§ 3.1.20 - Legge Regionale del 22 aprile 1987, n. 20.
Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:22/04/1987
Numero:20


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 4 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 9 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno 1987, con lo stanziamento iscritto al capitolo 4222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio del [...]
Art. 7.      I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1987.


§ 3.1.20 - Legge Regionale del 22 aprile 1987, n. 20.

     Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica".

 

Art. 1.

     L'art. 2 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 2.

     L'art. 3 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     L'art. 4 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 5.

     L'art. 9 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 6.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno 1987, con lo stanziamento iscritto al capitolo 4222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno e, per gli anni successivi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti.

 

     Art. 7.

     I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1987.