§ 6.3.18 - Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 26.
Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 1995 ed approvazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 1995/1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:28/03/1995
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Determinazione delle autorizzazioni di spesa per la esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale.
Art. 2.  Progetti speciali di carattere sanitario.
Art. 3.  Asili nido.
Art. 4.  Fondi globali.
Art. 5.  Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 6.  Fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 7.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 8.  Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione.
Art. 9.  Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19.
Art. 10.  (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali).
Art. 11.  Rimodulazione di autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni 1994 e precedenti.
Art. 12.  Opere pubbliche programmate negli anni 1992 e precedenti.
Art. 13.  Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e degli altri soggetti.
Art. 14.  Finanziamento degli interventi per l'emergenza idro-potabile.
Art. 15.  Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti.
Art. 16.  Entrate di natura tributaria.
Art. 17.  Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità Economica Europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 18.  Entrate per rendite patrimoniali e diverse.
Art. 19.  Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.
Art. 20.  Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie.
Art. 21.  Entrate per contabilità speciali.
Art. 22.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 23.  Spese di amministrazione generale.
Art. 24.  Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente.
Art. 25.  Spese per interventi a sostegno della produzione.
Art. 26.  Spese per servizi sociali e sanitari.
Art. 27.  Spese non ripartite.
Art. 28.  Estinzione di passività.
Art. 29.  Contabilità speciali.
Art. 30.  Stato di previsione della spesa.
Art. 31.  Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza.
Art. 32.  Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa.
Art. 33.  Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1995.
Art. 34.  Copertura della maggiore spesa sanitaria a carico della Regione.
Art. 35.  Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità.
Art. 36.  Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale.
Art. 37.  Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati.
Art. 38.  Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui relativi alla copertura del disavanzo sanitario.
Art. 39.  Oneri di revisione dei prezzi contrattuali.
Art. 40.  Anticipazioni al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.
Art. 41.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 42.  Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati.
Art. 43.  Utilizzazione di risorse finalizzate.
Art. 44.  Semplificazioni procedurali.
Art. 45.  Recupero disponibilità finanziaria.
Art. 46.  Proroga delle procedure.
Art. 47.  Finanziamento dei programmi di edilizia agevolata.
Art. 48.  Riporto all'esercizio successivo di stanziamenti relativi a piani e progetti determinati.
Art. 49.  Capitoli aggiunti.
Art. 50.  Disposizioni varie.
Art. 51.  L.R. 2 giugno 1992, n. 22.
Art. 52.  Modifica disposizioni procedurali.
Art. 53.  Iniziative culturali L.R. 27 aprile 1990, n. 51.
Art. 54.  Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997.
Art. 55.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.3.18 - Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 26.

Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 1995 ed approvazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 1995/1997.

(B.U. 3 aprile 1995, n. 24).

TITOLO I

Autorizzazioni di spesa per l'anno 1995 per l'esecuzione di leggi regionali

    che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge

di approvazione dei rispettivi bilanci.

 

Art. 1. Determinazione delle autorizzazioni di spesa per la esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale.

     1. Ai sensi dell'articolo 22, primo comma e dell'articolo 23, primo comma della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 1995, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella A.

 

     Art. 2. Progetti speciali di carattere sanitario.

     1. Lo stanziamento del capitolo 4222104 dello stato di previsione della spesa è comprensivo anche delle somme occorrenti per fronteggiare le seguenti finalità previste dalla legislazione regionale:

     a) spese per la concessione di contributi per l'attuazione della dialisi domiciliare previste dalla L.R. 7 dicembre 1977, n. 45, per lire 70 milioni di cui:

     a1) lire 60 milioni per lo svolgimento di corsi di aggiornamento;

     a2) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica;

     b) spese per la concessione di contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica di cui all'articolo 11 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15, modificata dalla L.R. 22 aprile 1987, n. 20, per lire 1.700 milioni;

     c) spese per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dai soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche site fuori del territorio regionale di cui all'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30, per lire 400 milioni;

     d) spese per interventi a favore della partoriente e del bambino spedalizzato di cui alla L.R. 2 giugno 1992, n. 23, per lire 1.500 milioni di cui:

     d1) lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 8;

     d2) lire 1.000 milioni per le finalità previste dall'articolo 9.

