§ 4.2.12 - L.R. 16 agosto 1984, n. 42.
Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:16/08/1984
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Estensione delle norme.
Art. 2.  Comunicazione dei programmi di intervento.
Art. 3.  Categorie di opere.
Art. 4.  Criteri e modalità di intervento finanziario.
Art. 5.  Modalità dell'intervento finanziario regionale.
Art. 6.  Spese ammissibili a contributo.
Art. 7.  Indici parametrici.
Art. 8.  Termini per la compilazione dei progetti.
Art. 9.  Progettazione delle opere.
Art. 10.  Progettazione e relativi incarichi.
Art. 11.  Disciplinare-tipo per incarichi.
Art. 12.  Impegno del contributo.
Art. 13.  Approvazione dei progetti.
Art. 14.  Termini per l'esecuzione dei lavori.
Art. 15.  Erogazione del contributo.
Art. 16.  Accreditamento somme impegnate in conto capitale.
Art. 17.  Acconti sui mutui.
Art. 18.  Atti intermedi del procedimento.
Art. 19.  Categoria delle opere di competenza regionale.
Art. 20.  Progettazione delle opere di competenza regionale.
Art. 21.  Realizzazione delle opere.
Art. 22.  Opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo.
Art. 23.  Commissione Tecnica Regionale.
Art. 24.  Assemblea generale della Commissione Tecnica Regionale.
Art. 25.  Attribuzioni della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche.
Art. 26.  Attribuzioni della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Urbanistica.
Art. 27.  Attribuzioni di competenze ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.
Art. 28.  Commissione consultiva.
Art. 29.  Attribuzioni della Commissione consultiva.
Art. 30.  Funzionamento delle Commissioni.
Art. 31.  Validità delle adunanze.
Art. 32.  Incompatibilità.
Art. 33.  Limite di spesa.
Art. 34.  Gettoni di presenza.
Art. 35.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 36.  Occupazioni temporanee di urgenza.
Art. 37.  Pubblicazione avvisi «ad opponendum».
Art. 38.  Aggiudicazione dei lavori.
Art. 39.  Aggiornamento dei prezzi di progetto.
Art. 40.  Modalità per le gare di appalto.
Art. 41.  Affidamento in concessione.
Art. 42.  Aggiudicazione in aumento.
Art. 43.  Estensione dell'appalto.
Art. 44.  Estensione degli appalti-concorso.
Art. 45.  Consegna dei lavori.
Art. 46.  Lavori suppletivi e di variante.
Art. 47.  Cauzione provvisoria e cauzione definitiva.
Art. 48.  Accredito dell'anticipazione.
Art. 49.  Interessi per ritardato pagamento.
Art. 50.  Revisione prezzi sulla base del programma dei lavori.
Art. 51.  Pagamento revisione prezzi.
Art. 52.  Ricorsi in materia di revisione prezzi.
Art. 53.  Designazione dei collaudatori.
Art. 54.  Nomina commissioni collaudatrici.
Art. 55.  Elenco regionale dei collaudatori.
Art. 56.  Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori amministrativi.
Art. 57.  Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Art. 58.  Determinazione del contributo definitivo.
Art. 59.  Assistenza tecnico-amministrativa del Genio civile.
Art. 59 bis.  Disposizioni transitorie in materia di tutela del lavoro.
Art. 60.  Denunce dei lavori.
Art. 61.  Autorizzazione all'inizio dei lavori.
Art. 62.  Certificato di rispondenza alle norme sismiche.
Art. 63.  Vigilanza sui lavori.
Art. 64.  Commissione sismica regionale.
Art. 65.  Aggiornamento limiti di spesa.
Art. 66.  Proroga validità di norme in materia urbanistica.
Art. 67.  Norma transitoria.
Art. 68.  Allocazione in bilancio.
Art. 69.  Abrogazioni.
Art. 70.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.12 - L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.

(B.U. 17 agosto 1984, n. 38).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Estensione delle norme. [1]

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere pubbliche di interesse regionale.

     Le opere pubbliche di cui al precedente comma sono quelle di competenza regionale, trasferite o delegate, nonché quelle di competenza di enti locali territoriali, loro consorzi o altri enti pubblici, eseguite con o senza l'intervento finanziario regionale.

     Le norme di cui alla presente legge si applicano, altresì, alle opere eseguite da Istituti Autonomi per le Case Popolari e Consorzi di bonifica per quanto compatibili con le vigenti leggi speciali.

 

     Art. 2. Comunicazione dei programmi di intervento. [2]

     Gli enti, nella cui competenza rientra l'esecuzione delle opere pubbliche, devono comunicare alla Giunta regionale i propri programmi di intervento.

 

     Art. 3. Categorie di opere. [3]

     Le opere pubbliche di interesse regionale sono in particolare quelle comprese nelle seguenti categorie:

     a) Opere idrauliche, marittime e di difesa del suolo:

     - interventi di difesa e sistemazione idraulica e marittima;

     - linee navigabili;

     - interventi idraulico-agrari, di bonifica e di irrigazione;

     - interventi idraulico-forestali;

     - consolidamento e trasferimento abitati;

     b) Opere igieniche:

     - acquedotti;

     - fognature e impianti di depurazione;

     - impianti per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, fanghi e reflui;

     - cimiteri, mattatoi, igieniche minori;

     c) Opere sanitarie:

     - edilizia ospedaliera;

     - edilizia per anziani e per servizi socio-assistenziali;

     d) Opere di edilizia:

     - edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata;

     - edilizia scolastica;

     - edilizia pubblica, sociale e culturale;

     e) Opere per lo sport e il turismo:

     - impianti sportivi;

     - impianti turistici e per il tempo libero;

     f) Opere di urbanizzazione e infrastrutture:

     - strade e relativi manufatti;

     - ferrovie, porti, aeroporti e altre infrastrutture a servizio dei trasporti;

     - filovie e metropolitane;

     - linee e impianti elettrici;

     - impianti a fune;

     - reti tecnologiche per il trasporto e la distribuzione di fonti energetiche;

     - urbanizzazione primaria delle aree residenziali, produttive e per servizi e impianti di interesse comune;

     g) Altre opere, tra cui:

     - interventi a tutela della pubblica incolumità;

     - ripristino di opere di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali;

     - altre opere pubbliche delegate o trasferite dallo Stato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo II

OPERE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

 

     Art. 4. Criteri e modalità di intervento finanziario. [4]

     Le opere pubbliche di competenza degli enti locali e loro consorzi e di altri enti pubblici comprese nelle categorie di cui al precedente articolo 3 possono essere assistite da interventi finanziari regionali in una delle seguenti forme:

     a) in conto capitale: in unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità dell'autorizzazione pluriennale di spesa in ragione della prevedibile scadenza degli impegni;

     b) mediante contributi pluriennali in conto ammortamento mutui: in misura costante annua, per una durata variabile fino a un massimo di venti anni.

     Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell'opera fino alla misura del 100 per cento.

     I contributi annui costanti possono essere concessi fino alla misura massima percentuale necessaria per coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo.

     Al fine di snellire le procedure di finanziamento e di verificarel'att

 

     Art. 5. Modalità dell'intervento finanziario regionale. [5]

     Gli enti locali territoriali, i loro consorzi, e gli altri enti pubblici che intendono realizzare opere pubbliche di loro competenza avvalendosi del finanziamento regionale, devono presentare alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una domanda intesa a ottenere il relativo finanziamento.

     Tale domanda deve essere corredata da una relazione che illustri dettagliatamente:

     1) le motivazioni della necessità, urgenza e priorità dell'opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni accertati;

     2) le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e le relative previsioni di costo e dei tempi e fasi di attuazione;

     3) la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore, anche avvalendosi di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, così come sostituito dall'art. 1, settimo comma, della legge regionale 30 novembre 1978, n. 68, nonché la disponibilità o meno delle aree necessarie all'intervento.

     Entro il successivo 30 giugno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprimerà entro 30 giorni:

     a) in armonia alle prescrizioni e indicazioni degli strumenti programmatici generali;

     b) sulla base delle autorizzazioni pluriennali di spesa previste per ogni singola categoria di opere pubbliche; relativamente agli esercizi successivi a quella di presentazione delle domande; formula per ciascuna categoria di opere pubbliche una graduatoria delle domande ammissibili a contributo, fissando altresì la misura e le modalità dello stesso.

     Il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario, per assicurare il completamento delle stesse.

     Indipendentemente dalle domande presentate dagli enti le graduatorie potranno comprendere anche interventi che la Giunta regionale riconosce necessari a seguito di proprie indagini ricognitive, in armonia con gli strumenti di programmazione approvati.

     Una somma pari al 15 per cento dell'autorizzazione pluriennale di spesa resta disponibile per il finanziamento di maggiori oneri derivanti da appalti in aumento e dalla revisione dei prezzi contrattuali, nonché di opere di particolare interesse o urgenza.

     L'utilizzazione di tale somma viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale.

     L'importo complessivo della graduatoria compilata per ciascuna categoria di opere può essere aumentato fino a un massimo del 25 per cento onde consentire, nei limiti dello stanziamento di cui al precedente punto b), la sostituzione dei progetti eventualmente non presentati nei termini di cui al successivo articolo 8.

 

     Art. 6. Spese ammissibili a contributo. [6]

     1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle riferite a:

     a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera;

     b) acquisizioni di immobili e relativi oneri accessori;

     c) indennità a enti e privati, connesse alla realizzazione dell'opera;

     d) imprevisti, solo in via presuntiva, fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo di cui alla lett. a);

     e) documentate spese tecniche per la contabilizzazione, l'assistenza ai lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per eventuali rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione del progetto, nonché spese indispensabili per la comunicazione alla cittadinanza relativa all'attuazione dei lavori;

     f) IVA, nella misura di legge e ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.

     2. Sono altresì ammissibili a contributo:

     a) nella misura massima del 10 per cento dell'importo di cui alla lett. a) del comma 1, sulla base di idonea documentazione, le spese tecniche sostenute dal soggetto beneficiario qualora si avvalga di professionisti esterni all'amministrazione per la progettazione, la direzione lavori e la redazione del piano di sicurezza; peraltro può essere presa in considerazione un'aliquota superiore a quella sopraindicata sulla base di specifica e dettagliata motivazione legata a speciali situazioni di progettazione ed esecuzione dell'opera.

     b) nella misura massima del 7,5 per cento dell'importo di cui alla lettera a) del comma 1, sulla base di idonea documentazione, le spese tecniche sostenute dal soggetto beneficiario qualora svolga con personale dipendente almeno una fra le attività di progettazione, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza;

     c) nella misura forfettaria del 5 per cento dell'importo di cui alla lettera a) del comma 1, qualora tutte le attività indicate alla lettera b) siano svolte con personale dipendente del soggetto beneficiario.

     3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, l'aliquota per spese tecniche e oneri vari sui progetti relativi alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, la cui esecuzione viene affidata in concessione ai Consorzi di bonifica, è stabilita nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle forniture .

 

     Art. 7. Indici parametrici. [7]

     I programmi di cui al precedente articolo 5 sono compilati anche in base ad appositi indici parametrici del costo delle opere, fissati periodicamente dall'amministrazione regionale per settore operativo di intervento nel campo delle opere pubbliche.

     Gli indici parametrici sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme parere della Commissione Tecnica Regionale, di cui al successivo art. 23 e seguenti.

     Con le stesse modalità si procede al loro aggiornamento in relazione alle eventuali variazioni dei costi delle opere.

     Fino all'emanazione del decreto di cui al secondo comma, l'importo del finanziamento da concedere con l'approvazione dei programmi di intervento è commisurato sulla spesa ritenuta ammissibile, desunta dalla domanda presentata dall'ente interessato.

 

     Art. 8. Termini per la compilazione dei progetti. [8]

     Per ciascuna opera ammessa il dipartimento interessato fissa il termine entro il quale deve essere presentato il progetto esecutivo.

     Per le categorie di opere per le quali non è previsto alcun parere nè alcuna approvazione e che siano utilmente collocate nella graduatoria, il dipartimento interessato comunica all'ente la disponibilità alla concessione del contributo regionale.

     Nel contempo viene fissato un congruo termine per la presentazione della domanda di conferma del contributo corredata dalla delibera esecutiva di approvazione del progetto dell'opera.

     I termini di cui ai commi precedenti, ivi comprese eventuali proroghe, non possono comunque superare i dodici mesi successivi all'approvazione della graduatoria di interventi [9].

     La mancata presentazione entro il termine assegnato comporta l'esclusione dell'ammissibilità al contributo regionale per la graduatoria in corso.

 

     Art. 9. Progettazione delle opere. [10]

     Le opere sono progettate ed eseguite, di norma, dall'ente beneficiario del contributo regionale sulla base di un'apposita normativa disciplinare, che sarà approvata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che deve prevedere, tra l'altro, la possibilità della riduzione o della revoca del contributo regionale in caso di gravi inadempienze da parte dell'ente beneficiario.

     Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, l'ente interessato può richiedere che la Giunta regionale provveda alla progettazione e all'esecuzione delle opere, attraverso i propri uffici o con il conferimento di incarichi professionali.

 

     Art. 10. Progettazione e relativi incarichi. [11]

     La Giunta regionale, al fine di consentire una più sollecita operatività degli interventi, è autorizzata a concedere agli enti interessati all'esecuzione delle opere pubbliche previste dal precedente articolo 3 contributi in conto capitale per la redazione di progetti generali riguardanti la realizzazione di infrastrutture consortili o di interesse sovracomunale.

