§ 3.2.47 - Legge Regionale 21 novembre 2000, n. 28.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:21/11/2000
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1.
Art. 7.      1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 sono soppresse le parole: "la Commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, e", e dopo la parola: [...]
Art. 8.      1.
Art. 9.      1. - 2.
Art. 10. 
Art. 11.      1.
Art. 12. 
Art. 13.      1. - 3.
Art. 14.      1.
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.      1.
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      1. Nel titolo e nel testo della l.r. 18/1996 le parole: "handicappata" e "handicappate" sono sostituite con le parole: "in situazione di handicap".


§ 3.2.47 - Legge Regionale 21 novembre 2000, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".

(B.U. 30 novembre 2000 , n. 124).

 

Art. 1.

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6.

     1. [7].

     2. [8].

     3. [9].

 

     Art. 7.

     1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 sono soppresse le parole: "la Commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, e", e dopo la parola: "adulta" sono soppresse le parole: "sulla base delle segnalazioni rovenienti da diversi settori, come i reparti di ostetricia, pediatria di base, area consultoriale materno infantile".

     2. - 3. [1]0.

     4. [1]1.

     5. [1]2.

     6. [1]3.

     7. [1]4.

 

     Art. 8.

     1. [1]5.

     2. [1]6.

     3. [1]7.

 

     Art. 9.

     1. - 2. [1]8.

     3. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996, le lettere h) e l) sono soppresse.

 

     Art. 10. [1]9

 

     Art. 11.

     1. [2]0.

     2. [2]1.

     3. - 4. [2]2.

     5. [2]3.

     6. [2]4.

 

     Art. 12. [2]5

 

     Art. 13.

     1. - 3. [2]6.

     4. [2]7.

     5. [2]8.

     6. [2]9.

     7. [3]0.

 

     Art. 14.

     1. [3]1.

     2. [3]2.

     3. - 5. [3]3.

 

     Art. 15. [3]4

 

     Art. 16. [3]5

 

     Art. 17.

     1. [3]6.

     2. [3]7.

 

     Art. 18. [3]8

 

     Art. 19. [3]9

 

     Art. 20. [4]0

 

     Art. 21. [4]1

 

     Art. 22.

     1. Nel titolo e nel testo della l.r. 18/1996 le parole: "handicappata" e "handicappate" sono sostituite con le parole: "in situazione di handicap".

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, le modalità di accesso ai contributi regionali, relativi all'anno 2001, sono stabilite nel modo seguente:

     a) la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente, approva entro il 31 gennaio 2001, i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla l.r. 18/1996, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa;

     b) i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province, per gli interventi di cui all'articolo 17 della l.r. 18/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della presente legge, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 maggio 2001, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 18/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della presente legge [4]2;

     c) i contributi sono concessi con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 18/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio.

     3. Sono abrogati gli articoli 4, 18, 19, 22, 23, 24, 25, i commi 4 e 5 dell'articolo 26 e l'articolo 28 della l.r. 18/1996.

 

 


[1] Modifica la lettera e), comma 2, art. 1 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2] Modifica il comma 3, art. 1 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3] Inserisce gli articoli da 1 bis a 1 quinquies nella L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[4] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[5] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[6] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[7] Modifica il comma 2, art. 6 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[8] Aggiunge le lettere c) e d) al comma 3, art. 6 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[9] Sostituisce il comma 5, art. 6 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]10 Modificano i commi 2 e 3, art. 9 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]11 Aggiunge il comma 3 bis all'art. 9 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]12 Modifica il comma 5, art. 9 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]13 Aggiunge il comma 5 bis all'art. 9 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]14 Sostituisce il comma 6 e aggiunge il comma 6 bis all'art. 9 dlla L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]15 Modifica il comma 1, art. 10 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]16 Modifica la lettera e), comma 2, art. 10 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]17 Sostituisce le lettere f) e g), comma 2, art. 10 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]18 Sostituiscono il comma 2 e le lettere b), f), g) e i) del comma 3, art. 11 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[1]19 Sostituisce l'art. 12 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2]20 Sostituisce il comma 1, art. 13 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2]21 Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 13 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2]22 Sostituiscono i commi 2 e 3, art. 13 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2]23 Modifica la lettera c), comma 4, art. 13 della L.R. 4 giugno 1996, n.18.

[2]24 Aggiunge la lettera e) al comma 4, art. 13 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2]25 Aggiunge l'art. 13 bis alla L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2]26 Modificano il comma 1, art. 14 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2]27 Sostituisce il comma 2, art. 14 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2]28 Modifica il comma 3, art. 14 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[2]29 Aggiunge il comma 3 bis all'art. 14 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]30 Modifica il comma 4, art. 14 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]31 Aggiunge la lettera d) al comma 1, art 15 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]32 Sostituisce il comma 3, art. 15 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]33 Modificano i commi 4, 5 e 6, art. 15 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]34 Sostituisce l'art. 16 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]35 Sostituisce l'art. 17 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]36 Modifica il comma 1, art. 20 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]37 Aggiunge il comma 2 all'art. 20 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]38 Sostituisce l'art. 21 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[3]39 Sostituisce i commi 2 e 3, art. 26 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[4]40 Sostituisce l'art. 27 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[4]41 Sostiuisce l'art. 29 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

[4]42 Lettera così modificata dall'art. 46 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.