§ 6.2.47 – L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:05/02/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti.
Art. 6.  Interpretazione autentica dell'articolo 35 legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni.
Art. 7.  Modifica alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8.  Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" (legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43).
Art. 9.  Deleghe alle province (legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4).
Art. 10.  Modifica all'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11.  Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 in materia di corsi e concorsi.
Art. 12.  Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 13.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti per attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere [...]
Art. 14.  Interventi relativi ai Consorzi civili di solidarietà previsti dall'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 e successive modificazioni.
Art. 15.  Disposizioni relative ad interventi a sostegno della cooperazione di cui alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74.
Art. 16.  Partecipazioni azionarie.
Art. 17.  Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio vetro artistico di Murano" e rifinanziamento per l'anno 1996.
Art. 18.  Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, [...]
Art. 19.  Disposizione in materia di rendicontazione e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori" e successive modificazioni.
Art. 20.  Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21.  Liquidazione contributi alle pro-loco legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro-loco".
Art. 22.  Contributo straordinario alle APT n. 7 e n. 12.
Art. 23.  Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza [...]
Art. 24.  Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44.
Art. 25.  Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto.
Art. 30.  Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".
Art. 31.  Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per radiotelecomunicazioni" e [...]
Art. 32.  Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" e successive modificazioni e [...]
Art. 33.  Modifiche agli articoli 17 e 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV)" e successive modificazioni [...]
Art. 34.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio".
Art. 39.  Promozione dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani.
Art. 40.  Modifica della legge 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina nell'attività di estetista".
Art. 41.  Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari.
Art. 42.  Modifica di leggi regionali.
Art. 43.  Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".
Art. 44.  Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di alta montagna" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 45.  Modifica della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinaria".
Art. 48.  Disposizioni in materia di servizi per la gestione di chiuse.
Art. 49.  Contributo straordinario al Comune di Gallio.
Art. 50.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli Organi".
Art. 51.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori".
Art. 52.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico".
Art. 53.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive [...]
Art. 54.  Riapertura dei termini della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 55.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.47 – L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996).

(B.U. 9 febbraio 1996, n. 16).

 

Art. 1. Rifinanziamenti.

     1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

 

     Artt. 2. - 5. [1]

 

     Art. 6. Interpretazione autentica dell'articolo 35 legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni. [2]

 

     Art. 7. Modifica alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni e integrazioni. [3]

 

     Art. 8. Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" (legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43).

     1. Per gli interventi connessi alla manutenzione e conservazione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società "Rocca di Monselice Srl", costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'anno 1996 (capitolo n. 3392).

 

     Art. 9. Deleghe alle province (legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4).

     1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1996, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

 

     Art. 10. Modifica all'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni e integrazioni. [4]

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 in materia di corsi e concorsi. [5]

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e successive modifiche e integrazioni. [6]

 

     Art. 13. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti per attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola". [7]

 

     Art. 14. Interventi relativi ai Consorzi civili di solidarietà previsti dall'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 e successive modificazioni. [8]

     [1. Per gli interventi di cui al punto 3), lettera d) dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'importo massimo di lire 5.000 milioni, un concorso finanziario per la formazione del patrimonio o fondo sociale per la costituzione di consorzi civili di solidarietà, costituiti a norma del codice civile e regolati da propri statuti, che abbiano per scolpo interventi a favore di imprese cooperative zootecniche e loro consorzi, nonché dei soci garanti o prestatori di tali imprese, nei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa o volontaria e di concordato giudiziale od extragiudiziale. La misura di tale concorso potrà essere ragguagliata fino ad un importo pari a venti volte l'entità del patrimonio o fondo sociale versato dai soci (capitolo n. 11498).]

 

     Art. 15. Disposizioni relative ad interventi a sostegno della cooperazione di cui alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74.

     1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di contributi ancora pendenti previsti dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della Consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo", il termine ultimo per rendicontare le iniziative ammesse a contributo a tutto il 31 dicembre 1993, è fissato al 30 aprile 1996.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e/o rendicontati e le relative somme sono poste in economia.