 

     Art. 3. Asili nido.

     1. Ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo, previsto dall'articolo 13 della stessa legge, nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dalla lettera b), dell'articolo 8 è stabilita, per l'anno 1995, nella misura massima di lire 2.600.000 per ogni posto bambino autorizzato, e per un numero di posti autorizzabili non superiore a 2.709.

 

     Art. 4. Fondi globali.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:

     a) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali», lire 40.581 milioni;

     b) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali», lire 31.720 milioni;

     c) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo», lire 5.000 milioni.

     2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi numeri 1, 2 e 3 allegati alla presente legge.

     3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101, 5100201 e 5100202 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 5. Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono dichiarate obbligatorie le spese considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa, compresi nell'elenco 5 allegato alla presente legge.

     2. Ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, della medesima L.R. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1995, in lire 29.900.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.

     3. La somma di lire 29.900.000.000 è preordinata:

     a) quanto a lire 3.000.000.000 per l'integrazione degli stanziamenti delle spese dichiarate obbligatorie di cui all'articolo 55, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25;

     b) quanto a lire 26.900.000.000 per l'integrazione degli stanziamenti delle spese preordinate a fronteggiare il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi di cui all'articolo 102 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

 

     Art. 6. Fondo di riserva per le spese impreviste.

     1. Ai sensi dell'articolo 56, ultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1995, in lire 100 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 7. Fondo di riserva di cassa.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1995, in lire 115.000 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 8. Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione.

     1. Le somme assegnate alla Regione dallo Stato e dalla Comunità Europea con vincolo di destinazione, stimate, per l'anno 1995, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei controindicati capitoli dello stato di previsione delle entrate, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione dei correlativi capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.

 

     Art. 9. Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19.

     1. Ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 l'entità della spesa per la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 11 della stessa L.R. 19/1983, è stabilita, per l'anno 1995, in lire 1.900 milioni.

     2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10. (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali). [1]

     1. Per il ripiano del disavanzo finanziario del fondo di previdenza dei consiglieri regionali accertato alla data del 31 marzo 1995 ai sensi della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 625.311.517.

     2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 23/1995 è autorizzata per il periodo dall'1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995 la spesa di lire 2.700 milioni.

     3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 11. Rimodulazione di autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni 1994 e precedenti.

     1. Le spese già autorizzate con le leggi regionali indicate nella tabella B allegata alla presente legge, sono rideterminate per il periodo dal 1995 al 1996, come indicato nella medesima tabella B.

 

     Art. 12. Opere pubbliche programmate negli anni 1992 e precedenti.

     1. Le autorizzazioni di spesa recate dal comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, come modificato dalla L.R. 29 giugno 1993, n. 19, dall'articolo 12 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21 e dall'articolo 15 della L.R. 2 gennaio 1995, n. 2, sono confermate per l'esercizio 1995, limitatamente alle opere per le quali, alla data del 30 giugno 1995, risultino approvati in via definitiva, da parte degli enti interessati, i relativi progetti esecutivi; i soggetti inadempienti decadono dal beneficio.

     2. Sono riconfermate, per l'anno 1995, le autorizzazioni di spesa previste dall'elenco «F» allegato alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21 con le seguenti modificazioni:

     a) dopo la parola «sistemazione» sono aggiunte le parole «ed automazione nonché adeguamento e miglioramento della rete viaria»;

     b) la indicazione relativa al finanziamento è estesa anche ad «altri Istituti di credito»;

     c) riduzione di lire 100 milioni nella assegnazione al comune di Cerreto d'Esi;

     d) integrazione di lire 100 milioni con assegnazione al comune di Montecosaro.

