di rinvio.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la L. 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 24. Efficacia, abrogazione e modifiche di leggi regionali precedenti.

     La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche per le quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti da parte della Regione.

     Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute in leggi regionali concernenti genericamente e specificamente opere e lavori pubblici ovvero singole categorie di esse, quale che ne sia lo specifico settore di intervento, ivi inclusi, fra gli altri, quelli dell'agricoltura, della scuola, della sanità.

     Il limite di cui all'art. 13 commi primo e quarto della L.R. 11 ottobre 1976, n. 31 è elevato a L. 150.000.000.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 5 novembre 1992 n. 49.

[2] I primi 4 commi sono stati così sostituiti dall'art. 19 della L.R. 5 settembre 1992 n. 46.

[3] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 2 settembre 1997, n. 55.

[5] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2 e così sostituito dall'art. 30 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2.

[6] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[7] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[9] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2.

[10] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 28 marzo 1995, n. 25.

[11] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 5 novembre 1992 n. 49.

[12] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 28 marzo 1995, n. 25.

[13] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 5 novembre 1992 n. 49.