§ 3.8.5 - L.R. 14 marzo 1980, n. 16.
Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:14/03/1980
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (omissis)
Art. 12.  Programma di promozione.
Art. 13.  Domande di contributo.
Art. 14.  Ammontare dei contributi.
Art. 15.  Presentazione delle domande.
Art. 16.  Disposizioni per l'erogazione dei contributi.
Art. 17.  Norme transitorie.
Art. 18.  Abrogazione della precedente legge.
Art. 19.  Norma finanziaria.
Art. 20.  Variazioni di bilancio.
Art. 21.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta


§ 3.8.5 - L.R. 14 marzo 1980, n. 16.

Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica.

(B.U. 17 marzo 1980, n. 17).

 

 

Titolo I

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

 

     Art. 1. (omissis) [1]

 

 

Titolo II

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

 

     Artt. 2. - 11.

     (omissis) [2]

 

 

Titolo III

INIZIATIVA DI PROMOZIONE ECONOMICA

 

     Art. 12. Programma di promozione.

     Entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma,, per l'anno successivo, di promozione delle produzioni venete, settore primario, con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative. [3]

     [Nel programma possono essere previste fra l'altro:

     a) la concessione di contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzano manifestazioni a carattere regionale, nazionale ed internazionale, incluse nei Calendari, per le spese di organizzazione e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature e delle strutture;

     b) la concessione di contributi a enti locali od a comitati nei quali sono rappresentati gli enti locali per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di particolare importanza economica, incluse nel Calendario regionale;

     c) l'organizzazione di iniziative di promozione economica, di presentazione espositiva e di valorizzazione artistico-culturale, anche all'estero, o la partecipazione a tali iniziative, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti modalità:

     1) in forma diretta;

     2) in collaborazione con l'istituto nazionale per il commercio estero, con il Centro estero delle Camere di commercio del Veneto, con le singole Camere di commercio del Veneto, con gli organismi fieristici del Veneto e con gli organismi associativi artigiani [4];

     3) mediante la concessione di contributi ad enti ed organismi organizzatori qualificati, fra cui: gli enti indicati al punto 2), gli organismi fieristici del Veneto, gli organismi associativi artigiani ed altri riconosciuti idonei dalla Giunta regionale;

     4) mediante la concessione di contributi ad enti ed organismi artistici e culturali, fra cui l'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» [5];

     d) l'attribuzione dell'incarico di svolgere ricerche di mercato e campagne promozionali e pubblicitarie ad organismi pubblici e privati in Italia ed all'estero;

     e) l'organizzazione in forma diretta, o, secondo quanto previsto al punto c), di missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero, accompagnati, se del caso, da tecnici e da responsabili regionali designati dalla Giunta regionale, sempre con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     f) la concessione di contributi, nell'ambito delle competenze regionali, a cooperative e a consorzi, anche di secondo grado, costituiti da piccole imprese ed a piccole imprese singole per la partecipazione, in Italia e all'estero, a manifestazioni promozionali di particolare interesse per i settori produttivi di appartenenza e per le quali non sia prevista una partecipazione regionale. I contributi non possono essere concessi per la partecipazione a più di tre manifestazioni annue e cumularsi con altri concessi dallo Stato o dalla Regione per le stesse finalità] [6].

     Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati dalla Giunta regionale.

     (omissis) [7].

 

     Art. 13. Domande di contributo. [8]

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente gli Enti e organismi interessati devono far pervenire al Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all'articolo 12, primo comma, la seguente documentazione:

     a) domanda in carta legale;

     b) preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative con la specificazione dei contributi di altri organismi pubblici o privati;

     c) altra documentazione stabilita nel programma promozionale.

 

     Art. 14. Ammontare dei contributi. [9]

     1. L'ammontare dei contributi di cui all'articolo 12, è stabilito annualmente nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all'articolo 12, primo comma.

 

     Art. 15. Presentazione delle domande.

     (Omissis) [10]

 

     Art. 16. Disposizioni per l'erogazione dei contributi. [11]

     1. La documentazione da presentare da parte dei beneficiari dei finanziamenti è stabilita nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all'articolo 12, primo comma.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Norme transitorie.

     Il programma di promozione per l'esercizio finanziario 1980 è presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 10 maggio dello stesso anno. Saranno considerate utilmente prodotte le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51, purchè volte ad ottenere benefici previsti dalla presente legge.

     Il programma di promozione per l'esercizio finanziario 1981 è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 15 settembre 1980.

 

     Art. 18. Abrogazione della precedente legge.

     E' abrogata la legge regionale 3 maggio 1975, n. 51 [12].

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     (Omissis)

 

     Art. 20. Variazioni di bilancio.

     (Omissis)

 

     Art. 21.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 


[1] I titoli I e II della presente legge sono stati abrogati dall'art. 13 della L.R. 2 agosto 1988, n. 35.

[2] I titoli I e II della presente legge sono stati abrogati dall'art. 13 della L.R. 2 agosto 1988, n. 35.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 30 aprile 1981, n. 21 e dall’art. 7 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[4] Numero così modificato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[5] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30 (B.U. n. 14 del 5-4-1985).

[6] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 33.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 aprile 1981, n. 21.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 49, comma 2, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[9] Articolo già modificato con LL.RR. 30 dicembre 1983, n. 66 e 17 aprile 1990, n. 2, ora così sostituito dall'art. 49, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 8 L.R. 30 dicembre 1983, n. 66 (B.U. n. 62 del 30-12-1983).

[11] Articolo già modificato dall'art. 8 L.R. 30 dicembre 1983, n. 66 (B.U. n. 62 del 30-12-1983), ora così sostituito dall'art. 49, comma 4, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[12] Pubblicata nel B.U. n. 19 del 7 maggio 1975.