§ 6.2.57 - L.R. 12 settembre 1997, n. 37.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:12/09/1997
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e [...]
Art. 2.  Interventi di incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di [...]
Art. 4.  Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.
Art. 5.  Disposizioni transitorie di leggi regionali.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
Art. 7.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 "Interventi regionali per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e [...]
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni.
Art. 9.  Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali.
Art. 10.  Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 "Iniziative regionali nel quadro della Comunità di Lavoro Alpe-Adria".
Art. 11.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre" e successive modificazioni.
Art. 12.  Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...]
Art. 13.  Modifiche della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni.
Art. 14.  Modifiche della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni.
Art. 15.  Contributo straordinario al Comune di Costabissara (VI).
Art. 16.  Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.
Art. 17.  Modifiche della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modificazioni.
Art. 18.  Cessione pacchetto azionario della Società "Valfiorentina spa" con sede in Selva di Cadore (BL).
Art. 19.  Finanziamento programmi ESAV di sperimentazione ed assistenza specialistica per lo sviluppo dell'attività faunistica e la salvaguardia della biodiversità animale.
Art. 20.  Sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.
Art. 21.  Modifiche degli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e [...]
Art. 22.  Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni.
Art. 23.  Estensione benefici in materia di interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento [...]
Art. 24.  Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8, "Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche".
Art. 25.  Contributo al Comune di Boscochiesanuova (VR).
Art. 26.  Contributo all'Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi.
Art. 27.  Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
Art. 28.  Finanziamenti per il riconoscimento dell'idoneità alla commercializzazione di funghi.
Art. 29.  Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, "Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni.
Art. 30.  Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modificazioni.
Art. 31.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17, "Disposizione per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali".
Art. 32.  Proroga al Comune di Selva di Cadore (BL) del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, per la presentazione del progetto esecutivo della "Sistemazione [...]
Art. 33.  Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 9, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
Art. 34.  Contributo straordinario alla Comunità montana dell'Alto Astico e Posina.
Art. 35.  Cessione di immobile al Comune di Castelfranco Veneto (TV).
Art. 36.  Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete" e successive modificazioni.
Art. 37.  Campionati mondiali di ciclismo.
Art. 38.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
Art. 39.  Modifiche della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modificazioni.
Art. 40.  Contributo straordinario alla Comunità montana dei Sette Comuni.
Art. 41.  Disposizioni in materia di compensazione tributaria.
Art. 42.  Modifica della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni.
Art. 43.  Modifiche della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e [...]
Art. 44.  Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, [...]
Art. 45.  Interpretazione autentica dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle [...]
Art. 46.  Contributi ad associazioni culturali.
Art. 47.  Partecipazione azionaria alla Brennero Trasporti Rotaia.
Art. 48.  Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
Art. 49.  Contributo straordinario al Comune di Cinto Euganeo (PD).
Art. 50.  Partecipazione azionaria alle Autovie Venete spa.
Art. 51.  Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15, "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio [...]
Art. 52.  Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni.
Art. 53.  Alienazione di oggetti mobili di proprietà delle Unità locali socio sanitarie (ULSS).
Art. 54.  Espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 55.  Iniziative promozionali nei settori turistici di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13.
Art. 56.  Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...]
Art. 57.  Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.
Art. 58.  Abrogazione dell'articolo 102 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e [...]
Art. 59.  Banca dati regionali subfornitura.
Art. 60.  Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di associazionismo artigiano" e successive modificazioni.
Art. 61.  Contributo al Comune di Portobuffolè (TV).
Art. 62.  Contributo a sostegno delle azioni di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Iniziative regionali di promozione economica e fieristica. Settore secondario.".
Art. 63.  Disposizioni integrative alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e successive modificazioni, in materia di complessi ricettivi all'aperto.
Art. 64.  Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni.
Art. 65.  Contributo straordinario a favore del "Consorzio Alta Servizi".
Art. 66.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.57 - L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.

(B.U. 16 settembre 1997, n. 76).

 

Art. 1. Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.

     1. La tabella A, allegata alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Interventi di incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

     1. Ad integrazione degli interventi previsti dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, la Regione assume a proprio carico gli oneri conseguenti ai contributi corrisposti o da corrispondere agli istituti di credito per i mutui agevolati stipulati o da stipulare in attuazione dei provvedimenti finalizzati alla nuova costruzione di strutture turistiche, Tipologia C del PCR 23 febbraio 1990, n. 1048 per un totale di quattordici interventi per complessive lire 4.700.000.000, provvedimenti emanati con l'osservanza delle procedure di cui alla richiamata legge 30 dicembre 1989, n. 424 (capitolo n. 80382).

