§ 6.3.26 – L. 17 febbraio 1987, n. 80.
Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:17/02/1987
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non [...]
Art. 2.      1. La lettera di invito di cui al successivo art. 3 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento dell'importo di [...]
Art. 3.      1. L'affidamento in concessione di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, previa pubblicità ai sensi del successivo art. 5, è disposto a mezzo di procedura ristretta tra [...]
Art. 4.      1. Gli enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto, sono tenuti ad osservare le [...]
Art. 5.      1. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente art. 1 pubblicano trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella "Gazzetta Ufficiale" [...]
Art. 6.      1. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i [...]
Art. 7.      1. L'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come sostituito dall'art. 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Le regioni pubblicano semestralmente un notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformità con quanto previsto nel presente articolo
Art. 9.      1. Il punto b) dell'art. 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal [...]
Art. 10.      1. Agli atti di declinatoria della competenza arbitrale, ivi compresi quelli non ancora compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono non [...]
Art. 11.      1. Per i lavori di cui ai precedenti articoli 1 e 3 la cauzione definitiva è prestata in misura variabile da un minimo del 10 ad un massimo del 30 per cento
Art. 12.      1. Gli enti pubblici economici possono adottare, con appositi regolamenti tecnici, le disposizioni di cui alla presente legge
Art. 13.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 6.3.26 – L. 17 febbraio 1987, n. 80. [1]

Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.

(G.U. 14 marzo 1987, n. 61).

 

     Art. 1.

     1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facoltà, per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo art. 3, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonché la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei [2].

     2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale è applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato.

     3. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonché quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione.

 

          Art. 2.

     1. La lettera di invito di cui al successivo art. 3 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, siano affidate dal concessionario ad imprese che, dotate di capacità adeguata all'importo dei lavori da eseguire, abbiano sede legale nella regione in cui si eseguono i lavori.

     2. L'affidamento di tali opere avviene alle condizioni stabilite, nella medesima lettera di invito, da parte dell'ente concedente, tenuto conto degli oneri di organizzazione dell'intervento della società concessionaria.

 

          Art. 3.

     1. L'affidamento in concessione di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, previa pubblicità ai sensi del successivo art. 5, è disposto a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori.

     2. L'amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo art. 5 e che risultino in possesso del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonché dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.

     3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici l'amministrazione o l'ente concedente ha la facoltà di invitare non meno di quindici imprese. Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le associazioni temporanee ed i consorzi, in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attività nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori.

     4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione, la quale, nei trenta giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonché i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La commissione, nominata dal Ministero dei lavori pubblici, predispone altresì, sentiti gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione.

     5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla commissione sono oggetto di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee.

     6. La commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composta da:

     a) un consigliere di Stato;

     b) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

     c) un consigliere della Corte dei conti;

     d) tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo e delle imprese a partecipazione statale;

     e) un rappresentante complessivamente delle categorie dei lavoratori interessate.

     7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo art. 9. L'amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi attribuito.

     8. Nella lettera di invito l'amministrazione o l'ente concedente indica inoltre per ciascun lavoro:

     a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4:

     b) l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono:

     c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni

     d) l'ufficio al quale indirizzare le domande di partecipazione:

     e) il giorno di apertura delle offerte.

     9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva.

     10. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 20 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente concedente può procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non più del 20 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'amministrazione o l'ente concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del 50 per cento.

 

          Art. 4.

     1. Gli enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

 

          Art. 5.

     1. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente art. 1 pubblicano trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee nonché nei principali quotidiani e in almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede l'amministrazione o l'ente concedente, l'elenco dei lavori che intendono affidare in concessione ai sensi del precedente art. 3.

     2. Nei successivi trenta giorni, le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei segnalano il loro interesse alla gara per essere presi in considerazione ai fini dell'invito di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 6.

     1. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

     2. Ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, già operino nell'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, è applicabile l'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, aggiunto dall'art. 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

     3. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del primo comma dell'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.

 

          Art. 7.

     1. L'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come sostituito dall'art. 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente:

     "1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante da preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino Ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

     2. La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

     3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede.

     4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.

     5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

     6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:

     a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d):

     b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base d'appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

     c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

     d) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

     7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione.

 

          Art. 8.

     1. Le regioni pubblicano semestralmente un notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformità con quanto previsto nel presente articolo.

     2. Il notiziario di cui al precedente comma 1 indica:

     a) le gare d'appalto, esperite nei sei mesi precedenti, il cui importo a base d'asta risulti non inferiore a trecento milioni di lire; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari;

     b) le concessioni affidate negli ultimi sei mesi con l'indicazione delle loro caratteristiche;

     c) gli appalti e le concessioni ultimati nel semestre precedente, indicando per ciascun lavoro l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.

     3. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a comunicare alle regioni interessate le notizie per predisporre il notiziario, secondo le modalità stabilite dalle stesse regioni.

     4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema del notiziario regionale.

 

          Art. 9.

     1. Il punto b) dell'art. 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente:

     "b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita".

 

          Art. 10.

     1. Agli atti di declinatoria della competenza arbitrale, ivi compresi quelli non ancora compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono non applicabili le disposizioni dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

 

          Art. 11.

     1. Per i lavori di cui ai precedenti articoli 1 e 3 la cauzione definitiva è prestata in misura variabile da un minimo del 10 ad un massimo del 30 per cento.

     2. La misura della cauzione è indicata in occasione della pubblicazione di cui al precedente art. 5.

 

          Art. 12.

     1. Gli enti pubblici economici possono adottare, con appositi regolamenti tecnici, le disposizioni di cui alla presente legge.

 

          Art. 13.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06, tranne l'articolo 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 31 maggio 1990, n. 128.