§ 2.1.42 – L.R. 29 marzo 1999, n. 6.
Norme sull'attività statistica nella Regione Marche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/03/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Sistema statistico regionale - SISTAR).
Art. 3.  (Strumenti operativi del SISTAR).
Art. 4.  (Commissione per le statistiche regionali).
Art. 5.  (Comitato tecnico scientifico per il SISTAR).
Art. 6.  (Programma statistico regionale - PSR).
Art. 7.  (Sistema informativo statistico)
Art. 8.  (Organizzazione dell'attività statistica e relativo personale).
Art. 9.  (Disposizioni per la tutela del segreto d'ufficio e obbligo di risposta).
Art. 10.  (Validazione e diffusione).
Art. 11.  (Accesso ai dati statistici).
Art. 12.  (Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico - CISIS).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Abrogazioni).


§ 2.1.42 – L.R. 29 marzo 1999, n. 6. [1]

Norme sull'attività statistica nella Regione Marche.

(B.U. 8 aprile 1999, n. 33).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a disciplinare, in attuazione del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche di interesse regionale, nazionale e comunitario svolte dalla Regione e, nelle materie di competenza regionale, dagli uffici di statistica degli enti ed organismi pubblici sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi.

 

     Art. 2. (Sistema statistico regionale - SISTAR).

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione istituisce il Sistema statistico regionale (SISTAR).

     2. Le attività del SISTAR sono volte a:

     a) fornire al sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza;

     b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale regionale;

     c) porre in essere le intese atte a garantire ed assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e soggetti privati di cui al comma 1, articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione; assicurare inoltre l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

     d) sensibilizzare, promuovere ed incentivare lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili (articolo 3, comma 3, del d.lgs. 322/1989);

     e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.

     3. Fanno parte del SISTAR:

     a) il servizio sistema informativo statistico, unico interlocutore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la Regione Marche, relativamente a tutti gli adempimenti a livello di sistema statistico nazionale, istituito dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 30, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.lgs. 322/1989;

     b) gli altri uffici di statistica facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN) operanti sul territorio regionale e le strutture competenti per la statistica degli enti ed organismi pubblici, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione.

     4. La richiesta di adesione al sistema statistico regionale da parte di ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 è manifestata con specifico atto formale.

 

     Art. 3. (Strumenti operativi del SISTAR).

     1. Il SISTAR, per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale dei seguenti organismi:

     a) commissione per le statistiche regionali;

     b) comitato tecnico scientifico per il SISTAR.

 

     Art. 4. (Commissione per le statistiche regionali).

     1. E' istituita la commissione per le statistiche regionali.

     2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1:

     a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;

     b) il dirigente del servizio programmazione o suo delegato;

     c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;

     d) un dirigente o suo delegato per ogni area delle strutture amministrative della Giunta regionale e del Consiglio;

     e) un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'URPP.

     3. La commissione provvede a:

     a) fornire indicazioni finalizzate al coordinamento e all'integrazione dell'attività statistica di settore, nell'ambito del programma statistico regionale di cui all'articolo 6 della presente legge, alla cui predisposizione collabora;

     b) proporre indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli enti aderenti al SISTAR;

     c) fornire indicazioni circa l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati.

     4. La commissione è presieduta dal dirigente del servizio sistema informativo statistico, è nominata con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stata istituita e comunque fino all'istituzione della nuova commissione.

     5. La commissione è convocata dal suo presidente o a seguito di richiesta motivata e specifica di almeno tre componenti.

     6. La segreteria della commissione è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico.

     7. Il funzionamento della commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.

 

     Art. 5. (Comitato tecnico scientifico per il SISTAR).

     1. E' istituito il comitato tecnico scientifico per il SISTAR.

     2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:

a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico o suo delegato;

b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di informatica o suo delegato;

c) un rappresentante designato dall'ISTAT;

d) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche, economiche, sociali e demografiche [2].

     3. Il comitato provvede a:

     a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli Enti facenti parte del SISTAR;

     b) esprimere pareri, se richiesti dalla Giunta regionale, in merito alle richieste di acquisizioni di dati statistici che comportano un onere per l'amministrazione, o stipulare convenzioni; il procedimento delle richieste è svolto dal servizio sistema informativo statistico;

     c) esprimere pareri:

     1) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;

     2) sull'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate dall'ISTAT, ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.lgs. 322/1989.

     4. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stato istituito e comunque fino all'istituzione del nuovo comitato.

     5. Il comitato elegge al suo interno un presidente che lo convoca e ne coordina l'attività.

     6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico.