     La Giunta regionale è altresì autorizzata, dandone comunicazione agli enti locali interessati, ad affidare a liberi professionisti, anche associati, o a istituti universitari, l'esecuzione di progetti generali, studi di fattibilità e progetti esecutivi per la realizzazione di opere di competenza o di particolare interesse regionale, ivi compresi i progetti generali di sistemazione per unità idrografiche di cui all'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 52, i progetti esecutivi di sistemazione idraulica, nonché studi e indagini propedeutici ai progetti stessi.

 

     Art. 11. Disciplinare-tipo per incarichi. [12]

     La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni professionali interessate, un disciplinare-tipo per gli incarichi che la Regione stessa e gli enti interessati conferiranno a liberi professionisti anche associati e istituti universitari per la progettazione e la direzione dei lavori di opere pubbliche di interesse regionale.

     Il disciplinare-tipo deve contenere tutte le norme e le condizioni per il conferimento e l'espletamento degli incarichi e prevedere in particolare delle penalità per le inadempienze e per gravi carenze professionali verificatesi nella fase di progettazione o di direzione dei lavori e dalle quali sia derivato un danno apprezzabile per l'amministrazione.

 

     Art. 12. Impegno del contributo. [13]

     Il decreto di concessione e di impegno del contributo regionale sui progetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 5, ivi compresi quelli subentrati a seguito dell'applicazione dell'ultimo comma del predetto articolo 5, è adottato dal dirigente del dipartimento competente, previa acquisizione, nel caso in cui ciò sia previsto, del parere vincolante dell'organo consultivo, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 25 e 29, senza che sia necessaria alcuna ulteriore approvazione formale del progetto oltre alla procedura di cui al successivo articolo 13.

     Per le categorie di opere per le quali non è previsto alcun parere né alcuna approvazione, l'impegno del contributo regionale viene effettuato dal dirigente del dipartimento competente sulla base della domanda di conferma del contributo contenuta nella deliberazione esecutiva con la quale l'ente ha approvato il progetto.

     Qualora il soggetto beneficiario di contributo avanzi documentata istanza relativa a spese connesse alla progettazione dell'intervento, il dirigente regionale competente è autorizzato all'impegno di una quota del contributo assentito fino al dieci per cento; con il provvedimento di impegno di spesa, in relazione al tempo previsto per la realizzazione dei lavori, sono stabiliti i termini entro i quali devono essere completate le opere ed approvata la contabilità finale, pena la revoca del finanziamento [14].

     Il dipartimento deve dare notizia dei contributi concessi all'ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio.

     Sempre che sia stata disposta per legge la necessaria autorizzazione di spesa, i progetti che non abbiano trovato copertura nell'anno di presentazione della domanda vengono ammessi a finanziamento nell'anno successivo, previa riconferma da parte dell'ente interessato.

 

     Art. 13. Approvazione dei progetti. [15]

     I progetti di opere pubbliche di competenza degli enti locali, loro consorzi e altri enti pubblici, ammessi o meno al contributo regionale, sono approvati dagli enti medesimi senza necessità di alcun parere degli organi consultivi di cui al titolo IV, salvo quanto previsto ai successivi articoli 25 e 29.

     Resta fermo l'obbligo per gli enti interessati di ottenere preventivamente le autorizzazioni, le concessioni edilizie e i nulla-osta eventualmente necessari secondo le normative vigenti e secondo quanto previsto al successivo articolo 58.

 

     Art. 14. Termini per l'esecuzione dei lavori. [16]

     1. Con decreto di concessione e di impegno del contributo vengono fissati i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

     2. Tali termini possono essere prorogati una sola volta con motivato decreto del Dirigente responsabile della struttura competente, e in ogni caso non possono superare il termine di cui all'articolo 58, comma 1 bis.

 

     Art. 15. Erogazione del contributo. [17]

     I contributi annui costanti sono erogati, con decreto del Presidente della Giunta regionale direttamente agli Istituti mutuanti con decorrenza dall'anno di inizio dell'ammortamento dei mutui medesimi e con riferimento alle scadenze corrispondenti e per un massimo di 20 anni.

     La durata del contributo è corrispondente alla durata del mutuo quando questo non supera i 20 anni.

 

     Art. 16. Accreditamento somme impegnate in conto capitale. [18]

     1. L'erogazione dei fondi è disposta, fino al novanta per cento del contributo concesso, con liquidazione del dirigente della struttura centrale o periferica individuata con il provvedimento amministrativo che approva il programma di finanziamento ovvero attiva l'iniziativa finanziaria, sulla base esclusivamente di specifiche richieste del legale rappresentante dell'Ente beneficiario, trasmette anche a mezzo telefax, attestanti l'avvenuta esecuzione di lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.

     2. Il restante dieci per cento del contributo è liquidato dal dipartimento competente con le modalità di cui all'articolo 58.

     3. La documentazione di spesa relativa alle richieste di cui al comma 1 è trasmessa dall'Ente beneficiario all'organo di collaudo per le verifiche tecniche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabilite dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario nelle richieste formulate ai sensi del comma 1.

 

     Art. 17. Acconti sui mutui. [19]

     Gli acconti sui mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche, sono erogati sulla base di stati d'avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico dell'Ente o, se questo manchi, dal direttore dei lavori, anche in caso di opere fruenti del contributo regionale.

 

     Art. 18. Atti intermedi del procedimento. [20]

     Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di concessione del contributo, a eccezione di quelli specificamente attribuiti dalla presente legge e a condizione che non alterino la natura e la destinazione dell'opera e sempreché il loro importo complessivo non superi il 20 per cento dell'importo progettuale originario, sono di competenza degli Enti interessati all'esecuzione, senza necessità di pareri o di approvazioni da parte di organi tecnici o amministrativi della Regione.

     Qualora durante l'esecuzione dell'opera si renda necessario un ulteriore finanziamento a carico del bilancio regionale per perizie suppletive o per il finanziamento di revisione dei prezzi o comunque per oneri aggiuntivi rispetto alla somma stanziata, deve seguirsi la procedura di finanziamento di cui agli articoli 4 e seguenti della presente legge, salvo quanto previsto dal quinto e sesto comma dell'articolo 5.

 

Titolo III

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

 

     Art. 19. Categoria delle opere di competenza regionale. [21]

     Sono di competenza regionale le opere pubbliche che riguardano:

     1) il patrimonio e il demanio della Regione;

     2) le opere già di competenza dello Stato trasferite, attribuite o delegate alla Regione;

     3) le opere definite di competenza regionale dalla Giunta regionale o da legislazione speciale;

     4) opere di pronto intervento e opere urgenti di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

     Sono altresì di competenza regionale i lavori interessanti immobili di proprietà non regionale, ma in uso o gestione alla Regione;

     Le opere sanitarie di edilizia ospedaliera, per anziani e per servizi socio-assistenziali, di cui all'articolo 3, comma primo, lett. c), finanziate anche parzialmente dalla Regione sono di competenza regionale. Per tali opere è preventivamente accertata la conformità alla programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale [22].