     3. Le autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni anteriori al 1994, i cui stanziamenti risultino reiscritti ovvero conservati fra i residui da stanziamento, ai sensi dell'articolo 43 della presente legge per le medesime finalità, si intendono rinnovate per l'anno 1995 per importo pari a quello delle somme disponibili.

     4. Qualora in sede di realizzazione delle opere assistite da concorso o contributo regionale si verifichino economie di spesa, la Regione, previa approvazione del relativo progetto da parte dell'ente interessato, può confermare l'entità totale del contributo o concorso assentito, sempreché il progetto attenga al completamento della stessa iniziativa. L'ente beneficiario, in caso di conferma del contributo, trattiene le quote eventualmente già riscosse in conto di quanto dovuto, per effetto di compensazione amministrativa, ferma restando la decorrenza e la durata del contributo concesso [2].

     5. Nel caso di conferma del contributo, l'ente beneficiario tratterrà le quote di contributo eventualmente già riscosse in conto di quanto dovuto, per effetto di compensazione amministrativa, ferma restando la decorrenza e la durata del contributo già concesso.

 

     Art. 13. Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e degli altri soggetti.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, attuativa dell'articolo 8 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46, come modificata dall'articolo 1, comma 4 della L.R. 29 giugno 1993, n. 19, è rinnovata per l'anno 1995.

     2. I termini per l'ammissibilità al contributo degli interventi autorizzati, sono prorogati fino al 30 giugno 1995.

     3. Le parole «100.000 milioni» del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 2 gennaio 1995, n. 2, sono sostituite con le parole «75.000 milioni» e le parole «3.000 milioni» e «2.000 milioni» sono rispettivamente rettificate in «2.000 milioni» e «3.000 milioni».

 

     Art. 14. Finanziamento degli interventi per l'emergenza idro-potabile.

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento degli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, preordinati alla risoluzione del problema di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 3.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e termine nell'anno 2015 recante, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, una spesa complessiva di lire 60.000 milioni.

     2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto dell'articolo 8 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46, non potrà essere superiore al 5 per cento dell'importo delle opere ammesse al cofinanziamento regionale e sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari, o loro concessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei correlativi mutui.

     3. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200281 dello stato di previsione della spesa.

     4. In deroga ai termini stabiliti dall'articolo 8 della L.R. 46/1992, i progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 debbono essere presentati alla Regione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la giunta regionale decide sulla ammissibilità al finanziamento entro i successivi quarantacinque giorni.

 

     Art. 15. Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti.

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 67, decimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

     a) per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1993 e precedenti nell'importo di lire 502.106.617.011;

     b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1994 nell'importo di lire 114.137.577.026;

     c) per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario, a carico della Regione, per l'anno 1990 nell'importo di lire 17.854.401.571.

     2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato rispettivamente ai capitoli 5002226, 5002006, 5002227.

TITOLO II

   Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di

previsione della spesa

 

     Art. 16. Entrate di natura tributaria.

     1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni sono previste, per l'anno 1995, nei complessivi importi di lire

1.498.090.000.000 e di lire 1.769.892.644.378 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 17. Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità Economica Europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazione di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonché le entrate per contributi della Comunità Economica Europea sono previste, per l'anno 1995, nei complessivi importi di lire 1.410.054.623.730 e lire 2.448.628.595.048 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 18. Entrate per rendite patrimoniali e diverse.

     1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestioni di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 1995, nei complessivi importi di lire 88.614.600.000 e di lire 128.597.158.974. rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 19. Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.

     1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1995, nei complessivi importi di lire zero e di lire zero rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 20. Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie.

     1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1995, nei complessivi importi di lire 3.735.217.244.037 e di lire 3.914.278.762.378, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 21. Entrate per contabilità speciali.

     1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1995, nei complessivi importi di lire 31.610.000.000 e di lire 6.634.322.591.420, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 22. Stato di previsione delle entrate.