     3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, il relativo contributo è proporzionalmente ridotto.

 

     Art. 16. Partecipazioni azionarie. [9]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo spa partecipazioni azionarie al capitale della Aeroporto Catullo spa di Verona Villafranca fino a lire 1.000 milioni, della Aer.Tre spa di Treviso fino a lire 300 milioni, della società Mercato Agroalimentare di Verona fino a lire 1.000 milioni (capitolo n. 20004).

 

     Art. 17. Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio vetro artistico di Murano" e rifinanziamento per l'anno 1996.

     1. [10].

     2. Per l'attuazione della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 è autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per l'anno 1996 (capitolo n. 20600).

 

     Art. 18. Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio" e rifinanziamento per l'anno 1996.

     1. [11].

     2. Per l'attuazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 è autorizzata la spesa di 30 milioni di lire per l'anno 1996 (capitolo n. 30022 di nuova istituzione).

 

     Art. 19. Disposizione in materia di rendicontazione e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori" e successive modificazioni. [12]

     [1. [13].

     2. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di tutti i contributi ancora pendenti, relativi agli anni 1989 - 1990 - 1991, si stabilisce che il termine perentorio per la rendicontazione delle spese è fissato al 30 giugno 1996. Alla scadenza del termine indicato, qualora non siano state rendicontate le relative spese, la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati, le somme saranno poste in economia e si procederà al recupero di quanto eventualmente già erogato.]

 

     Art. 20. Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni. [14]

 

     Art. 21. Liquidazione contributi alle pro-loco legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro-loco". [15]

 

     Art. 22. Contributo straordinario alle APT n. 7 e n. 12.

     1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale concede un contributo straordinario di lire 1.500 milioni all'APT n. 7 - Chioggia - e di lire 1.000 milioni all'APT n. 12 - Garda - (capitolo n. 31048).

     2. L'assegnazione del contributo di lire 1.500 milioni all'APT n. 7 è finalizzato al completamento della struttura polifunzionale a carattere turistico in Sottomarina, già parzialmente finanziato nel quadro della legge n. 424/1989.

     3. L'assegnazione del contributo di lire 1.000 milioni all'APT n. 12 è finalizzato al concorso nella spesa per l'acquisto di un immobile da destinare a sede dell'Azienda stessa, ed è subordinato all'avvio delle procedure di alienazione di parte del patrimonio immobiliare di proprietà dell'azienda medesima ed è successivamente erogato sulla base della presentazione della stipula del contratto di acquisto dell'immobile.

 

     Art. 23. Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

     1. La procedura definita dell'articolo 22 "Fondo di rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58, per la concessione di contributi in conto capitale, a rimborso in quote annuali costanti per la durata di dieci anni, ai comuni e loro consorzi per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale", si intende applicata a partire dall'utilizzo delle risorse stanziate, al capitolo di spesa n. 40002, nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994, in sostituzione di quella precedentemente dettata dall'articolo 7 della citata legge regionale 6 giugno 1980, n. 87, espressamente abrogato dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.

 

     Art. 24. Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44.

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 43050 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, è utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, e non finanziate.

 

     Art. 25. Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto, finalizzato alla realizzazione di investimenti o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato [16].

 

     Artt. 26. - 29. [17]

 

     Art. 30. Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile". [18]

 

     Art. 31. Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per radiotelecomunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni.

     1. Il termine previsto dall'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 e dall'articolo 32 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, è stabilito al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 32. Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" e successive modificazioni e integrazioni.

     1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 e dall'articolo 43 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, si applica a partire dal 1° gennaio 1997.

 

     Art. 33. Modifiche agli articoli 17 e 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV)" e successive modificazioni e integrazioni. [19]

 

     Art. 34. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio". [20]

 

     Artt. 35. - 36. [21]

 

     Artt. 37. - 38. [22]

 

     Art. 39. Promozione dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani.

