§ 6.3.43 - Legge Regionale 12 maggio 1999, n. 9.
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:12/05/1999
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Entrate di natura tributaria).
Art. 2.  (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dall'Unione Europea).
Art. 3.  (Entrate per rendite patrimoniali e diverse).
Art. 4.  (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti).
Art. 5.  (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie).
Art. 6.  (Entrate per contabilità speciali).
Art. 7.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 8.  (Spese di amministrazione generale).
Art. 9.  (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente).
Art. 10.  (Spese per interventi a sostegno della produzione).
Art. 11.  (Spese per servizi sociali e sanitari).
Art. 12.  (Spese non ripartite).
Art. 13.  (Estinzione di passività).
Art. 14.  (Contabilità speciali).
Art. 15.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 16.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).
Art. 17.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).
Art. 18.  (Fondi globali).
Art. 19.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
Art. 20.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 21.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 22.  (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione).
Art. 23.  (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 1999).
Art. 24.  (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).
Art. 25.  (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati).
Art. 26.      (Omissis).
Art. 27.  (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità).
Art. 28.  (Limiti di valore dei contratti, cornenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale).
Art. 29.  (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).
Art. 30.  (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).
Art. 31.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 32.  (Recupero disponibilità finanziaria).
Art. 33.  (Capitoli aggiunti).
Art. 34.  (Integrazione alle disposizioni procedurali).
Art. 35.  (Adozione del bilancio pluriennali per il triennali 1999/2001).
Art. 36.      (Omissis).


§ 6.3.43 - Legge Regionale 12 maggio 1999, n. 9.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001.

(B.U. 18 maggio 1999, n. 50 bis).

TITOLO I

Approvazione dello stato di previsione delle

entrate e dello stato di previsione della spesa

 

Art. 1. (Entrate di natura tributaria).

     1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 1999, nei complessivi importi di lire 2.328.730.000.000 e di lire 3.194.349.500.247 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 2. (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dall'Unione Europea).

     1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione Europea sono previste, per l'anno 1999, nei complessivi importi di lire 1.935.473.867.630 e lire 3.126.799.978.392, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 3. (Entrate per rendite patrimoniali e diverse).

     1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 1999, nei complessivi importi di lire 22.186.796.104 e di lire 56.000.275.332, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 4. (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti).

     1. Le entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1999, nei complessivi importi di lire 0 e di lire 776.660 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 5. (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie).

     1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1999, nei complessivi importi di lire 536.590.437.133 e di lire 433.337.677.067, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 6. (Entrate per contabilità speciali).

     1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1999, nei complessivi importi di lire 11.344.050.000.000 e di lire 10.744.050.000.000, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 7. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. E' approvato in lire 16.167.031.100.867 in termini di competenza e in lire 17.554.538.207.698 in termini di cassa, lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno 1999 annesso alla presente legge (tabella 1).

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1999, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.

     3. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

 

     Art. 8. (Spese di amministrazione generale).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1999, in complessive lire 210.443.491.400, di cui lire 202.713.491.400 per spese di parte corrente e lire 7.730.000.000, per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 9. (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica II dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1999, in complessive lire 547.620.629.978 di cui lire 183.048.629.644 per spese di parte corrente e lire 364.572.000.334 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 10. (Spese per interventi a sostegno della produzione).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica III dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1999, in complessive lire 674.074.082.485 di cui lire 160.211.092.817 per spese di parte corrente e lire 513.862.989.668 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 11. (Spese per servizi sociali e sanitari).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica IV dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1999, in complessive lire 3.200.934.014.464, di cui lire 3.068.226.815.924 per spese di parte corrente e lire 132.707.198.540 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 12. (Spese non ripartite).

     1. Le spese di competenza non ripartite, considerate nella rubrica V dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999, attengono:

     a) quanto a lire 3.000.000.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

     b) quanto a lire 50.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;

     c) quanto a lire 24.300.000.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;

     d) quanto a lire 398.265.005.484 per altre spese.

     2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1999 risulta determinato in complessive lire 425.615.005.484 di cui lire 415.115.005.484 per spese di parte corrente e lire 10.500.000.000 per spese in conto capitale.

 

     Art. 13. (Estinzione di passività).

     1. Le spese per l'estinzione di passività considerate nella rubrica VI dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999 attengono:

     a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nei seguenti settori:

     a1) Amministrazione generale lire 0

     a2) Territorio e ambiente lire 71.382.387.620

     a3) Produzione lire 29.419.286.584

     b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi, lire 350.000.000.000;

     c) all'ammortamento di mutui passivi, lire 136.873.839.497;

     d) al rimborso delle anticipazioni ordinarie di cassa e delle altre operazioni di prefinanziamento a breve, lire 0.

     2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinato, per l'anno 1999, in lire 587.675.513.701.

 

     Art. 14. (Contabilità speciali).

     1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1999, nei complessivi importi di lire 11.344.050.000.000 e lire

11.344.050.000.000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica VII dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 15. (Stato di previsione della spesa).

     1. E' approvato in lire 16.990.412.737.512 in termini di competenza ed in lire 18.286.342.649.019 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1999 annesso alla presente legge (tabella 2).

     2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 ed a quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 16. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1999 annesso alla presente legge (tabella 3).

 

     Art. 17. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999 annesso alla presente legge (tabella 4).

TITOLO III [1]

Determinazione delle entità dei

fondi speciali; ricorso alle finanze

straordinarie e relative modalità

 

     Art. 18. (Fondi globali).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:

     a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", lire 13.800.000.000;

     b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziate con risorse proprie", lire 10.500.000.000.

     2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.

