§ 4.2.10 - Legge Regionale 8 maggio 1980, n. 52.
Interventi per la manutenzione e la sistemazione dei corsi d'acqua di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:08/05/1980
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Al fine di conseguire un idoneo assetto della rete idrografica del Veneto, è autorizzata l'esecuzione di lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a:
Art. 2.      Per la realizzazione delle opere sui corsi d'acqua di competenza regionale sono predisposti dal Dipartimento LL.PP., entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, progetti generali [...]
Art. 3.      Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentita la competente Commissione Consiliare, sulla base [...]
Art. 4.      Fino all'approvazione dei progetti generali di sistemazione per unità idrografiche di cui all'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è [...]
Art. 5.      Nei territori classificati montani e nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici le opere di sistemazione idraulica delle aste fluviali e torrentizie principali sono di competenza [...]
Art. 6.      I fondi di cui alla presente legge possono essere utilizzati dagli Uffici dei Geni Civili regionali anche per lavori di ripristino delle pertinenze idrauliche di cui all'art. 221 del T.U. 11 [...]
Art. 7.      L'approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente art. 1 e l'esecuzione delle relative opere avviene a norma delle vigenti leggi statali e regionali in materia di lavori pubblici.
Art. 8.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge previsti per l'esercizio 1980 in complessive L. 10.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 [...]


§ 4.2.10 - Legge Regionale 8 maggio 1980, n. 52.

     Interventi per la manutenzione e la sistemazione dei corsi d'acqua di competenza regionale.

(B.U. n. 31 del 13-5-1980).

 

Art. 1.

     Al fine di conseguire un idoneo assetto della rete idrografica del Veneto, è autorizzata l'esecuzione di lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a:

     a) opere idrauliche di II, III, IV, V categoria e non classificate di competenza regionale;

     b) aste principali dei corsi d'acqua ricadenti nei territori classificati montani.

     Alla redazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione delle relative opere provvederanno gli Uffici regionali del Genio Civile competenti per territorio.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione delle opere sui corsi d'acqua di competenza regionale sono predisposti dal Dipartimento LL.PP., entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, progetti generali di sistemazione per unità idrografiche.

     Ai fini del necessario coordinamento i progetti generali saranno predisposti dal Dipartimento dei Lavori Pubblici di concerto con il Dipartimento dell'Economia Montana e Foreste e con il Dipartimento dell'Agricoltura secondo i rispettivi ambiti di competenza.

     I progetti generali di sistemazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

     La Giunta regionale, per la predisposizione dei programmi esecutivi di cui all'art. 3 e al primo comma dell'art. 4, stabilisce i criteri di priorità sentiti i Comprensori e le Comunità Montane interessate.

 

     Art. 3.

     Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentita la competente Commissione Consiliare, sulla base delle somme disponibili nel bilancio approva un programma esecutivo di opere da realizzare nell'ambito dei progetti generali di sistemazione per unità idrografiche.

 

     Art. 4.

     Fino all'approvazione dei progetti generali di sistemazione per unità idrografiche di cui all'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad approvare programmi esecutivi sulla base delle priorità segnalate dagli Uffici regionali.

     Per l'esercizio 1980 il programma di cui al comma precedente è approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     Nei territori classificati montani e nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici le opere di sistemazione idraulica delle aste fluviali e torrentizie principali sono di competenza degli Uffici regionali del Genio Civile: le opere di difesa idrogeologica di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.

     La delimitazione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza viene deliberata dalla Giunta regionale per ciascuna unità idrografica, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Dipartimenti LL.PP. e dell'Economia Montana e Foreste sentita la Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

 

     Art. 6.

     I fondi di cui alla presente legge possono essere utilizzati dagli Uffici dei Geni Civili regionali anche per lavori di ripristino delle pertinenze idrauliche di cui all'art. 221 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché in genere per lavori per i quali s'impone l'esecuzione d'ufficio, salvo recupero della spesa, per infrazioni alle norme di polizia idraulica.

 

     Art. 7.

     L'approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente art. 1 e l'esecuzione delle relative opere avviene a norma delle vigenti leggi statali e regionali in materia di lavori pubblici.

 

     Art. 8.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge previsti per l'esercizio 1980 in complessive L. 10.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 «Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo» (Partita: «Lavori Pubblici») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

     A decorrere dall'esercizio 1981 lo stanziamento della presente legge sarà fissato con la legge di approvazione del bilancio.

     (omissis).