     2. [1].

     3. La Giunta regionale è autorizzata, per i contributi ancora da corrispondere agli istituti di credito, a deliberare la liquidazione degli stessi in applicazione dei provvedimenti di concessione già approvati e delle disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate fra la Regione e gli Istituti medesimi.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996" e successive modificazioni, in materia di proroga dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale. [2]

 

     Art. 4. Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni. [3]

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie di leggi regionali.

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 1998.

     2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1996, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2001.

     3. L'inosservanza dei termini posti nei commi 1 e 2, comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. E' fatta salva la responsabilità dell'Ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere dei termini stabiliti.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano i procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:

     a) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7;

     b) legge regionale 10 gennaio 1974, n. 1;

     c) legge regionale 29 aprile 1975, n. 45;

     d) legge regionale 20 maggio 1975, n. 55;

     e) legge regionale 1 aprile 1977, n. 30;

     f) legge regionale 18 maggio 1979, n. 39;

     g) legge regionale 11 aprile 1980, n. 27;

     h) legge regionale 29 giugno 1981, n. 30;

     i) legge regionale 19 luglio 1983, n. 39;

     l) legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8;

     m) legge regionale 2 aprile 1985, n. 30;

     n) legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5;

     o) legge regionale 22 aprile 1986, n. 22;

     p) legge regionale 4 giugno 1987, n. 25;

     q) legge regionale 4 giugno 1987, n. 26;

     r) legge regionale 23 aprile 1990, n. 32.

     5. La lettera d) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26, è abrogata.

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

     1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è stabilito in centottanta giorni, limitatamente agli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1996.

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 "Interventi regionali per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" e successive modificazioni e integrazioni. [4]

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni. [5]

 

     Art. 9. Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali.

     1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed inquadramento del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla determinazione dei criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. A seguito della classificazione di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono, laddove necessario, ad adeguare i propri ordinamenti secondo le prescrizioni del relativo provvedimento regionale.

     3. Qualora il provvedimento regionale di classificazione di cui al comma 1 non comporti modificazione alcuna dell'assetto del personale dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l'assetto medesimo si ritiene legittimamente disposto sin dal momento della sua formale adozione.

 

     Art. 10. Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 "Iniziative regionali nel quadro della Comunità di Lavoro Alpe-Adria". [6]

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre" e successive modificazioni. [7]

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)" e successive modificazioni in materia di istituzione del fondo di rotazione per l'edilizia culturale. [8]

 

     Art. 13. Modifiche della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni. [9]

 

     Art. 14. Modifiche della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni. [10]

 

     Art. 15. Contributo straordinario al Comune di Costabissara (VI).

     1. E' concesso un contributo straordinario al Comune di Costabissara di lire 450.000.000 per i lavori straordinari di intervento sulla rete fognaria cittadina (capitolo n. 50102).

 

     Art. 16. Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni. [11]

 

     Art. 17. Modifiche della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modificazioni. [12]

 

     Art. 18. Cessione pacchetto azionario della Società "Valfiorentina spa" con sede in Selva di Cadore (BL).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito al Comune di Selva di Cadore la partecipazione azionaria detenuta dalla Regione nella Società "Valfiorentina spa" con sede a Selva di Cadore, senza alcun onere a carico della Regione.

 

     Art. 19. Finanziamento programmi ESAV di sperimentazione ed assistenza specialistica per lo sviluppo dell'attività faunistica e la salvaguardia della biodiversità animale.

     1. La Giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo di attività alternative nelle aziende agricole, e salvaguardare nel contempo la biodiversità animale, è autorizzata a finanziare programmi annuali di sperimentazione ed assistenza specialistica, elaborati ed attuati dall'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), secondo le direttive tecnico-amministrative impartite dalla Giunta regionale, riguardanti le seguenti attività:

     a) promozione e sviluppo dell'attività faunistica nelle aziende agricole;

     b) conservazione delle razze avicunicole tradizionali, con particolare riguardo verso quelle a rischio di estinzione.

     2. Per il finanziamento dei programmi di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 150.000.000 (capitolo n. 12592).

 

     Art. 20. Sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.

