§ 5.2.25 - Legge Regionale 5 novembre 1992, n. 49.
Norme sui procedimenti contrattuali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:05/11/1992
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  (Norme applicabili).
Art. 3.  (Amministrazioni aggiudicatrici).
Art. 4.  (Elenchi annuali dei contratti).
Art. 5.  Responsabili del procedimento in materia contrattuale.
Art. 6.  (Deliberazioni a contrattare).
Art. 7.  (Progettazione).
Art. 8.  (Uffici tecnici di progettazione).
Art. 9.  (Progettazione esterna).
Art. 10.  (Contratto d'incarico professionale).
Art. 11.  (Commissione giudicatrice).
Art. 12.  (Inviti).
Art. 13.  (Appalto concorso).
Art. 14.  (Trattativa privata).
Art. 15.  (Particolari contenuti dei contratti).
Art. 16.  (Criteri di aggiudicazione ed offerte anomale).
Art. 17.  (Esclusione dalla contrattazione).
Art. 18.  Relazione finale del responsabile del procedimento.
Art. 19.  (Disposizioni particolari).
Art. 20.  (Varianti e fideiussione).
Art. 21.  (Indagini ispettive nei cantieri).
Art. 22.  (Tipi di collaudo).
Art. 23.  Commissioni di collaudo.
Art. 24.  Incompatibilità.
Art. 25.  Operazioni di collaudo.
Art. 26.  Progettazione e requisiti di sicurezza.
Art. 27.  Piani per la sicurezza dei cantieri.
Art. 28.  (Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza).
Art. 28 bis.  (Compiti del direttore dei lavori).
Art. 29.  Osservatorio regionale delle opere pubbliche.
Art. 30.  Rilevazione dei dati e notiziario regionale.
Art. 31.  (Spese in economia).
Art. 32.  Capitolati.
Art. 33.  Norme transitorie e abrogazioni.


§ 5.2.25 - Legge Regionale 5 novembre 1992, n. 49. [1]

Norme sui procedimenti contrattuali regionali.

(B.U. 11 novembre 1992, n. 96 bis).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e delle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, nell'ambito dei principi contenuti nelle leggi dello Stato e della normativa comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico nazionale.

 

     Art. 2. (Norme applicabili). [2]

     1. Agli appalti pubblici di forniture di beni, compresa l'eventuale installazione, di importo superiore agli 80 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.

     2. Alle procedure di affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici di importo superiore ai 200 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

     3. Ai fini della presente legge la concessione di costruzione e gestione è equiparata all'appalto. La deliberazione che prevede la gestione dell'opera da parte del costruttore che l'ha realizzata deve essere motivata anche in relazione all'esistenza delle capacità tecnico- professionali necessarie alla gestione stessa.

     4. Fino all'entrata in vigore delle norme statali di attuazione delle direttive comunitarie in materia, le disposizioni della presente legge si applicano anche agli appalti pubblici di forniture e a quelli aventi ad oggetto la realizzazione di opere per la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, la produzione e l'erogazione di energia.

 

     Art. 3. (Amministrazioni aggiudicatrici). [3]

     1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

     a) la Regione;

     b) l'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche, le aziende di promozione turistica, gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, i consorzi di sviluppo industriale, i consorzi di bonifica, gli enti fieristici e gli altri enti dipendenti dalla Regione;

     c) le province, i comuni e le comunità montane, i loro consorzi e forme associative, gli enti, aziende e istituzioni dipendenti dagli enti locali e le forme di gestione dei servizi pubblici da questi costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. Si considerano altresì amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui alla presente lettera, quando per la copertura della spesa relativa alle pubbliche forniture utilizzano, in misura superiore al 50 per cento del relativo importo, il contributo della Regione;

     d) le aziende sanitarie USL e ospedaliere;

     e) le società a partecipazione regionale, gli enti di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, nonché gli enti sovvenzionati di cui all'articolo 3 del decreto stesso.

     2. Gli enti locali e le altre amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, possono altresì affidare agli Istituti autonomi per le case popolari o al loro Consorzio l'espletamento delle funzioni e delle attività di progettazione, stazione appaltante, direzione dei lavori ed accessorie sulla base di apposito disciplinare [4].