     E' approvato in lire 6.763.586.467.767 in termini di competenza e in lire 14.895.719.752.198 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno 1995 annesso alla presente legge (tabella 1).

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1995, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.

     3. E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 23. Spese di amministrazione generale.

     1. L'ammontare degli stanziamenti per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1995, in complessive lire 197.422.389.414, di cui lire 189.952.389.414 per spese di parte corrente e lire 7.470.000.000, per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 24. Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente.

     1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica II dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1995, in complessive lire 248.060.639.016 di cui lire 130.309.554.690 per spese di parte corrente e lire 117.751.084.326 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 25. Spese per interventi a sostegno della produzione.

     1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica III dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1995, in complessive lire 232.210.806.872 di cui lire 121.827.311.152 per spese di parte corrente e lire 110.383.495.720 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 26. Spese per servizi sociali e sanitari.

     1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica IV dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1995, in complessive lire 3.018.744.464.195, di cui lire 2.979.469.464.195 per spese di parte corrente e lire 39.275.000.000 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 27. Spese non ripartite.

     1. Le spese non ripartite, considerate nella rubrica V dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1995, attengono:

     a) quanto a lire 29.900.000.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

     b) quanto a lire 100.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;

     c) quanto a lire 77.301.000.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;

     d) quanto a lire 20.635.541.000 all'apporto regionale alla costituzione del fondo nazionale trasporti parte corrente ed altre spese non attribuibili;

     e) quanto a lire 3.538.670.937 per altre spese.

     2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1995 risulta determinato in complessive lire 131.475.211.937 di cui lire 94.755.211.937 per spese di parte corrente e lire 36.720.000.000 per spese in conto capitale.

 

     Art. 28. Estinzione di passività.

     1. Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica VI dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1995 attengono:

     a) al pagamento delle annualità dei limiti di impegno per interventi compresi nelle seguenti rubriche:

     a1) amministrazione generale lire zero

     a2) territorio e ambiente lire 110.958.028.195

     a3) produzione lire 49.095.909.907

     b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi, lire 174.902.428.418;

     c) all'ammortamento di mutui passivi, lire 131.096.500.000;

     d) al rimborso delle anticipazioni ordinarie di cassa e delle altre operazioni di prefinanziamento a breve, lire 2.400.000.000.000.

     2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinato per l'anno 1995 in lire 2.866.052.866.520.

 

     Art. 29. Contabilità speciali.

     1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1995, nei complessivi importi di lire 31.610.000.000 e lire 8.432.110.000.000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica VII dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 30. Stato di previsione della spesa.

     1. E' approvato in lire 6.725.576.377.954 in termini di competenza ed in lire 15.944.014.455.830 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1995 annesso alla presente legge (tabella 2).

     2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 31. Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1995 annesso alla presente legge (tabella 3).

 

     Art. 32. Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1995 annesso alla presente legge (tabella 4).

 

     Art. 33. Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1995.

     1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1995, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 47.123.050.000 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 37.

     2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 34. Copertura della maggiore spesa sanitaria a carico della Regione.

     1. Per fronteggiare il disavanzo della spesa sanitaria fino all'anno 1993, da porsi a carico della Regione, è autorizzata la contrazione di mutui per i seguenti importi:

     a) lire 17.854.401.571 a fronte del disavanzo parziale relativo all'anno 1990 rilevato in sede di rendiconto per l'anno 1993 e rinnovato dal precedente articolo 15;

     b) lire 652.145.598.429 a fronte del disavanzo residuale relativo agli esercizi antecedenti l'anno 1994.

     2. Il ricavato del mutuo di cui al comma 1, lettera b) è imputato al capitolo 5002009.

     3. L'ammontare complessivo del mutuo di lire 670.000.000.000 così come autorizzato dal comma 1 del presente articolo è comprensivo anche dell'estinzione della anticipazione di cassa attivata al 31 dicembre 1994.

