§ 6.3.55 - L.R. 28 novembre 2001, n. 30.
Assestamento del Bilancio 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:28/11/2001
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2000).
Art. 2.  (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell’esercizio 2000).
Art. 3.  (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 2000).
Art. 4.  (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).
Art. 5.  (Modificazioni ai fondi globali).
Art. 6.  (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l’anno 2001 e precedenti).
Art. 7.  (Istituzione e modificazione di capitoli).
Art. 8.  (Integrazioni autorizzazioni di spesa).
Art. 9.  (Modifica della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38).
Art. 10.  (Spese per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione).
Art. 11.  (Pubblicazione dei decreti dei Dirigenti dei servizi nel Bollettino ufficiale della Regione).
Art. 12.  (Modificazioni alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18).
Art. 13.  (Coordinatore della rete dei servizi dell’ambito territoriale - deliberazione 1 marzo 2000, n. 306).
Art. 14.  (Proroga termini).
Art. 15.  (Recupero quote del Fondo nazionale per la montagna anno 1999).
Art. 16.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici).
Art. 17.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali).
Art. 18.  (Quadri generali riassuntivi).
Art. 19.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.3.55 - L.R. 28 novembre 2001, n. 30.

Assestamento del Bilancio 2001.

(B.U. 4 dicembre 2001, n. 36 suppl.).

 

Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2000).

     1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2000, già iscritti, ai sensi dell’articolo 41, quinto comma, punto 1), della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’anno 2001 per l’importo presunto di lire 2.323.312.953.277, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell’importo complessivo di lire 4.225.538.175.405.

     2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2000, già iscritti, ai sensi dell’articolo 41, quinto comma, punto 1), della l.r. 25/1980, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2001 per l’importo presunto di lire 1.519.024.090.173 sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell’importo complessivo di lire 3.511.972.469.583.

 

     Art. 2. (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell’esercizio 2000).

     1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2000, già iscritta, ai sensi dell’articolo 41, sesto comma, della l.r. 25/1980, nel bilancio per l’anno 2001 per l’importo presunto di lire 236.010.768.888 si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2000, nell’importo di lire 1.319.615.740.486, di cui lire 35.176.134.996 presso il tesoriere della Regione e lire 1.284.439.605.490 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.

 

     Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 2000).

     1. L’ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell’esercizio 2000, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’anno 2001 per l’importo presunto di lire 1.040.299.631.992, è stabilito in lire 748.741.840.818 per effetto delle risultanze del rendiconto per l’anno 2000.

 

     Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).

     1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2001 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. (Modificazioni ai fondi globali).

     1. Per effetto delle variazioni introdotte dall’articolo 4, l’entità dei fondi globali è ridotta dei seguenti importi: capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per lire 550 milioni; capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per lire 500 milioni.

     2. Gli elenchi 1 e 2 relativi ai fondi globali di cui al comma 1 sono modificati in relazione al contenuto stabilito dall’allegata tabella A.

 

     Art. 6. (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l’anno 2001 e precedenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 67 della l.r. 25/1980, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l’anno 2001, già stabilita nell’importo di lire 149.482.975.810 per effetto dell’articolo 23 della l.r. 7 maggio 2001, n. 12, si stabilisce nel nuovo importo di lire 144.124.424.934.

     2. L’importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2000, già stabilito nell’importo di lire 181.683.235.564 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2001, si stabilisce nel nuovo importo di lire 167.912.921.294.

     3. L’importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1999, già stabilito nell’importo di lire 58.787.930.221 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2001, si stabilisce nel nuovo importo di lire 43.286.139.415.

     4. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 25 della l.r. 12/2001.

 

     Art. 7. (Istituzione e modificazione di capitoli).

     1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l’esercizio 2001, i capitoli elencati nell’allegata tabella B con le numerazioni e le denominazioni ivi stabilite.

     2. Negli stati di previsione del bilancio per l’esercizio 2001 sono modificate le denominazioni dei capitoli elencati nell’allegata tabella C.

 

     Art. 8. (Integrazioni autorizzazioni di spesa).

