§ 3.5.9 - Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 51.
Iniziative culturali di particolare interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:27/04/1990
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilevanza volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e storico delle Marche.
Art. 2.      1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono cumularsi ad attività ed iniziative sostenute da altri provvedimenti regionali.
Art. 3. 
Art. 4.      1. I progetti di massima di cui all'articolo 3, comma 1, devono indicare:
Art. 5.      1. La giunta regionale provvede alla realizzazione dei progetti ricorrendo anche a convenzioni e ad intese con gli altri soggetti concorrenti alla ideazione e realizzazione dei progetti compresi [...]
Art. 6.      1. Nell'ambito dell'ufficio regionale al quale è affidata la responsabilità del progetto possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro con la partecipazione degli altri soggetti [...]
Art. 7.      1. Il piano dei progetti relativi al 1990 è adottato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed è sottoposta al parere delle commissioni [...]
Art. 8. 


§ 3.5.9 - Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 51. [1]

Iniziative culturali di particolare interesse regionale.

 

Art. 1.

     1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilevanza volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e storico delle Marche.

 

     Art. 2.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono cumularsi ad attività ed iniziative sostenute da altri provvedimenti regionali.

     2. Per lo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 1 la Regione attua specifici progetti di iniziative culturali, di seguito indicati con la parola "progetti".

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     1. I progetti di massima di cui all'articolo 3, comma 1, devono indicare:

     a) gli obiettivi specifici del progetto;

     b) altri obiettivi di interesse regionale al cui perseguimento il progetto può concorrere in forma integrata o correlata;

     c) le manifestazioni od altre iniziative che si intendono realizzare;

     d) gli studi, ricerche, pubblicazioni od allestimenti ritenuti necessari per la realizzazione del progetto;

     e) i soggetti, pubblici o privati, eventualmente concorrenti all'ideazione e alla realizzazione del progetto;

     f) gli organismi tecnico-scientifici e di partecipazione che si intendono attivare;

     g) l'onere complessivo previsto a carico della Regione e degli altri soggetti eventualmente concorrenti e la sua articolazione di massima in riferimento ai punti precedenti;

     h) l'ufficio regionale responsabile del progetto.

 

     Art. 5.

     1. La giunta regionale provvede alla realizzazione dei progetti ricorrendo anche a convenzioni e ad intese con gli altri soggetti concorrenti alla ideazione e realizzazione dei progetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2.

     2. Nel caso in cui il progetto coinvolga organismi o enti dell'amministrazione statale, la giunta provvede alla definizione delle opportune intese.

 

     Art. 6.

     1. Nell'ambito dell'ufficio regionale al quale è affidata la responsabilità del progetto possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro con la partecipazione degli altri soggetti interessati, oltre che funzionari di altri uffici regionali.

     2. L'ufficio responsabile provvede a trasmettere al servizio beni ed attività culturali tutti i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 113 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, e all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. Il piano dei progetti relativi al 1990 è adottato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed è sottoposta al parere delle commissioni consiliari competenti.

 

     Art. 8. [3]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.

[3] Articolo abrogato, con decorrenza 1 gennaio 1998, dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.