     1. In conformità con quanto disposto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dall'articolo 8 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, la Giunta regionale stabilisce annualmente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, sulla base dello stanziamento di bilancio (capitolo n. 72070), il monte ore di insegnamento complementare a favore degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, per il quale la Regione intende assumere a proprio carico l'onere dei contributi assicurativi.

 

     Art. 40. Modifica della legge 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina nell'attività di estetista". [23]

 

     Art. 41. Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari.

     1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea, è istituito un Fondo di rotazione per l'attivazione di ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Comunità Europea (capitolo n. 84747).

     2. La Giunta regionale destina le somme presenti nel Fondo al finanziamento di "Sottoprogrammi", "Assi" o "Misure" in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in considerazione che alcuni degli interventi programmati compresi nei documenti di programmazione vengano meno o si riducano nella loro entità.

     3. Le somme utilizzate per le finalità di cui sopra, e per le quali si sia ottenuto il rimborso da parte della Comunità Europea o del Fondo di rotazione, sono riassegnate al medesimo capitolo. Per questo fine la struttura di monitoraggio sugli interventi comunitari tiene conto separatamente degli interventi finanziati con il capitolo in oggetto e dei rimborsi ottenuti.

 

     Art. 42. Modifica di leggi regionali.

     1. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “Dirigente del dipartimento competente":

a) legge regionale 14 marzo 1980, n. 17: articolo 2, primo comma;

b) legge regionale 10 settembre 1981, n. 57: articolo 2, ultimo comma;

c) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55: articolo 21, secondo comma;

d) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29:

1) articolo 3, penultimo comma;

2) articolo 4, penultimo comma;

e) [legge regionale 6 marzo 1990, n. 18:

1) articolo 25, comma 2;

2) articolo 27, comma 1;

3) articolo 30, comma 2 ;

4) articolo 55, comma 5;

5) articolo 64, commi 1 e 2;

6) articolo 71, commi 1 e 4] [24];

f) legge regionale 23 aprile 1990, n. 31:

articolo 4, comma 2;

g) legge regionale 10 giugno 1991, n. 12:

1) articolo 104, commi 1 e 7;

2) articolo 106, commi 3 e 9;

h) legge regionale 27 novembre 1991, n. 29: articolo 5, comma 1.

2. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole "Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Dirigente del dipartimento competente":

a) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29:

1) articolo 3, primo comma;

2) articolo 14, primo comma;

3) articolo 18, primo, penultimo e ultimo comma;

4) articolo 20;

5) articolo 21, primo comma;

b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52: articolo 16, terzo comma, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61;

c) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29: articolo 14, comma 5;

d) legge regionale 30 agosto 1993, n. 40:

1) articolo 4, commi 6, 7 e 8;

2) articolo 12 comma 2.

3. [Nel comma quarto dell’articolo 43 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , le parole "la Giunta regionale e il suo Presidente" sono sostituite con le parole "la Giunta regionale ed il Dirigente del Dipartimento competente"] [25].

4. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito

"1. Le Segreterie regionali, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, nell'ambito delle competenze rispettivamente determinate dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, sovraintendono l’istruttoria, la predisposizione e l'esecuzione dei provvedimenti della Giunta ed esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate.”.

5. Nel comma 1 dell’articolo 105 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Segretario generale della Programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".

6. Nel comma 8 dell’articolo 106 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Presidente della Giunta regionale o del dirigente la segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale in conformità agli indirizzi della Giunta regionale".

7. Nel comma 13 dell’articolo 128 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "La Segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".

8. [Al comma 1 dell’articolo 9 ed al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "il Dirigente generale del dipartimento per la viabilità e i trasporti"] [26].

9. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è così sostituito:

"Le competenze di cui al primo comma sono esercitate dal Dirigente del dipartimento competente, che vi provvede con proprio decreto, su conforme parere della Giunta regionale.".