     1. La sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara di cui al punto 6 della lettera A dell'articolo 43 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, determinata per l'anno 1997 in complessive lire 800 milioni, è così suddivisa: lire 100 milioni per le spese di funzionamento e fino a lire 700 milioni in relazione ai programmi specifici di attività del Centro medesimo.

     2. Per gli esercizi successivi al 1997, la sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara è determinata sulla base del criterio di cui al comma 1, con provvedimento di rifinanziamento di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

 

     Art. 21. Modifiche degli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", in materia di interventi straordinari a favore della cunicultura e di contributi straordinari ai produttori olivicoli. [13]

 

     Art. 22. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni.

     1. - 3. [14].

     4. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

     5. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali ed a oasi di protezione, ripopolamento e cattura, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale.

 

     Art. 23. Estensione benefici in materia di interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni. [15]

 

     Art. 24. Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8, "Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche".

     1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8, sono abrogati.

 

     Art. 25. Contributo al Comune di Boscochiesanuova (VR).

     1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 170.000.000 al Comune di Boscochiesanuova per lo studio di riordino urbanistico della località San Giorgio e la costruzione della pista di sci da fondo ed i connessi parcheggi (capitolo n. 51044).

 

     Art. 26. Contributo all'Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi.

     1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 40, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 100.000.000 all'Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi per il recupero, la risistemazione e la pulizia delle fornaci in calce in Valcanzoi (capitolo n. 51048).

 

     Art. 27. Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". [16]

 

     Art. 28. Finanziamenti per il riconoscimento dell'idoneità alla commercializzazione di funghi.

     1. Ai fini della realizzazione degli interventi diretti al riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate da parte dei soggetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle strutture, dalla medesima individuate, sulla base di idonei progetti operativi.

     2. Per l'anno 1997, la spesa autorizzata ammonta a lire 150.000.000 (capitolo n. 32270).

 

     Art. 29. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, "Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni. [17]

 

     Art. 30. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modificazioni. [18]

 

     Art. 31. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17, "Disposizione per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali". [19]

 

     Art. 32. Proroga al Comune di Selva di Cadore (BL) del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, per la presentazione del progetto esecutivo della "Sistemazione dell'acquedotto comunale".

     1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, per la presentazione del progetto esecutivo della sistemazione dell'acquedotto comunale da parte del Comune di Selva di Cadore, viene prorogato al 31 dicembre 1997.

     2. Il contributo viene revocato, scaduto il termine previsto dal comma 1.

 

     Art. 33. Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 9, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

     1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 70, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, si intende che la sanzione prevista dal comma 1, lettera a) del citato articolo 8, decorre dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/1997.

 

     Art. 34. Contributo straordinario alla Comunità montana dell'Alto Astico e Posina.

     1. Per la realizzazione del nuovo ponte "Schiri" è concesso, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 e dall'articolo 29 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, un contributo straordinario alla Comunità montana dell'Alto Astico e Posina di lire 1.000.000.000, con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (capitolo n. 45216).

 

     Art. 35. Cessione di immobile al Comune di Castelfranco Veneto (TV).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere al Comune di Castelfranco Veneto a titolo gratuito l'immobile denominato "Casa del Giorgione" sito in Castelfranco Veneto, per destinarlo, con totali oneri a carico del Comune, a museo, a centro per il restauro e a centro di studi giorgioneschi ed attività culturali.

 

     Art. 36. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete" e successive modificazioni. [20]

 

     Art. 37. Campionati mondiali di ciclismo. [21]

 

     Art. 38. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". [22]

 

     Art. 39. Modifiche della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modificazioni. [23]

 

     Art. 40. Contributo straordinario alla Comunità montana dei Sette Comuni.

     1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 alla Comunità montana dei Sette Comuni per l'acquisto anche parziale dell'area archeologica paleoveneta denominata "Bostel" e sita nel Comune di Rotzo (capitolo n. 70206).

     2. Il contributo è erogato in due rate uguali, di cui la prima previa presentazione da parte del richiedente di idonea relazione tecnica e storica contenente l'indicazione delle aree da acquisire, nonché i documenti preliminari di acquisto; la seconda previa presentazione dell'atto notarile relativo alla compravendita.

 

     Art. 41. Disposizioni in materia di compensazione tributaria.

     1. Il contribuente, che abbia indebitamente o erroneamente pagato una somma relativa ad un tributo regionale, può, in alternativa al rimborso, richiedere nei tempi e con le modalità previste per la richiesta di rimborso, la compensazione delle somme pagate indebitamente.