TITOLO III

Disposizioni diverse

 

     Art. 35. Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, primo e secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate di natura non tributaria, per i quali la Regione, con decreto del dirigente del servizio, è autorizzata a disporre la rinuncia e l'importo delle singole pene pecuniarie dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali, per le quali il medesimo dirigente è autorizzato a disporre il totale abbandono, è stabilito, per l'anno 1995, in lire 20.000.

     2. E' consentito altresì l'abbandono da parte della Regione, mediante decreto del dirigente del servizio, del diritto di credito per tributi regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1994, quando gli stessi siano di importo non superiore a lire 15.000, parimenti non si fa luogo alla loro riscossione, né alla riscossione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie ad essi connessi.

 

     Art. 36. Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1995, in lire 2.000 milioni.

     2. Le disposizioni dell'articolo 88, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.

 

     Art. 37. Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati.

     1. Ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 15 e 34, fino all'importo massimo di lire 663.367.244.037 alle seguenti condizioni:

     a) durata non superiore a 15 anni;

     b) ammortamento a rate semestrali posticipate;

     c) tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concedersi agli Enti locali territoriali ai sensi della l. 9 agosto 1986, n. 488 e seguenti, oneri fiscali esclusi [3].

     2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 67, settimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

     3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.

     4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.

 

     Art. 38. Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui relativi alla copertura del disavanzo sanitario.

     1. La contrazione dei mutui a ripiano della maggiore spesa sanitaria a carico della Regione è autorizzata con le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 37.

 

     Art. 39. Oneri di revisione dei prezzi contrattuali.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329; 23 ottobre 1963, n. 481; 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1995, nel modo che segue:

     a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;

     b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

 

     Art. 40. Anticipazioni al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.

     1. Il termine fissato dall'articolo 79 della L.R. 3 maggio 1985, n. 26, per il rimborso da parte del consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, già consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1995.

     2. E' parimenti protratto al 31 dicembre 1995 il termine per il rimborso, da parte dello stesso consorzio, dell'anticipazione concessa per effetto dell'articolo 10 della L.R. 21 dicembre 1984, n. 41, per far fronte alle spese di funzionamento.

 

     Art. 41. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1995, sulla base della vigente normativa statale, ove non sia diversamente disposto con leggi della Regione.

 

     Art. 42. Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1995, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali modificazioni.

     2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità Economica Europea, nonché per la iscrizione delle relative spese.

 

     Art. 43. Utilizzazione di risorse finalizzate.

     1. Agli stanziamenti del bilancio per l'anno 1994 afferenti le finalità di seguito indicate si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 100 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25:

     a) realizzazione di interventi con co-finanziamento della Unione Europea;

     b) attuazione dell'«accordo di programma» Governo-Regione;

     c) applicazione di leggi regionali autorizzative di spese pluriennali;

     d) attivazioni di programmi di spesa realizzati con assegnazioni finalizzate;

     e) realizzazione di programmi finanziati con ricorso al mutuo a carico della Regione;

     f) attivazione di piani e programmi di intervento proposti dalla giunta regionale ed all'esame del consiglio ai sensi della L.R. 21 dicembre 1994, n. 48.

 

     Art. 44. Semplificazioni procedurali.

     1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate, anche in carenza dei correlativi stanziamenti da regolarizzare con successiva variazione di bilancio.

 

     Art. 45. Recupero disponibilità finanziaria.

     1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse a destinazione vincolata, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori a lire 3.000.000.

 

     Art. 46. Proroga delle procedure.

     1. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 ai capitoli ricompresi nell'allegata tabella D) sono mantenute in bilancio per l'anno 1995 e possono essere impegnate entro tale anno.

 

     Art. 47. Finanziamento dei programmi di edilizia agevolata.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della L.R. 17 dicembre 1993, n. 31, sono rinnovate rispettivamente per gli anni 1995 e 1996.