10. Nel primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , le parole "del Presidente della Regione o da un suo delegato" sono sostituite con le parole "del Dirigente del dipartimento competente".

11.  Il comma 14 dell'articolo 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:

"14. Alla liquidazione e al pagamento delle indennità di trasferta, nonché al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese derivanti dall'applicazione della normativa sulle missioni provvede con proprio decreto il Dirigente del dipartimento per il personale, in base agli atti prodotti dal dipendente interessato, vistati dal dirigente responsabile.".

 

     Art. 43. Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi". [27]

 

     Art. 44. Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di alta montagna" e successive modificazioni e integrazioni. [28]

 

     Art. 45. Modifica della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinaria". [29]

 

     Artt. 46. - 47. [30]

 

     Art. 48. Disposizioni in materia di servizi per la gestione di chiuse.

     1. I servizi di gestione, garantiti dalla Regione, per l'apertura delle chiuse lungo i canali e le linee di navigazione per l'utenza turistica e commerciale, vengono resi previo corrispettivo, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinati dalla Giunta regionale. (Capitolo n. 6066/entrata)

 

     Art. 49. Contributo straordinario al Comune di Gallio.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gallio (VI) un contributo straordinario di lire 500 milioni (capitolo n. 73026) per l'adeguamento strutturale del trampolino per il salto con gli sci.

     2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applica quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 50. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli Organi". [31]

 

     Art. 51. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori". [32]

 

     Art. 52. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico". [33]

 

     Art. 53. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni. [34]

 

     Art. 54. Riapertura dei termini della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modificazioni e integrazioni.

     1. Le domande di contributo presentate nel corso del 1995 alla Giunta regionale, riguardo agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), risultate inammissibili per documentazione incompleta, possono essere validamente integrate entro il termine del 31 marzo 1996.

 

     Art. 55. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Modificano la L.R. 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale).

[2] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 12 aprile 1999, n. 18.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 29. Modifica l'art. 18 della L.R. 14/1989.

[4] Aggiunge un comma all'art. 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

[5] Modifica il comma 1, art. 48, della L.R. 55/1994.

[6] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18. Sostituiva il quarto comma, art. 66, della L.R. 88/1980.

[7] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18. Aggiungeva un comma all'art. 12 della L.R. 65/1985.

[8] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[9] Vedi il comma 3, art. 8 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[10] Proroga al 30 giugno 1996 il termine previsto agli artt. 2 e 9 della L.R. 70/1994.

[11] Proroga al 31 dicembre 1996 il termine previsto agli artt. 2 e 9 della L.R. 31/1995.

[12] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 27.

[13] Aggiunge un comma all'art. 6 della L.R. 3/1985.

[14] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[15] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[16] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16, dall'art. 34 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[18] Eleva l'importo di cui all'art. 17 della L.R. 58/1984.

[19] Modifica l'art. 17, primo comma, lettera b) e sostituisce l'art. 21 della L.R. 63/1979.

[20] Aggiunge un comma all'art. 12 della L.R. 31/1985.

[22] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8. Modificano la L.R. 30 gennaio 1990, n. 10.

[23] Sostituisce il comma 1 e abroga il comma 4, art. 5, della L.R. 29/1991.

[24] Lettera abrogata dall'art. 59 della L.R. 21 novembre 2008, n. 21.

[25] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[26] Comma abrogato dall'art. 59 della L.R. 21 novembre 2008, n. 21.

[27] Modifica il 1° e il 2° comma della L.R. 6/1985.

[28] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[29] Modifica l'art. 21 della L.R. 29/1985.

[30] Articoli abrogati dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.Modificano gli artt. 8 e 10 della L.R. 5 aprile 1993, n. 12.

[31] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 22 luglio 1997, n. 27.

[32] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 37. Sostituisce l'art. 5 della L.R. 42/1988.

[33] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 37. Sostituisce l'art. 5 della L.R. 28/1988.

[34] Aggiunge l'art. 4 bis alla L.R. 16/1993.