 

TITOLO II

Attività preliminari e di progettazione

 

     Art. 4. (Elenchi annuali dei contratti). [5]

     1. Entro la data di approvazione del bilancio, ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un elenco dei contratti riguardanti i lavori pubblici di importo superiore a 200 milioni di lire, IVA esclusa, dei quali prevedono la stipulazione nell'anno successivo, con l'indicazione per ciascuno di essi, dell'importo, dell'oggetto e del procedimento di scelta del contraente.

     2. L'elenco è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

     3. Nel deliberare la stipulazione di un contratto non previsto nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice indica le ragioni sopravvenute che lo rendono necessario.

     4. Le modificazioni e integrazioni all'elenco con l'indicazione delle ragioni sopravvenute sono soggette alle forme di pubblicità annuale di cui al comma 2, da espletare entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute.

 

     Art. 5. Responsabili del procedimento in materia contrattuale.

     1. Nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice definisce, in ragione della natura ed oggetto dei contratti, le responsabilità dei singoli uffici o servizi e dei singoli funzionari per quanto attiene allo svolgimento delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, la giunta regionale organizza presso i servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo apposite unità specializzate delle quali possono avvalersi gli enti locali.

 

     Art. 6. (Deliberazioni a contrattare). [6]

     1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

     a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

     b) l'oggetto, la forma di contrattazione prescelta, l'ammontare e la specificazione dell'entità dei mezzi economici disponibili nel bilancio e della disponibilità dei mezzi finanziari necessari nei tempi stabiliti per l'intera opera e per stralci funzionali, il responsabile e i tempi del procedimento, i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, le capacità economiche e tecniche richieste alle imprese, i limiti di ricorso al subappalto, nelle forme previste dalla legislazione nazionale e le altre clausole ritenute essenziali.

     2. Il responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 30, sottopone all'esame della giunta regionale il progetto di deliberazione a contrattare e, ottenuta l'approvazione, adotta tutti gli atti relativi alla formazione, all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto. Cura inoltre gli adempimenti relativi alle fasi di progettazione e svolge la vigilanza sull'esecuzione del contratto.

     3. La deliberazione a contrattare è assunta dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

     4. Per gli enti dipendenti dalla Regione, le disposizioni dei precedenti commi si applicano intendendo sostituiti alla giunta regionale e ai suoi servizi il corrispondente organo deliberante e il corrispondente servizio degli enti stessi.

     5. Per gli enti locali resta salvo quanto previsto, in materia di deliberazioni a contrattare, dalle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e quanto previsto, in materia di responsabili del procedimento, dalle norme dettate in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 7. (Progettazione). [7]

     1. La realizzazione dei lavori pubblici è attuata previa predisposizione, a cura delle amministrazioni aggiudicatrici, dei seguenti progetti di livello crescente di definizione tecnica e secondo i contenuti per essi rispettivamente indicati dalle leggi statali:

     a) progetto preliminare;

     b) progetto definitivo;

     c) progetto esecutivo.

     2. Negli appalti di sola esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto la costruzione e la gestione, l'amministrazione aggiudicatrice predispone i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo. Negli appalti di progettazione ed esecuzione da aggiudicare con le procedure di cui all'articolo 13, l'amministrazione aggiudicatrice predispone il progetto preliminare, restando affidata all'appaltatore la progettazione definitiva ed esecutiva.

     3. Nei contratti di appalto, di progettazione ed esecuzione l'amministrazione aggiudicatrice, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

     4. Nelle concessioni aventi per oggetto la costruzione e la gestione, le spese per la progettazione sono poste a carico del concessionario.

     5. Negli appalti di importo inferiore a 1.000 milioni di lire l'amministrazione aggiudicatrice predispone i soli progetti preliminari ed esecutivi.

     6. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero del concessionario, il sindaco del comune nel cui territorio i lavori devono essere localizzati, autorizza l'accesso a immobili non in disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o del concessionario per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

     7. Le imprese partecipanti alle procedure di scelta del contraente allegano all'offerta la dichiarazione, resa di fronte al responsabile del procedimento, di aver preso visione dei progetti e dei luoghi interessati dai lavori ai sensi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

 

     Art. 8. (Uffici tecnici di progettazione). [8]

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla progettazione delle opere tramite i propri uffici tecnici.

