§ 6.3.32 - L.R. 2 settembre 1997, n. 55.
Semplificazione delle procedure dettate da Leggi Regionali di spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:02/09/1997
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica dei commi 2 e 4 dell'articolo 5 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23).
Art. 2.  (Programmi comunitari).
Art. 3.  (Completamento programmi relativi alle calamità naturali).
Art. 4.  (Definizione termini per esecuzione lavori).
Art. 5.  (Finanziamento progettazioni).
Art. 6.  (Procedure per l'utilizzo del fondo ripiano disavanzi aziende trasporto pubblico locale).
Art. 7.  (Misure per fronteggiare la carente liquidità del sistema sanitario).
Art. 8.  (Copertura deficit sanitari).
Art. 9.  (Modifica procedure contrattuali).
Art. 10.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 11.  (Abrogazioni).
Art. 12.  (Ratifica atti amministrativi).


§ 6.3.32 - L.R. 2 settembre 1997, n. 55.

Semplificazione delle procedure dettate da Leggi Regionali di spesa.

(B.U. 12 settembre 1997, n. 63).

 

Art. 1. (Interpretazione autentica dei commi 2 e 4 dell'articolo 5 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23). [1]

     1. I commi 2 e 4 dell'articolo 5 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 vanno interpretati nel senso che le spese effettivamente sostenute e documentate dal consigliere, anche in occasione di missioni all'estero, sono comprensive delle quote di iscrizione a convegni, congressi ed altre iniziative aventi ad oggetto tematiche connesse all'assolvimento delle funzioni di consigliere regionale.

 

     Art. 2. (Programmi comunitari).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in attuazione delle determinazioni degli organismi comunitari relative ai DOCUP Ob. 2 e 5b e ai programmi speciali comunitari, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa fino alla concorrenza delle disponibilità delle partite previste per far fronte ai cofinanziamenti U.E.

 

     Art. 3. (Completamento programmi relativi alle calamità naturali).

     1. I finanziamenti disponibili, anche in conto residui, per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, come specificati ai punti 1), 2) e 4) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41, nonchè i finanziamenti disponibili, anche in conto residui, di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 e quelli di cui alla l.r. 29 agosto 1994, n. 36 sono trasferiti al Comune di Ancona. Il trasferimento dei finanziamenti di cui al punto 4 del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41 ricomprende anche la quota disponibile riservata alla Regione.

     2. - 5. [2]

     6. Il Comune di Ancona provvede alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

 

     Art. 4. (Definizione termini per esecuzione lavori). [3]

 

     Art. 5. (Finanziamento progettazioni). [4]

 

     Art. 6. (Procedure per l'utilizzo del fondo ripiano disavanzi aziende trasporto pubblico locale).

     1. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, del d.l. 1° aprile 1995, n. 98 convertito in legge 30 maggio 1995, n. 204 così come integralmente sostituito dall'articolo 5, comma 5 bis, del d.l. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539, tutte le aziende di trasporto pubblico locale, pubbliche e private comunque gestite, ivi comprese quelle che non usufruiscono del contributo di esercizio di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, in attività alla data di entrata in vigore della suddetta legge 204/1995 sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Misure per fronteggiare la carente liquidità del sistema sanitario).

     1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 52 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 è prorogata al 31 dicembre 1997 con le correlate disposizioni.

     2. La medesima autorizzazione è integrata dell'importo di lire 100.000 milioni in relazione all'autorizzazione disposta con l'articolo 25, comma 1, della l.r. 5 maggio 1997, n. 29 e le erogazioni sono effettuate nelle more del perfezionamento della contrazione del mutuo autorizzato il cui ricavo è iscritto al capitolo 5002229 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1997.

     3. [5].

 

     Art. 8. (Copertura deficit sanitari).

     1. Le disponibilità di parte corrente, antecedenti l'anno 1995, presenti nel bilancio regionale e relative ad interventi nel settore sanitario, sono utilizzate per fronteggiare i deficit pregressi di settore.

     2. La Giunta regionale provvede per l'assegnazione alle gestioni liquidatorie USL con criteri di proporzionalità riferiti ai deficit presenti alla data di adozione dei correlativi provvedimenti di ripiano o in relazione a specifiche comprovate difficoltà operative.

 

     Art. 9. (Modifica procedure contrattuali).

     1. [6].

     2. Sono abrogate le norme regionali che prevedono pareri o intese con altri servizi regionali sui contratti o convenzioni della Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Semplificazioni procedurali).

     1. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, a modificare, compensativamente, gli stanziamenti dei capitoli relativi alla quota interessi ed alla quota capitale dei mutui in ammortamento.

     2. Con le modalità previste dal comma 1, il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, in presenza di cancellazioni, economie o revoche su finanziamenti confluiti e presenti tra i residui perenti, ad iscrivere nel bilancio di previsione importi di pari o minore entità a carico di capitoli esistenti o da istituirsi per le medesime finalità qualora la normativa di supporto ne consenta il riutilizzo.

 

     Art. 11. (Abrogazioni). [7]

     [1. Il comma 3 dell'articolo 80 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44, è abrogato.]

 

     Art. 12. (Ratifica atti amministrativi).

     1. Sono ratificate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1198 del 12 maggio 1997 e n. 1267 del 19 maggio 1997 adottate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.

[3] Integra l'art. 3 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.

[4] Modifica ed integra l'art. 14 della L.R. 5 maggio 1997, n. 28.

[5] Modifica l'art. 7 della L.R. 5 maggio 1997, n. 28.

[6] Sostituisce l'art. 11, comma 2, della L.R. 5 novembre 1992, n. 49.

[7] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36.