§ 4.1.82 - L.R. 1 agosto 2003, n. 16.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:01/08/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...]
Art. 2.  Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive"modificazioni".
Art. 3.  Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998. n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
Art. 5.  Interventi d'urgenza in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di competenza regionale.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del               decreto legislativo 31 [...]
Art. 7.  Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991. n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie.
Art. 8.  Disposizioni in materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di trasporto.
Art. 9.  Aggiornamento del limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione.
Art. 10.  Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 11.  Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine [...]
Art. 12.  Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della [...]
Art. 13.  Disciplina transitoria dell'attività edilizia.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.82 - L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia.

(B.U. 1 agosto 2003, n. 72).

 

CAPO 1

Modifiche in materia di mobilità

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)".

     1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, le parole "impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto" sono sostituite dalle parole: "impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto".

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive"modificazioni".

     1. Al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono aggiunte alla fine le parole: "Alle procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite informa cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse anche associazioni temporanee di impresa (A TI) costituite da imprese idonee, senza obbligatorietà in caso di aggiudica­zione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.".

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.

     1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserita la seguente lettera a bis):

     "a bis) le riunioni di impresa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che possiedono la totalità dei requisiti previsti dal bando di gara possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso dei requisiti in misura inferiore al 20 per cento;".

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998. n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

     1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole "di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 1," sono soppresse.

 

     Art. 5. Interventi d'urgenza in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di competenza regionale.

     1. Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di navigazione di competenza regionale, il Dirigente del Centro Operativo Veneto per la Navigazione Interna (COVNI) può disporre, per ragioni di pubblico interesse, con le procedure di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi d'urgenza e di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici Il febbraio 1994, n. 109".

 

CAPO II

Modifiche in materia di viabilità e trasporti

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del               decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

     1. Il comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001,n. 11 , è sostituito dai seguenti:

     "4. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma l, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:

     a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;

     b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli altri casi.

     4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell' autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti.

     4 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza.

     4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni".

 

     Art. 7. Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991. n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie.

     1. L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:

     "Articolo 9. Interventi sulla mobilità comunale.

     1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, riservando una quota fino al venti per cento agli interventi la cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e o funzionalità della rete stradale.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua annualmente i settori di intervento di cui all'articolo 3 cui assegnare priorità ed entro il successivo 30 aprile, i comuni interessati presentano al Presidente della Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento, corredata dai progetti preliminari e dai relativi atti di approvazione comunale.

     3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da finanziare nonché l'entità del contributo assegnato.

     4. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, il Presidente Giunta regionale, promuove, sulla base dei progetti preliminari redatti dall'amministrazione comunale stessa, la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

     5. Ai fini dell'erogazione del contributo, i comuni interessati, entro novanta giorni dalla conclusione dell' accordo di programma di cui al comma 4, trasmettono, a pena di decadenza, i progetti definitivi degli interventi, alla struttura regionale competente in materia di viabilità.

     6. La Giunta regionale nell'ambito dei finanziamenti relativi alla mobilità comunale è, altresì, autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private; a tal fine i comuni montani interessati presentano la relativa domanda entro il 30 aprile.".

     2. Per l'anno 2002 il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 previgente all’entrata in vigore della presente legge, è fissato in centottanta giorni.

     3. Per l'anno 2003, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 così come modificato dal comma 1 della presente legge, la somma destinata agli interventi sulla mobilità comunale è assegnata prioritariamente agli interventi di cui all'allegato B della D.G.R. 20 dicembre 2002. n. 3738 "legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 - legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, articolo 16. Assegnazione contributi per l'anno 2002 e assegnazione interventi per l'anno 2003" (BUR 28 gennaio 2003. n. 9).

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di trasporto.

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n.15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi", i cui progetti siano stati approvati prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale e i relativi lavori siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4. 5 e 6.

     2. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, a favore dell'ente che realizza l'opera sulla base di uno specifico progetto che indichi, anche, le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate; tale progetto è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

     3. L'approvazione del progetto di cava di prestito, in quanto connesso alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

     4. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per realizzare dell'opera, di cui al comma 1, e non può avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa.

     5. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.

     6. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di edilizia residenziale

 

     Art. 9. Aggiornamento del limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" e dell' articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell' occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia", convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, e loro successive modificazioni, i realizzati da imprese di costruzione, cooperative edilizie di abitazione, aziende territoriali per l'edilizia residenziale e comuni, è fissato in euro 52.000,00.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     1. I piani di vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, conservano la loro validità per le domande, presentate, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica", concernenti gli alloggi inseriti nei piani di vendita approvati dal Consiglio regionale con provvedimento 11 marzo 1994, n. 912, come modificato dal provvedimento 10 dicembre 1998, n. 108, rimanendo validi le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993 e successive modificazioni. Per le domande presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29, fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 29/2002.

     1 bis. Per le domande aventi ad oggetto l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale inseriti nei piani di vendita di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 presentate dagli assegnatari al comune o all’ente gestore entro il 30 giugno 2003, si applicano le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993 [1].

 

CAPO IV

Modifiche in materia di urbanistica

 

     Art. 11. Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica"". [2]

     [1. Per "zone produttive (Z.T.OD)" di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 devono intendersi le zone territoriali omogenee di tipo D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che abbiano destinazione industriale, artigianale e commerciale.

     2. Per "attività produttive" di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, devono intendersi le attività produttive di tipo industriale, artigianale e commerciale].

 

     Art. 12. Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 200 l, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica"".

     1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, le parole "31 luglio 2003" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2003".

     2. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, le parole" relativi a" sono sostituite dalle parole" relative alle aree e ai".

     3. Alla fine del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, è aggiunta la seguente frase: "Sono fatti salvi i procedimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 per i quali, entro il27 dicembre 2002, sia già stata convocata la conferenza di servizio ai sensi del medesimo articolo 5.”

     4. All' alinea del comma 8 dopo le parole "fatti salvi" sono aggiunte le parole "le istanze presentate e".

     5. La lettera b), del comma 8, dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, è così sostituita:

     "b) l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 5 marzo 1985, n. 24, è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del due per cento del fondo rustico; ".

 

CAPO V

Disposizioni in materia di edilizia

 

     Art. 13. Disciplina transitoria dell'attività edilizia.

     1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

 

CAPO VI

Norma filiale

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 21 maggio 2004, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.