     2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale competente, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.

     3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo pagato indebitamente o eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa [24].

     3 bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d’imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d’imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti [25].

     3 ter. La compensazione può essere richiesta dal contribuente anche tra più anni d’imposta e può essere altresì disposta d’ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all’interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può inviare osservazioni sulle quali, entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi [26].

 

     Art. 42. Modifica della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni. [27]

 

     Art. 43. Modifiche della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi" e successive modificazioni. [28]

 

     Art. 44. Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e successive modifiche e integrazioni. [29]

 

     Art. 45. Interpretazione autentica dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13.

     1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, e del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13, l'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, va interpretato nel senso che i requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese societarie sono soddisfatti, qualora posseduti da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale, cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa, come già stabilito dal medesimo comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

 

     Art. 46. Contributi ad associazioni culturali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per il 1997, alle associazioni indicate nella sottoindicata Tabella, la somma di lire 550 milioni secondo gli importi a lato di ciascuna indicati (capitoli nn. 70088 e 70036).

     2. Il contributo è erogato su rendicontazione delle spese sostenute.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 al Gran Teatro La Fenice di Venezia per concorrere, garantire e promuovere la continuità dell'attività artistica con particolare riferimento all'attività di circuitazione nel territorio regionale (capitolo n. 70058).

 

 

TABELLA - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI

 

Istituto Ricerca Storia Sociale   30.000.000

di Vicenza

Istituto Storia della             30.000.000

Resistenza

Fondazione Zancan di Padova       30.000.000

Fondazione Corazzin               30.000.000

Centro Studi Uomo Ambiente        30.000.000

Associazione Industriali Premio  100.000.000

Campiello

Europa Koinè                      10.000.000

Agenzia Culturale Quadrante       10.000.000

Nord Est

Teatro Stabile del Veneto        250.000.000

Collegium Symphonium Veneto       30.000.000

 

 

     Art. 47. Partecipazione azionaria alla Brennero Trasporti Rotaia.

     1. La Regione Veneto aderisce alla costituzione della Brennero Trasporti Rotaia Brenner-Schienen-Transport.

     2. La Giunta regionale provvede con apposito provvedimento alla sottoscrizione della quota di adesione dell'importo di lire 1.000.000.000 (capitolo n. 45262).

 

     Art. 48. Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali". [30]

 

     Art. 49. Contributo straordinario al Comune di Cinto Euganeo (PD).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cinto Euganeo un contributo straordinario di lire 80.000.000 a fronte delle spese da sostenersi per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e sistemazione dei muri di recinzione del cimitero, danneggiato e crollato a seguito di dissesto idrogeologico (capitolo n. 53044).

 

     Art. 50. Partecipazione azionaria alle Autovie Venete spa.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad aumentare le partecipazioni azionarie al capitale delle Autovie Venete spa con sede in Trieste per l'importo di lire 300 milioni (capitolo n. 45252).

 

     Art. 51. Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15, "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito". [31]

 

     Art. 52. Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni.

     1. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 42 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono abrogati.

     2. [32].

 

     Art. 53. Alienazione di oggetti mobili di proprietà delle Unità locali socio sanitarie (ULSS).

     1. Le apparecchiature di proprietà delle ULSS del Veneto ovvero delle Aziende ospedaliere divenute inadeguate od obsolete per la funzione a cui erano destinate sono alienate, ove possibile dalle Unità sanitarie e dalle Aziende ospedaliere, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, le apparecchiature stesse sono assegnate in comodato a titolo gratuito ad associazioni di volontariato, anche internazionale, o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutte nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

 

     Art. 54. Espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato. [33]

     1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato, è prorogato al terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell'apposito regolamento previsto dal comma 8 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     2. Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del termine di cui al comma 1.

 

     Art. 55. Iniziative promozionali nei settori turistici di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13. [34]

 

     Art. 56. Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni in materia di riordinamento degli Enti di edilizia residenziale. [35]

 

     Art. 57. Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.

     1. Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell'ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

     2. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all'articolo 3 della legge sopra citata.

 

     Art. 58. Abrogazione dell'articolo 102 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione".

     1. L'articolo 102 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 è abrogato e viene ripristinata l'efficacia della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e l'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20.

 

     Art. 59. Banca dati regionali subfornitura.

