§ 5.2.27 - Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 25.
Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 novembre 1992, n. 49 concernente: Norme sui procedimenti contrattuali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:28/03/1995
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 2 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 3 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 4 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'articolo 6 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L'articolo 7 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. L'articolo 8 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'articolo 9 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. L'articolo 10 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. L'articolo 11 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'articolo 12 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. L'articolo 13 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. L'articolo 14 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. L'articolo 15 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. L'articolo 16 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 15.      1. L'articolo 17 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. L'articolo 19 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 17.      1. L'articolo 20 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, sostituito dal seguente
Art. 18.      1. L'articolo 21 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 19.      1. L'articolo 22 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 20.      1. L'articolo 28 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente
Art. 21.      1. Dopo l'articolo 28 della L.R. 5 novembre 1992 n. 49, è aggiunto il seguente articolo
Art. 22.      1. L'articolo 31 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49 è sostituito dal seguente
Art. 23.      1. L'articolo 32 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49 è abrogato


§ 5.2.27 - Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 25. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 novembre 1992, n. 49 concernente: Norme sui procedimenti contrattuali regionali.

(B.U. 3 aprile 1995, n. 24).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 2 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 3 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 4 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 6 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 7 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 8 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 9 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 10 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. L'articolo 11 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 12 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. L'articolo 13 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. L'articolo 14 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. L'articolo 15 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. L'articolo 16 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. L'articolo 17 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. L'articolo 19 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. L'articolo 20 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. L'articolo 21 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. L'articolo 22 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. L'articolo 28 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     1. Dopo l'articolo 28 della L.R. 5 novembre 1992 n. 49, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. L'articolo 31 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. L'articolo 32 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49 è abrogato.

     2. Sono abrogati gli articoli 10, primo comma, e 12 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 22 luglio 2013, n. 19.