     2. Gli enti locali possono provvedere alla progettazione delle opere o alla direzione dei lavori avvalendosi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo della Regione e degli uffici tecnici degli istituti autonomi case popolari e degli enti dipendenti dalla Regione, oppure possono chiedere alla provincia o alla Regione e agli enti da queste dipendenti l'assistenza tecnica e amministrativa in ordine alla progettazione.

     3. Gli enti e gli uffici destinatari delle richieste di cui al comma 2 rispondono agli enti locali entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste stesse. Decorso inutilmente tale termine, le richieste si considerano respinte.

 

     Art. 9. (Progettazione esterna). [9]

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, con deliberazione motivata, in presenza delle ragioni che lo consentano ai sensi delle norme vigenti, l'incarico di progettazione a liberi professionisti.

     2. Nella deliberazione sono indicate le ragioni che non consentono di provvedere alla progettazione attraverso gli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice.

     3. L'incarico può essere conferito solo a professionisti iscritti all'albo o a società di persone formate tra professionisti iscritti. La relativa deliberazione fornisce la motivazione in ordine alla scelta del progettista.

     4. L'incarico a società è consentito, quando siano richieste, oltre alla progettazione, anche attività non rientranti tra le prestazioni proprie di professionisti iscritti ad albi, che debbono essere svolte preliminarmente e che non abbiano valore marginale rispetto alle prestazioni da richiedere a professionisti. In tal caso, all'atto di conferimento dell'incarico, deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa della necessità delle attività preliminari. Il compenso per le prestazioni preliminari è separatamente indicato nel contratto.

     5. Il progettista prescelto non può dar corso all'incarico se non quando è diventata esecutiva la deliberazione di assegnazione.

     6. I progetti devono in ogni caso essere sottoscritti dai professionisti, iscritti all'albo, che li hanno redatti.

     7. L'incarico per la progettazione non può cumularsi con quello per il reperimento dei fondi.

     8. Gli incarichi di progettazione di importo superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo le disposizioni previste dalla direttiva n. 92/50CEE del Consiglio 18 giugno 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

 

     Art. 10. (Contratto d'incarico professionale). [10]

     1. Il contratto di incarico professionale stabilisce che il progetto da predisporre sia corredato da un programma dei lavori con l'indicazione dei criteri seguiti nella redazione e da una relazione indicante:

     a) le ragioni per le quali si sono ritenute necessarie soltanto le categorie di lavori previste nel progetto;

     b) i lavori che, pur non previsti nel progetto, si ritiene possano diventare necessari in corso di esecuzione;

     c) i prezzi dei lavori con la relativa analisi predisposti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20 del D.M. 29 maggio 1895;

     d) l'ammontare delle somme che, sui fondi stanziati, debbono rimanere a disposizione dell'amministrazione, con le ragioni tecniche ed economiche che lo giustificano;

     e) le categorie e l'ammontare dei lavori per i quali può essere consentito il subappalto quando sia previsto dalla legislazione nazionale con l'indicazione delle ragioni tecniche che lo giustificano.

     2. Il contratto deve inoltre prevedere che, sulle somme liquidate per compensi professionali, il 20 per cento sia trattenuto a titolo di cauzione e sia pagato a collaudo avvenuto, se non sono emerse responsabilità del progettista.

 

TITOLO III

Forme di contrattazione

 

     Art. 11. (Commissione giudicatrice). [11]

     1. Negli enti locali, la commissione giudicatrice per le procedure di gara è formata ai sensi delle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Nelle procedure contrattuali della Regione, la commissione giudicatrice effettua la selezione dei candidati e degli offerenti, nonché la valutazione delle offerte [12].

     3. La commissione giudicatrice di cui al comma 2 è nominata dal dirigente della struttura organizzativa che ha avviato la procedura ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ed è composta:

a) dal dirigente medesimo o da altro dirigente regionale da lui delegato, che la presiede;

b) da due commissari, di cui uno nominato dal dirigente di cui alla lettera a) e uno, con funzioni anche di segretario, designato dal dirigente della struttura competente in materia di provveditorato, economato e contratti [13].

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione ed alle società a partecipazione regionale in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

     5. La commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i membri. A parità di voto prevale il voto del presidente.