     7. Il comitato, ove necessario, si avvale dei rappresentanti statistici di settore di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della presente legge.

     8. Alle indennità e ai rimborsi spese degli esperti di cui alla lettera d) del comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa) [3].

 

     Art. 6. (Programma statistico regionale - PSR).

     1. Il programma statistico regionale individua la programmazione dell'attività statistica di interesse regionale e dei soggetti aderenti al SISTAR [4].

     2. Il programma è predisposto dal servizio sistema informativo statistico con la collaborazione dei referenti statistici di settore di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge, secondo le indicazioni della commissione per le statistiche regionali e tenuto conto delle esigenze dei soggetti aderenti al SISTAR.

     3. Il programma statistico regionale ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 [5].

     3 bis. Il programma statistico regionale è attuato con deliberazione annuale della Giunta regionale, che contiene le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche da effettuare in ciascun anno di riferimento del programma in corso anche utilizzando i rilevatori statistici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, lettera o) [6].

     4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La Giunta regionale, tramite il servizio sistema informativo statistico, comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.

 

     Art. 7. (Sistema informativo statistico) [7]

1. Le funzioni di ufficio statistica della Regione previste dall'articolo 6 del d.lgs. 322/1989 sono esercitate unicamente dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico, che svolge, con autonomia tecnica, i seguenti compiti:

a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici secondo le esigenze proprie dell'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e regionale;

b) coordinare e integrare, al fine di assicurare l'unicità di indirizzo tecnico metodologico in materia, l'attività statistica delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale, compresi gli osservatori regionali e le agenzie ed enti dipendenti;

c) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale attraverso specifiche indagini e tramite l'accesso a tutte le fonti di dati in possesso dell'amministrazione regionale;

d) predisporre la nomenclatura per la classificazione, gli standard informativi di elaborazione e diffusione e le metodologie statistiche di base, d'intesa con l'ISTAT;

e) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il Sistema statistico nazionale (SISTAN), secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (CICIS);

f) predisporre il programma statistico triennale e la deliberazione attuativa annuale di cui all'articolo 6;

g) gestire nell'ambito del bilancio regionale le assegnazioni finanziarie effettuate dallo Stato, dall'ISTAT e da organismi pubblici e privati inerenti le rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e ricerche in materia statistica;

h) coordinare, sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di rilevazione ed elaborazione dei dati effettuati dagli organi del SISTAR, assicurandone l'integrazione con le rilevazioni statistiche di competenza della Regione e promuovendo, in collaborazione con le strutture organizzative competenti in materia di informatica, ampia accessibilità ai dati stessi;

i) fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale (PSN) relativi all'amministrazione regionale, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

l) collaborare con le altre amministrazioni del SISTAN per l'attuazione delle rilevazioni previste dal PSN;

m) accertare le violazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale;

n) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT e al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;

o) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;

p) predisporre, d'intesa con le strutture competenti del SISTAN e in collaborazione anche con la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2001, percorsi formativi atti a sviluppare capacità umane e professionali adeguate e omogenee negli operatori statistici e i referenti di settore, sia della Regione che degli altri organismi appartenenti al SISTAR, e nei rilevatori iscritti nell'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;

q) validare le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

 

     Art. 8. (Organizzazione dell'attività statistica e relativo personale).

     1. Il servizio sistema informativo statistico svolge le funzioni di cui all'articolo 7 avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle altre strutture organizzative della Regione Marche e dei soggetti aderenti al SISTAR.

     2. A tal fine la Giunta regionale provvede ad individuare presso i servizi e gli uffici dell'Amministrazione regionale, su segnalazione dei dirigenti dei servizi, i referenti statistici nei confronti dei quali il servizio sistema informativo statistico esercita funzioni di coordinamento tecnico per gli aspetti della presente legge. Il coordinamento tecnico riguarda lo svolgimento dell'attività statistica prevista nei programmi statistici regionale e nazionale, l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal servizio, secondo le intese definite con l'ISTAT e secondo le indicazioni della commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

     3. Al personale da assegnare al servizio sistema informativo statistico è richiesto preferibilmente di possedere precedenti esperienze statistiche ed informatiche.

     4. Il dirigente del servizio deve possedere precedenti esperienze nella direzione di strutture statistiche, aver curato particolari indagini statistiche o aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nel campo statistico.

