§ 4.8.50 - L.R. 23 febbraio 2000, n. 14.
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33"Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:23/02/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 33/1997).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 33/1997).
Art. 4.  (Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 33/1997).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 17 della l. r 33/1997).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 33/1997).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 33 della l.r. 33/1997).
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 46 della l.r. 33/1997).
Art. 9.  (Adeguamento della l.r. 33/1997 al regolamento (CE) 1260/1999).
Art. 10.  (Modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 43).
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 12.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.8.50 - L.R. 23 febbraio 2000, n. 14. [1]

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33"Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano".

(B.U. 1 marzo 2000, n. 23).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33). [2]

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 33/1997). [3]

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 33/1997). [4]

 

     Art. 4. (Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 33/1997).

     1. L'articolo 10 della l.r. 33/1997 è abrogato.

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 17 della l. r 33/1997).

     1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 33/1997 è soppressa.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 33/1997).

     1. [5].

     2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 33/1997 è soppressa.

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 33 della l.r. 33/1997).

     1. [6].

     2. [7].

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 46 della l.r. 33/1997).

     1. [8].

     2. [9].

 

     Art. 9. (Adeguamento della l.r. 33/1997 al regolamento (CE) 1260/1999).

     1. I riferimenti della l.r. 33/1997, così come modificata dalla presente legge, alle aree previste nei documenti unici di programmazione, obiettivo 2 e 5b del regolamento CEE 2081/1993 si intendono estesi anche alle aree individuate in base al nuovo obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) 1260/1999, ivi comprese quelle che beneficiano del sostegno transitorio del FERS per il periodo 2000/2005.

 

     Art. 10. (Modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 43). [10]

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 33/1997 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 23.000.000.000; per l'anno 2001 la spesa di lire 23.000.000.000.

     2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     3. La somma di lire 23.000.000.000 di cui al comma 1, relativa all'anno 2000, è così ripartita:

     a. interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b): lire 450.000.000;

     b. interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d): lire 250.000.000;

     c. interventi di cui all'articolo 6: lire 200.000.000;

     d. interventi di cui all'articolo 7: lire 6.500.000.000;

     e. interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a): lire 2.000.000.000;

     f. interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b): lire 2.000.000.000;

     g. interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e c): lire 4.000.000.000;

     h. interventi di cui all'articolo 20, lire 3.000.000.000;

     i. interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a): lire 100.000.000;

     j. interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b): lire 300.000.000;

     k. interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c): lire 400.000.000;

     l. interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera d): lire 100.000.000;

     m. interventi di cui all'articolo 22, comma 3: lire 400.000.000;

     n. interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a): lire 100.000.000;

     o. interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b): lire 900.000.000;

     p. interventi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a): lire 150.000.000;

     q. interventi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b): lire 150.000.000;

     r. interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a1): lire 100.000.000;

     s. interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a2): lire 150.000.000;

     t. interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera c): lire 150.000.000;

     u. interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d): lire 200.000.000;

     v. interventi di cui all'articolo 36: lire 200.000.000;

     w. interventi di cui all'articolo 44: lire 100.000.000;

     x. interventi di cui all'articolo 46, comma 1: lire 1.000.000.000;

     y. interventi di cui all'articolo 49: lire 100.000.000;

     4. Per gli anni successivi si provvederà al rifinanziamento della l.r. 33/1997 mediante ripartizione delle somme stabilite con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     5. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 33/1997 sono previsti tre limiti di impegno di durata settennale di lire 450 milioni annui decorrenti rispettivamente dal 2000 al 2006, dal 2001 al 2007 e dal 2002 al 2008, recanti complessivamente un onere di lire 9.450 milioni.

     6. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della l.r. 33/1997 sono previsti tre limiti di impegno di durata settennale di lire 250 milioni annui decorrenti rispettivamente dal 2000 al 2006, dal 2001 al 2007 e dal 2002 al 2008, recanti complessivamente un onere di lire 5.250 milioni.

     7. Gli importi di cui ai commi 5 e 6 si intendono comprensivi delle commissioni spettanti all'Artigiancassa SpA per la gestione dei suddetti interventi agevolativi.

     8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

     a) per l'onere di lire 23.000.000.000 relativo all'anno 2000, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 9 dell'elenco 1, del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001;

     b) per l'onere di lire 23.000.000.000 relativo all'anno 2001, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 9 dell'elenco 1, del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001;

     c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

     9. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

     Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[2] Sostituisce il comma 4, art. 5 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33.

[3] Sostituisce la lettera c), comma 3, art. 7 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33.

[4] Modifica la lettera c), comma 2, art. 9 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33.

[5] Modifica la lettera a), comma 3, art. 32 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33.

[6] Modifica il comma 1, art. 33 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33.

[7] Sostituisce il comma 2, art. 33 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33.

[8] Aggiunge le lettere l) e m) al comma 3, art. 46 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33.

[9] Modifica il comma 4, art. 46 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33.

[10] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 novembre 2000, n. 27.