 

     Art. 12. (Inviti). [14]

     1. Alle gare per l'aggiudicazione mediante licitazione privata o appalto-concorso sono invitate le imprese ritenute idonee dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito ad una fase di prequalificazione, rapportata alla natura ed entità dell'opera oggetto di affidamento.

     2. A tal fine, per gli appalti di importo superiore ad 1 milione di ECU, le amministrazioni aggiudicatrici, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, scelgono le referenze da richiedere alle imprese tra quelle indicate negli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e nelle altre disposizioni statali vigenti. Le referenze prescelte vanno indicate nel bando di gara.

     3. Quando la gara è preordinata all'affidamento in concessione, gli inviti devono indicare lo schema di convenzione predisposto dal concedente.

 

     Art. 13. (Appalto concorso). [15]

     1. L'appalto concorso è consentito per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica o di natura artistica.

     2. La natura delle prestazioni di cui al comma 1 deve essere illustrata da apposita relazione tecnica.

     3. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 16.

     4. Nessun compenso o rimborso è dovuto in relazione ai progetti presentati. L'amministrazione acquista la proprietà del progetto presentato dall'aggiudicatario. L'offerente può utilizzare il progetto passato in proprietà dell'amministrazione soltanto con il consenso di questa.

     5. L'amministrazione non può utilizzare il progetto presentato da un impresa non aggiudicataria, se non con il consenso di questa.

     6. Per quanto non previsto dal presente articolo, il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni contenute nella normativa statale e comunitaria in materia di appalto-concorso.

     7. Gli appalti-concorso sono aggiudicati su parere dell'apposita commissione tecnica costituita dall'amministrazione aggiudicatrice e formata da:

     a) il responsabile del servizio competente o suo delegato che la presiede;

     b) due o tre esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

     8. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, questa può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

 

     Art. 14. (Trattativa privata). [16]

     1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo previa procedura negoziata con almeno tre ditte, salvo che con deliberazione motivata ne venga dimostrata l'impossibilità.

     2. La trattativa privata è consentita per i contratti di pubbliche forniture di valore non superiore a 80 milioni di lire, IVA esclusa, e per i contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 200 milioni di lire, IVA esclusa, a condizione che, nell'anno in cui si ricorre a tale procedura di scelta, non siano stati stipulati con lo stesso contraente contratti aventi ad oggetto prestazioni identiche e complementari. Per importi superiori, la trattativa privata e forme di affidamento dei lavori non precedute da pubbliche gare, sono consentite nel rispetto delle speciali discipline contenute in norme comunitarie o in leggi statali e regionali.

     3. Allo stesso contraente nel corso dello stesso anno solare può essere nuovamente affidata mediante trattativa privata, l'esecuzione di prestazioni identiche e complementari fino ad un importo pari al contratto precedente maggiorato del 20 per cento.

     4. La delibera a contrattare deve contenere, con dichiarazione firmata dal responsabile del procedimento, le motivazioni dell'affidamento a trattativa privata.

 

     Art. 15. (Particolari contenuti dei contratti). [17]

     1. Per tutti i contratti deve essere previsto un termine di durata. La proroga tacita o altre clausole equivalenti non sono consentite.

     2. Per i contratti di appalto di opere pubbliche possono essere previste forme incentivanti, determinate secondo i criteri prefissati, in caso di ultimazione dei lavori prima del termine contrattuale.

     3. La Regione può procedere a trattativa privata per i contratti, con chiunque stipulati, che a fronte di un'entrata in denaro comportano per la Regione stessa solo obbligazioni di non fare o, comunque, nessun onere finanziario.

 

     Art. 16. (Criteri di aggiudicazione ed offerte anomale). [18]

     1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, mediante pubblico incanto o licitazione privata, è effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415.

     2. L'aggiudicazione degli appalti di forniture di beni, mediante pubblico incanto o licitazione privata, è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:

     a) del prezzo più basso;

     b) dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

     3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il capitolato di oneri e il bando di gara indicano gli elementi di valutazione che sono applicati per l'aggiudicazione in ordine decrescente di importanza, specificando i punteggi-coefficienti attribuibili a ciascuno di essi.