     2. Per il rifinanziamento dell'articolo 2, lettera a), della L.R. 17 dicembre 1993, n. 31 e articolo 1 della L.R. 30 agosto 1994, n. 38, è autorizzato un limite di impegno di durata massima diciottennale di lire 800 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e termine nell'anno 2013 recante, ai sensi dell'articolo 22, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 una spesa complessiva di lire 14.400 milioni.

     3. E' autorizzata l'assunzione delle obbligazioni fino al limite massimo di lire 800 milioni sempreché le stesse non vengano a scadenza prima del 31 dicembre 1995.

     4. Le somme occorrenti per l'erogazione del contributo regionale di cui al comma 2 sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, in aumento del capitolo 6200276 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 48. Riporto all'esercizio successivo di stanziamenti relativi a piani e progetti determinati.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, gli stanziamenti dei capitoli ricompresi nell'allegata tabella E), sono comprensivi degli importi delle reiscrizioni a fianco di ciascuno indicati.

 

     Art. 49. Capitoli aggiunti.

     1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi al consiglio entro trenta giorni dall'adozione, l'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1994, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1995, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.

     2. La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonché gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.

 

     Art. 50. Disposizioni varie.

     1. Per la concessione di contributi di cui al comma 5 dell'articolo 40 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21 è autorizzata per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000 milioni.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 4234102 dello stato di previsione della spesa.

     3. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 35 è aumentata di lire 1.200 milioni per il sostegno dei laboratori sulla qualità.

     4. Lo stanziamento del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa è conseguentemente rideterminato in lire 4.500 milioni.

 

     Art. 51. L.R. 2 giugno 1992, n. 22.

     1. Per gli interventi di cui alla L.R. 2 giugno 1992, n. 22, la Regione ripartisce direttamente ai comuni interessati la quota parte di finanziamenti spettanti.

     2. I comuni ripartiscono i fondi ricevuti ai propri beneficiari sulla base di indicazioni che verranno emanate dalla giunta regionale con proprio atto.

     3. I fondi in eccedenza, previsti per gli interventi di cui agli articoli 15, 18 e 19, vanno in aumento, con criterio di priorità, dei capitoli relativi agli interventi di cui agli articoli: 6, comma 5; 4, comma 1; 6, comma 6; 4, comma 2.

     4. All'articolo 16, comma 2, le parole «A tale scopo la Regione provvede a stipulare apposita convenzione, previa licitazione privata tra istituti e compagnie assicurative a prevalente capitale pubblico.» sono sostituite con le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 52. Modifica disposizioni procedurali.

     1. I commi terzo e quarto dell'articolo 57 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono sostituiti come segue:

     (Omissis).

     2. Qualora, per ragioni di ordine statutario o regolamentari, l'attività legislativa o amministrativa del consiglio regionale risultasse sospesa, la giunta regionale può provvedere alle variazioni di cassa, in deroga al primo comma dell'articolo 66 della L.R. 25/1980, con deliberazione da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni e da comunicarsi al consiglio regionale entro dieci giorni per la successiva ratifica.

     3. Con le stesse modalità previste dal comma 2 il consiglio regionale delibera variazioni di cassa compensative.

 

     Art. 53. Iniziative culturali L.R. 27 aprile 1990, n. 51.

     1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 27 aprile 1990, n. 51, è approvato l'elenco dei progetti per iniziative culturali da realizzare entro il 1995 nonché le relative spese (tabella C).

     2. Al pagamento delle spese relative al comma 1 del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 4112101.

 

     Art. 54. Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997.

     1. E' adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997 annesso alla presente legge.

 

     Art. 55. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

TABELLA A

(ARTICOLO 1)

(Omissis)

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 1995, n. 61.

[2] Comma già abrogato dall'art. 13 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58, successivamente aggiunto dall'art. 21 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12 e così da ultimo aggiunto dall'art. 13 della L.R. 11 maggio 1999, n. 7.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 1995, n. 57.