§ 6.1.3 - Legge Regionale 31 dicembre 1971, n. 4.
Istituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:31/12/1971
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Istituzione della tassa.
Art. 2.  Oggetto della tassa.
Art. 3.  Graduazione della tassa.
Art. 4.  Occupazioni permanenti.
Art. 5.  Occupazioni temporanee.
Art. 6.  Occupazione del sottosuolo stradale e contributi.
Art. 7.  Occupazione per distributori di carburante.
Art. 8.  Occupazioni per apparecchi automatici.
Art. 9.  Applicazione della tassa.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Ricorso amministrativo.
Art. 12.  Rinvio alle leggi dello Stato.
Art. 13.  Entrata in vigore della legge.


§ 6.1.3 - Legge Regionale 31 dicembre 1971, n. 4. [1]

Istituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

Art. 1. Istituzione della tassa.

     E' istituita, con effetto dal 1 gennaio 1972, la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche appartenenti alla regione Marche.

 

     Art. 2. Oggetto della tassa.

     La tassa si applica per le occupazioni, permanenti o temporanee, indicate nell'art. 192 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Graduazione della tassa.

     In relazione al disposto dell'art. 194 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, gli spazi e le aree pubbliche regionali sono classificati in categoria A e in categoria B secondo le corrispondenti classificazioni effettuate da ciascuna provincia della regione per il rispettivo territorio e in vigore al 1 gennaio 1972.

     Per gli spazi ed aree pubbliche regionali classificati in categoria B, la misura della tassa indicata nella presente legge è ridotta del venticinque per cento.

 

     Art. 4. Occupazioni permanenti.

     Per le occupazioni permanenti la tassa è annua ed è commisurata all'effettiva superficie occupata; essa si applica in base alla seguente tariffa:

     a) occupazioni del suolo: L. 5.000 a mq;

     b) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: L. 2.500 a mq.

     La tassa è ridotta del cinquanta per cento per i passi carrabili costituiti attraverso i marciapiedi o le strade allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici o ai fondi.

     Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili, infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica regionale, la tassa è ridotta a L. 250 a mq e si applica per le occupazioni di ogni piano.

     Sono esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai quattro metri quadrati.

     I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.

 

     Art. 5. Occupazioni temporanee.

     Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

     a) occupazione del suolo: L. 15 a mq;

     b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: L. 7,50 a mq.

     La tariffa è aumentata del cinquanta per cento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

     Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del cinquanta per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti.

     Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni di cui al all'art. 195 bis comma 4 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, introdotto con l'art. 10 della L. 18 marzo 1968, n. 337.

     Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa si riscuote mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

 

     Art. 6. Occupazione del sottosuolo stradale e contributi.

     Per le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto d'acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili o per qualsiasi altro scopo o servizio, la tassa si applica in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni medesime.

     L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare alla regione le spese sostenute per la rimessione in pristino della strada. Allorquando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a ripristinare le opere stesse a loro carico, o a rimborsare la regione.

     La Regione ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. La spesa è, però, a carico degli utenti nel caso in cui il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

     a) condutture, cavi ed impianti in genere:

     - di diametro inferiore a cm 20: lire 20

     - di diametro di cm 20 e oltre: lire 40

     b) condutture di acqua potabile:

     - di diametro inferiore a cm 20: lire 20

     - di diametro di cm 20 ed oltre: lire 20

     Qualora le Regione provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, può imporre, oltre alla tassa annua di cui al precedente comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, in misura non superiore al cinquanta delle spese medesime. In tal caso, l'importo complessivo del contributo e la sua ripartizione saranno determinati mediante decreto del presidente della giunta regionale emanato ai sensi dell'art. 51 dello Statuto.

 

     Art. 7. Occupazione per distributori di carburante.

     Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo di proprietà della Regione, è dovuta una tassa unica annuale di L. 2.000.

     La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri, con tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

     Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa viene applicata, nella misura stabilita nel primo comma del presente articolo, con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso in cui essi siano di differente capacità. La tassa è aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro serbatoio.

     Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa di cui al primo comma è ridotta a L. 500 quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico.

     La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza della Regione, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 mq.

     Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 2, ove, per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori.

 

     Art. 8. Occupazioni per apparecchi automatici.

     Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande ed altri generi al dettaglio e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo di pertinenza della Regione, la tassa annuale è fissata in L. 200.

 

     Art. 9. Applicazione della tassa.

     In conformità al disposto dell'art. 5, comma 3, della L. 16 maggio 1970, n. 281, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale, ciascuno per gli spazi e le aree regionali ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali e con l'osservanza delle norme stabilite dal T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, e successive modificazioni e dalla L. 6 marzo 1958, n. 177.

     A tal fine ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia entro dieci giorni dalla sua emanazione alla provincia competente.

     I ricevitori provinciali verseranno, nei modi e termini previsti dalla legge, le somme relative alla tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche regionali alla sezione di tesoreria provinciale di Ancona.

     Per le occupazioni temporanee la tassa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali, che effettueranno il versamento alla sezione di tesoreria provinciale di Ancona entro il giorno successivo a quello in cui l'imposta è stata riscossa.

     Entro il quinto giorno di ogni mese i ricevitori e i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere al presidente della giunta regionale un rendiconto delle operazioni eseguite nel mese precedente, contenente le seguenti indicazioni:

     a) generalità del contribuente;

     b) ammontare del tributo;

     c) data e importo del tributo pagato;

     d) estremi della quietanza di versamento alla sezione di Tesoreria provinciale di Ancona.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     Ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della L. 16 maggio 1970,  n. 281, le sanzioni amministrative per le infrazioni alle norme relative alla tassa regionale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della giunta regionale, con l'osservanza delle norme stabilite del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Ricorso amministrativo. [2]

     [Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta è deciso dal presidente della giunta regionale.

     Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dall'interessato o da un suo delegato.

     Il ricorso, indirizzato al presidente della giunta regionale, è presentato all'amministratore regionale personalmente dall'interessato - o da un suo incaricato - al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì, inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Almeno quindici giorni prima della decisione del ricorso il presidente della giunta regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni.

     Il presidente della giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal consiglio regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della commissione consultiva tributaria.

     La decisione dev'essere comunica all'ufficio impositore per l'esecuzione e notificata all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

     Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il presidente della giunta regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.

     Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.

     La decisione del presidente della giunta regionale è definitiva.

     Può però l'interessato presentare, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, nuovo ricorso al presidente della giunta regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di trenta giorni dalla data del ricupero. Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa.]

 

     Art. 12. Rinvio alle leggi dello Stato.

     Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme della L. 6 marzo 1958, n. 177, e del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, che disciplinano la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche appartenenti alle Province.

 

     Art. 13. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 1972.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.