     1. Le azioni volte alla realizzazione di una banca dati regionale delle aziende subfornitrici dei settori tessile, calzaturiero e metalmeccanico, vengono attuate mediante la concessione del contributo, già disposto dall'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, anziché al Centro regionale animazione economica (capitolo n. 21470).

 

     Art. 60. Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di associazionismo artigiano" e successive modificazioni. [36]

 

     Art. 61. Contributo al Comune di Portobuffolè (TV).

     1. Nell'ambito delle iniziative di valorizzazione economica, turistica e culturale dei centri storici, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Portobuffolè di lire 300.000.000 per interventi sul patrimonio di edilizia pubblica esistente ivi compresi quelli di arredo urbano (capitolo n. 44020).

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del trenta per cento degli interventi secondo le procedure della legge 16 agosto 1984, n. 42.

 

     Art. 62. Contributo a sostegno delle azioni di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Iniziative regionali di promozione economica e fieristica. Settore secondario.".

     1. Al fine di rispondere alle istanze che provengono dalle categorie economiche finalizzate all'internazionalizzazione delle produzioni venete e più in particolare alla valorizzazione del sistema economico produttivo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sostenere azioni di promozione con un incremento di lire 500.000.000 dello stanziamento di bilancio dell'anno 1997 (capitolo n. 30024).

 

     Art. 63. Disposizioni integrative alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e successive modificazioni, in materia di complessi ricettivi all'aperto. [37]

 

     Art. 64. Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni. [38]

 

     Art. 65. Contributo straordinario a favore del "Consorzio Alta Servizi".

     1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 30, "Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità montane o a loro Consorzi e alle Province per la realizzazione degli interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.500.000.000 al "Consorzio Alta Servizi" di Cittadella (PD) per l'anno 1997 per la realizzazione di collettori fognari di collegamento dell'area di ricarica degli acquiferi ad ovest del fiume Brenta all'impianto di depurazione esistente (capitolo n. 50130).

     2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni.

 

     Art. 66. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATI

 

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[2] Modifica l'art. 32, comma 2, della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[3] Modifica ed integra la L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 59. Sostituiva l'art. 6 della L.R. 5 marzo 1985, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 12 aprile 1999, n. 18. Sostituiva l'art. 34 della L.R. 30 luglio 1991, n. 19.

[6] Sostituisce gli artt. 1 e 2 della L.R. 15 dicembre 1981, n. 71.

[7] Sostituisce l'art. 3, comma 3, della L.R. 1° dicembre 1989, n. 49.

[8] Sostituisce l'art. 36, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1995, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8. Modifica ed integra la L.R. 5 aprile 1993, n. 12.

[10] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 29. Modifica ed integra la L.R. 8 maggio 1989, n. 14.

[11] Sostituisce l'art. 89 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[13] Modifica ed integra la L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[14] Modificano ed integrano l'art. 21 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50.

[15] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[16] Modifica ed integra gli artt. 2 e 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

[17] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[18] Modifica l'art. 21, comma 1, della L.R. 9 marzo 1995, n. 10.

[19] Integra l'art. 3 della L.R. 14 marzo 1980, n. 17.

[20] Sostituisce l'art. 20, comma 1, della L.R. 24 agosto 1979, n. 63.

[21] Articolo abrogato dall'art. 67, comma 5, della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3

[22] Integra l'art. 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 27.

[23] Modifica ed integra la L.R. 6 agosto 1993, n. 33.

[24] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 27.

[25] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 27.

[27] Modifica ed integra la L.R. 5 settembre 1984, n. 50.

[28] Sostituisce l'art. 2, comma 2, e l'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1985, n. 6.

[29] Sostituisce l'art. 13, comma 1, della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[30] Integra l'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 5.

[31] Modifica ed integra l'art. 5 della L.R. 18 giugno 1996, n. 15.

[32] Aggiunge l'art. 55 bis alla L.R. 10 ottobre 1989, n. 40.

[33] Per una proroga della scadenza di cui al presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 16 dicembre 1999, n. 51.

[34] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[35] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 2013, n. 13. Sostituisce l'art. 55 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6. Per l'interpretazione autentica del comma 1 di questo art. vedi art. 52 L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

[36] Modifica ed integra l'art. 9 della L.R. 26 settembre 1989, n. 35.

[37] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 16 dicembre 1999, n. 56.

[38] Integra l'art. 14 quater della L.R. 30 agosto 1993, n. 40.