     5. Per la realizzazione delle indagini previste nel programma statistico regionale, la Regione, avvalendosi del servizio sistema informativo statistico, può ricorrere alla stipula di appositi protocolli d'intesa con gli Enti locali; può altresì stipulare convenzioni, anche onerose, con i propri enti strumentali, con soggetti pubblici o privati in grado di fornire consulenza tecnico scientifica in materia statistica o di eseguire rilevazioni od elaborazioni statistiche, cui non si possa far fronte con le proprie risorse interne.

     6. La Regione, tramite il servizio sistema informativo statistico, può promuovere intese o convenzioni, anche onerose, per l'acquisto o la vendita di dati con soggetti pubblici non facenti parte del SISTAR e con soggetti privati secondo un regolamento da emanarsi in attuazione della presente legge.

     7. L'espletamento delle attività indicate al comma 6 si svolge nel rispetto della disciplina richiamata dall'articolo 9.

 

     Art. 9. (Disposizioni per la tutela del segreto d'ufficio e obbligo di risposta).

     1. Alle rilevazioni effettuate nell'ambito del sistema statistico regionale si applica la normativa nazionale in materia di segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/1989 e ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

     2. Per le rilevazioni previste dal programma statistico regionale, relativamente all'obbligo di fornire dati statistici, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del d.lgs. 322/1989.

 

     Art. 10. (Validazione e diffusione).

     1. I dati si intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato risulterà aggiornato. La validazione dei dati per la Regione Marche, compete al servizio sistema informativo statistico.

     2. I dati raccolti dalle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico regionale, da parte degli uffici della struttura regionale, non possono essere esternati se non in forma aggregata, possono essere utilizzati a soli scopi statistici, non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione se non sono stati validati dal competente servizio sistema informativo statistico.

     3. La diffusione come dati statistici ufficiali dei prodotti di rilevazioni statistiche, di elaborazioni su fonte amministrativa e di altre indagini di interesse regionale, non rientranti nel programma statistico regionale ed effettuate comunque da organi e strutture regionali, può essere ufficializzata, su richiesta del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta, motivata dal Dirigente del servizio sistema informativo statistico tramite la validazione. In mancanza di tale validazione, che deve essere motivata dal Comitato tecnico scientifico per il SISTAR, i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati ufficiali.

 

     Art. 11. (Accesso ai dati statistici).

     1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermo restando i divieti di cui all'articolo 9 e i vincoli di cui all'articolo 10.

     2. Presso il servizio sistema informativo statistico è costituita una struttura di informazione e diffusione dotata dei dati statistici elementari ed aggregati, di collegamenti informatici on-line con banche dati di particolare rilievo a cui si può accedere, per i fini di cui al comma 1, previa autorizzazione del servizio sistema informativo statistico.

     3. Le modalità e i tempi di accesso alle informazioni e l'eventuale rimborso spese verranno definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

     4. I dati di cui al comma 1, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e sul sito Internet della Regione, attraverso l'opportuno trattamento degli stessi per una maggiore accessibilità da parte della collettività.

     5. Alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del sistema statistico regionale, vengono periodicamente trasmessi, a cura del servizio sistema informativo statistico, i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema statistico regionale.

 

     Art. 12. (Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico - CISIS).

     1. La Regione Marche aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico (CISIS), partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del Dirigente del servizio sistema informativo statistico o suo delegato. Altri eventuali rappresentanti regionali verranno scelti tra i membri della commissione per le statistiche regionali di cui all'articolo 4 o del comitato scientifico di cui all'articolo 5.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. All'attuazione della presente legge si provvede con:

     a) risorse proprie determinate a carico del bilancio regionale;

     b) risorse derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'ISTAT destinate specificamente alle attività statistiche.

     2. Per l'anno 1999 le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono determinate in lire 400 milioni oltre alle risorse di cui alla lettera b) del comma 1; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede, per l'anno 1999, mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1998/2000, adottato con l'articolo 36 della l.r. 5 maggio 1998, n. 13, a carico del capitolo 1320105; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti dal gettito dei tributi propri della Regione.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1999, i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi sulla gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro dieci giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

 

     Art. 14. (Abrogazioni).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

     a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24;

     [b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53.] [8]


[1] A norma dell'art. 8 della L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo statistico di cui alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30, abrogata dalla l.r. 20/2001, contenuti nelle disposizioni non espressamente modificate dalla stessa L.R 11/2011, si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico ai sensi della l.r. 20/2001 suddetta.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 2011, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 2011, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 2011, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 2011, n. 11.

[6] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 2011, n. 11.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 2011, n. 11.

[8] Lettera abrogata dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.