 

     Art. 20. Progettazione delle opere di competenza regionale. [23]

     I progetti delle opere affidate in esecuzione agli uffici regionali sono compilati da tecnici regionali degli stessi uffici, secondo le rispettive competenze professionali ovvero, previa deliberazione della Giunta regionale, da liberi professionisti.

     I progetti sono approvati dal dirigente del dipartimento competente, su parere degli organi consultivi di cui alla presente legge, ove tale parere sia dovuto, e in base alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma generale delle opere da eseguire.

     Le eventuali perizie di varianti e suppletive, che non modifichino la natura delle opere appaltate, e che non alterino le condizioni contrattuali e sempreché il loro importo complessivo non superi il 20 per cento dell'importo progettuale originario, non sono soggette al parere degli organi tecnici consultivi.

 

     Art. 21. Realizzazione delle opere. [24]

     1. All'esercizio delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle opere provvedono le strutture periferiche competenti per materia o territorio ovvero la struttura regionale competente per materia.

     2. I lavori possono essere eseguiti:

     a) in economia con il sistema dell'amministrazione diretta fino all'importo complessivo di 50.000 Euro o per cottimi, previa gara informale, fino all'importo complessivo di 200,000 Euro, salvo quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dai relativi provvedimenti applicativi disciplinati con provvedimento della Giunta regionale;

     b) in appalto a impresa idonea in conformità alla vigente normativa in materia di opere pubbliche.

     3. Gli atti intermedi del procedimento, i pagamenti in acconto e saldo, nonché l'approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo sono attribuiti al dirigente della struttura periferica competente per materia e/o territorio, ad eccezione degli atti che comportano un aumento di spesa che restano di competenza del dirigente della struttura regionale competente per materia.

 

     Art. 22. Opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo. [25]

     Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 70 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1985, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni [26].

 

Titolo IV

ORGANI CONSULTIVI

 

     Art. 23. Commissione Tecnica Regionale. [27]

     [È istituita la Commissione tecnica regionale che sostituisce quella prevista dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27. Essa si articola nella sezione opere pubbliche, nella sezione urbanistica e nella sezione ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

     [La sezione opere pubbliche è presieduta dal Presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

     a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;

     b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti;

     c) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;

     d) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;

     e) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;

     f) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;

     g) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;

     h) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;

     i) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;

     m) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;

     n) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica;

     o) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;

     p) dai dirigenti degli uffici del genio civile regionale;

     q) dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.] [28]

     [Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

     r) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;

     s) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;

     t) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto.] [29]

     [Dei membri di cui al punto p) partecipa con voto deliberativo soltanto il dirigente dell'Ufficio del genio civile competente per territorio.] [30]

     La sezione urbanistica è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

     a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;

     b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio;

     c) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;

     d) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;

     e) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;

     f) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;

     g) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;

     h) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;

     i) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;

     l) dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato;

     m) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;

     n) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;

     o) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica;

     p) dai dirigenti degli Uffici regionali del genio civile;

     q) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;

     r) dal responsabile provinciale del settore beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11;

     s) dal responsabile provinciale del settore urbanistica.

     Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

     t) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;

     u) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;

     v) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto.

     Per gli uffici di cui alla lettera p) di volta in volta, è chiamato a partecipare il dirigente dell'ufficio competente per territorio.

     In relazione alle materie trattate, il presidente delle due sezioni deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali.

     Il segretario regionale competente in materia di urbanistica è vicepresidente della commissione tecnica regionale sezione urbanistica. In caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dal dirigente della struttura regionale competente per materia [31].

     Le sezioni della commissione sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Presso ciascuna sezione, esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva, appartenente alla struttura regionale rispettivamente competente, nominato dal segretario regionale competente per materia [32]].

 

     Art. 24. Assemblea generale della Commissione Tecnica Regionale. [33]

     [L'assemblea generale della Commissione tecnica regionale è costituita dai componenti delle tre sezioni.

     E' convocata dal Presidente della Giunta regionale e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, per l'espressione di pareri riguardanti argomenti o progetti di rilevante interesse regionale o di particolare complessità tecnica o di rilevante carattere intersettoriale.

     La commissione è integrata dall'assistente per l'area dell'attività legislativa, legale e di controllo.

     La commissione esprime, in particolare, parere su:

     a) il piano territoriale regionale di coordinamento e i piani di settore a livello regionale;

     b) il piano regionale per l'ambiente e i piani regionali ambientali di settore dell'acqua, dell'aria e del suolo.

     Le sedute dell'assemblea generale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti escludendo dal computo gli assenti giustificatisi per iscritto, purché essa raggiunga almeno il 40% dei componenti assegnati. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente].

 

     Art. 25. Attribuzioni della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche.

     [La Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche, esercita le funzioni tecnico-amministrative di carattere consultivo su progetti generali e loro varianti di importo superiore a lire 1000 milioni [34], fruenti o meno del contributo regionale, con riferimento alle seguenti opere:

     1) opere idrauliche, marittime e di difesa del suolo come elencato nell'articolo 3 a);

     2) [35].

     3) edilizia ospedaliera;

     4) ferrovie, porti, aeroporti e metropolitane;

     5) ponti, viadotti, svincoli e altri manufatti su strade di grande comunicazione e opere viarie di particolare interesse regionale;

     6) opere di competenza regionale.] [36]

     [Per progetto generale si intende il complesso degli elaborati tecnici atti a definire interamente l'opera progettata in relazione alle sue componenti e caratteristiche fondamentali anche se la stessa è eseguita per fasi o lotti funzionali.] [37]

     [In tal caso l'intero costo dell'opera potrà essere determinato anche con sistemi non analitici.] [38]

     [Gli stralci esecutivi di progetti generali non sono soggetti ad alcun parere ove essi non costituiscano varianti al progetto generale approvato.] [39]

     [Le opere di edilizia ospedaliera superiori a cinque miliardi sono soggette al parere della Commissione tecnica regionale. Tale parere è esteso anche per tutti gli stralci esecutivi] [40].

     [La Commissione esprime inoltre parere in ordine:

     1) alle vertenze contrattuali riguardanti richieste di maggiori compensi e alle riserve per le opere ammesse a fruire di contributi regionali, ove richiesto dall'ente interessato o dagli organi regionali;

     2) (Omissis) [41];

     3) alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche nell'ambito della delega conferita con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nei casi in cui il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, fa riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     4) ai progetti tecnico-economici di interesse regionale ogni qualvolta le sia espressamente richiesto da organi della Regione;

     5) alle estrazioni di inerti, per quantità superiori ai 3000 mc., ai sensi della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, integrata come previsto dalla medesima legge;

     6) ad argomenti per i quali sia fatta richiesta da enti pubblici diversi dalla Regione.] [42]

 

     Art. 26. Attribuzioni della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Urbanistica. [43]

     [La Commissione Tecnica Regionale, Sezione Urbanistica, esercita tutte le funzioni consultive relative alle attribuzioni regionali in materia urbanistica.