     4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 2, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

     5. Nel caso di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, mediante pubblico incanto o licitazione privata, la valutazione dell'anomalia delle offerte e la procedura dell'esclusione automatica sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415.

     6. Nel caso di aggiudicazione di forniture di beni qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la commissione giudicatrice, entro dieci giorni dall'apertura delle buste, chiede per iscritto motivazioni all'offerente da presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le motivazioni non presentate nei termini o non ritenute valide comportano l'esclusione delle offerte. In particolare, non sono prese in considerazione le giustificazioni relative a quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da atti ufficiali.

 

     Art. 17. (Esclusione dalla contrattazione). [19]

     1. Per le cause di esclusione da ogni forma di contrattazione con l'amministrazione aggiudicatrice, si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in materia di misure di prevenzione.

     2. Qualora l'impresa risultata aggiudicataria non sottoscriva il relativo contratto per propria volontà, l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alla Regione e all'albo nazionale costruttori, comitato regionale Marche. I dati relativi all'impresa sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione e l'impresa è esclusa dalla contrattazione da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 per la durata di tre anni.

 

     Art. 18. Relazione finale del responsabile del procedimento.

     1. In caso di ricorso alla citazione privata o all'appalto concorso o alla trattativa privata, il responsabile del procedimento redige una relazione contenente: la motivazione del ricorso alla procedura prescelta; la denominazione e la sede dell'amministrazione aggiudicatrice; il valore e l'oggetto del contratto; il numero, la denominazione e la sede di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione; il numero, la denominazione e la sede dei candidati invitati a presentare offerte e di quelli eventualmente respinti; le ragioni per cui determinate candidature sono state respinte; la denominazione e la sede dell'aggiudicatario; l'eventuale parte di appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi.

     2. Se si è fatto luogo a trattativa privata, la relazione indica anche le norme che l'hanno consentita.

 

     Art. 19. (Disposizioni particolari). [20]

     1. Le norme del presente articolo si applicano ai contratti di cui all'articolo 2 di importo inferiore ai limiti per essi rispettivamente stabiliti dalle direttive comunitarie e dalle norme statali di attuazione.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, mediante apposito avviso da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione, il risultato dell'appalto aggiudicato entro e non oltre quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto. L'avviso contiene l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, l'indicazione dell'impresa prescelta e del sistema di aggiudicazione adottato.

     3. Per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 500 milioni di lire, il bando di gara è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, con spese a carico della Regione stessa, e su almeno un giornale a diffusione regionale. Il bando è inviato alla Regione entro e non oltre una settimana dall'approvazione. La pubblicazione è effettuata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di procedura accelerata i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

     4. La data di spedizione del bando di gara, da assumere a riferimento per il computo dei termini di ricezione delle domande e delle offerte, è quella per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

     5. Per i contratti di importo inferiore a quello indicato al comma 3, il bando di gara è affisso all'albo pretorio delle amministrazioni aggiudicatrici o mediante altre forme di pubblicità in sede locale disposte dalle amministrazioni stesse.

 

TITOLO IV

Esecuzione del contratto

 

     Art. 20. (Varianti e fideiussione). [21]

     1. L'amministrazione aggiudicatrice procede ad una nuova aggiudicazione qualora le varianti superino un quinto del contratto.

     2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista risponde personalmente nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per un importo da definire nel contratto di incarico professionale. In tal caso il responsabile del procedimento comunica al progettista gli addebiti, assegnandogli un termine non superiore a quarantacinque giorni per le controdeduzioni.

     3. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU e del 20 per cento per i lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

 

     Art. 21. (Indagini ispettive nei cantieri). [22]

     1. La giunta regionale, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203, anche su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, delle imprese che partecipano alle gare, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori o delle casse edili presenti nel territorio, degli enti e degli istituti preposti alla tutela dei lavoratori, promuove presso il commissario di governo o il prefetto l'acquisizione di tutte le notizie relative alle gare o alla realizzazione degli appalti.

     2. Nel caso in cui emergano, o siano segnalate dai soggetti sopra menzionati, inefficienze, ritardi, anche nell'espletamento della gara, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il presidente della giunta regionale provvede senza indugio agli adempimenti di propria competenza ai sensi della legge 203/1991 affinché venga costituito l'apposito collegio di ispettori.

