§ 3.7.7 - Legge Regionale 7 giugno 1988, n. 20.
Iniziative rivolte alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:07/06/1988
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. La Regione promuove un programma di iniziative rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      1. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabili del comitato provvede un ufficio di segreteria
Art. 5.      1. Al finanziamento delle iniziative promosse dal comitato provvede la Regione sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge
Art. 6.      1. Per le iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 la spesa di lire 200.000.000


§ 3.7.7 - Legge Regionale 7 giugno 1988, n. 20. [1]

Iniziative rivolte alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche.

 

Art. 1.

     1. La Regione promuove un programma di iniziative rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche.

 

     Art. 2. [2]

     [1. Per attuare le finalità di cui alla presente legge è costituito un apposito comitato.

     2. Il comitato è composto:

     a) dal presidente della giunta o da un suo delegato;

     b) dal dirigente del servizio beni e attività culturali;

     c) dal direttore del centro regionale per i beni culturali;

     d) dal soprintendente ai beni archeologici;

     e) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale;

     f) da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;

     g) da un rappresentante dell'UPI.

     3. Il comitato nella prima seduta provvede alla nomina di una équipe tecnico-scientifica composta da cinque persone di chiara fama nei settori della storia, dell'archeologia e della museologia, con il compito di elaborare gli indirizzi culturali e di ricerca per le inziative di cui al seguente art. 3.]

 

     Art. 3. [3]

     [1. Il comitato ha i seguenti compiti:

     a) promuovere l'inventario delle testimonianze picene e la loro valorizzazione;

     b) promuovere la conoscenza dei musei e dei luoghi ove sono presenti reperti piceni anche attraverso la definizione di itinerari tematici;

     c) promuovere l'istituzione di un centro permanente di documentazione bibliografica e audiovisiva sulla storia dei piceni;

     d) svolgere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.]

 

     Art. 4.

     1. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabili del comitato provvede un ufficio di segreteria.

     2. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale.

     3. Il comitato ha sede presso il centro regionale per i beni culturali.

 

     Art. 5.

     1. Al finanziamento delle iniziative promosse dal comitato provvede la Regione sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

 

     Art. 6.

     1. Per le iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:

     a) per l'onere di lire 200.000.000, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 19 dell'elenco 1;

     b) per gli oneri di lire 200.000.000, relativi a ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1988/1990, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte degli appositi analoghi accantonamenti di cui alla partita 19 dell'elenco 1;

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

     a) per l'anno 1988, a carico del capitolo 4112120 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Spese per iniziative rivolte alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200.000.000;

     b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 sono ridotti di lire 200.000.000.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.