     In particolare spetta alla Commissione esprimere il parere in ordine:

     1) agli strumenti territoriali regionali e subregionali e loro varianti;

     2) agli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti generali ai sensi dell'art. 108 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40;

     3) ai piani ambientali di cui all'art. 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 72;

     4) all'individuazione delle parti del territorio regionale cui applicare la Carta Regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28;

     5) all'individuazione dei Centri Storici di cui all'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80;

     6) ai Piani delle Comunità Montane di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11.

     Per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 69 e 100 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 e dei poteri di annullamento di cui all'art. 98 della predetta legge, l'organo consultivo è il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e successive modificazioni.

     La Commissione Tecnica Regionale esercita le funzioni tecnico- amministrative di carattere consultivo attinenti all'urbanistica su argomenti di particolare importanza ogni qualvolta ne sia fatta esplicita richiesta da organi della Regione].

 

     Art. 27. Attribuzioni di competenze ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile. [44]

     Il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio:

     a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al titolo I e II del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni w [45];

     b) rilascia i provvedimenti di subingresso e rinuncia di piccole derivazioni di acqua di cui all'articolo 6 e seguenti del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e quelli relativi ai rinnovi di concessioni; per questi ultimi dovrà essere sentito il Dipartimento per i Lavori Pubblici;

     c) rilascia le licenze di attingimento di cui all'art. 56 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775;

     d) (Omissis) [46].

     Restano ferme le competenze attribuite con precedenti leggi ai Dirigenti degli Uffici regionali del Genio civile.

     I provvedimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottati, sentito il parere della Struttura industria ed energia, nel caso riguardino strutture e impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energiche [47].

 

     Art. 28. Commissione consultiva. [48]

     1. Presso ogni ufficio del Genio Civile è istituita una Commissione consultiva in materia di lavori pubblici.

     2. La Commissione è composta da:

     a) il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile che la presiede;

     b) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale quale vicepresidente;

     c) il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'ULSS competente per territorio in relazione agli oggetti da trattare;

     d) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     e) il dirigente del Servizio forestale regionale competente per territorio;

     f) un tecnico laureato del Dipartimento per i lavori pubblici;

     g) un tecnico laureato del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali.

     3. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti strutture e impianti per la produzione, la trasformazione e trasporto di fonti energetiche, essa è integrata da un tecnico laureato del Dipartimento per l'industria e l'energia.

     4. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti i trasporti essa è integrata con un tecnico laureato del Dipartimento per la viabilità e i trasporti.

     5. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti miniere, essa è integrata con un tecnico laureato del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive.

     6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione per le sole materie di competenza e senza diritto di voto funzionari di altri uffici statali e regionali.

     7. I tecnici laureati dipendenti della Regione, sono designati dal Segretario Regionale per il Territorio. Funge da segretario un dipendente dell'Ufficio regionale del Genio civile nominato dal Presidente della Commissione.

     8. Ogni componente che faccia parte della Commissione può essere sostituito da un altro membro dello stesso ufficio di volta in volta a ciò designato.

     9. I rappresentanti degli enti interessati devono essere invitati a loro richiesta, alle riunioni della Commissione.

     10. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 29. Attribuzioni della Commissione consultiva. [49]

     La Commissione consultiva esercita le funzioni tecnico-amministrative di carattere consultivo per i progetti delle opere di competenza regionale d'importo fino a 1000 milioni [50].

     Esprime altresì parere, senza limite di valore, sugli stralci di progetti generali di opere di competenza regionale sui quali si è già espressa favorevolmente la Commissione Tecnica Regionale, quando siano conforme riproduzione del progetto generale. Si esprime senza limite di valore, qualora sia richiesto il parere di un organo consultivo, sui verbali di concordamento nuovi prezzi, sulle eventuali proroghe contrattuali, sulle revisioni prezzi e su tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo.

     Esprime anche parere sugli impianti a fune di importo superiore a 300 milioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52; detto parere è sostitutivo di quello previsto dall'art. 53 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

     (Omissis) [51].

 

     Art. 30. Funzionamento delle Commissioni. [52]

     Per le opere pubbliche previste dalla presente legge gli organi consultivi di cui agli articoli precedenti sono tenuti a emettere il parere entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.

     Il parere favorevole deve essere comunicato per telegramma, entro il giorno successivo all'adozione e confermato con lettera entro 30 giorni.

     Qualora il parere sia negativo, esso deve essere trasmesso corredato dalle necessarie motivazioni, entro 30 giorni dall'adozione.

     In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

     L'esame dei progetti di particolare importanza può essere avocato dalle sezioni della Commissione Tecnica Regionale.

 

     Art. 31. Validità delle adunanze.

     Per la validità delle adunanze degli organi consultivi è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti.

     Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti validi e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

 

     Art. 32. Incompatibilità.

     Non possono essere membri della Commissione Tecnica Regionale coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società, abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per trasporti, somministrazioni o lavori alla cui spesa concorra in qualche modo l'amministrazione regionale.

 

     Art. 33. Limite di spesa.

     Gli importi di spesa che costituiscono limite per l'espletamento di procedure o per l'esercizio di funzioni consultive previste dalla presente legge devono intendersi riferite a opere compiute.

 

     Art. 34. Gettoni di presenza. [53]

     1. Ai componenti la Commissione tecnica regionale, qu

     2. La Giunta regionale fissa con proprio atto l'importo del compenso di cui al comma 1 nonché l'importo e il criterio di trattamento economico di missione spettante ai membri.

 

Titolo V

PROCEDURE

 

     Art. 35. Dichiarazione di pubblica utilità. [54]

     Per i progetti di opere pubbliche di interesse regionale la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti, è implicita nella deliberazione di approvazione dell'ente ovvero nel decreto regionale di approvazione, nel caso di opere di competenza regionale.

 

     Art. 36. Occupazioni temporanee di urgenza. [55]

     L'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 è così sostituito:

     «I Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione, escluse quelle eseguite direttamente dall'Amministrazione regionale, per le quali è competente ad adottare i necessari provvedimenti il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile.

     Detta delega concerne i provvedimenti relativi alle opere di spettanza di qualsiasi ente, anche non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del Comune in cui le opere stesse sono localizzate».

 

     Art. 37. Pubblicazione avvisi «ad opponendum». [56]

     Gli enti appaltanti provvedono sotto la propria responsabilità alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 360 e seguenti della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, nei Comuni in cui l'opera viene eseguita e nel foglio annunzi legali della Provincia.

 

     Art. 38. Aggiudicazione dei lavori. [57]

     L'ente interessato all'esecuzione dell'opera pubblica, approvato il progetto, lo trasmette, nei casi previsti dal precedente art. 25, alla Commissione Tecnica Regionale prevista dalla presente legge.

