§ 4.1.27 - Legge Regionale 20 agosto 1987, n. 44.
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:20/08/1987
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Programma degli interventi.
Art. 2.  Disciplina delle opere per servizi religiosi.
Art. 3.  Interventi regionali.
Art. 4.  Utilizzo dei contributi.
Art. 5.  Abrogazione.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Norma transitoria.


§ 4.1.27 - Legge Regionale 20 agosto 1987, n. 44.

Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione.

(B.U. n. 47 del 21-8-1987).

 

Art. 1. Programma degli interventi.

     1. All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti «le chiese e gli altri edifici religiosi» di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.

     2. Tale quota ha come base 8%, annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.

     3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

     4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonché in opere di nuova realizzazione.

 

     Art. 2. Disciplina delle opere per servizi religiosi.

     1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all'ammontare e alle forme del concorso richiesto.

     2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.

     3. L'erogazione dell'80% del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte dell'opera finanziata.

 

     Art. 3. Interventi regionali.

     1. La Regione, sulla base dei progetti presentati al comune dalle confessioni religiose interessate e delle determinazioni comunali assunte a norma dell'articolo 2, concede per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo [1] contributi:

     a) sino a un massimo del 50% della spesa prevista, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, nonché di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto;

     b) sino a un massimo del 30% della spesa prevista, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a).

     2. Il sindaco, entro il termine perentorio di 31 giorni dall'approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle confessioni religiose, nonché del programma di cui al secondo comma dell'articolo 2, corredati da attestazione del sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità dei progetti e sulla congruità della spesa prevista.

     3. In mancanza, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere direttamente alla Giunta regionale le proprie richieste.

     4. Per i beni mobili, vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, le coniessioni religiose possono inoltrare domanda, con la stessa procedura di cui al primo comma dell'articolo 2, direttamente alla Giunta regionale, che concede contributi nella misura stabilita alla lettera a) del primo comma del presente articolo.

     5. I provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno.

     6. L'erogazione dei contributi regionali avviene in analogia con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 2.

 

     Art. 4. Utilizzo dei contributi.

     1. I contributi deliberati dai comuni e dalla Regione ai sensi della presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza maggiore - entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati, per i comuni nel fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio.

 

     Art. 5. Abrogazione.

     1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 117 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     (omissis).

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. Per l'anno 1987 le domande per l'erogazione del contributo sono presentate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il comune, entro i successivi 45 giorni, adotta il programma di cui all'articolo 2, e compie ogni altro adempimento ivi previsto; la Regione, entro il 31 dicembre 1987, adotta i provvedimenti di propria competenza a norma dell'articolo 3.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.