     3. I risultati dell'indagine ispettiva saranno comunicati all'autorità giudiziaria, nel caso in cui emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, all'albo nazionale costruttori e agli enti assicurativi, previdenziali e agli altri enti competenti in materia per le eventuali responsabilità delle imprese, all'amministrazione aggiudicatrice e all'ordine professionale per le eventuali responsabilità del direttore dei lavori.

     4. Il presidente della giunta regionale richiede ai prefetti notizia sull'attività delle commissioni prefettizie di cui all'articolo 17 della citata legge 203/1991, in particolare al fine di valutare l'efficienza del coordinamento effettuato tra gli enti pubblici preposti al controllo delle condizioni di lavoro e per coordinare al meglio le stesse funzioni di controllo e prevenzione dei servizi sanitari della regione.

 

     Art. 22. (Tipi di collaudo). [23]

     1. I collaudi possono essere effettuati ad avvenuta esecuzione dell'opera o in corso di realizzazione.

     L'amministrazione ha la facoltà di richiedere al collaudatore notizie e informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera.

     2. Il collaudo finale riguarda l'intera opera o parti di essa e deve tener conto dei collaudi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti.

     3. Il collaudo finale è diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'amministrazione.

     4. Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 500 milioni il certificato di collaudo può essere sostituito da un atto del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

 

     Art. 23. Commissioni di collaudo.

     1. Per le opere di particolare complessità tecnica il cui valore superi i 2.000 milioni di lire e, di norma, per opere di importo superiore a 5.000 milioni di lire sono nominate commissioni collaudatrici composte da non più di tre tecnici, di cui uno è nominato presidente. Ove occorra, le commissioni sono integrate da un pubblico funzionario in servizio appartenente al profilo giuridico-amministrativo o contabile. Le commissioni di collaudo sono collegi perfetti; a parità di voti prevale quello del presidente.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione.

     3. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nel bollettino ufficiale della Regione a cura delle amministrazioni interessate.

 

     Art. 24. Incompatibilità.

     1. L'incarico di collaudo non può essere affidato a coloro che:

     a) abbiano preso comunque parte alla progettazione o alla direzione dei lavori per l'opera da collaudare;

     b) siano impiegati dello stesso servizio dell'amministrazione aggiudicatrice alla quale appartiene chi ha diretto lavori;

     c) abbiano, o abbiano avuto nei tre anni precedenti, rapporti professionali o economici con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori per l'opera da collaudare;

     d) siano comunque cointeressati ai lavori da collaudare.

     2. L'insussistenza delle ragioni di incompatibilità deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati, sotto la loro personale responsabilità, contestualmente all'accettazione dell'incarico.

 

     Art. 25. Operazioni di collaudo.

     1. Le operazioni di collaudo, l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'amministrazione aggiudicatrice devono essere compiute nel termine previsto dal capitolato speciale d'appalto e in ogni caso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

     2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

     3. L'amministrazione aggiudicatrice provvede all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori, entro due mesi dalla scadenza dei termini sopra stabiliti.

     4. Se il collaudatore rileva difformità dal contratto, dichiara la prestazione ugualmente collaudabile se idonea a soddisfare gli interessi dell'amministrazione. In questo caso determina le riduzioni di prezzo e gli addebiti a carico del contraente.

     5. Se il collaudatore dichiara l'opera non collaudabile, determina le prestazioni integrative da eseguirsi, il termine per eseguire, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

     6) Il collaudatore redige anche una relazione nella quale sono indicati:

     a) in caso di mancato rispetto dei tempi previsti nel contratto, le ragioni del ritardo;

     b) le cause giustificative dell'eventuale aumento dei prezzi;

     c) il costo unitario della prestazione, con l'indicazione delle differenze rispetto ai costi preventivati e ai costi medi per prestazioni affini.

 

TITOLO V

Requisiti di sicurezza dei lavoratori

 

     Art. 26. Progettazione e requisiti di sicurezza. [24]

     [1. I progetti e i capitolati speciali sono redatti secondo criteri diretti a limitare i fattori di rischio per la sicurezza e per la salute. Tali criteri informano la progettazione, l'organizzazione dei lavori, la scelta e la definizione dei materiali, delle attrezzature, dei prodotti e delle sostanze da impiegare. Il costo del piano di sicurezza di cui all'articolo 27 viene indicato separatamente dall'amministrazione aggiudicatrice e non viene ricompreso nel prezzo a base d'appalto.