     Sulla base della propria deliberazione di approvazione o, nei casi previsti dall'articolo 25 sulla base del parere vincolante dell'organo consultivo, l'ente può esperire la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori e procedere alla successiva stipulazione dei contratti con le imprese aggiudicatarie e alla consegna dei lavori.

     Qualora risulti comunque assicurato il relativo finanziamento, le gare per l'aggiudicazione dei lavori devono essere indette non oltre 30 giorni dalla data della delibera di approvazione o di comunicazione del parere dell'organo consultivo, a pena di decadenza del contributo.

 

     Art. 39. Aggiornamento dei prezzi di progetto. [58]

     Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara di appalto, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

     L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

     L'appalto del progetto aggiornato è immediatamente consentito qualora sia assicurata la copertura della maggiore spesa.

     In caso contrario si dovrà procedere all'appalto di uno stralcio funzionale di importo pari al finanziamento disponibile.

 

     Art. 40. Modalità per le gare di appalto. [59]

     Le gare di appalto, in caso di licitazione privata, devono essere svolte con uno dei modi indicati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

     Alla stipulazione dei contratti con le imprese aggiudicatarie e alla consegna dei lavori si procede dopo l'affidamento della concessione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante.

     Alle gare di appalto di opere pubbliche di interesse regionale si applicano le norme di cui al I, III, IV comma dell'art. 10 nonché quelle dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

 

     Art. 41. Affidamento in concessione. [60]

     Le opere pubbliche, comprese nel precedente art. 3, che rivestono particolare rilevanza tecnico-economica, possono essere eseguite con l'affidamento in concessione ad altri enti, o imprese o consorzi di imprese.

     La concessione può comprendere, oltre all'esecuzione dell'opera, anche la sua progettazione.

     L'affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione da approvarsi dall'organo competente ad approvare l'esecuzione dell'opera pubblica.

     Lo schema della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica e da un progetto preliminare, redatti dall'ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici, economici e programmatici atti a caratterizzare l'intervento, deve essere trasmesso alla Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 23 della presente legge.

     Agli effetti della presente legge il concessionario è considerato soggetto attuatore di opere pubbliche.

     La convenzione disciplina i rapporti tra concedente e concessionario e deve prevedere:

     a) l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;

     b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;

     c) l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;

     d) l'espletamento a cura del concessionario, qualora non sia esecutore diretto, delle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori tra imprese aventi i requisiti di legge, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni di cui alla presente legge;

     e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori e ai collaudi in corso d'opera e definitivi;

     f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

     g) le modalità e i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

     h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

     i) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria.

     La scelta del concessionario, qualora non sia un ente pubblico, deve essere preceduta da una gara di qualificazione, sulla base dello schema di convenzione di cui al presente articolo, al fine di assicurare l'affidabilità del concessionario e la convenienza tecnico-economica dell'affidamento.

 

     Art. 42. Aggiudicazione in aumento. [61]

     Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento, sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nell'avviso di licitazione, qualora i prezzi di capitolato siano adeguati a quelli di mercato.

     Le gare per l'aggiudicazione dei lavori in ribasso andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione.

     Qualora non sia reperibile la copertura della maggiore spesa risultante, si può procedere in sede di aggiudicazione a una riduzione delle opere appaltate proporzionale all'aumento verificatosi, sempreché la riduzione sia contenuta nel quinto d'obbligo, salvo parti diversi con l'impresa aggiudicataria, e sia comunque garantita la funzionalità dell'opera.

     Se anche la gara in aumento va deserta, l'ente può aggiudicare i lavori a mezzo di trattativa privata.

     La trattativa privata è consentita, altresì, quando l'aggiudicazione avviene senza aumento, anche dopo aver esperito una sola licitazione al ribasso.

 

     Art. 43. Estensione dell'appalto. [62]

     Per le opere pubbliche di interesse regionale l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente con la procedura del presente articolo, a condizione che:

     1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

     2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

     3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire i nuovi lavori.

     L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al 5 per cento.

     La procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando sia stata prevista nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del lotto precedente.

 

     Art. 44. Estensione degli appalti-concorso. [63]

     Per le opere di cui alla presente legge gli appalti di impianti speciali relativi a lotti successivi di progetti generali aggiudicati mediante appalto-concorso possono essere affidati, a trattativa privata, alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente.

 

     Art. 45. Consegna dei lavori. [64]

     La consegna e l'inizio dei lavori deve avvenire non oltre 30 giorni decorrenti dall'esecutività del contratto.

     Qualora le opere interessino immobili da espropriare, il termine indicato nel comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

 

     Art. 46. Lavori suppletivi e di variante. [65]

     Gli eventuali lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, possono essere eseguiti senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi.

     L'esecuzione dei maggiori e diversi lavori è consentita, anche con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e delle economie per i ribassi d'asta, a condizione che l'importo di ciascun contratto maggiorato non superi i sei quinti dell'originario e che tali maggiori e diversi lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera e non costituiscano sostanziali modifiche al progetto approvato.

     I lavori suppletivi o di variante di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni soprariportate, saranno approvati unitamente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione e sulla base del parere espresso nelle suddette certificazioni.

 

     Art. 47. Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. [66]

     Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare o alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo-cauzioni ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

     In caso di appalto-concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.

     Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento di aggiudicazione.

 

     Art. 48. Accredito dell'anticipazione. [67]

     Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo e ottavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, entro sei mesi dalla data dell'offerta.

     Qualora l'impresa non intenda usufruire di detta anticipazione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione entro tre mesi dalla data medesima.

     Nel caso di anticipazione la revisione dei prezzi non è accordata per una percentuale dei lavori eseguiti corrispondente alla percentuale che si ottiene computando l'anticipazione effettivamente erogata in rapporto all'importo complessivo dei lavori a base di contratto.

     Tale percentuale non può comunque superare il 20 per cento dell'importo dei lavori.

     L'aumento o la diminuzione che danno luogo alla revisione dei prezzi devono superare in ogni caso il 5 per cento dell'importo complessivo dei lavori.

     Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso d'opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

 

     Art. 49. Interessi per ritardato pagamento. [68]

     L'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, su apposita richiesta dell'impresa esecutrice.

     Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1, il termine indicato negli articoli 33, secondo comma; 35, primo e secondo comma; 36, terzo comma, del DPR 16 luglio 1962, n. 1063, è fissato in 90 giorni [69].

 

     Art. 50. Revisione prezzi sulla base del programma dei lavori. [70]

     Per i lavori di importo a base d'asta superiore a 1.500 milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione dei prezzi viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. Per i lavori di importo inferiore la redazione del programma è facoltativa. In tal caso l'amministrazione, nella lettera di invito deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà.

     In caso di appalto-concorso o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione.

     Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione o nell'ultimazione dei lavori per fatto imputabile all'impresa, la revisione verrà calcolata comunque sulla base dello sviluppo esecutivo previsto dal programma.

     Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

     I verbali di sospensione dei lavori e i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

 

     Art. 51. Pagamento revisione prezzi. [71]

     Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione prezzi, anche il residuo 15 per cento nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

     Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

 

     Art. 52. Ricorsi in materia di revisione prezzi. [72]

     I ricorsi in materia di revisione prezzi ai sensi dell'art. 4 e seguenti del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 e qualunque controversia relativa devono essere notificati nei termini di legge alla Giunta regionale che decide con propria deliberazione, su conforme parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche.

 

     Art. 53. Designazione dei collaudatori. [73]

     Alla nomina dei collaudatori provvedono, nell'ambito dell'elenco regionale collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e con le modalità previste da tale legge in ordine anche alle figure professionali che possono far parte delle commissioni di collaudo:

     a) il Presidente della Giunta regionale, in caso di opere fruenti di contributo regionale non inferiore al cinquanta per cento;

     b) il Sindaco, il Presidente della Provincia ovvero il legale rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di opere fruenti di contributo regionale inferiore al cinquanta per cento ovvero in caso di opere non assistite da contributo regionale [74].

 

     Art. 54. Nomina commissioni collaudatrici.

     Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

     «Per le opere di particolare rilevanza tecnica e amministrativa, possono essere nominate commissioni collaudatrici, presiedute da tecnici e composte anche da collaudatori amministrativi iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 2».

 

     Art. 55. Elenco regionale dei collaudatori. [75]

     L'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, è sostituito dal presente articolo:

     «E' costituito l'elenco regionale dei collaudatori tecnici.

     Nell'elenco possono essere iscritti:

     a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, laureati in scienze geologiche, con almeno 10 anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;

     b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, laureati in scienze geologiche, liberi professionisti che siano iscritti nell'albo professionale da almeno 10 anni e abbiano progettato o diretto opere pubbliche;

     c) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, laureati in scienze geologiche, purché il periodo prestato

nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro Ente pubblico, aggiunto al periodo precedente svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private, che operino nel settore delle opere pubbliche;

     d) docenti universitari nelle materie attinenti all'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

     E' istituito l'elenco regionale dei collaudatori amministrativi.

     Nell'elenco possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, con comprovata esperienza di lavoro, utile nella collaudazione di opere pubbliche.

 

     Art. 56. Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori amministrativi. [76]

     La formazione dell'elenco regionale dei collaudatori amministrativi è deliberata dalla Giunta regionale su proposta della Commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30.

     Le domande per l'iscrizione nell'elenco vanno presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'aggiornamento dell'elenco è deliberato con le procedure di cui all'art. 4 della citata legge regionale 16 luglio 1976, n. 30.

 

     Art. 57. Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. [77]

     Per le opere di cui alla presente legge i cui lavori importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 500.000 euro [78], si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

     Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e approvato entro i successivi tre mesi.

     Per le opere di competenza degli Enti locali la scelta del collaudatore o delle Commissioni di collaudo dovrà essere effettuata sulla base degli elenchi dei collaudatori istituiti con la legge regionale n. 30/1976 e con la presente legge.

     Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro i termini indicati nel comma precedente e nell'art. 53, ultimo comma, e salvo non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto, previa richiesta, alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 47, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

 

     Art. 58. Determinazione del contributo definitivo. [79]

     1. Per opere fruenti di contributi regionali in conto capitale e/o interessi, nonché per opere di competenza affidate in concessione a soggetti pubblici, la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione è disposta con decreto del dirigente della struttura centrale o periferica, sulla base della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 6 [80].

     1 bis. Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al comma 1 è fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza del contributo e la revoca per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti [81].

 

     Art. 59. Assistenza tecnico-amministrativa del Genio civile. [82]

     Gli uffici regionali del Genio civile devono fornire agli enti beneficiari dei contributi la richiesta assistenza tecnico-amministrativa in sede di programmazione e di esecuzione delle opere e devono altresì verificare le modalità e i tempi di attuazione dei programmi.

     A tal fine gli enti devono inoltrare entro il giorno 5 di ogni mese all'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio i dati statistici relativi alle opere in corso di realizzazione.

     I predetti uffici regionali del Genio civile procedono inoltre a saltuarie verifiche sull'esecuzione delle opere segnalando eventuali inadempienze alla Giunta regionale, la quale adotta i provvedimenti del caso che potranno comprendere anche la riduzione o la revoca del finanziamento.

 

     Art. 59 bis. Disposizioni transitorie in materia di tutela del lavoro. [83]

     1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto sono tenuti a prevedere nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

     a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria;

     b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

     c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'impresa, in dipendenza dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

     2. Al fine di dare attuazione al disposto del comma 15 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni, viene istituito un collegamento informatizzato tra la sezione regionale per il Veneto dell'Osservatorio dei lavori pubblici e le casse edili presenti sul territorio regionale. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità di attivazione e le procedure informatiche operative del predetto collegamento.

 

Titolo VI

NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE

 

     Art. 60. Denunce dei lavori. [84]

     Nelle località classificate sismiche ai sensi della normativa vigente chiunque intende procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia, è tenuto a trasmettere all'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio il progetto e gli atti di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     (Omissis) [85].

 

     Art. 61. Autorizzazione all'inizio dei lavori. [86]

     1. Il genio Civile regionale rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto di cui al comma 1 dell'articolo precedente e restituisce copia vistata degli elaborati.

     2. L'attestazione dell'avvenuto deposito costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     3. Il deposito del progetto costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, ai sensi della legge 8 novembre 1971, n. 1086.

     4. I dirigenti degli Uffici regionali del Genio civile provvedono ad effettuare il controllo dei progetti con il metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale [87].

 

     Art. 62. Certificato di rispondenza alle norme sismiche. [88]

     1. Il certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo statico, la specifica dichiarazione di conformità sottoscritta dal direttore dei lavori, con il visto del Genio Civile regionale costituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione di rispondenza alle norme sismiche prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Art. 63. Vigilanza sui lavori. [89]

     Per eventuali violazioni riscontrate dagli uffici regionali del Genio civile e dai Funzionari e Agenti di cui all'art. 24 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge sopracitata.

 

     Art. 64. Commissione sismica regionale. [90]

     Presso la Segreteria regionale per il Territorio è istituita la Commissione sismica regionale.

     La Commissione è composta da:

     - due esperti in tecnica delle costruzioni;

     - un esperto in tecnica del recupero edilizio;

     - un esperto in geologia;

     - un esperto in sismologia;

     - il dirigente del Dipartimento per i Lavori Pubblici;

     - il dirigente del Dipartimento per l'Urbanistica civile il cui territorio comprende zone classificate sismiche;

     - il dirigente del dipartimento per la geologia e le attività estrattive.

     La Commissione è presieduta dal Segretario regionale per il Territorio ed è nominato dalla Giunta regionale.