     3. Le somme relative ai fondi globali, indicate nel comma 1 sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101 e 5100201 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono dichiarate obbligatorie le spese considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco 4 allegato alla presente legge.

     2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della medesima l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1999, in lire 3.000.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 20. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1999, in lire 50.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 21. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della l.r. 25/1980, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1999, in lire 500.000.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 22. (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione).

     1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea, stimate, per l'anno 1999, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei previsti capitoli dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione dei correlati capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.

 

     Art. 23. (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 1999).

     1. Per fronteggiare il disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1999, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, è autorizzata ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della l.r. 25/1980, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 149.112.000.000 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 25.

     2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto al capitolo 5002237 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 24. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della l.r. 25/1980, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

     a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1994 nell'importo di lire 15.194.087.343;

     b) per la copertura del disavanzo dell'anno 1995 nell'importo di lire 26.077.795.014;

     c) per la copertura del disavanzo dell'anno 1996 nell'importo di lire 49.162.375.113;

     d) per la copertura del disavanzo dell'anno 1997 nell'importo di lire 110.567.921.150;

     e) per la copertura del disavanzo dell'anno 1998 nell'importo di lire 114.976.258.513.

     2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato rispettivamente ai capitoli 5002006, 5002005, 5002227, 5002228 e 5002235 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 25. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati).

     1. Ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 23 e 24, alle migliori condizioni di mercato, fino all'importo massimo di lire 465.090.437.133, con durata non superiore a venti anni e al tasso fisso o variabile massimo semestrale del 5 per cento.

     2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 67, settimo comma, della l.r. 25/1980.

     3. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.

     4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni dall'adozione e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli dello stato di previsione della spesa relativi alla quota capitale e alla quota interessi concernenti i mutui autorizzati.

 

     Art. 26.

     (Omissis). [2]

TITOLO III

Disposizioni diverse

 

     Art. 27. (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, commi primo e secondo, della l.r. 25/1980, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, nonché la rinuncia dell'importo delle singole pene pecuniarie per violazione alle leggi regionali, è stabilito, per l'anno 1999, in lire 20.000.

     2. E' consentito altresì l'abbandono, da parte della Regione, del diritto di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1998, quando lo stesso sia di importo non superiore a lire 20.000: parimenti non si fa luogo alla riscossione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie ad essi connessi.

     3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali di importo non superiore a lire 20.000.

     4. Il Dirigente del servizio bilancio, mediante proprio decreto, è autorizzato per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 28. (Limiti di valore dei contratti, cornenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della l.r. 25/1980, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberate la Giunta regionale è stabilito, per l'anno 1999, in lire 2.000 milioni.

     2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della l.r. 25/1980 non si applicano per i Contratti relativi a spese già deliberate dal Consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali ivi incluse le alienazioni patrimoniali.

 

     Art. 29. (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1999, nel modo che segue:

     a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;

     b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammo-demamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

 

     Art. 30. (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1999, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

     2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazione di fondi dall'Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per l'iscrizione delle relative spese.

 

     Art. 31. (Semplificazioni procedurali).

     1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

     2. Con provvedimento del Dirigente del servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione del penultimo comma dell'articolo 89 della l.r. 25/1980.

 

     Art. 32. (Recupero disponibilità finanziaria).

     1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori a lire 5.000.000.

 

     Art. 33. (Capitoli aggiunti).

     1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della l.r. 25/1980, il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio entro trenta giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, l'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1999, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1999, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.

     2. Il Dirigente del servizio bilancio è altresì autorizzato a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso provvedimento sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonché gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.

 

     Art. 34. (Integrazione alle disposizioni procedurali).

     1. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da comunicarsi al Consiglio entro quindici giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, può provvedersi alla modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli ricompresi nelle partite di giro di cui al titolo VI dello stato di previsione dell'entrata ed alla rubrica VII dello stato di previsione della spesa.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre l'erogazione dei finanziamenti ai Comuni per la realizzazione degli interventi previsti dal d.l. 30 gennaio 1998, n. 6 così come convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sulla base di preventivi di fabbisogni di cassa presentati dai Comuni medesimi.

     3. Gli edifici pubblici tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ricompresi nel piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del d.l. 6/1998 convertito in legge 61/1998, vanno inseriti anche nel piano degli interventi sui beni culturali di cui all'articolo 8 della medesima legge; gli stessi sono finanziati secondo i criteri di priorità stabiliti dal Consiglio regionale con riferimento ai rispettivi piani.

 

     Art. 35. (Adozione del bilancio pluriennali per il triennali 1999/2001).

     1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della l.r. 25/1980, il bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001 annesso alla presente legge.

 

     Art. 36.

     (Omissis). [3]

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Come da testo pubblicato nel B.U. n. 50 bis del 18 maggio 1999.

[2] Con nota n. 631/99 del 10-05-1999 il Governo ha rilevato che la legge è censurabile in quanto: "art. 26 è illegittimo poiché conferma per l'anno 1999 le disposizioni recate da norma in precedenza censurata dal Governo. Ciò dicasi particolarmente per le disposizioni recate dall'art. 7 L.R. 45/1996 a suo tempo censurata dal Governo che autorizzando la Giunta regionale ad emettere prestiti obbligazionari anche per copertura di disavanzi di bilancio, si poneva in contrasto con art. 35, commi 1 e 3, legge n. 724/1994 e art. 10 legge 281/1970 (come modificato da art. 9 legge 181/1982) secondo cui i predetti prestiti sono esclusivamente da finalizzarsi per investimenti".

[3] Il Governo non ha consentito espressamente l'entrata in vigore della legge regionale il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.