     2. Al fine di garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i capitolati speciali, oltre a prevedere l'obbligo per le imprese di applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori affidati dall'amministrazione aggiudicatrice, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali, devono prevedere l'assolvimento degli specifici obblighi inerenti la cassa edile e gli enti scuola.

     Devono inoltre prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, nonchè un'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

     3. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle nonne e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'appaltatore e del concessionario, quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.]

 

     Art. 27. Piani per la sicurezza dei cantieri. [25]

     [1. Il piano per la sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

     2. Il piano per la sicurezza è costituito da una relazione tecnica, da grafici e da prescrizioni operative con grado di definizione commisurato alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

     3. Il piano è redatto a cura del soggetto cui sia stato affidato l'appalto e deve essere sottoscritto oltre che da questi anche dal direttore del cantiere e dal progettista del piano.

     4. Il piano deve essere allegato al contratto di appalto.

     5. I lavori non possono avere inizio prima della redazione del piano di sicurezza.

     6. Il soggetto appaltatore è tenuto a curare il coordinamento anche di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato. Nelle ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi detto obbligo incombe alla impresa mandataria o designata quale capogruppo.

     7. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'impresa appaltatrice principale o, in caso di appalti affidati ad associazioni temporanee di imprese o a consorzi, quello nominato dall'impresa mandataria o capogruppo, è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

     8. Qualora mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, il soggetto cui è stato affidato l'appalto deve predisporre e presentare l'eventuale necessaria variante al piano di sicurezza.

     9. Il piano per la sicurezza e le eventuali varianti devono essere presentati alla competente unità sanitaria locale che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza.

     10. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e quelle previste dal titolo V della presente legge si applicano alle opere ed ai lavori di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 12 luglio 1991, n. 203.

     11. La giunta regionale, su proposta del servizio sanità, definisce le dimensioni e le caratteristiche delle opere private per le quali deve essere adottato il piano di sicurezza.

     12. Le norme del capitolato generale di cui all'articolo 32 relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono stabilite previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria e si applicano a tutti i soggetti indicati al comma 10.

     13. Nell'ambito del servizio sanità e istituito, con le procedure previste dall'articolo 20 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, «l'osservatorio regionale della sicurezza sui posti di lavoro» con il compito di raccogliere, organizzare e diffondere informazioni e dati relativi ad infortuni sul lavoro e malattie professionali.]

 

     Art. 28. (Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza). [26]

     [1. Il direttore tecnico del cantiere, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera.

     2. Prima dell'inizio dei lavori e nel caso di cui al comma 4, il direttore tecnico sottoscrive il piano di sicurezza debitamente redatto, valutandone l'attuabilità.

     3. L'impresa garantisce la copertura del ruolo di direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori. L'impresa prima dell'inizio dei lavori sarà obbligata a comunicare il nominativo del direttore tecnico del cantiere al responsabile del procedimento.

     4. Ogni sostituzione del direttore tecnico del cantiere è comunicata entro dieci giorni con lettera raccomandata alla stazione committente; in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico i lavori sono sospesi. Il periodo di sospensione dei lavori non modifica il termine di ultimazione degli stessi.]

 

     Art. 28 bis. (Compiti del direttore dei lavori). [27]

     [1. Il direttore dei lavori, qualora provveda alla consegna dei lavori, acquisisce prima dell'inizio dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici ed annota nel verbale di consegna dei lavori l'avvenuta predisposizione del piano di sicurezza ai sensi dell'articolo 27 verificando nel contempo la sottoscrizione dello stesso da parte dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere.

     2. Fermo restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere, l'esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate ovvero l'inosservanza del piano di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori sono tempestivamente comunicate dal direttore dei lavori alla stazione appaltante.

     3. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall'articolo 33 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del capitolato speciale d'appalto.]

 

TITOLO VI

Rilevazione dati e osservatorio regionale

 

     Art. 29. Osservatorio regionale delle opere pubbliche.