     La Commissione assicura il momento consultivo di supporto e il coordinamento delle strutture regionali decentrate preposte all'istruttoria delle attività edilizie in zone sismiche.

     E' altresì compito della Commissione lo studio delle problematiche relative al rischio sismico e la predisposizione delle normative tecniche tipologiche per la prevenzione.

 

Titolo VII

NORME FINALI

 

     Art. 65. Aggiornamento limiti di spesa. [91]

     I limiti delle spese e degli importi previsti nella presente legge per l'attribuzione di competenze o per l'attivazione di procedure potranno essere modificati dalle leggi finanziarie regionali.

 

     Art. 66. Proroga validità di norme in materia urbanistica. [92]

     L'applicazione della norma prevista dall'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, modificata dalla legge regionale 30 novembre 1978, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1985 [93].

 

     Art. 67. Norma transitoria. [94]

     L'applicazione delle norme previste nella presente legge è estesa anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, compatibilmente con eventuali rapporti contrattuali già stipulati e con le fasi procedimentali già esaurite, fatta salva la destinazione delle somme imputate dal bilancio regionale e non ancora impegnate all'entrata in vigore della presente legge per le quali le procedure di finanziamento restano in vigore fino all'approvazione del bilancio immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     In fase di prima applicazione della presente legge le domande di cui all'art. 5, primo comma, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1984.

 

     Art. 68. Allocazione in bilancio. [95]

     A partire dall'esercizio 1985 l'allocazione in bilancio degli stanziamenti di spesa autorizzati da leggi già in vigore o da nuove leggi dovrà avvenire distintamente con riferimento a ogni singola categoria di opere previste dalla presente legge.

 

     Art. 69. Abrogazioni. [96]

     Sono abrogate le seguenti norme:

     - gli artt. 8, 9, 11 e 14 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27: «Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1° settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici»;

     - gli artt. 2, 3, 5, 7, 15 (terzo e quarto comma), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 29 della L.R. 13 settembre 1978, n. 57: «Norme per lo snellimento delle procedure nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici».

     Vengono altresì abrogate le seguenti leggi regionali, fatti salvi gli impegni di spesa già assunti:

     - L.R. 31 gennaio 1974, n. 19: «Intervento regionale per il finanziamento di opere pubbliche di competenza dei Comuni, delle Comunità montane e loro Consorzi»;

     - L.R. 19 aprile 1974, n. 26: «Intervento finanziario regionale per la realizzazione di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale»;

     - L.R. 28 gennaio 1975, n. 20: «Intervento regionale per il finanziamento di impianti di fognatura nei Comuni capoluoghi di provincia»;

     - L.R. 28 gennaio 1977, n. 12: «Interventi nei settori dell'edilizia ospedaliera»;

     - L.R. 8 giugno 1978, n. 23: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12: «Interventi nel settore dell'edilizia ospedaliera»;

     - L.R. 3 agosto 1978, n. 39: Interventi nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche»;

     - L.R. 21 giugno 1979, n. 41: «Rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1978, n. 36, relativa a sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie»;

     - L.R. 23 agosto 1979, n. 59: «Nuovi interventi nei settori delle opere fognarie e acquedottistiche e rifinanziamento della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39»;

     - L.R. 3 aprile 1980, n. 20: «Interventi regionali per il finanziamento di opere pubbliche di competenza dei Comuni e loro Consorzi»;

     - L.R. 11 aprile 1980, n. 27: «Modificazioni alle leggi regionali 2 agosto 1978, n. 39 e 23 agosto 1979, n. 59, relative a interventi nei settori delle opere fognarie e acquedottistiche»;

     - L.R. 11 aprile 1980, n. 29: «Provvidenze per la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani».

     Le norme concernenti le procedure amministrative, di cui alle seguenti leggi regionali, si intendono sostituite dalle disposizioni previste nella presente legge e aventi il medesimo contenuto;

     - L.R. 31 agosto 1979, n. 66: «Interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati»: artt. 2, 3, 4 e 6 secondo comma;

     - L.R. 7 dicembre 1979, n. 95: «Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457»: art. 9, secondo comma;

     - L.R. 14 marzo 1980, n. 17: «Disposizioni per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali»: artt. 11, 12;

     - L.R. 27 novembre 1980, n. 92: «Modificazioni delle leggi regionali 3 agosto 1978, n. 39, 23 agosto 1979, n. 59 e 16 maggio 1980, n. 59».

 

     Art. 70. Dichiarazione d'urgenza. [97]

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 40 e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[2] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[4] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[5] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[6] Articolo modificato dall'art. 81 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 e dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1989, n. 15, sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 ed abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[7] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[8] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[10] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[11] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[12] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[13] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[14] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[15] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[17] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[18] Articolo modificato dall'art. 29 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, dall'art. 22 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28, sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37, modificato dall'art. 14 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 ed abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[19] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[20] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[21] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[22] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[23] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[24] Articolo modificato dall'art. 5 della L.R. 22 luglio 1994, sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 ed abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[25] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[26] Importo così modificato dall'art. 26 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[27] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1990, n. 11, dall'art. 189 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12 e abrogato dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[28] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[29] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[30] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[31] Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28 e dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 e così modificato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[32] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[33] Articolo modificato dall'art. 12 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1990, n. 11 e abrogato dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[34] Importo elevato dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1990, n. 11.

[35] Numero abrogato dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[36] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[37] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[38] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[39] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[40] Comma sostituito dall'art. 48 della L.R. 1 febbraio 1995, n. 6 ed abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[41] Numero abrogato dall'art. 19 della L.R. 6 settembre 1991, n. 24.

[42] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[43] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[44] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[45] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[46] Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 6 settembre 1991, n. 24.

[47] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 22 gennaio 1987, n. 2.

[48] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1990, n. 11 e dall'art. 6 della L.R. 22 gennaio 1987, n. 2, sostituito dall'art. 59 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 ed abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[49] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[50] Così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1990, n. 11.

[51] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 6 settembre 1991, n. 24.

[52] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 73 della L.R. 27/2003.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[54] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[55] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[56] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[57] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[58] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[59] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[60] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[61] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[62] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[63] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[64] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[65] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[66] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[67] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[68] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[69] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[70] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[71] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[72] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[73] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[74] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[75] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[76] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[77] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[78] Elevato da 150 milioni a 500 milioni dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1987, n. 64 e così modificato dall'art. 2 della L.R. del 13 settembre 2001, n. 27.

[79] Articolo sostituito dall'art. 29 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'art. 24 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28 ed abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[80] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[81] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37 e così sostituito dall’art. 65 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[82] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[83] Articolo aggiunto dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 ed abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[84] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[85] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[86] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6 ed abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[87] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[88] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6 ed abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[89] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[90] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[91] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[92] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[93] Termine prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1987, n. 64.

[94] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[95] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[96] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[97] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.