§ 4.2.2 - Legge Regionale 9 gennaio 1975, n. 1.
Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:09/01/1975
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La Regione Veneto, entro i limiti delle competenze fissate dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.
Art. 2.      La Giunta regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere per la prevenzione degli eventi calamitosi naturali, anche con affidamento degli incarichi ad Enti locali, Consorzi o, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle Comunità Montane e ad altri Enti pubblici, contributi in conto capitale fino al 50 per cento [...]
Art. 5.      Entro i limiti delle competenze regionali, di cui all'art. 1 della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale alle Province, Comuni, Consorzi di Comuni e [...]
Art. 6.      Gli Enti che intendono beneficiare dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 devono presentare documentata istanza alla Giunta regionale, per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile regionale [...]
Art. 7.      Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle relative opere e all'impegno della relativa spesa.
Art. 8.      Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio 1974 la spesa annua di lire 500 milioni alla cui copertura si provvede per l'esercizio 1974 mediante [...]


§ 4.2.2 - Legge Regionale 9 gennaio 1975, n. 1.

Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali.

(B.U. n. 1 del 14-1-1975).

 

Art. 1.

     La Regione Veneto, entro i limiti delle competenze fissate dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere per la prevenzione degli eventi calamitosi naturali, anche con affidamento degli incarichi ad Enti locali, Consorzi o, in casi eccezionali, a liberi professionisti.

 

     Art. 3. [1]

     Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericoli di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile regionale può essere autorizzato, per ragioni di pubblico interesse, a provvedere all'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi di somma urgenza.

     Qualora si tratti di interventi, anche ricorrenti, consistenti, fino all'adozione di più complessi rimedi sulle cause dei fenomeni, in opere di natura temporanea per il contenimento degli effetti di una situazione di imminente o costante pericolo per la pubblica incolumità o per l'igiene pubblica, i relativi lavori, previo parere della competente Sezione della Commissione tecnica regionale nonché di ogni altro ente od organo competente, sono approvati e finanziati, integralmente o parzialmente, dalla Giunta regionale e, ove ne ricorrano i presupposti, concessi per l'esecuzione a norma della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 [1]a.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle Comunità Montane e ad altri Enti pubblici, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione di opere o impianti pubblici distrutti o danneggiati da calamità naturali.

     I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la riparazione o la costruzione delle seguenti opere:

     a) edifici pubblici o di uso pubblico;

     b) opere idrauliche e di bonifica di competenza regionale;

     c) edifici scolastici di ogni ordine e grado;

     d) ospedali, ambulatori e case di riposo;

     e) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;

     f) strade provinciali e comunali e relativi manufatti;

     g) impianti di pubblica illuminazione;

     h) altre opere di interesse degli Enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

     Art. 5.

     Entro i limiti delle competenze regionali, di cui all'art. 1 della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale alle Province, Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane, fino al 50 per cento della spesa necessaria per l'esecuzione di lavori urgenti di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, nonché per l'esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprietà degli Enti al fine di salvaguardare l'incolumità o la salute pubblica.

 

     Art. 6.

     Gli Enti che intendono beneficiare dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 devono presentare documentata istanza alla Giunta regionale, per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio.

     La Giunta regionale delibera l'ammissibilità dell'opera al contributo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 7.

     Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle relative opere e all'impegno della relativa spesa.

     Per le opere previste all'art. 3 della presente legge, è ammessa la presentazione di perizie a consuntivo.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

     La Giunta regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale e provvede alla nomina dei Collaudatori.

     L'iter per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, compresa la rendicontazione secondo le modalità indicate dall'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 24 della legge 23 agosto 1996, n. 28, deve trovare compimento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di assegnazione del contributo, fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 31 bis della legge di contabilità regionale [1]b.

     L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme già erogate [1]b.

 

     Art. 8.

     Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio 1974 la spesa annua di lire 500 milioni alla cui copertura si provvede per l'esercizio 1974 mediante utilizzazione del fondo stanziato al cap. 670 del bilancio di spesa della Regione per lo stesso esercizio.

     Per gli esercizi successivi sarà provveduto ad iscrivere a bilancio appositi capitoli di spesa con uguale stanziamento [2].

     Le somme stanziate per l'esercizio 1974 saranno utilizzate per la copertura degli oneri stessi nell'esercizio 1975, nel cui bilancio sarà all'uopo iscritto apposito capitolo, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 23 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58.

[1]1a Secondo comma aggiunto dall'articolo unico della L.R. 18 dicembre 1986, n. 53 (B.U. n. 58/1986).

[1]1b Comma aggiunto dall'art. 92, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[1]1b Comma aggiunto dall'art. 92, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[2] Lo stanziamento è stato incrementato di 1.000 milioni per il 1977 con L.R. 23 dicembre 1977, n. 74; di L. 3.000 milioni per il 1980 con L.R. 5 maggio 1980, n. 57.