     1. Nell'ambito del servizio lavori pubblici della giunta regionale è istituito, con le procedure di cui all'articolo 20 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30 l'«Osservatorio regionale delle opere pubbliche», con le seguenti competenze:

     a) la rilevazione e la raccolta di dati statistici e di informazioni sulle modalità ed i risultati degli appalti e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;

     b) l'attivazione, la formazione e l'aggiornamento di una banca dati per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative alle opere pubbliche alle infrastrutture civili e sociali esistenti e progettate nel territorio regionale, anche allo scopo di determinare gli indici di fabbisogno delle diverse aree geografiche;

     c) la collaborazione, nei confronti delle amministrazioni pubbliche che lo richiedano, per la predisposizione dei capitolati generali e speciali per le opere pubbliche.

 

     Art. 30. Rilevazione dei dati e notiziario regionale.

     1. La giunta regionale organizza su tutto il territorio regionale la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche esistenti, in corso di realizzazione e progettate, alle gare d'appalto esperte, alle concessioni affidate, nonché agli appalti ed alle concessioni ultimati, d'importo superiore a 100 milioni di lire.

     2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati, in attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nel «Notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni». i medesimi dati sono resi disponibili anche tramite Videotel.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad inviare alla giunta regionale il programma annuale delle opere previste, i bandi di gara approvati, i contratti di appalto o la deliberazione di affidamento dei lavori, eventuali deliberazioni successive relative a perizie di variante, nonché la deliberazione di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, avvalendosi dell'apposito modello di trasmissione approvato dalla giunta regionale.

 

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

 

     Art. 31. (Spese in economia). [28]

     1. Le spese in economia sono ammesse nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa statale vigente e sono determinate da un regolamento delle amministrazioni aggiudicatrici.

     2. La Regione disciplina le spese di cui al comma 1, con regolamento adottato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 32. Capitolati.

     (Omissis) [29].

 

     Art. 33. Norme transitorie e abrogazioni.

     1. I contratti soggetti alla presente legge, in corso alla data della sua entrata in vigore, non possono essere prorogati e scadono alla data prefissata anche se è prevista la proroga o la rinnovazione tacita.

     2. La presente legge non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Sono soggette alle disposizioni della presente legge le concessioni per le quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia intervenuto l'affidamento o per le quali debbono essere stipulati atti integrativi.

     3. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 10, il terzo comma dell'articolo 16 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.

     4. I limiti di valore stabiliti da leggi regionali in relazione a trattative private, direzione e collaudi di lavori pubblici sono adeguati ai nuovi limiti stabiliti dalla presente legge.

     5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato in materia di contratti.

     6. Nella tabella allegata alla L.R. 17 gennaio 1992, n. 6 - 32. Servizio lavori pubblici - le parole «Liquidazione agli enti beneficiari o agli enti mutuanti dei contributi pluriennali per la realizzazione di opere pubbliche» sono sostituite con le parole «Liquidazione agli enti beneficiari o agli enti mutuanti dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche».

     7. Nella tabella allegata alla L.R. 17 gennaio 1992, n. 6 - 34. 35. 36. 37. Servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo - le parole «Erogazione contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche» sono sostituite con le parole «Liquidazione contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di pronto intervento e di consolidamento degli abitati».


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 22 luglio 2013, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 25.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 25/1995.

[4] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 25/1995.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 25/1995.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 25/1995.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 25/1995.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. n. 25/1995.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. n. 25/1995.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. n. 25/1995.

[12] Comma già sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 55 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[13] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. n. 25/1995.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. n. 25/1995.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 25/1995.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 25/1995.

[18] Articolo sostituito dall'art. 14 della L.R. n. 25/1995 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale 29 marzo 1999, n. 5.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. n. 25/1995.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. n. 25/1995.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. n. 25/1995.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. n. 25/1995.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. n. 25/1995.

[24] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2008, n. 33.

[25] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2008, n. 33.

[26] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.R. n. 25/1995 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2008, n. 33.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 21 della L.R. n. 25/1995 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2008, n. 33.

[28] Articolo già sostituito dall'art. 22 della L.R. n. 25/1995 e così ulteriormente sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25.

[29] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. n. 25/1995.