     1. Per l’attuazione della sperimentazione IFTS per gli anni 2000/2001 è autorizzata per l’anno 2001 a titolo di cofinanziamento regionale l’ulteriore spesa di lire 300 milioni. Lo stanziamento è iscritto in aumento del capitolo 3211130.

     2. Per l’attuazione della delega alle Comunità montane in materia forestale è concesso per l’anno 2001 un contributo pari a lire 1.100 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 2144109 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

     3. Per la restituzione alla UE delle somme relative al programma ob. 2 anni 1990/1991 è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire 629.205.739. La somma è iscritta a carico del capitolo 5400138 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

     4. Per le finalità previste dall’articolo 9, comma 1, della l.r. 23/1980 e ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire 131.641.710. La somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 3213205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

     5. L’autorizzazione di spesa per la promozione dei servizi avanzati alle imprese è incrementata di lire 300 milioni. Lo stanziamento è iscritto in aumento del capitolo 3222229.

     6. E’ concesso un contributo straordinario di lire 999.000.000 a favore della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche per l’esecuzione degli interventi urgenti di recupero del complesso denominato “Rocca della Cittadella” sito nel Comune di Ancona, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 1360208 che si istituisce nello stato di previsione della spesa ed è erogato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale [1].

 

     Art. 9. (Modifica della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38). [2]

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Spese per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione). [3]

 

     Art. 11. (Pubblicazione dei decreti dei Dirigenti dei servizi nel Bollettino ufficiale della Regione). [4]

 

     Art. 12. (Modificazioni alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18).

     1. All’articolo 14, comma 3 bis, della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole “progetti integrati tra” le parole “enti locali” sono sostituite con la parola

     (Omissis).

     2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 18/1996 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Coordinatore della rete dei servizi dell’ambito territoriale - deliberazione 1 marzo 2000, n. 306).

     1. Il personale regionale incaricato delle funzioni di coordinatore d’ambito del “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali” può essere a richiesta collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. La presente disposizione costituisce norma di indirizzo per le Aziende USL ed i Comuni associati della regione.

 

     Art. 14. (Proroga termini).

     1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11, limitatamente all’intervento di riqualificazione della ferrovia Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, sono prorogati al 30 settembre 2002.

     2. Il termine previsto dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 1 giugno 1999, n. 15, già prorogato con l’articolo 29 della l.r. 28 dicembre 2000, n. 30, è fissato al 31 maggio 2002.

     [3. Il termine previsto dall’articolo 14, comma 4, della l.r. 20 maggio 1997, n. 33, per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate negli anni 1998, 1999 e 2000, è prorogato al 31 dicembre 2002] [5].

     [4. Il termine previsto dall’articolo 27, comma 3, della l.r. 20 maggio 1997, n. 33, per gli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettera b) della stessa legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate negli anni 1999 e 2000, è prorogato rispettivamente al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2001] [6].

     5. L’articolo 40, comma 17, della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 si applica anche ai corsi-concorso di cui all’articolo 3 della l.r. 8 agosto 1997, n. 54.

 

     Art. 15. (Recupero quote del Fondo nazionale per la montagna anno 1999).

     1. Il recupero della somma di lire 1.418.919.050 dalle Comunità montane, per la quota a ciascuna di esse attribuita del fondo nazionale per la montagna per l’anno 1999 e riferita alla riduzione di quella assegnata alla Regione del fondo stesso per tale annualità, è rateizzato in cinque anni a valere sull’attribuzione delle quote ad esse spettanti del fondo nazionale per la montagna a decorrere da quello relativo all’anno 2001.

 

     Art. 16. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici).

     1. Sono approvati il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2001/2003 ed all’anno 2001, allegati alla presente legge sotto le lettere A, B, C, D ed E.

     2. La Giunta regionale è incaricata di coordinare e rendere congruenti le previsioni di bilancio con gli atti di programmazione di cui al comma 1.

 

     Art. 17. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali). [7]

 

     Art. 18. (Quadri generali riassuntivi).

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l’anno 2001 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

     2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l’anno 2001 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

 

     Art. 19. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

[5] Comma abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[6] Comma abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.